CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 957 Micillo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo unificato C. 957 Micillo e abb. «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale»;
   valutata positivamente la finalità del provvedimento volto ad inasprire il quadro sanzionatorio per le condotte che danneggiano l'ambiente, inserendo nuove ipotesi di delitto nel codice penale, punite con la reclusione;
   rilevato che il provvedimento in esame realizza il principio «chi inquina paga» con positivi effetti di deterrenza sulle condotte criminose, nonché di trasferimento dei costi e degli oneri a carico della collettività sugli autori dei reati ambientali;
   considerato che il provvedimento adegua l'ordinamento nazionale alle esigenze di tutela penale dell'ambiente espresse nella normativa dell'Unione europea, da ultimo con l'emanazione della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nella quale l'UE ha fatto ricorso allo strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente;
   preso atto che il Testo unificato in esame consente di adeguare il codice penale alle previsioni normative degli altri partner europei;
   ricordato infine che il Parlamento italiano è da tempo impegnato sul tema dell'adeguamento della tutela penale dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro Paese, come evidenziato da ultimo dalla proposta di legge Realacci ed altri (atto Camera n. 56), presentata nella scorsa legislatura a seguito della mancata approvazione nella XIII legislatura, dell'atto Senato n. 3960, di iniziativa governativa, nella XIV legislatura, dell'atto Camera n. 239 e, nella XV legislatura, dell'atto Camera n. 25 e abbinati;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2013)565 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata la Relazione della Commissione europea «Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali» (COM(2013)565 final);
   premesso che:
    in base all'articolo 10, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea il ruolo principale dei Parlamenti nazionali nell'architettura costituzionale dell'Unione è quello di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sull'azione dei rispettivi Governi in seno al Consiglio e al Consiglio europeo. Il consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e le altre Istituzioni dell'UE, da un lato, e i Parlamenti nazionali, dall'altro, è tuttavia un ulteriore ed importante canale di intervento dei Parlamenti nazionali in quanto contribuisce ad assicurare la democraticità del processo decisionale europeo, nonché ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in merito ai vantaggi dell'integrazione europea;
    il dialogo politico informale costituisce uno strumento di raccordo tra la Commissione europea e le singole Assemblee, che se ne avvalgono secondo le rispettive procedure e prassi. Non appaiono pertanto condivisibili e coerenti con i Trattati le iniziative volte a sviluppare forme di dialogo politico collettivo nell'ambito di sedi di cooperazione interparlamentare o tra gruppi di parlamenti nazionali e la Commissione stessa;
    occorre che il dialogo politico non si traduca in un esercizio rituale e non privilegi la dimensione quantitativa ma concorra effettivamente alla formazione delle politiche e della normativa europea;
    è pienamente condivisibile l'impegno della Commissione ad attuare un dialogo politico rafforzato nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, discutendo direttamente con i Parlamenti nazionali di questioni trasversali o specifiche per paese. Occorre a questo scopo che l'interlocuzione con i Commissari europei ed altri rappresentanti della Commissione sia più sistematica ed effettiva;
    è positiva la decisione della Commissione di allertare sistematicamente i Parlamenti nazionali in merito a tutte le consultazioni pubbliche da essa avviate, essendo l'impatto dell'intervento parlamentare potenzialmente maggiore in una fase precoce del processo decisionale europeo;
    la Relazione in esame, analogamente a quella per il 2011 e per il 2010, appare carente di indicazioni in merito alla valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, non indicando essa se ed in quale misura i pareri dei Parlamenti nazionali siano stati tenuti in considerazione dalla Commissione e dalle altre Istituzioni dell'Unione nel corso del processo decisionale;
    la qualità delle risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali registra un graduale miglioramento. I tempi per la risposta continuano Pag. 174tuttavia ad essere troppo lunghi e incompatibili con un efficace intervento dei Parlamenti nella formazione delle decisioni europee;
    va ribadita l'esigenza che la Commissione renda disponibili ai Parlamenti nazionali nelle rispettive lingue nazionali la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riguardo alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative, essenziali per operare un esame compiuto e approfondito delle proposte legislative;
   le osservazioni e le proposte formulate dalla XIV Commissione della Camera nei documenti finali approvati nella passata legislatura in relazione alle Relazioni annuali della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali 2010 e 2011 non hanno ricevuto risposta adeguata dalla Commissione stessa ed hanno trovato riscontro nella prassi solo in misura ridotta;
    è auspicabile che anche il Parlamento europeo valorizzi i contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, dando conto espressamente conto del seguito dato ai medesimi contributi nelle relazioni adottate dalle Commissioni in vista dell'esame in plenaria;
   rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
   esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti condizioni:
   1) è necessario che le prossime Relazioni annuali indichino – anche sulla base di alcuni esempi concreti – come i pareri dei Parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale;
   2) occorre che il Parlamento europeo dia espressamente conto, entro un tempo congruo, del seguito dato ai contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, in particolare mediante l'inserimento di un apposita sezione nelle relazioni preparate sui singoli atti dalle Commissioni in vista della seduta plenaria;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) è necessario che la Commissione dia un riscontro più rapido, eventualmente in forma sintetica, ai contributi dei Parlamenti nazionali, in modo da consentire ai medesimi Parlamenti di pronunciarsi nuovamente o di tenere adeguatamente conto della risposte della Commissione ai fini di ulteriori interventi nello sviluppo del processo decisionale europeo;
   b) il dialogo politico dovrebbe continuare a svolgersi secondo la prassi sinora consolidata e su base bilaterale tra la Commissione e singoli Parlamenti, evitando, per un verso, irrigidimenti procedurali o forme di interlocuzione collettiva tra la Commissione stessa e gruppi di Parlamenti nazionali;
   c) le risposte della Commissione dovrebbero indicare in modo circostanziato se e in che modo le osservazioni dei Parlamenti nazionali siano state tenute in considerazione;
   d) è necessario che la Commissione assicuri, sia ai fini della interlocuzione con ciascuna assemblea nell'ambito del dialogo politico sia nelle altre forme di raccordo, quali le visite di commissari europei, il pieno rispetto della parità tra i Parlamenti nazionali dell'Unione europea;
   e) la Commissione dovrebbe evidenziare in modo specifico i contributi dei Parlamenti nazionali alle consultazioni da essa promosse, sia nel proprio sito internet sia in eventuali documenti che riassumano gli esiti delle consultazioni stesse;
   f) sarebbe opportuno che, a partire dal programma di lavoro per il 2015, la Commissione desse conto in modo espresso delle indicazioni pervenute al Pag. 175riguardo dai Parlamenti nazionali e del seguito dato ad esse ai fini delle individuazione delle priorità strategiche e legislative dell'Unione;
   g) la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai Parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative.

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ALLEGATO 3

Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2013)566 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata la Relazione della Commissione europea «Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità» (COM(2013)566 final);
   premesso che:
    i principi di sussidiarietà e proporzionalità non devono essere intesi quali strumenti per la mera difesa delle competenze o dell'interesse nazionale ma quali criteri modulatori dei contenuti e delle forme dell'azione regolativa europea nei rapporti con gli altri livelli di Governo e con i corpi sociali intermedi;
    in considerazione della natura dinamica del principio di sussidiarietà la Commissione Politiche dell'Unione europea si riserva di adottare pareri motivati, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), anche in relazione a progetti legislativi europei che non contemplino un intervento adeguato rispetto alla natura delle questioni da affrontare o all'evidente valore aggiunto dell'azione europea rispetto a quella nazionale;
    l'applicazione del meccanismo di allerta precoce da parte dei Parlamenti nazionali dimostra come, al di là delle differenti metodologie messe in capo da ciascuna Istituzione, esso sia uno strumento di natura prettamente politica anziché giuridico-formale. Appare pertanto poco utile ed inappropriata la definizione di orientamenti o standard comuni per la verifica di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali;
    il fatto che soltanto 70 dei 663 pareri trasmessi nel 2012 alla Commissione dai Parlamenti nazionali abbiano natura di pareri motivati ai fini del meccanismo di allerta precoce, conferma che gran parte dei Parlamenti stessi non intende avvalersi di tale meccanismo quale strumento di blocco del processo decisionale europeo e considera prioritario interloquire sul merito delle scelte politiche e normative europee;
    il controllo di sussidiarietà costituisce, ai sensi del Protocollo n. 2, una prerogativa di ciascun Parlamento nazionale. Va ribadita, pertanto, la ferma opposizione ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2. Occorre invece utilizzare pienamente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà, il potenziale degli strumenti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX;
    è opportuno rafforzare il raccordo tra la Camera e i Consigli e le Assemblee legislative regionali nell'ambito del meccanismo di allerta precoce, ferma restando la natura prioritaria dell'esame del merito delle iniziative legislative e prelegislative europee;Pag. 177
    la relazione della Commissione evidenzia un'accresciuta attenzione per la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte di alcune Istituzioni ed organi dell'Unione, in particolare, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni;
    va, in particolare, considerata positivamente la creazione da parte del Parlamento europeo di una nuova direzione incaricata di valutare non soltanto le proposte legislative della Commissione ma anche di stimare le eventuali ripercussioni delle proposte avanzate nelle relazioni legislative del Parlamento nonché i costi di una mancata azione dell'UE in determinati settori. Queste innovazioni hanno il merito di riafferma una concezione dinamica della sussidiarietà che può implicare ove appropriato, soprattutto a fronte di questioni di portata transnazionale, una estensione dell'intervento dell'Unione;
    per quanto riguarda il Consiglio, la relazione in esame si limita a ricordare che il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper) vigila sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, senza fornire indicazioni sulle metodologie e gli strumenti utilizzati allo scopo. Si tratta di una lacuna singolare, essendo chiamato il Consiglio, in qualità di colegislatore dell'UE, a garantire il rispetto dei due principi, in particolare in sede di approvazione di modifiche alla proposta originaria della Commissione;
    è necessario migliorare ulteriormente le metodologie e i criteri per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche al fine di porre i Parlamenti nazionali in condizione di effettuare adeguatamente, nel ridotto termine di otto settimane, il controllo nell'ambito del meccanismo di allerta precoce;
    a questo scopo occorre che la Commissione motivi in modo più dettagliato ed esaustivo le proprie proposte sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2, e che il Parlamento e il Consiglio forniscano analoga motivazione per gli emendamenti eventualmente approvati;
    va considerata prioritaria, per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, l'attuazione delle iniziative prospettate dalla Commissione per la riduzione al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;
   rilevata l'esigenza che il presente Documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;
   esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti condizioni:
   1) è necessario che le Istituzioni dell'Unione europea informino maggiormente la propria azione ad una concezione dinamica del principio di sussidiarietà, che può comportare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;
   2) non sono condivisibili ed appaiono in contrasto con i Trattati, le iniziative volte a stabilire, anche attraverso le sedi di cooperazione interparlamentare, meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà e a promuovere il raggiungimento delle soglie previste dal meccanismo di allerta precoce;
   3) non risultano altresì condivisibili le proposte volte, in occasione di una prossima modifica del Trattati, ad abbassare le medesime soglie, in quanto potrebbero incentivare il ricorso al controllo di sussidiarietà quale strumento di blocco o rallentamento dell'azione legislativa dell'Unione europea;Pag. 178
   4) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;
   5) il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe sviluppare strumenti specifici per la valutazione di impatto analogamente alla Commissione e al Parlamento europeo;
   6) le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e, in prospettiva, dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei parlamenti nazionali;
   7) in coerenza con il principio di proporzionalità, è necessario che la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio rispettino rigorosamente il principio del «pensare anzitutto in piccolo» (think small first) e riducano al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;
   8) è auspicabile soddisfare quanto prima la crescente necessità di intensificare ulteriormente i rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali al fine di assicurare la partecipazione popolare nel rispetto del principio democratico, quindi di comprovare l'efficacia delle interazioni registrate che risultano prive di significato laddove i cittadini non sentono rappresentate le proprie istanze.