CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare in favore di una dipendente di Poste italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'interrogazione dell'onorevole Catalano concernente il diniego di Poste Italiane all'istanza di trasferimento e alla trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time di una dipendente, madre di un bambino disabile ex articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.
  Preliminarmente occorre ricordare che l'interpretazione ormai prevalente e consolidata, anche in via giurisprudenziale, evidenzia che le agevolazioni associate alla legge n. 104 del 1992 sono assicurate soltanto se si tratta di persona in situazione di handicap grave come definita dal comma 3 dell'articolo 3, ovvero «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
  In ogni caso, secondo gli orientamenti interpretativi prevalenti, la richiesta di trasferimento nella sede di lavoro più vicina alla persona da assistere è subordinata alle necessità tecnico organizzative del datore di lavoro.
  Nel caso richiamato dall'onorevole interrogante, Poste Italiane S.p.A. rappresentato che, in considerazione dell'elevato numero di domande di mobilità territoriale presentate (circa 6.000 nel solo anno 2013), nel 2010 è stato sottoscritto un Accordo sindacale, recentemente rinnovato, che stabilisce – da un lato – i requisiti necessari per poter presentare una richiesta di trasferimento e – dall'altro – i requisiti in base ai quali il singolo lavoratore matura un punteggio e viene collocato in un'apposita graduatoria nazionale di priorità.
  In base alle esigenze aziendali di corretta distribuzione delle risorse umane sul territorio, vengono attivate singole graduatorie distinte per ruolo professionale e per provincia di destinazione.
  La Società ha fatto sapere che la dipendente in questione, portalettere a Monza, occupa la decima posizione della graduatoria di riferimento, allo stato non attivata in quanto non è emerso alcun fabbisogno di personale nelle sedi richieste dall'interessata, e che la patologia sofferta dal figlio non rientra tra quelle di particolare gravità indicate dall'articolo 41 del CCNL che, secondo quanto previsto dall'Accordo sindacale richiamato, ammettono il trasferimento a prescindere dalle graduatorie.
  Con specifico riguardo ai periodi di aspettativa richiesti dalla dipendente ai sensi dell'articolo 35 del CCNL, Poste Italiane ha evidenziato che alla medesima lavoratrice sono stati concessi, a partire dal 2010, periodi di aspettativa per la durata massima contrattualmente prevista di due anni nell'arco della vita lavorativa.
  Con riferimento alla richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time, la Società – nel precisare che al momento l'esigenza di assicurare il servizio di recapito nel territorio di Monza non permette di dare positivo riscontro alla richiesta della dipendente – ha dichiarato che, cito testualmente, «si sta adoperando affinché si realizzino le condizioni organizzative necessarie per venire incontro all'esigenza dell'interessata».Pag. 124
  In conclusione, pur tenendo in adeguata considerazione le esigenze organizzative e della produzione rappresentate da Poste Italiane, auspico che, conformemente alle pertinenti disposizioni di legge, si riconosca sempre priorità all'esigenza di tutela dei minori con disabilità e dei parenti che li assistono.
  Il Ministero che rappresento continuerà ad impegnarsi perché questi principi e queste finalità trovino in futuro sempre maggiore attuazione.

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ALLEGATO 2

5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda CSI/Findus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Di Salvo inerente alla situazione occupazionale dell'impresa C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana spa, con sede legale in Roma, operante nel settore della produzione di cibo surgelato destinato al commercio al dettaglio.
  La predetta Società – con lettera del 24 aprile 2013 – ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria l'intenzione di dare avvio, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, ad una procedura di mobilità nei confronti di 99 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Cisterna di Latina, ritenuti strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze tecnico-produttive dello stesso.
  A tale comunicazione hanno fatto seguito diversi incontri tra le Parti aventi ad oggetto – ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della citata legge 223/1991 – l'esame congiunto della situazione aziendale, al fine di individuare soluzioni alternative ai licenziamenti.
  Esaurita tale fase senza la possibilità di individuare una soluzione concordata, le parti hanno richiesto l'intervento della regione Lazio al fine di tentare un accordo in tale sede istituzionale.
  L'esame congiunto è quindi proseguito presso la regione nel corso di una serie di incontri durante quali non è stato tuttavia possibile raggiungere una soluzione condivisa.
  Il 10 luglio dello scorso anno, pertanto, la procedura di mobilità si concludeva con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le Parti a seguito del quale la Società ha intimato 51 licenziamenti a fronte dei 99 inizialmente previsti.
  In tale contesto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico hanno deciso – su richiesta delle organizzazioni sindacali – di farsi carico della vicenda, convocando le parti.
In particolare, nel corso della riunione svoltasi lo scorso 23 luglio presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, l'Azienda si dichiarava disponibile a revocare i licenziamenti in precedenza intimati previa verifica della possibilità di gestire positivamente gli esuberi attraverso varie misure di intervento in favore dei lavoratori.
  E infatti, lo scorso 3 settembre, dopo un articolato ed approfondito confronto svoltosi nuovamente presso la regione Lazio, le parti hanno sottoscritto un accordo con il quale la Società si è impegnata a revocare i licenziamenti in precedenza intimati corrispondendo ai lavoratori interessati quanto dovuto dalla data del licenziamento fino alla ripresa del servizio.
  Nel contempo, si è concordata la messa in mobilità di 52 lavoratori individuati sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento: a tali lavoratori, verrà corrisposto un importo economico precedentemente stabilito.
  La questione rappresentata dall'onorevole interrogante con il presente atto parlamentare è stata dunque oggetto di una soluzione condivisa, all'esito di svariati incontri che hanno visto come parte attiva diversi attori tra cui, in particolar modo, l'Amministrazione che rappresento.

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ALLEGATO 3

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola (Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: anno scolastico 2011-2012 aggiungere le seguenti: ancorché siano già stati collocati in pensione al termine dell'anno scolastico 2012-2013.
1. 1. Cera.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2014 con le seguenti: 31 maggio 2014 e le parole:, provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione con le seguenti: L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
1. 2. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: entro il 30 aprile 2014 con le seguenti: entro il 31 maggio 2014.
1. 3. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: al monitoraggio delle stesse aggiungere le seguenti:, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e sopprimere le parole: Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione.
1. 4. Marzana, Rizzetto, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Battelli, Valente, Di Benedetto, Giuseppe Brescia, D'Uva, Gallo, Vacca.

  Al comma 2 sostituire i periodi: Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1, con il seguente: Qualora dal monitoraggio risulti che il numero delle domande di pensione inoltrate sia superiore al limite numerico determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS procede ad attribuire l'accesso ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1 a partire dalle domande di pensionamento di chi presenti la somma maggiore degli anni di Pag. 127contribuzione e dell'età anagrafica, espressi in anni, mesi e giorni.
1. 5. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Al comma 2 sostituire i periodi: Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1, con il seguente: Qualora dal monitoraggio risulti che il numero delle domande di pensione inoltrate sia superiore al limite numerico determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS procede ad attribuire l'accesso ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1 a partire dalle domande di pensionamento di chi presenti la somma maggiore degli anni di contribuzione e dell'età anagrafica, espressi in anni e mesi.
1. 6. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Placido.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato (C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
* 1. 1. Pizzolante.

  Sopprimerlo.
* 1. 2. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 486 è inserito il seguente:
  «486-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, una relazione sugli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 486».

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di previdenza per le nuove generazioni).

  1. Nel rispetto dei principi indicati dalla Corte costituzionale, in un'ottica di solidarietà interna al sistema pensionistico e alla luce degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per:
   a) individuare misure idonee e meccanismi di tutela delle pensioni di importo più basso, anche tenendo conto di meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi al fine di assicurare il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
   b) modificare la disciplina vigente sull'aspettativa di vita tenendo conto del rapporto tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;
   c) assicurare il monitoraggio costante dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al fine di valutare l'opportunità di una loro attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire un miglioramento dei coefficienti di calcolo per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo;
   d) correggere eventuali distorsioni e privilegi derivanti dall'applicazione dei sistemi di computo retributivo e contributivo nella determinazione dei trattamenti pensionistici di importo superiori a 10 volte il trattamento minimo.
   e) riconoscere e garantire, mediante una più efficace copertura previdenziale, i periodi di lavoro di cura.

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  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
1. 3. Giacobbe, Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Maestri, Incerti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un fondo destinato all'accredito della contribuzione figurativa per periodi di mancato lavoro in favore degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e al miglioramento delle prestazioni in favore dei soggetti la cui pensione è calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri per l'impiego del fondo.
  2. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è istituita, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per i quattro periodi d'imposta successivi, un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicata sui redditi di lavoro e di pensione di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Il gettito dell'addizionale è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1. L'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento sulla parte di reddito eccedente (importo di 90.000 euro e fino all'importo di 120.000 euro lordi annui. L'aliquota è incrementata progressivamente dello 0,5 per cento per ciascuno dei successivi scaglioni di reddito, stabiliti nell'importo di 30.000 euro lordi annui oltre il limite dello scaglione precedente, ed è applicata, nella misura così determinata, sulla parte di reddito eccedente. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'addizionale, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo avvia un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo. Decorso il periodo stabilito al comma 2, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è prorogata automaticamente per periodi annuali fino all'attuazione della riforma del sistema previdenziale.
1. 4. Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Sostituirlo con il seguente:
  Articolo 1. – Per il triennio 2014-2015-2016 i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese Pag. 130quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5000,00. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. 5. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Ciprini, Bechis, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Contributo di solidarietà e istituzione di fondi comuni per d'equità previdenziale).

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a partire dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione.
  2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è calcolato in relazione al loro rapporto con il trattamento minimo (TM) applicando le seguenti percentuali:
   a) 0,50 per cento per gli importi da 8 fino a 10 volte il TM;
   b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il TM;
   c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il TM;
   d) 1,25 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il TM;
   e) 1,50 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il TM;
   f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il TM;
   g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il TM;
   h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il TM;
   i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il TM;
   l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il TM;
   m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte il TM;
   n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il TM;
   o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il TM;
   p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il TM;
   q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il TM;
   r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il TM;
   s) 15 per cento per gli importi oltre 80 volte il TM.

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  3. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.

Art. 2.
(Perequazione automatica delle pensioni).

  1. Ferma restando la vigente disciplina sulla perequazione delle pensioni, tenuto conto della necessità di individuare meccanismi idonei a recuperare e a garantire il potere d'acquisto reale delle pensioni di importo medio o basso nonché una più equa distribuzione della ricchezza, in via sperimentale, dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, l'aliquota di rivalutazione definita annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è stabilita in relazione al rapporto del reddito da pensione con il TM, applicando le seguenti percentuali:
   a) è maggiorata:
    1) del 30 per cento per gli importi fino a 2 volte il TM;
    2) del 20 per cento per gli importi superiori a 2 volte fino a 4 volte il TM;
   b) è diminuita:
    1) dei 20 per cento per gli importi superiori a 6 fino a 8 volte il TM;
    2) del 50 per cento per gli importi superiori a 8 fino a 10 volte il TM;
    3) del 70 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 20 volte il TM;
    4) dell'80 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 30 volte il TM;
    5) del 90 per cento per gli importi oltre 30 volte il TM.

  2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non può comunque essere superiore a quello previsto a carico del bilancio dello Stato a seguito dell'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma l, della legge 23 dicembre 1998. n. 448.

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di previdenza per le nuove generazioni).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per:
   a) l'istituzione e la relativa disciplina dei fondi comuni per l'equità previdenziale di cui all'articolo 1, comma 3;
   b) individuare misure idonee e meccanismi di tutela delle pensioni di importo più basso nonché meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi al fine di assicurare il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
   c) modificare la disciplina vigente sull'aspettativa di vita tenendo conto del rapporto tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;
   d) assicurare il monitoraggio costante dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al fine di valutare l'opportunità di una loro attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire un miglioramento dei coefficienti di calcolo per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di Pag. 132trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
1. 6. Bellanova, Maestri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di risolvere il problema delle pensioni di importo elevato, cosiddette «pensioni d'oro», nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, di capacità contributiva e della progressività del sistema tributario, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui gli interventi sulle pensioni di importo elevato, siano essi nella forma di imposizione di un contributo di solidarietà, ovvero in quella dell'imposizione di un limite massimo d'importo, devono essere contestualmente operati anche sui redditi da lavoro, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento».
1. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per i quattro periodi d'imposta successivi, un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicata sui redditi di lavoro e di pensione di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Il gettito dell'addizionale è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1. L'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento sulla parte di reddito eccedente l'importo di 90.000 euro e fino all'importo di 120.000 euro lordi annui. L'aliquota è incrementata progressivamente dello 0,5 per cento per ciascuno dei successivi scaglioni di reddito, stabiliti nell'importo di 30.000 euro lordi annui oltre il limite dello scaglione precedente, ed è applicata, nella misura così determinata, sulla parte di reddito eccedente. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'addizionale, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito.

  Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati, con le seguenti: Le maggiori entrate derivanti dal comma 1 sono destinate all'accredito della contribuzione figurativa per periodi di mancato lavoro in favore degli iscritti alla Pag. 133Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e.
1. 8. Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, integrativi e complementari.
1. 9. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri, Incerti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e 5 dicembre 2005, n. 252.
1. 10. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri, Incerti.

  Al comma 1 dopo le parole: degli assegni straordinari di sostegno del reddito, inserire le seguenti: dei trattamenti pensionistici di guerra.
1. 11. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

  Al comma 1 dopo le parole: vittime del terrorismo inserire le seguenti: e della criminalità organizzata, alle vittime del dovere, ai trattamenti pensionistici di guerra.
1. 12. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

  Al comma 1 dopo le parole: vittime del terrorismo inserire le seguenti: e della criminalità organizzata.
1. 13. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

  Al comma 1 dopo le parole: vittime del terrorismo inserire le seguenti: e alle vittime del dovere.
1. 14. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

  Al comma 1, dopo le parole: anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici inserire le seguenti: o con vitalizi.
1. 15. Fedriga.

  Al comma 1, sostituire le parole: dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'Inps, con le seguenti: dieci volte il trattamento minimo Inps.
1. 16. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
1. 17. Bellanova, Maestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
1. 18. Maestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1. 19. Lenzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Inps procede al ricalcolo di cui al comma 1, dandone comunicazione agli interessati, ed Pag. 134entro i successivi 6 mesi procede alla corresponsione dei relativi importi.
1. 20. Lenzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere al seguente:
  3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo avvia un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura, nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo.
1. 21. Placido, Di Salvo, Airaudo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente articolo nel rispetto dei propri ordinamenti.
1. 22. Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora, a seguito del ricalcolo effettuato ai sensi del medesimo comma, l'importo del trattamento pensionistico risulti superiore a quello corrisposto con il sistema retributivo o misto.
1. 23. Lenzi.

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ALLEGATO 5

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013 (C. 1941);
   preso atto che, per quanto concerne le parti di diretto interesse della XI Commissione, il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ricomprendendovi anche, alla lettera d), gli enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e i fondi pensione, istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché precisando, alle lettere a) e b), che le banche e le imprese di assicurazione e riassicurazione che possono partecipare al capitale sociale abbiano, oltre alla sede legale, anche l'amministrazione centrale in Italia;
   apprezzato che il Senato, con una specifica modifica soppressiva, abbia eliminato dal testo originario del decreto-legge la disposizione che prevedeva che all'acquisizione di quote di capitale fossero ammessi anche i fondi pensione complementari comunitari operativi in Italia, stabilendo altresì il requisito della soggettività giuridica;
   auspicato, peraltro, che tali limitazioni introdotte dal Senato possano comunque risultare conformi ai principi della legislazione europea in materia,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE