CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
1. 100. I relatori.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.
1. 102. Il relatore Bazoli.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, primo comma, sopprimere le parole: fino ad un terzo.
1. 101. I relatori.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, dopo il primo comma, inserire il seguente:
  Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

  Conseguentemente al medesimo comma, al capoverso «Art. 452-ter» dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
  Quando il disastro è cagionato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
*1.19. (Nuova formulazione). Bratti, Rossomando, Amoddio.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, dopo il primo comma, inserire il seguente:
  Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

  Conseguentemente al medesimo comma, al capoverso «Art. 452-ter» dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
  Quando il disastro è cagionato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
*1. 36. (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-quater, inserire il seguente:
  Art. 452-quater.1. — (Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente.
  La pena di cui al primo comma aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Pag. 48

  Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
**1. 1. (Nuova formulazione). Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-quater, inserire il seguente:
  Art. 452-quater.1. — (Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente.
  La pena di cui al primo comma aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

  Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
**1. 38. (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-quater, inserire il seguente:
  Art. 452-quater.1. — (Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente.
  La pena di cui al primo comma aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

  Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
**1. 15. (Nuova formulazione). Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
1. 100. I relatori.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.
1. 102. Il relatore Bazoli.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, al comma 2, sostituire le parole: o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali con le seguenti: o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
1. 72. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinques, sopprimere il secondo comma e dopo il terzo comma aggiungere il seguente: Le pene sono aumentate da un terzo alla Pag. 49metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
1. 33. (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, primo comma, sopprimere le parole: fino ad un terzo.
1. 101. I relatori.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-quater inserire il seguente:
  Art. 452-quater.2. — (Impedimento del controllo). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
*1. 5. (Nuova formulazione). Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-quater inserire il seguente:
  Art. 452-quater.2. — (Impedimento del controllo). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
*1. 23. (Nuova formulazione). Bratti, Rossomando, Amoddio.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-quater inserire il seguente:
  Art. 452-quater.2. — (Impedimento del controllo). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
*1. 40. (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 32-quater, primo comma, del codice penale dopo la parola: «437» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quater.1».
1. 24. (Nuova formulazione). Bratti, Rossomando, Amoddio.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, al primo comma sostituire le parole: 452-quinquies commi 1 e 3 con le seguenti: 452-quater.1, 452-quater.2, e 452-quinquies e dopo le parole: del reato aggiungere le seguenti: o che servirono a commettere il reato.
1. 42. (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:
  Art. 452-octies. — (Ripristino dello stato dei luoghi.). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone Pag. 50l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
*1. 43. (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:
  Art. 452-octies. — (Ripristino dello stato dei luoghi.). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
*1. 7. (Nuova formulazione). Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-sexies, secondo comma, dopo le parole: per un tempo congruo inserire le seguenti: , e comunque non superiore ad un anno,.
1. 46. (Nuova formulazione). Bratti, Rossomando, Amoddio.

  Al comma 6 dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
   b-ter) per il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-quater.1, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;.
1. 25. (Nuova formulazione). Bratti, Rossomando, Amoddio.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 118-ter. – 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater.1 del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia.
1. 06. (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

  Dopo il comma 6 inserire inserito il seguente:
  7. Dopo la Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:

Parte Settima.
Modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale

Articolo 319.
(Ambito di applicazione).

  1. Le disposizioni che seguono si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Articolo 320.
(Prescrizioni).

  1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria devono impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la Pag. 51regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
  2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
  3. Con la prescrizione l'accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
  4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Articolo 321.
(Verifica dell'adempimento).

  1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
  3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Articolo 322.
(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).

  1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla Polizia Giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla Polizia Giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 320 e 321.
  2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la Polizia Giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Articolo 323.
(Sospensione del procedimento penale).

  1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 321, commi 2 e 3.
  2. Nel caso previsto dall'articolo 322, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
  3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.

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Articolo 324.
(Estinzione del reato).

  1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 321, comma 2.
  2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
  3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 321, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Articolo 325.
(Norme di coordinamento e transitorie).

  1. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»
1. 26. (Nuova formulazione). Bratti, Rossomando, Amoddio.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. 08. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.