CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 gennaio 2014
155.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 GENNAIO 2014

ALLEGATO 1

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti.
1. 151. Il relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.150 del relatore.

  Sopprimere la parola: eventuali.
0. 1. 150. 1. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Colonnese, Gallo, Fico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella Regione Campania, l'istituto Superiore di Sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale campani cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, aggiorna lo studio in questione per le medesime aree, stabilendo eventuali potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri per le malformazioni congenite e ai registri dei tumori e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 150. Il relatore.

  Al comma 2, dopo le parole: organismi scientifici inserire le seguenti: ed enti di ricerca.
1. 152. Il relatore.

  Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: solo a produzioni agroalimentari determinate con le seguenti: solo a determinate produzioni agroalimentari.
1. 153. Il relatore.

  All'emendamento 1.154 del relatore aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previo utilizzo di tutte le vetture presenti nei depositi della Protezione civile e del Corpo dei Vigili del fuoco della regione Campania.
0. 1. 154. 1. Grimoldi.

Pag. 29

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle Amministrazioni statali di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
1. 154. Il relatore.

Subemendamento all'emendamento 2.102 del relatore.

  Dopo la parola: partecipazione inserire le seguenti: e la codecisione.

  Conseguentemente, dopo la parola: interessati fino alla fine del periodo sono sostituite dalla seguenti: è istituita una Consulta della stessa consistenza numerica della Commissione, composta da rappresentati indicati, in ragione delle loro competenze tecnico-scientifiche, e scelti democraticamente dalle associazioni senza fini di lucro dei comitati civici che possano comprovare di aver svolto nella Regione Campania attività di sensibilizzazione politica, sociale e culturale inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale, quanto meno nel triennio precedente all'emanazione del presente decreto. La Consulta esprime parere obbligatorio, da pubblicarsi inderogabilmente sui siti istituzionali, ma non vincolante, preliminarmente a tutti i provvedimenti emessi dalla Commissione, elabora linee guida per interventi di prevenzione dei disastri ambientali e gestione rifiuti ed ha potere ispettivo nei siti individuati per le bonifiche. Le associazioni ed i comitati civici comunque costituiti che intendono accreditarsi per la partecipazione alla Consulta dovranno far pervenire al Comitato interministeriale di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla sua istituzione, una dichiarazione d'interesse corredata dalla documentata dell'attività svolta inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale. La consulta si autodetermina con l'istituzione di un proprio statuto ispirato a principi di partecipazione, trasparenza e democraticità. Ai membri della Consulta si applica il regime delle incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità di cui al Capo II del decreto legislativo n. 267 del 2000.
0. 2. 102. 2. Gallo, De Rosa, Colonnese, Busto, Daga, Zolezzi, Fico.

  Sostituire le parole: possono essere con le parole: sono.
0. 2. 102. 1. Colonnese, Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Gallo, Fico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma.
  4-bis. Ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della Regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della Regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video.
2. 102. Il Relatore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, della tutela e del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Pag. 30Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, approva il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152.
2. 103. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 2.300 del relatore.

  Sostituire su con: con il supporto Tecnico scientifico.
0. 2. 300. 1. Russo, Castiello.

  Sostituire da 2015 in poi con: un piano straordinario di attività finalizzate alla prevenzione, al controllo ed alla tutela della salute della popolazione residente sulle aree dei comuni di cui all'articolo 2 della direttiva dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute prevista dall'articolo 1 comma 1 del presente decreto che risultano interessate da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1 comma 3 della citata legge.
0. 2. 300. 2. Russo, Castiello.

  Al 4-quinquies dopo il comma 34 aggiungere: «primo periodo».
0. 2. 300. 3. Russo, Castiello.

  Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. La regione Campania, su proposta dell'istituto Superiore di Sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2 della direttiva dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e della salute prevista dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.
  4-ter. La regione Puglia, su proposta dell'istituto Superiore di Sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e Statte.
  4-quater. Gli esami previsti ai commi 4-bis e 4-ter sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.
  4-quinquies. Il Ministero della salute, sentiti la regione Campania e Puglia e l'istituto Superiore di Sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
  4-sexsies. Per l'avvio delle attività di cui ai commi 4-bis e 4-ter è autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni e per l'anno 2015 la spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate.

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e dell'area dell'Ilva di Taranto).
2. 300. Il Relatore.

Pag. 31

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale relativa alla medesima regione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1 comma 8 della legge 27 dicembre 2013. n. 147.
2. 200. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 2.150 del relatore.

  Dopo le parole: interventi prioritari inserire le parole seguenti: di prevenzione di reati ambientali.
0. 2. 150. 1. Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Colonnese, Fico.

  All'emendamento 2.150 del relatore aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN).
0. 2. 150. 2. Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme di denaro o altri beni mobili ed i proventi di attività finanziarie confiscati, a seguito dell'emanazione di sentenze definitive, ovvero dell'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articolo 259 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 commessi nel territorio della regione Campania, affluiscono al Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133. per essere destinati alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della medesima regione.
2. 150. Il relatore.

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del presente decreto legge nonché garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il Programma «Interventi per soccorsi» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 100. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente per la necessaria pubblicazione.
8. 200. Il Relatore.

Pag. 32

Subemendamento all'emendamento 8.100 del relatore.

  Sopprimere la parola: eventuali.
08. 100. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Colonnese, Gallo, Fico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella Regione Puglia, l'istituto Superiore di Sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale pugliesi cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009. aggiorna lo studio in questione per le medesime aree, stabilendo eventuali potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri per le malformazioni congenite e ai registri tumori e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 100. Il Relatore.

Pag. 33

ALLEGATO 2

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, possono essere indicati altri terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

  Conseguentemente, al comma 6:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: e al secondo periodo del comma 5 con le seguenti: e al terzo periodo del comma 5.;
   al primo periodo, dopo le parole: sono indicati aggiungere le seguenti:, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002,;
   aggiungere in fine il seguente periodo: Ove sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi dall'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede alla indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e secondo periodo.
   b) all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1 e 6.
1. 12. (Ulteriore nuova formulazione). Il Relatore.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sui siti istituzionali dei ministeri competenti e della Regione Campania.
1. 18. (Nuova formulazione). Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 2 dopo le parole: organismi della regione Campania aggiungere le seguenti: In particolare l'istituto Nazionale di Economia Agraria conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita Pag. 34dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare.
1. 84. (Nuova formulazione). Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: diritti aggiungere le seguenti: di proprietà e di diritti.
1. 42. (Nuova formulazione). Zaratti, Pellegrino, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo dopo le parole: «possibili interventi di bonifica» aggiungere le parole: «sui tempi e sui costi»;
   e) al primo periodo dopo le parole: «relativi ai terreni» aggiungere le parole: «e alle acque di falda».
1. 50. (Nuova formulazione). Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti da presente articolo, anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, d'intesa con le organizzazioni di categoria, può approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture no food.
1. 77. (Nuova formulazione). Castiello, Russo, Carfagna, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito, infine, il seguente: «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.».
* 1. 81. (Nuova formulazione). Manfredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito, infine, il seguente: «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto Pag. 35salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.».
* 1. 80. (Nuova formulazione). Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito, infine, il seguente: «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.».
* 1. 96. (Nuova formulazione). Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

ART. 2.

  All'articolo, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: e della regione Campania, aggiungere le seguenti: nonché l'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010. n. 3891.;
   b) al comma 4, dopo le parole: enti di cui all'articolo 1, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, n. 3891;
   c) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988. n. 400.
2. 16. (Nuova formulazione). Manfredi.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali: agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. 11.  (Nuova Formulazione). Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Al comma 2 dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: previa valutazione ed idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisite.
2. 12.  (Nuova Formulazione). Mariani, Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Pag. 36Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 2, primo periodo dopo le parole: di monitoraggio e tutela nei terreni aggiungere le parole: nelle acque di falda e nei pozzi.
2. 15.  (Nuova Formulazione). Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Incrementa altresì la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audiovisivo.
* 2. 31.  (Nuova Formulazione). Bindi, Picierno, Fava, Taglialatela.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Incrementa altresì la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audiovisivo.
* 2. 32.  (Nuova Formulazione). Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 6, sostituire le parole da: 2.900.000 euro nel 2014 fino alla fine del comma con le seguenti: 3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014 con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e quanto a 1.000.000 euro nel 2014 con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.
2. 65.  (Nuova Formulazione). Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il responsabile è tenuto al ripristino allo stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
3. 3.  (Nuova Formulazione). Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali dei delitti in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. 8.  (Nuova Formulazione). Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 inceneriti in aree o in impianti non autorizzati sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte Pag. 37di cui al comma 1 e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.
3. 12.  (Nuova Formulazione). Carrescia.

  Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
  0a) al comma 1, primo periodo le parole: «non oltre i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i cinque anni».
6. 3.  (Nuova Formulazione). Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti nelle relative contabilità speciali alla data del primo gennaio 2015, sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Le regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del trasferimento di cui al periodo precedente. Esse garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve comunque, le modalità attuative previste dal medesimo comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 1-ter. All'articolo 32, comma 4 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente: «n-quinquies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».
6. 10.  (Nuova Formulazione). Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
  a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo che precede, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5 ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della Regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i Pag. 38quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5 ultima periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano».
7. 4.  (Nuova Formulazione). Il Relatore.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: il 70 con le seguenti: l'80.
7. 21.  (Nuova Formulazione). De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, sostituire le parole:
entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni e le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
7. 32.  (Nuova Formulazione). Chiarelli, Russo.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
  g) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
   11-bis. 1. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano, delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
    a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale:
    b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, c.c. e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3, primo periodo, c.c., ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando (aumento di capitale presso terzi: ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tutti tali casi le azioni di nuova emissione potranno essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.
   11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale dovranno, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale. Pag. 39
   11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolate dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001. n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.
   11-quinquies. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale».
7. 41.  (Nuova Formulazione). Il Relatore.

Pag. 40

ALLEGATO 3

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti.
1. 151. Il Relatore.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sui siti istituzionali dei ministeri competenti e della Regione Campania.
1. 18. (Nuova formulazione) Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Sopprimere la parola: eventuali.
0. 1. 150. 1. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Colonnese, Luigi Gallo, Fico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. «Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella Regione Campania, l'Istituto Superiore di Sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale campani cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, aggiorna lo studio in questione per le medesime aree, stabilendo eventuali potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri per le malformazioni congenite e ai registri dei tumori e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1. 150. Il Relatore.

  Al comma 2, premettere alle parole: dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, le seguenti: del Corpo delle Capitanerie di porto.
1. 32. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Al comma 2, dopo le parole: organismi scientifici inserire le seguenti: ed enti di ricerca.
1. 152. il Relatore.

Pag. 41

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare l'Istituto Nazionale di Economia Agraria conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare.
1. 84. (Nuova formulazione) Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: diritti, aggiungere le seguenti: di proprietà e di diritti.
1. 42. (Nuova formulazione)  Zaratti, Pellegrino, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 4, dopo la parola: indagini aggiungere la parola: dirette.
1. 88. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai suddetti soggetti deve comunque essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni.
1. 44. Pellegrino, Zaratti, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le seguenti parole: qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione con le seguenti: qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni.
1. 47. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo dopo le parole: «possibili interventi di bonifica» aggiungere le parole: «sui tempi e sui costi»;
   b) al primo periodo dopo le parole: «relativi ai terreni» aggiungere le parole: «e alle acque di falda».
1. 50. (Nuova formulazione)  Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, possono essere indicati altri terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

  Conseguentemente, al comma 6:
   a) al primo periodo, sostituire le parole:
e al secondo periodo del comma 5 con le seguenti: e al terzo periodo del comma 5; Pag. 42
   al primo periodo, dopo le parole: sono indicati aggiungere le seguenti:, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002,
   aggiungere in fine il seguente periodo: Ove sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi dall'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede alla indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e secondo periodo.
   b) all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1 e 6.
1. 12. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: solo a produzioni agroalimentari determinate con le seguenti: solo a determinate produzioni agroalimentari.
1. 153. Il Relatore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle Amministrazioni statali di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.»
1. 154. Il Relatore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. I siti di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal corpo forestale.»
1. 71. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti da presente articolo, anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, d'intesa con le organizzazioni di categoria, può approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture no food
1. 77. (Nuova formulazione) Castiello, Russo, Carfagna, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito, infine, il seguente: “4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento di cui al Pag. 43presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.”».
* 1.81. (Nuova formulazione) Manfredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito, infine, il seguente: “4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del decreto medesimo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.”». 
* 1.96 (Nuova formulazione) Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: azioni e interventi di aggiungere: prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale,.
2. 2. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1 dopo le parole: interventi di monitoraggio aggiungere le seguenti: anche di radiazioni nucleari.
2. 3. Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

Pag. 44

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturale aggiungere le seguenti: , Ministro della difesa.
2. 8. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della Regione Campania con le seguenti: e dal Ministro per i beni e le attività culturali. Il Presidente della Regione Campania partecipa di diritto ai lavori del comitato.
* 2. 6. Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della Regione Campania con le seguenti: e dal Ministro per i beni e le attività culturali. Il Presidente della Regione Campania partecipa di diritto ai lavori del comitato.
* 2. 7. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».
2.11. (Nuova formulazione) Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Al comma 2 dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: «previa valutazione ed idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisite».
2. 12. (Nuova formulazione) Mariani, Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 2, primo periodo dopo le parole: di monitoraggio e tutela nei terreni aggiungere le parole: nelle acque di falda e nei pozzi
2. 15. (Nuova formulazione) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  All'articolo, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «e della regione Campania», aggiungere le seguenti: «nonché l'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010. n. 3891.»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «enti di cui all'articolo 1, comma 1,» aggiungere le seguenti: «nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, n. 3891»;
   c) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988. n. 400.»;
2. 16. (Nuova formulazione) Manfredi.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Incrementa altresì Pag. 45la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audiovisivo.
* 2. 31. (Nuova formulazione)  Bindi, Picierno, Bossa, Fava, Taglialatela.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Incrementa altresì la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audiovisivo.
*2. 32. (Nuova formulazione) Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica.
2. 42. Zaratti, Zan, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e quelle ancora disponibili.
2. 44. Tino Iannuzzi, Borghi, Arlotti, Braga, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «
4-bis. Ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della Regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della Regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video».
2. 102. Il Relatore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, della tutela e del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, approva il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
2. 103. Il Relatore.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  «4-bis. La regione Campania, su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2 della direttiva dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del Pag. 46mare, e della salute prevista dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.
  4-ter. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e Statte.
  4-quater. Gli esami previsti ai commi 4-bis e 4-ter sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.
  4-quinquies. Il Ministero della salute, sentiti la regione Campania e Puglia e l'istituto Superiore di Sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
  4-sexsies.
Per l'avvio delle attività di cui ai commi 4-bis e 4-ter è autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni e per l'anno 2015 la spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
  «(Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e dell'area dell'Ilva di Taranto)».
2. 300. Il Relatore.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale relativa alla medesima regione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1 comma 8 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
2. 200. Il Relatore.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme di denaro o altri beni mobili ed i proventi di attività finanziarie confiscati, a seguito dell'emanazione di sentenze definitive, ovvero dell'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articolo 259 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 commessi nel territorio della regione Campania, affluiscono al Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per essere destinati alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della medesima regione.
2. 150. Il Relatore.

  Al comma 6, sostituire le parole da: 2.900.000 euro nel 2014 fino alla fine del comma con le seguenti: 3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014 con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e quanto a 1.000.000 euro nel 2014 con le risorse europee disponibili nell'ambito Pag. 47del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.
2. 65. (Nuova formulazione) Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate).
  1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessione di provvidenze pubbliche connesse alle attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate.
  2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'ambiente, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate.
  3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
  4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente, delle politiche alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura di Napoli, di elenchi di fornitori e Pag. 48prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.
2. 01. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso 56-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: aree non autorizzate.
3. 2. Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso 56-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il responsabile è tenuto al ripristino allo stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
3. 3. (Nuova formulazione) Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 2, dopo le parole: all'articolo 255, comma 1 aggiungere le seguenti: e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259.
3. 7. Manfredi.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, commi 3, 4 e 5, sostituire le parole: delitti e fatti con le seguenti: il delitto e il fatto.
3. 9. Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. 8. (Nuova formulazione) Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 4, dopo le parole: aumentata aggiungere le seguenti: di un terzo.
3. 10. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 inceneriti in aree o in impianti non autorizzati sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al comma 1 e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.
3. 12. (Nuova formulazione) Carrescia.

Pag. 49

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: compartecipe del reato con le seguenti: concorrente nel reato.
3. 15. Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché paglia e materiali agricoli vegetali provenienti da sfalci e potature.
3. 16. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 2, inserire dopo le parole: finanziarie disponibili inserire le seguenti: un contingente massimo di 850 unità.
3. 38. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  2-ter. Il personale di cui al medesimo comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità omnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'intero e della difesa. La predetta indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
3. 39. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro, Petrenga, Sarro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del presente decreto legge nonché garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il Programma Interventi per soccorsi dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
3. 100. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: o da leggi speciali.
4. 1. Borghi, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Pag. 50

  Al comma 1, capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole da: anche quando fino a: custodia cautelare.
4. 4. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.
* 4. 5. Dorina Bianchi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.
* 4. 6. Matarrese, D'Agostino, Causin.

ART. 5.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 15 Maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali continuano a produrre effetti, fino ai 31 Dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 Agosto 2010 e fino al 31 Dicembre 2014 le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 Dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.
  Il Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui sopra, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 4021 del 4 Maggio 2012. Il Ministro dell'Ambiente, con proprio Decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio Pag. 51dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 anche mediante l'eventuale utilizzo di quota parte dei ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletarsi.
5. 9. Manfredi.

ART. 6.

  Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 1, primo periodo le parole: non oltre i sei anni sono sostituite dalle seguenti: non oltre i cinque anni.
6. 3. (Nuova formulazione) Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 1 al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari».
6. 4. Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Al comma 1, alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:
   1) Sostituire le parole da: I commissari fino a: l'ANAS; con le seguenti: I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento e esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma;
   2) dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: e la copertura di eventuale lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di legge e di eventuali incentivi previsti dalla legge a favore dei pubblici dipendenti degli enti suddetti, a valere sulle somme stanziate per gli interventi.
6. 7. Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti nelle relative contabilità speciali alla data del primo gennaio 2015, sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Le regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del trasferimento di cui al periodo precedente. Esse garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate Pag. 52dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve comunque, le modalità attuative previste dal medesimo comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  1-ter. All'articolo 32, comma 4 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente:
   “n-quinquies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136”».
6. 10. (Nuova formulazione)  Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo che precede, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5 ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della Regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5 ultima periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano».
7. 4. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: il 70 con le seguenti: l'80;
7. 21. (Nuova formulazione) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia

  Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: delle misure di risanamento ambientale e sanitario, con le seguenti: delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
7. 31. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
   1) al secondo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni
   2) al secondo periodo sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
7. 32. (Nuova formulazione) Chiarelli, Russo.

  Al comma 1, lettera e), ottavo periodo, sostituire le parole: preposte alla tutela Pag. 53ambientale, culturale con le parole: preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale.
7. 34. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. 1. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano, delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
   a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;
   b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, c.c. e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3, primo periodo, c.c., ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando (aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tutti tali casi le azioni di nuova emissione potranno essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.

  11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale dovranno, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per (ambiente e la tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
  11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolate dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.
  11-quinquies. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento Pag. 54del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale».
7. 41. (Nuova formulazione) Il Relatore

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   g-bis) al comma 6, dopo le parole «acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, sono inserite le seguenti: «anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata;».
7. 48. Zaratti.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, al comma 1, sostituire le parole: dei commi che seguono con le seguenti: dei seguenti commi 2 e 3.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, al comma 2, lettera d), sostituire dalle parole: ne dà comunicazione alle parole: in contraddittorio prima con le seguenti: provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e.
8. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente per la necessaria pubblicazione.
8. 200. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 2 –quinquies dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni descritte e disciplinate dal presente articolo, devono essere documentate e facilmente rintracciabili sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. 7. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa. Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia

  Sopprimere la parola: eventuali
0. 8.100.1 Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Colonnese, Luigi Gallo, Fico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. «Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella Regione Puglia, l'Istituto Superiore di Sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale pugliesi cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, aggiorna lo studio in questione per le Pag. 55medesime aree, stabilendo eventuali potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri per le malformazioni congenite e ai registri tumori e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
8. 100 Il Relatore.