CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2014
152.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (nuovo testo unificato C. 100 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 100 e abbinate, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, come risultante dall'approvazione di un ulteriore emendamento del relatore (26 novembre 2013);
   rilevato che:
    il provvedimento innova la disciplina sull'utilizzo del corpo umano post mortem a fini di ricerca scientifica, prevedendo il necessario consenso della persona, la restituzione della salma o l'eventuale tumulazione o cremazione della stessa, individuando i centri autorizzati alla ricerca ed escludendo la possibilità di ricerca sui corpi per fine di lucro;
    la previsione del necessario consenso e delle modalità di manifestazione di tale consenso, come pure la previsione dell'obbligo di restituzione, in condizioni dignitose, della salma utilizzata per la ricerca scientifica o della tumulazione o cremazione della stessa, nonché del divieto di ricerca sui corpi per fini di lucro, costituiscono profili che, in quanto attengono al rispetto della persona umana, rivestono indubbio rilievo nazionale e devono essere ricondotti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e innanzitutto alla materia «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);
    appaiono per contro riconducibili alle materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo post mortem, nonché quelle concernenti l'individuazione dei centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme;
   considerato che:
    il provvedimento in esame prevede nuovi adempimenti amministrativi a carico di regioni, comuni e aziende sanitarie locali o ospedaliere: per la precisione, l'articolo 2, comma 2, prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali adottino iniziative di informazione per sensibilizzare ai contenuti della nuova legge i medici e i cittadini; l'articolo 3, comma 1, prevede che le aziende sanitarie locali cui la persona consegni la dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo debbano a loro volta far pervenire tale dichiarazione ai centri di riferimento; l'articolo 4, comma 1, prevede che la conservazione e l'utilizzo delle salme per la ricerca avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere individuate dal ministro della salute quali centri di riferimento; l'articolo 5 prevede che gli oneri per il trasporto e la tumulazione o cremazione delle salme siano a carico delle non meglio individuate «istituzioni in cui hanno sede» i centri che hanno preso in consegna le salme;
    peraltro, gli oneri per il trasporto e la tumulazione o la cremazione delle salme di cui al citato articolo 5 sono a Pag. 232carico delle predette istituzioni solo entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lett. c), demanda a un regolamento ministeriale di attuazione il compito di individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto di questo limite di spesa, senza peraltro specificare in che modo si debba procedere in caso di superamento di questo limite,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) qualora le nuove funzioni attribuite alle regioni, alle aziende sanitarie o ospedaliere e ai comuni siano onerose, appare necessario prevedere l'attribuzione di risorse adeguate per il loro svolgimento;
   2) la Commissione di merito individui con maggiore precisione le istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratta delle regioni o dei comuni: nel caso in cui si tratti delle regioni, si preveda, all'articolo 7, comma 1, lettera c), che le misure volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8 sono adottate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
   3) considerato che la «ricerca scientifica e tecnologica» è materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, si rimetta alle regioni l'individuazione dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, eventualmente stabilendo principi o criteri per tale adempimento, ivi compreso il potere sostitutivo in caso di inerzia, o comunque si preveda che l'individuazione dei predetti centri, da parte del ministro della salute, avvenga, per ciascun territorio regionale, d'intesa con la regione competente.

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ALLEGATO 2

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (S. 951 e S. 1082).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminati congiuntamente i disegni di legge S. 951 e S. 1082, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, i quali, con identica formulazione, dispongono il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine;
   rilevato che:
    l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione prevede che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra»;
    la popolazione interessata, nel referendum svoltosi il 9 e 10 marzo 2008, ha approvato la proposta di distacco-aggregazione con la prescritta maggioranza, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 28 marzo 2008;
    i consigli regionali delle regioni interessate si sono espressi a favore del distacco-aggregazione: in particolare, il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo affinché «procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione Italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL) che, in maniera inequivocabile ha richiesto, in modo omogeneo e plebiscitario, il passaggio di Sappada dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»; a sua volta il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione che «dà mandato al presidente del consiglio regionale del Veneto e alla giunta regionale di intervenire nei confronti del Parlamento e del Governo affinché procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL), che in modo omogeneo e plebiscitario ha richiesto il passaggio dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»;
   rilevato altresì che:

    la Commissione affari costituzionali della Camera, discutendo, nella XV e nella XVI legislatura, la richiesta di distacco-aggregazione del comune di Lamon da una regione a statuto ordinario, il Veneto, ad una regione a statuto speciale, il Trentino Alto Adige, ha esaminato progetti di legge costituzionale (XV legislatura, C. 1359; XVI legislatura, C. 455 e C. 1698) e che, nella XV legislatura, il Governo ha Pag. 234ritenuto di presentare, per il distacco-aggregazione di Lamon, un disegno di legge costituzionale (C. 1427);
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione promosso dalla regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, ha chiarito che per la variazione dei confini delle regioni a statuto speciale si applica la disciplina procedurale di cui al secondo comma dell'articolo 132, e non quella prevista dallo statuto speciale per la revisione dello statuto stesso, senza peraltro affrontare la questione del tipo di fonte da utilizzare (se la legge ordinaria o costituzionale);
    il secondo comma dell'articolo 132, a differenza del primo comma, che disciplina la creazione di nuove regioni, non prevede espressamente l'utilizzo della legge costituzionale;
    la questione del tipo di fonte da utilizzare per il distacco-aggregazione rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali, che l'ha valutata,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE