CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 9-quinquies.
1. 1. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. È aumentata la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui al comma 1 per 10 milioni di euro.
  1-ter. La integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
   a) non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;
   b) hanno deliberato variazioni in diminuzione.
  1-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 Gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 2. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
1. 3. Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quinquies.
1. 4. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 5. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: con oneri a carico fino a: legge 9 agosto 2013, 99, con le parole: senza alcun onere a carico della finanza pubblica;
1. 6. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1. 7. Guidesi, Borghesi.

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  Al comma 2-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il mantenimento degli standard di qualità del servizio.
1. 8. Boccadutri, Marcon, Melilla, Quaranta, Aiello.

  Sopprimere il comma 3.
1. 9. Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 4.
1. 10. Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 5.
1. 11. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5 sopprimere le parole da: Roma Capitale può riacquisire fino a: verso le proprie partecipate così riacquisiti.
1. 12. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 13. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
1. 14. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5.1. Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere sottoposte dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti co-finanziatori. Le statuizioni dell'Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali.
1. 15. Marcon, Piazzoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 è sostituito dal seguente:
  3. A decorrere dall'anno 2014, il 7 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012 è destinato a cofinanziare il trasporto pubblico locale di Roma Capitale. Le risorse di cui al precedente periodo non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale e concorrono al calcolo delle somme destinate alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri derivanti dal contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia spa o altra azienda di trasporto ferroviario non possono essere imputati a carico delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.
1. 16. Marcon, Piazzoni.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
1. 17. Piazzoni, Pilozzi, Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla.

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  Al comma 5-bis dopo la parola: evidenzi aggiungere le seguenti: la gestione e.
1. 19. Lombardi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Castelli, Sorial.

  Al comma 5-bis sopprimere le parole: negli anni precedenti.
1. 20. Lombardi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 5-ter.
1. 21. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 5.
* 1. 22. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Serial.

  Sopprimere il comma 5.
* 1. 23. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Apolloni, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.
(Ritirato)

  Al comma 5-ter, sopprimere la lettera a).
1. 24. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

  Al comma 5-ter, sopprimere la lettera b).
* 1. 25. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

  Al comma 5-ter, sopprimere la lettera b).
* 1. 26. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

  Al comma 5-ter, sopprimere la lettera b).
* 1. 27. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 5-ter lettera b) sostituire le parole: dismettere con le seguenti: valutare la dismissione di.
1. 28. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

  Al comma 5-ter, lettera b), sopprimere da: fermo fino alla fine del periodo.
1. 29. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-ter sopprimere la lettera c).
1. 30. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 5-ter, lettera c) sopprimere le parole da: e adottare misure fino alla fine del periodo.
1. 36. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

  Al comma 5-ter sopprimere la lettera d).
*1. 31. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 5-ter sopprimere la lettera d).
*1. 32. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

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  Al comma 5-ter sopprimere le lettere e) ed f).
1. 33. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.
(Approvato)

  Al comma 5-ter sopprimere la lettera e).
*1. 34. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5-ter sopprimere la lettera e).
*1. 35. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

  Al comma 5-ter, lettera e) sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.
1. 37. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

  Al comma 5-ter, lettera e) sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.
1. 38. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

  Al comma 5-ter sopprimere la lettera f).
1. 39. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

  Sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) Procedere alla razionalizzazione e alla riduzione del numero di partecipazioni societarie, anche attraverso la dismissione di quote societarie, fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, nelle società che svolgono attività di servizio pubblico.
1. 40. Causi, Melilli.

  Al comma 5-ter, alla lettera f), dopo le parole: attività di servizio pubblico aggiungere le seguenti: di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
1. 41. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Roberta Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18 è inserito il seguente:
  «18-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni».
1. 42. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Al fine di contribuire alle opere che il comune di Roma sostiene in occasione delle manifestazioni e degli eventi straordinari si attiva un trasferimento di 5 milioni di euro al comune di Roma.
1. 43. Marroni, Di Stefano, Bonaccorsi, Campana, Miccoli, Carella, Morassut.
(Inammissibile)

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  Dopo il comma 6-bis, inerire i seguenti commi:
  6-ter. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di Febbraio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.
  6-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 1° Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.
  6-quinquies. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 6-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale.
1. 44. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione e ammodernamento della tratta ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede:
   a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 45. Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per i seguenti interventi:
   a) quanto a 2 milioni di euro a favore del Comune di Amelia, per i lavori di smantellamento copertura, sistemazione area archeologica e ripristino delle Mura di Amelia – Terni, a seguito del crollo avvenuto nel 2006;
   b) quanto a 5 milioni di euro a favore della regione Campania per la messa in sicurezza urgente dell'Area denominata «Terra dei Fuochi»;
   c) quanto a 3 milioni di euro a favore delle forze dell'ordine e della magistratura per l'adempimento delle azioni di controllo e repressione dei crimini contro l'ambiente e la salute nel territorio della «Terra dei Fuochi»;
   d) quanto a 5 milioni di euro a favore del finanziamento delle attività di tutela delle rovine di Pompei;
   e) quanto a 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 2-bis.

  7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
   a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione Pag. 64dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2-sexies inserire il seguente:

Art. 2-septies
(Istituzione del Fondo patrimoniale Taranto).

  È istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un «Fondo Patrimoniale Taranto», con le seguenti finalità:
   accelerazione del risanamento ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;
   attività di bonifica delle discariche situate nel territorio del provincia di Taranto; specifici, ulteriori interventi urgenti di bonifica e risanamento ambientale delle aree relative alle Scuole Elementari Deledda e De Carolis e al quartiere Tamburi, nel Comune di Taranto; predisposizione per tutti i minori residenti nelle aree di cui alla lettera c), mediante stipula di accordi o convenzioni con esercenti ed operatori turistici, di periodi di soggiorno gratuito non inferiori a giorni 20 e non superiori a giorni 30, in apposite strutture recettive, balneari o montane italiane;

  La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è stabilita nella misura di 10 milioni di euro per il 2013, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, lettera d). Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:
   a) mediante utilizzo dei fondi di cui al Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato in data 26 luglio 2013 tra i Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico , della coesione sociale e della regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto ed il Commissario straordinario per il porto di Taranto;
   b) con il dirottamento dei fondi destinati alla sola bonifica del «mar piccolo» previsti dal Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato in data 26 luglio 2013, che verranno spostati e impiegati integralmente per la messa in sicurezza e bonifica delle discariche esaurite e non bonificate nella provincia di Taranto;
   c) mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dalle eventuali future azioni di confisca dei beni dei soggetti proprietari della società ILVA S.p.A;
   d) mediante utilizzo della quota parte del Fondo rischi ed oneri di Fintecna S.p.A.

  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
1. 46. De Lorenzis.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 7.
*1. 47. Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano,Dell'Orco, De Lorenzis.

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  Sopprimere il comma 7.
*1. 48. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 7-bis.

  Sopprimere il comma 7.
1. 49. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 7-ter.
1. 50. Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 7-quater.
1. 51. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 52. Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano,Dell'Orco, De Lorenzis.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 53. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 8.
1. 54. Castelli, Sorial, Currò, Cariello, Caso, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 8, sopprimere la lettera a).
1. 55. Melilla, Boccadutri, Marcon.

  Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le parole: «, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale,» sono soppresse.
1. 57. Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 8, sostituire la lettera a)“2 con la seguente:
   a) sostituire le parole: «anche in deroga agli specifici vincoli previsti
dalla legislazione vigente in materia di personale,» con le seguenti: «garantendo adeguata pubblicità alle relative procedure di selezione e di reclutamento.
1. 56. Melilla, Boccadutri, Marcon.

  Sopprimere i commi 8-bis e 8-ter.
1. 58. Chimienti.

  Sopprimere il comma 8-bis.
1. 59. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 8-bis sopprimere le parole:, ivi incluse le agenzie fiscali.,
1. 60. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 8-quater.
1. 61. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 8-quater, primo periodo, dopo le parole: di contrasto alle frodi aggiungere le seguenti: ed all'evasione fiscale.
1. 62. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 9.
1. 63. Borghesi, Guidesi.

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  Al comma 9, dopo le parole: ivi previsto, aggiungere le seguenti: e d'intesa con le associazioni portatrici di interessi collettivi, con particolare riferimento a quelle che si occupano della crisi della gestione dei rifiuti urbani del territorio di Roma Capitale,.
1. 64. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9, lettera a), dopo le parole: e 7,5 milioni di euro per il 2015; aggiungere le seguenti: previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, del 45 per cento e del 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,.
1. 65. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9, lettera b), dopo le parole: 3 milioni di euro per il 2015, aggiungere le seguenti: previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, di almeno il 45 per cento e 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,.
1. 66. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, è differito al 31 dicembre 2014.
1. 67. Carrescia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. La lettera p) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è abrogata.
1. 68. Carrescia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1 Nei territori dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, al fine della ripresa dell'attività imprenditoriale ed occupazionale, sono introdotte misure di agevolazione fiscale attraverso l'istituzione di Zone franche urbane.
  10.2 Le misure di agevolazione fiscale sono introdotte in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e coerentemente al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
  10.3 Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, delle zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici socio-economici rappresentativi degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo.
  10.4 Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, Pag. 67di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 69. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1 Al fine di sostenere la popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, così come previsto dall'articolo 8 comma 1, numero 9) del decreto-legge n. 74 del 2012, ha validità fino al completo ripristino della agibilità degli edifici stessi.
  10.2 I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, vengono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto tali mutui o finanziamenti e che usufruiscono della sospensione delle rate.
1. 70. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1 Per favorire la ricostruzione degli edifici, la semplificazione e un rapido iter delle procedure che regolano il sistema di contribuzione, sono istituiti, presso le Unioni dei comuni, dove presenti, o, ove non costituite, dai comuni, Uffici Speciali per la Ricostruzione. Gli Uffici curano in particolare l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati e produttivi, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo. I Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri funzionari incaricati della coerente ed omogenea applicazione dei provvedimenti normativi assunti per la ricostruzione.
  10.2 Tali uffici usufruiscono di personale già in organico presso gli uffici Comunali e Regionali, e del personale assunto con contratto a tempo determinato utilizzando le risorse stabilite all'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, così come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71.
  10.3 Le somme già previste nel medesimo decreto per l'anno 2013, ed eventualmente non utilizzate, sono rese disponibili anche per l'anno 2014.
1. 71. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1 Nei territori già interessati dallo stato di emergenza per eventi sismici si applicano le detrazioni fiscali previste all'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per l'adeguamento antisismico delle costruzioni, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  10.2 Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «dell'1 per cento». L'imposta di cui all'articolo 1, comma 492 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come definita dalla tabella 3 della citata legge, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
1. 72. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Pag. 68

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1 Sono introdotte misure agevolative di natura tariffaria a favore delle utenze situate nei Moduli abitativi provvisori (MAP) collocati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122; oltre alle riduzioni già previste per l'utilizzo delle reti e gli oneri generali di sistema, si dà mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché riduca, con propria deliberazione, il costo dei servizi di vendita del 50 per cento del prezzo di mercato.
  10.2 All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo, 2 del decreto-legge n. 74, del 2012.
1. 73. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1 La concessione dei contributi, sotto forma di indennizzi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prevista anche per i danni subiti a causa del terremoto per gli edifici classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria «A».
  10.2 All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74, del 2012.
1. 74. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: e destinate fino alla fine del comma con le seguenti: Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare incarica l'ISPRA di predisporre i progetti e di individuare e coordinare le competenze interne alle strutture pubbliche di ricerca cui affidare l'esecuzione dei lavori.
1. 75. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole da: nonché il compenso del Commissario straordinario fino alla fine del periodo.
1. 76. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 77. Dadone, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi da 11-bis a 11-septies.
1. 78. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 11-bis.

  Conseguentemente al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 3,5 milioni.
1. 79. Borghesi, Guidesi.

Pag. 69

  Sopprimere il comma 11-bis.
1. 80. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sostituire i commi da 11-bis a 11-septies con il seguente:
  11-bis. Per il progetto Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234, sulla SS 9- via Emilia, sono stanziati 4 milioni di euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
1. 81. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi da 11-bis a 11-septies con il seguente:
  11-bis. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario Padano-Veneto sono stanziati 4 milioni di euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
1. 82. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi da 11-bis a 11-septies con il seguente:
  11-bis. Per la realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero sono stanziati 4 milioni di euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;.
1. 83. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 11-ter.
1. 84. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere i seguenti commi: 11-quater, 11-quinques, 11-sexies, 20-vicies.
1. 85. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 11-quater.

  Conseguentemente, al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le parole: 3 milioni.
1. 86. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 11-quater.
*1. 87. Luigi Gallo.

  Sopprimere il comma 11-quater.
*1. 88. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 11-quinquies.

  Conseguentemente al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 3,5 milioni.
1. 89. Borghesi, Guidesi.

Pag. 70

  Sopprimere il comma 11-quinquies.
*1. 90. Luigi Gallo.

  Sopprimere il comma 11-quinquies.
*1. 91. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 11-sexies.

  Conseguentemente al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 3 milioni.
1. 92. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 11-sexies.
1. 93. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 11-sexies aggiungere i seguenti:
  11-sexies.1. Per lo stesso anno 2013 è, altresì, attribuito alla Frosinone multi servizi s.p.a. un contributo straordinario di 500.000 euro per l'attuazione di progetti di manutenzione relativamente al dissesto idrogeologico della città.
  11-sexies.2. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare 500.000 euro per il 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.».
1. 94. Pilozzi, Melilla.
(Inammissibile limitatamente al comma 11-sexies.2 del terzo periodo fino alla fine del comma)

  Sopprimere il comma 11-septies.
1. 95. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 11-octies è aggiunto il seguente:
  È assegnato per l'anno 2013 un contributo straordinario di 1.000.000 euro a ciascuna delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti Pag. 71agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle Marche nel mese di novembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 5.000.000 euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulla disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.
1. 96. Carrescia.

  Sopprimere il comma 11-novies.
*1. 98. Il Governo.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 11-novies.
*1. 97. Guidesi, Borghesi.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 11-novies.
*1. 99. Marchi, De Micheli, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, La Forgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.
(Approvato)

  Sostituire il comma 11-novies con il seguente:
  11-novies. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere, per l'anno 2014, sul Fondo sviluppo e coesione per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree SIN. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.
1. 100. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 11-novies, sostituire le parole da: dell'accordo di programma fino a: SIN di Brindisi con le seguenti: della bonifica e della riconversione dell'area della ferriera di Servola.
1. 101. Fedriga, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 11-novies, sostituire le parole da: dell'accordo di programma fino a: SIN di Brindisi con le seguenti: della bonifica e della riconversione dell'area dell’ex acciaieria SAFAU.
1. 102. Fedriga, Borghesi.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12.1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:
  6-quater. Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'interno o dall'Agenzia delle entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 103. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 72

  Sopprimere il comma 12-bis.
1. 104. Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 12-bis, primo periodo, sostituire le parole: sono autorizzate a con le seguenti: possono.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio con le seguenti: Ove ricorrente la condizione di cui al comma 12-ter, i risparmi di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al completo recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi di cui al medesimo comma 12-ter. Le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria.
1. 105. Il Governo.
(Ritirato)

  Sostituire il comma 12-ter con il seguente:
  12-ter. Le Regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, sono obbligate a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali costanti e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali limiti e comunque, fino ad un massimo di cinque annualità. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione, calcolata a decorrere dall'anno di accertamento del mancato rispetto dei vicoli finanziari, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
1. 106. Il Governo.
(Ritirato)

  Dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:
  12-quater. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 12-ter Pag. 73della presente legge, nonché previste dall'articolo 40, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, sospende le azioni di responsabilità erariale riguardanti le relative somme indebitamente erogate. Detti giudizi restano sospesi durante le procedure di recupero e si estinguano ad avvenuto ed integrale recupero delle somme predette.
1. 107. Bonavitacola.
(Ritirato)

  Dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:
  12-quater. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 12-ter della presente legge sospende le azioni di responsabilità erariale riguardanti le relative somme indebitamente erogate. Detti giudizi restano sospesi durante le procedure di recupero e si estinguono ad avvenuto ed integrale recupero delle somme predette.
1. 108. Bonavitacola.
(Ritirato)

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.
  13-ter. Agli oneri della disposizione di cui al comma 13-bis, si provvede con pari riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1. 109. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Sono esonerati per l'anno 2014 dai vincoli delitto di stabilità interno degli enti locali i comuni che presentino un rapporto virtuoso tra il numero degli abitanti ed il numero di dipendenti dell'ente. Le modalità di calcolo e di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con l'ANCI e la conferenza unificata stato regioni e stato città.
1. 110. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
  14-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
1. 111. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 15, lettera b) capoverso 5-bis, dopo le parole: dalla data della deliberazione di impegno. aggiungere le seguenti: le notifiche di pignoramento ovvero le pendenze Pag. 74relative alla procedura esecutiva nei confronti dell'ente di cui al presente comma, sono in ogni caso prese in carico da parte della Regione competente.
1. 112. Cecconi, Cominelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baretta, Giordano, Di Vita.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.»;
   b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
  «4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:
   a) l'importo dei singoli debiti;
   b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
   c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
   d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.
  4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.
  4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.
  4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.
4-septies. La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n.152.»
1. 113. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 75

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 100 milioni a decorrere dal 2014.
1. 114. Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Le cariche degli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitate a titolo gratuito e in assenza di rimborsi a qualunque titolo a decorrere dal 1° gennaio 2014. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo del suddetto decreto-legge.
1. 116. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5. L'esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti spetta alla procura regionale che ha promosso il giudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la sezione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.»
1. 117. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. Al fine di garantire agli enti locali il rispetto del termine di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i provvedimenti normativi o esplicativi riguardanti i tributi locali ed i trasferimenti dello Stato devono essere definiti e pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di competenza entro il 31 ottobre di ciascun anno. 1 provvedimenti non pubblicati nel termine indicato saranno privi di effetti finanziari per l'anno successivo.
1. 118. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni individuati dalle disposizioni di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, le disposizioni di cui e all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano al comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, escludendo dal computo le spese sostenute dai predetti enti locali per fronteggiare la gestione dell'emergenza sismica conseguente al terremoto del 6 aprile 2009, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni.
1. 119. Castricone.
(Inammissibile)

Pag. 76

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20.1. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rc-auto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.
  20.1.1. Entro il 31 gennaio 2014, il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente.
  20.1.1.1. Dal 1o gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre.
1. 120. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20.1. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50 per cento del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di agosto il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.
  20.1.1. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.
  20.1.1.1. Dal 1o gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro il 1o marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre.
1. 121. Melilli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20.1. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  20.1.1. Agli oneri di cui al comma 20.1. si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».Pag. 77
20.1.1.1 All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1988, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.
1. 122. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:
  20. 1. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013.
1. 123. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20. 1. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa.
*1. 124. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20.1. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa.
*1. 127. Melilla, Boccadutri, Marcon, Nicchi, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20.1. Al comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:
  «7. È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia Pag. 78tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
1. 125. Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20.1. Al comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed alle aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali. Nel caso di aziende speciali c.d. multiservizi, la deroga di cui al periodo precedente, si applica se il fatturato derivante dal servizio farmaceutico e para-farmaceutico risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.
1. 126. Aiello, Nicchi, Piazzoni, Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20.1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
1. 128. Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20.1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:
  6-quater. Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'interno o dall'Agenzia delle entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai Comuni, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 129. Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20.1. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.
  Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 130. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

Pag. 79

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20.1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» sono soppresse e dopo le parole: gli equilibri economico-finanziari degli enti» sono aggiunte le parole: «per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno».
1. 131. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20.1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, le parole da: «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente».
1. 132. Boccadutri, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20.1. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: «e comunque» sino a «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno fino a raggiungere almeno il 30 per cento».
1. 133. Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi da 20-octies a 20-undecies.
*1. 134. Guidesi, Gianluca Pini, Borghesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Cristian Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini.

  Sopprimere i commi da 20-octies a 20-undecies.
*1. 135. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri.

  Sopprimere i commi 20-octies, 20-novies e 20-decies.
1. 136. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 20-octies.
1. 137. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies, sopprimere il primo periodo.
1. 138. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies, primo periodo, sostituire le parole: per la durata di novanta giorni con le seguenti: per la durata di trenta giorni.
1. 139. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies, primo periodo sostituire le parole: per la durata di novanta giorni con le seguenti: per la durata di quindici giorni.
1. 140. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Pag. 80

  Al comma 20-octies primo periodo sostituire le parole: per la durata di novanta giorni con le seguenti: per la durata di sette giorni.
1. 141. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies primo periodo sostituire le parole: ad operare per i poteri anche di riscossione con le seguenti: ad operare con i poteri esclusivamente per la riscossione.
1. 142. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies primo periodo sostituire le parole: ad operare per i poteri anche di riscossione con le seguenti: ad operare con i poteri per la sola riscossione.
1. 143. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies terzo periodo sopprimere le parole: ovvero dalla data del giudicato favorevole all'Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento.
1. 144. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni con le seguenti: si risolvono di diritto entro il termine di sessanta giorni.
1. 145. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni con le seguenti: si risolvono di diritto entro il termine di quarantacinque giorni.
1. 146. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni con le seguenti: si risolvono di diritto entro il termine di trenta giorni.
1. 147. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni con le seguenti: si risolvono di diritto entro il termine di dieci giorni.
1. 148. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-octies ultimo periodo dopo le parole: implica la revoca aggiungere le seguenti: immediata.
1. 149. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Sopprimere il comma 20-decies.
*1. 150. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 20-decies.
*1. 151. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

Pag. 81

  Sopprimere il comma 20-decies.
*1. 152. Andrea Romano, Catania.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 20-decies.
*1. 153. Speranza, De Micheli, Marchi, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, La Forgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Ginato, Basso.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 20-decies.
*1. 154. Guidesi, Pini, Borghesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Bossi, Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Nicola Molteni, Prataviera, Rondini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 20-decies.
*1. 155. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
(Approvato)

  Al comma 20-decies primo periodo dopo le parole: determinino aggiungere la seguente: in maniera inequivocabile e ascrivibile all'intervento legislativo regionale o al regolamento di autonomia degli enti locali.
1. 156. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-decies primo periodo sopprimere le parole: anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici.
1. 157. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-decies primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo con le seguenti: a decorrere dal 2020.
1. 158. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-decies primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo con le seguenti: a decorrere dal 2016.
1. 159. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-decies primo periodo, dopo le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo aggiungere la seguente: non.
1. 160. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-decies primo periodo, dopo le parole: degli enti locali che, aggiungere la seguente: non.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: in misura corrispondente fino alla fine del comma.
1. 161. Guidesi, Pini, Borghesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Bossi, Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini.

  Al comma 20-decies, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 162. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Pag. 82

  Al comma 20-decies ultimo periodo, dopo le parole: da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici aggiungere le seguenti: ovvero quando fossero apportate modifiche all'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici che rendano gli interventi legislativi regionali o gli atti regolamentari di autonomia degli enti territoriali coerenti con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo.
1. 163. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

  Al comma 20-decies aggiungere, in fine, il seguente periodo: risorse pari alle riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali di cui al presente comma sono riassegnate alle regioni e agli enti locali interessati dalle riduzioni, per sostenere le attività di prevenzione e cura dei cittadini vittime del gioco d'azzardo patologico.
1. 164. Cecconi, Castelli, Lorefice, Giordano, Di Vita.

  Sopprimere il comma 20-undecies.
1. 165. Cecconi, Castelli, Lorefice, Giordano, Di Vita.

  Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.
* 1. 166. Guidesi, Borghesi.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.
* 1. 167. Fraccaro, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.
* 1. 168. Giacchetti, Riccardo Fraccaro, Adornato, D'Ambruoso, Caparini, Fontana, Fontanelli, Sereni, Di Maio.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.
* 1. 169. Zanetti.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.
* 1. 170. Marchi, De Micheli, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, La Forgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 20-septiesdecies.
* 1. 171. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo il comma 20-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
  20-septiesdecies. 1. In via straordinaria, per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si intende così ridefinita; è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
1. 172. Martella, Mognato.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 20-duodevicies.
1. 173. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 83

  Al comma 20-duodevicies, sopprimere le parole da: i canoni, determinati fino a: del 3 per cento.
1. 174. Gianluca Pini, Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 20-vicies.
1. 176. Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Castelli, Sorial.

  Al comma 20-vicies, ultimo periodo, sostituire le parole da: aggiuntivi rispetto a fino alla fine del periodo con le seguenti: di vigilanza e sicurezza urbana.
1. 177. Guidesi, Borghesi.0

  Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:
  20-vicies ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
   a) dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti; i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni;
   b) le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004.».
1. 178. Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:
  20-vicies ter. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
1. 179. Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:
  20-vicies ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei Erigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
1. 180. Lavagno, Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere i seguenti:
  20-vicies ter. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere Pag. 84dal 1o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.
  20-vicies quater. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
   a) dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni»;
   b) le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004.».

  20-vicies quinquies. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
1. 181. Boccadutri, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Aggiungere, infine il seguente comma:

  20-vicies quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto il seguente comma;
  11-bis. I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative possono essere corrisposti facoltativamente attraverso l'utilizzo del denaro contante o strumenti che ne assicurino la tracciabilità.
1. 182. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Verifica del gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2013).

  1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.
  3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
1. 01. Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Pag. 85

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modalità di regolazione delle variazioni dell’Imu standard e delle assegnazioni statali per l'anno 2012).

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere il seguente comma:
  4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
1. 02. Lavagne, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 133/2013, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 9,5 punti percentuali.
1-bis. 1. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 133/2013, è infine aggiunto il seguente comma:
   5-bis. Con riferimento al comma 5, si applica il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

  All'eventuale minor gettito incassato dai Comuni, si provvedere mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-bis. 2. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 5, del D.L 133/2013, sono infine aggiunti i seguenti: Per tali importi trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 4, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. All'eventuale minor gettito incassato dai Comuni, si provvedere mediante pari riduzione dell'autorizzazione Pag. 86di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.
1-bis. 3. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I comuni possono, nell'ambito della propria autonomia, escludere dal pagamento quanto dovuto dai contribuenti per l'anno 2013 a titolo di imposta municipale unica sull'abitazione principale ovvero prevedere che possa portato in detrazione da altri tributi o imposte comunali, anche nell'anno 2014.
  3-ter. Dall'applicazione di cui al comma 3-bis sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
1-bis. 4. Causi.

  Sopprimerlo.
1-quinquies. 1. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 1-sexies, inserire il seguente:

Art. 1-septies.

  1. Le ferrovie abbandonate tra cui: i tratti di ferrovie pubbliche, statali o in concessione, a scartamento ordinario o ridotto, in tutto o in parte insistenti sul territorio italiano, attualmente soppressi, chiusi al traffico regolare da oltre un anno o mai entrati in servizio, che collegavano due o più stazioni, fermate o località di servizio, nonché i beni immobili demaniali ad esse pertinenziali, tra cui le stazioni o locali di servizio iniziali e finali, passano nella piena proprietà del comune sul cui territorio insistono, qualora il comune abbia già realizzato, o abbia in corso di realizzazione, da completarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge di conversione, la trasformazione di esse in piste ciclabili. Il presente comma si applica altresì a quei comuni che, anche successivamente, realizzino la trasformazione dei tratti di ferrovia abbandonata sul proprio territorio in piste ciclabili. Il passaggio della proprietà dei beni avverrà attraverso specifiche intese tra gli enti interessati, verificate le condizioni di cui al presente articolo.
  2. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché, per l'acquista di buoni-taxr, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 . La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni Pag. 87di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1-sexies. 01. Pilozzi, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente: al comma 7, sostituire le parole: di 35 milioni di euro con le seguenti: di 37 milioni di euro e per l'anno 2014, di 5 milioni di euro, e dopo le parole: si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2013.
2. 1. Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
* 2. 2. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
* 2. 3. Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Castelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro;
   b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e, quanto a 5 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: e, quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 17;
   c) al comma 2, sopprimere le parole: ovvero, in assenza fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente: al comma 17, sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 10 milioni.
2. 4. Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Tale indennizzo spesa esclusivamente alle imprese che hanno subito danni accertati con sentenza passata in giudicato.
2. 5. Liuzzi, Castelli, Nicola Bianchi, Catalano, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

  Al comma 2, sopprimere le parole: da: ovvero fino alla fine del comma.
* 2. 6. Liuzzi, Castelli, Nicola Bianchi, Catalano, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero, fino alla fine del comma.
* 2. 7. Ferranti, Marchi, Biffoni, Ermini, Mattiello, Morani, Vazio.
(Ritirato)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i). All'onere derivante da predetto comma si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
2. 8. De Lorenzis.
(Inammissibile)

Pag. 88

  Sopprimere il comma 2-bis.
2. 9. Gallo.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: a copertura dell'onere recato dal comma 1 del presente articolo con le seguenti: a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 11-octies e al comma 1 del presente articolo.
2. 10. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3.01-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:
  «23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
  23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
  23-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23».
2. 11. Busin, Bragantini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3.01-bis. Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS e i rappresentanti dei comitati dei Passi Carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 12. Busin, Bragantini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 5.
2. 13. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;» con le seguenti: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;»;
2. 14. Dell'Orco, Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 6-ter.
2. 38. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 89

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «della legge 24 dicembre 2003, n. 350,» sono inserite le seguenti: «previa comunicazione della certificazione energetica»
2. 15. Castelli.

  Sopprimere i commi 10 e 11.
2. 16. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 12, 13, 14 e 15.
2. 17. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 14, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
2. 18. Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
  14-ter. Al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, all'articolo 1, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. Al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione parlamentare nella definizione dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche, il Comitato interministeriale di cui al comma 14-bis, riporta, tramite audizioni nelle Commissioni parlamentari di competenza corrispondenti ai Ministri e Ministeri interessati, resoconto dettagliato delle modalità, stato di avanzamento e sviluppo dei programmi di missione.
2. 36. Currò, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà.

  Al comma 16, aggiungere il seguente:
  Al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole da «con uno o più decreti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al MIBAC elenchi del personale interessato che può essere assegnato , con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del MIBAC della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale. Agli oneri recati dal periodo precedente si provvede mediante le risorse rinvenienti dalla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 50 milioni a decorrere dal 2014».
2. 19. Giordano, Fratoianni, Costantino, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 16-bis.
*2. 20. Orfini, Corella, Ascani, Blazina, Bonafè, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.
(Ritirato)

  Sopprimere il comma 16-bis.
*2. 21. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 16-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle fondazioni lirico-Pag. 90sinfoniche che si doteranno di forme organizzative speciali viene decurtata una somma pari al 15 per cento della quota spettante del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il risparmio di spesa derivante dalla decurtazione di cui al precedente periodo viene ripartita proporzionalmente tra le fondazioni soggette alla disciplina di cui all'articolo 11 comma 15 lettera a) del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. 22. Gallo.

  Sopprimere il comma 17.
2. 23. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 24. Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 18.
2. 25. Fedriga, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.
*2. 26. Fedriga, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.
*2. 37. Misiani.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione ordinario, purché superiori al 15 per cento. Per «controllo di fatto» si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria. Si ha voto determinante quando i voti espressi dal soggetto che, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, ha presentato la lista prevalente nelle assemblee, di cui al periodo precedente, rappresentino la maggioranza assoluta della lista medesima.
  1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.
  1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.
  1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione Pag. 91del presente decreto, la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiori al 15 per cento.
  1-sexies. In caso di riduzione della partecipazione che conferisce il controllo di fatto o di scioglimento anche parziale della società che la detiene, finché la Consob non provvede a rideterminare la soglia che conferisce il controllo di fatto ai sensi del comma 1-ter, è obbligato a promuovere l'offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1 chiunque a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione nella società quotata superiore al 15 per cento. In caso di acquisto indiretto della partecipazione di cui al presente comma ed al comma 1-bis si applicano le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del comma 3 lettera a).
  1-septies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1, 1-bis e 1-sexies è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.
  1-octies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-septies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca.
  1-nonies. Coloro che per effetto di acquisti effettuati nei 90 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente, legge, detengano una partecipazione che comporta l'obbligo di offerta pubblica ai sensi dei commi 1-bis e 1-sexies, non sono tenuti a promuovere l'offerta se riducono la propria partecipazione al di sotto delle soglie ivi indicate.

  Conseguentemente, all'articolo 106, commi 3-bis, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: «la partecipazione indicata nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-bis e 1-sexies».
2. 27. Paolo Niccolò Romano, Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 19.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 20.
2. 28. Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Castelli.

  Al comma 19, capoverso 3-bis, ottavo periodo, sopprimere le parole da: possono altresì prevedere a: con apposito avviso pubblico.
2. 29. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

  Al comma 19, capoverso 3-bis, all'ultimo periodo, dopo le parole: e ambientali locali inserire le seguenti: , in particolare per interventi di bonifica e di potenziamento delle opere relative alla depurazione delle acque, eradicazione delle specie aliene, di conservazione della fauna e degli habitat,.
2. 30. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. A titolo compensativo correlato all'onere di imbarco e transito dei passeggeri e merci verso le isole minori, il totale del 20 per cento dell'imposta applicata, di cui al comma 19, deve essere riconosciuta al comune, o in caso suddivisa egualmente per tutti i comuni, nel cui territorio insistono i porti di partenza dei collegamenti Pag. 92con le isole minori che applicano tale imposta. Il versamento della quota complessiva del 20 per cento dell'imposta ai comuni ove insistono i porti di partenza è a carico dei medesimi soggetti individuati per la riscossione secondo le modalità specificate al comma 19.
2. 31. Currò.

  Sopprimere il comma 20-bis.
*2. 32. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

  Sopprimere il comma 20-bis.
*2. 33. Marzana.

  Dopo il comma 20-bis, aggiungere i seguenti:
  20-ter. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.
  20-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 20-ter, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 20-ter, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.
  20-quinquies. Le risorse di cui al comma 20-ter, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.
  20-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 20-ter si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  20-septies. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i.
2. 34. Melilla, Marcon, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20-bis, aggiungere i seguenti:
  20-ter. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo Pag. 93di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
  20-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 20-ter.
  20-quinquies. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
  20-sexies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
2. 35. Melilla, Marcon, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: per le finalità istituzionali o sociali aggiungere le seguenti: e con le modalità.
2-bis. 1. Ferranti, Marchi, Biffoni, Ermini, Mattiello, Morani, Vazio.
(Ritirato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in via prioritaria fino a: azienda medesima con le seguenti: al patrimonio dei comuni e delle regioni, salvaguardando i diritti dei creditori dell'azienda medesima.
2-bis. 2. Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non è tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima, con le seguenti: al patrimonio, in via prioritaria, del comune ovvero a quello della provincia o della regione ove sono state poste in essere prevalentemente le attività delittuose.
2-bis. 3. Fava, Boccadutri, Marcon.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 48, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, con priorità per le attività delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati in via prioritaria alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e, a domanda, alle suddette cooperative ed associazioni.».
2-bis. 4. Dadone, Nuti, D'Uva, Sarti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Nesci, Parentela, Castelli, Sorial.
(Inammissibile)

  Sopprimerlo.
2-quater. 1. Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nelle aree della Lombardia e del Veneto interessate da eventi sismici od alluvionali a partire dall'anno 2009.
2-sexies. 1. Borghesi, Guidesi.

Pag. 94

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi di equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposizioni di cui:
   a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   b) agli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
   d) all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 4 aprile 2012, n. 35.
2-sexies. 01. Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «ancorché siano» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezioni di quelli».
2-sexies. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: «ancorché» è sostituita con la seguente: «a meno che».
2-sexies. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 2-sexies aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. All'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al capoverso 1-quater, dopo le parole: «non possono acquistare immobili a titolo oneroso» sono aggiunte le seguenti: «salvo quando ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento e qualora l'acquisto degli immobili sia parte integrante di progetti volti a favorire lo sviluppo del territorio e la ripresa economica.
2-sexies. 04. Bini.