CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2013
135.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00539 Vacca: Sulla situazione delle scuole paritarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti sollevano una questione della massima importanza in quanto le cattive pratiche di poche scuole (cosiddetti «diplomifici») rischia di gettare discredito sull'impegno serio e quotidiano di tutte le istituzioni scolastiche paritarie, le quali costituiscono una componente importante del sistema nazionale di istruzione e svolgono un fondamentale ruolo integrativo rispetto all'offerta formativa delle scuole statali.
  Per affrontare compiutamente i problemi illustrati, va prima di tutto ricordato che le vigenti disposizioni in materia di parità scolastica (la legge n. 62 del 2000, l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005 e il decreto ministeriale n. 267 del 2007), nel definire i requisiti che una struttura privata dove possedere per ottenere il riconoscimento della parità, prevede anche una specifica vigilanza in ordine alla permanenza di tali requisiti, che viene svolta dagli uffici scolastici regionali anche attraverso visite ispettive.
  Al fine di assicurare che tale vigilanza venga realizzata in modo efficace e secondo regole uniformi su tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel marzo 2011, ha emanato una circolare con la quale i direttori regionali sono stati invitati a predisporre piani regionali annuali di vigilanza sulla regolarità di funzionamento delle scuole paritarie, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria di II grado. La medesima circolare ha dettato le regole per assicurare la disponibilità del personale ispettivo e ha dettagliatamente indicato la documentazione che gli ispettori sono tenuti a verificare, nell'ambito della quale sono inclusi gli atti relativi alla qualificazione dei docenti (titoli di studio e abilitazioni possedute) e quelli relativi ai rapporti di lavoro. In ordine a quest'ultimo punto, sottolineato anche nell'interrogazione, si ricorda che le citate norme prevedono espressamente l'obbligo per le scuole paritarie di assumere il personale docente con contratti individuali che rispettino i contratti collettivi di settore. La violazione di tale disposizione può integrare una grave irregolarità di funzionamento, tale da giustificare la revoca del riconoscimento.
  Il tema è comunque oggetto di approfondimento. Il Governo è disponibile a fornire al Parlamento tutti gli utili elementi per valutare eventuali modifiche normative che, senza appesantire inutilmente la gestione delle istituzioni scolastiche paritarie, rafforzino l'efficacia delle disposizioni vigenti e prevengano il malcostume, promuovendo la serietà e l'affidabilità del sistema scolastico complessivo.

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ALLEGATO 2

5-01090 L'Abbate: Sulla situazione dell'Istituto tecnico economico «Vito Sante Longo» di Monopoli (Bari).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, la competenza per la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, è in capo ai comuni, per quanto riguarda gli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie (oggi scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado), e alle province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole secondarie di secondo grado.
  La decisione sul trasferimento dell'Istituto tecnico economico «Vito Sante Longo» presso la sede dell’ex convento «San Domenico» è stata assunta dalla Provincia di Bari nonostante il contrario avviso espresso dal dirigente scolastico, il quale aveva segnalato l'inadeguatezza della sede di destinazione che non avrebbe potuto contenere tutte le strutture dell'Istituto.
  Nelle more del trasferimento, a seguito di un esposto con il quale si richiedeva la verifica dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli ambienti di lavoro della struttura in questione, è intervenuto il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, il quale ha riscontrato carenze di tipo strutturale e la mancanza di una parte della documentazione attestante l'idoneità della struttura. Per questa ragione, la suddetta ASL ha vietato l'avvio dell'attività didattica fino a quando non fossero realizzati gli interventi necessari.
  Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il dirigente scolastico è stato quindi costretto a far svolgere parte delle lezioni nelle ore pomeridiane (cosiddetto doppio turno) presso il consociato Istituto tecnico industriale «L. Da Vinci». Tale situazione si è protratta fino a quando non si sono resi disponibili alcuni locali della scuola secondaria di primo grado «Sofo», presso i quali sono state collocate alcune classi dell'indirizzo economico dell'istituto «Vito Sante Longo», circostanza che ha consentito di superare la necessità delle lezioni pomeridiane.
  Questa distribuzione della didattica tra due istituti scolastici, indubbiamente disagevole, è durata fino ad oggi.
  L'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha informato che gli interventi di adeguamento e messa a norma dell’ex convento «San Domenico» sono in fase di ultimazione e che la certificazione di sicurezza è stata consegnata ai Vigili del Fuoco e al Servizio prevenzione e sicurezza della ASL.
  Si attende dunque l'autorizzazione della Provincia di Bari per insediare l'Istituto tecnico economico in questione presso la struttura «San Domenico», autorizzazione che si auspica possa intervenire a breve termine.

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ALLEGATO 3

5-01239 Malisani: Sugli alunni suddivisi nelle categorie di straordinaria gravità e di eccezionale gravità nell'ambito dell'attuazione della legge n. 104 del 1992.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le iniziative assunte dall'Ufficio scolastico regionale per il per il Friuli-Venezia Giulia, alle quali l'interrogazione fa riferimento, sono state finalizzate a definire criteri uniformi in ambito regionale per la determinazione del livello di gravità della disabilità degli alunni, al fine di individuare gli interventi di sostegno necessari.
  Al riguardo, giova preliminarmente precisare che la normativa in materia non prevede soltanto due livelli di disabilità scolastica, vale a dire la disabilità «grave» e quella «non grave», alle quali corrisponderebbe una quantificazione predeterminata delle ore di sostegno. Esistono invece diverse graduazioni del livello di disabilità. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 2006, prevede infatti che nel verbale di individuazione dell'alunno come persona disabile possa essere inserita la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità dell’handicap. In base al quadro complessivo delle norme e dei principi giurisprudenziali formatisi in materia, è rimessa all'amministrazione l'individuazione della gravità e del livello di assistenza. L'assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno agli alunni disabili è effettuata, sulla base della proposta formulata dal Gruppo di lavoro per l'handicap (GLH) che opera presso ciascuna scuola, dai dirigenti degli uffici di ambito provinciale i quali si avvalgono della consulenza dei Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (GLIP), previsti dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992.
  Ciò premesso, l'Ufficio scolastico per il Friuli-Venezia Giulia ha avviato da diversi anni, una serie di iniziative dirette ad assicurare uniformità nei criteri di utilizzazione delle risorse professionali e materiali necessarie per il sostegno agli alunni disabili.
  Nel 2009 il predetto Ufficio ha promosso, nell'ambito di ciascun Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale, la definizione di «linee guida provinciali», alle quali dovevano attenersi i Gruppi di lavoro per l'handicap nel formulare la proposta di assegnazione delle ore di sostegno. Nel 2011 si è poi passati dalle «linee guida provinciali» a «linee guida regionali», uniformando i criteri seguiti nelle diverse province. Il successivo passaggio è stato la stipulazione dell'accordo sperimentale con una delle aziende sanitarie più grandi della Regione (ASS n. 4 Mediofriuli), richiamato nell'interrogazione, finalizzato a coinvolgere la struttura sanitaria, i cui rappresentanti fanno parte dei Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, nella definizione dell’iter di individuazione dell'alunno disabile (al fine di accelerare il rilascio della certificazione) e dei criteri di quantificazione degli interventi di sostegno.
  Lungi dall'aver determinato disparità di trattamento nell'assegnazione degli interventi di sostegno tra le varie province, l'accordo in questione ha assicurato l'applicazione dei medesimi criteri di assegnazione degli interventi per il sostegno da parte dei diversi Uffici di ambito provinciale. E stato riferito che tutti i Gruppi di lavoro per l'handicap si sono avvalsi di tali Pag. 145indicazioni nella formulazione delle proposte di competenza per l'anno scolastico 2013-2014.
  Il predetto Ufficio scolastico regionale sta proseguendo nello sforzo di definire parametri equilibrati e uniformi a livello regionale per l'assegnazione delle risorse per il sostegno. A tale scopo, è in avanzata fase di costituzione il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale, previsto dalle linee guida per l'integrazione scolastica, emanate dal Ministro pro tempore nell'agosto 2009. Con l'istituzione di tale gruppo verranno nuovamente valutati i predetti criteri e verranno a cessare gli effetti del citato accordo con l'Azienda sanitaria.

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ALLEGATO 4

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente alle parti relative allo sport e al settore dell'editoria, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014;
   tenuto conto che il Programma sostegno all'editoria (15.4) reca stanziamenti complessivi, in conto competenza, pari a 172,3 milioni di euro, di cui 162 milioni di euro per spese correnti e 10,3 milioni di euro per spese in conto capitale e, rispetto all'assestamento 2013, si registra una diminuzione di 42,1 milioni di euro, interamente ascrivibile alla riduzione di parte corrente relativa al Fondo per gli interventi dell'editoria; si registra, invece, un marginale incremento in conto capitale del Fondo per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria;
   rilevato lo stanziamento di cui al comma 167 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, che dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, gli investimenti delle imprese editoriali;
   considerato che, in riferimento al sostegno al settore dello sport, il comma 131 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità rifinanzia, per 400 milioni di euro per il 2014, il 5 per mille dell'IRPEF destinato, fra l'altro, al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e il comma 192 del medesimo articolo – relativo al fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili destina 6 milioni di euro al Comitato italiano paralimpico;
   evidenziato, inoltre, come le disposizioni di cui al comma 192 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità rifinanzino il Fondo di garanzia per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, per 10 milioni di euro nel 2014, 15 milioni di euro nel 2015 e 20 milioni di euro nel 2016;
   preso atto degli stanziamenti inseriti nella Tabella E annessa al disegno di legge di stabilità, destinati sia per i Giochi del Mediterraneo di Pescara sia per i Campionati di nuoto del 2009;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   1) si preveda di incrementare i contributi stanziati nell'apposito Fondo di contribuzione diretta all'editoria necessario alla sopravvivenza di molte testate locali e nazionali;
   2) si utilizzino le maggiori risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva per sostenere Pag. 147adeguatamente le numerose richieste di accesso ai finanziamenti, dando priorità alla ristrutturazione degli impianti esistenti e alla costruzione di nuove strutture nelle aree che ne sono sprovviste;
   3) si preveda che le risorse del predetto Fondo per la diffusione della pratica sportiva siano riportate, già dal 2014, ai valori del 2012 e che detto importo sia poi progressivamente incrementato nel corso nel prossimo triennio;
   4) trasmetta il Governo, con riferimento alla Tabella E annessa al disegno di legge di stabilità, una relazione al Parlamento sui finanziamenti pluriennali a favore di eventi sportivi già svolti, quali i Campionati mondiali di nuoto del 2009 e i Giochi del Mediterraneo di Pescara.

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ALLEGATO 5

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 6

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014;
   premesso che il disegno di legge di stabilità segna un'inversione di tendenza, non solo perché non prevede tagli, ma anche perché cerca di preservare i settori di competenza della Commissione, proseguendo la tendenziale opera di restituzione graduale di risorse alla scuola, all'università, alla ricerca e alla cultura, già avviata con i decreti-legge cosiddetti «del fare», «valore cultura» e «l'istruzione riparte»;
   considerato che si registra un significativo incremento di risorse di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (tabella 7) per l'esercizio finanziario 2014, pari complessivamente a 382 milioni di euro, interamente di parte corrente, e che i commi 286 e 290 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità escludono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da riduzioni di consumi intermedi e di spesa disposte per gli altri Ministeri;
   preso atto che, tra i nuovi stanziamenti, sono presenti tra gli altri: un incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università statali disposto dal comma 165 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità; un incremento del fabbisogno finanziario del sistema universitario disposto dal comma 277 del medesimo articolo; uno stanziamento per interventi pilota per riequilibrare i servizi di base anche in materia di istruzione nell'ambito della strategia nazionale di sviluppo delle Aree interne del Paese ,disposto dal comma 6 dello stesso articolo unico; un finanziamento di 80 milioni di euro in favore dei policlinici universitari disposto dai commi 246 e 247 del medesimo articolo;
   rilevato invece che non è previsto alcun nuovo incremento del fondo integrativo per il diritto allo studio universitario, che rimane quindi, a legislazione vigente, pari, per il 2014, a circa due terzi dello stanziamento del 2013, con una significativa riduzione delle borse di studio attribuibili, già peraltro, da molti anni, assai inferiori al numero di coloro che ne avrebbero diritto – per condizioni di merito e di reddito familiare – e molto al di sotto delle medie europee;
   rilevato altresì che: il comma 307 del suddetto articolo unico prolunga sino al 2018 il blocco parziale del turnover del personale delle università statali e degli enti pubblici di ricerca, già in vigore dal 2008 e, quindi, delle assunzioni di giovani docenti e ricercatori; non è previsto inoltre alcun incremento del finanziamento del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e, quindi, del finanziamento della ricerca di base e libera delle università e degli enti pubblici di ricerca, già pesantemente decurtato nel 2013 rispetto agli anni precedenti;
   tenuto conto delle disposizioni in materia di contrattazione contenute nei commi 301-317;Pag. 150
   considerato, infine, che il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per tutto il personale del pubblico impiego autorizza le procedure contrattuali per il biennio 2013-2014 per la sola parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica, ma che per il solo personale della scuola proroga, fino al 31 dicembre 2013, il blocco degli scatti già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) si reperiscano risorse aggiuntive per il capitolo di bilancio relativo al diritto allo studio universitario, al fine di garantire almeno la previsione del bilancio di assestamento 2013 con l’ obiettivo prossimo di assicurare la borsa di studio a tutti coloro che sono idonei per livelli di reddito e di merito, anche allo scopo di cominciare a recuperare il profondo divario in questo ambito tra l'Italia e gli altri maggiori Paesi europei;
   2) si riveda il blocco parziale del turnover del personale universitario e degli enti pubblici di ricerca, puntando all'obiettivo della definitiva rimozione di limiti assunzionali per tale comparto, onde non disperdere il prezioso potenziale rappresentato dalle immissioni di giovani leve che, altrimenti, sarebbero sempre più spinte ad andare a lavorare all'estero, auspicando, inoltre, che le regole per la ripartizione delle poche risorse assunzionali disponibili non penalizzi pesantemente intere aree del Paese, aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo strategico per lo sviluppo economico e sociale, come l'alta formazione e la ricerca;
   3) al fine di rilanciare la crescita e l'innovazione, si torni ad investire nella ricerca di base e libera attraverso l'incremento del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), sostenendo in particolare i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e i progetti per la ricerca di base (FIRB) e di giovani ricercatori (FIR), nella prospettiva di ritornare almeno agli stanziamenti medi del decennio 2001-2010;
   4) si ponga rimedio alla doppia penalizzazione gravante sul personale della scuola rivedendo la norma con cui si blocca la progressione per anzianità anche per il 2013.

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ALLEGATO 7

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   esaminati lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014;
   premesso che il disegno di legge di stabilità non solo non prevede tagli lineari, ma cerca di preservare i settori di competenza, proseguendo la tendenziale opera di restituzione di risorse alla cultura, alla scuola, all'università e alla ricerca, già avviata attraverso i decreti-legge cosiddetti «del fare», «valore cultura» e «l'istruzione riparte»;
   considerato che lo stanziamento di competenza del MIBACT (tabella 13) viene rideterminato, per l'esercizio finanziario 2014, nella misura di 1.591,2 milioni di euro (in conto competenza), di cui 1.335,9 milioni di euro per spese correnti, 215,3 milioni di euro per spese in conto capitale e 40 milioni di euro per rimborso passività finanziarie e che si riscontra, pertanto, rispetto all'originario disegno di legge di bilancio, un aumento complessivo di 34 milioni di euro, per la gran parte attribuibile alla spesa corrente;
   evidenziato che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risulta escluso dagli accantonamenti delle spese rimodulabili, di cui al comma 286 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, sia dalle riduzioni delle spese per consumi intermedi, previste dal comma 290 del medesimo articolo;
   considerato che, in merito alla Tabella C annessa al disegno di legge di stabilità, si registra l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che passa da circa 382 milioni di euro a 411 milioni di euro nell'anno 2014;
   sottolineata la norma, di cui al comma 62 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, che destina a favore dei beni culturali una quota fino al 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   visti i finanziamenti di cui al comma 194 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, che destina 8 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino dei luoghi della memoria;
   viste le previsioni di cui al comma 195 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 finalizzate alla promozione della conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale;
   preso atto che il comma 289 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità riduce alcune autorizzazioni di spesa, concernenti i trasferimenti in favore di imprese pubbliche o private, elencate nell'allegato 4, tra le quali i contributi alle Pag. 152pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, nonché la quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinato alle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati;
   valutate le norme, cui ai commi 387-390 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti di imposta, che riducono del 15 per cento la percentuale di fruizione di alcuni crediti di imposta, indicati nell'elenco 2 allegato, tra cui quelli per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere, per gli esercenti di sale cinematografiche e per la musica;
   considerato il previsto riordino dei contributi statali agli istituti culturali, di cui ai commi 251-253 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, in base a criteri di trasparenza, pubblicità, semplificazione e celerità del procedimento;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) in merito al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), si mantenga una somma adeguata anche per il 2015 e il 2016 e comunque non inferiore all'ammontare previsto per il 2014;
   2) circa il comma 289 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, si rimarca la necessità che la riduzione della quota del FUS, destinata alle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati, non debba impattare sull'importo complessivo del fondo medesimo, indicato nella Tabella C annessa al medesimo disegno di legge;
   3) in ordine ai commi 387-390 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, si faccia sì che la effettiva riduzione della quota percentuale di fruizione dei crediti di imposta relativi alla musica e agli esercenti delle sale cinematografiche sia assai contenuta, tenuto conto delle positive ricadute che tali istituti hanno per il rilancio e la promozione del settore, tanto più che la decisione sulle suddette quote è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
   4) in merito al riordino dei contributi statali agli istituti culturali, si inseriscano elementi che precisino ulteriormente l'accesso al contributo, chiarendo gli elementi utili a definire l'entità del contributo stesso;
   5) si provveda ad emendare le norme che riducono la percentuale di fruizione al massimo del 15 per cento di alcuni crediti di imposta, indicati nell'elenco n. 2, in quanto fortemente lesive dello spirito del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (cosiddetto decreto «valore cultura»);
   6) in linea con le previsioni di cui ai commi 194 e 195 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità – a favore dei luoghi della memoria e delle celebrazioni della prima guerra mondiale –, si disponga analoga misura a sostegno delle iniziative in memoria del 70o anniversario della Resistenza e della Liberazione e dei luoghi ad esse collegate;
   7) si tenga conto dell'esigenza di recuperare maggiori risorse per gli istituti culturali, anche per il 2015 e 2016, anni in cui gli stanziamenti restano invariati rispetto alle previsioni stabilite nel 2013.

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ALLEGATO 8

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali di detti professionisti (C. 362 Madia).

ULTERIORE NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo l'articolo 9 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:
  «Art. 9-bis. – (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). – In conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

ART. 2.
(Elenchi dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali).

  1. Sono istituiti presso il Ministero elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell'arte in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.
  2. Il Ministro, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali. Il decreto di cui al presente comma prevede, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi, il possesso da parte dei professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Pag. 154
  3. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.