CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2013
130.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 DICEMBRE 2013

ALLEGATO 1

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE BRESSA, NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE CENTEMERO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.128 del relatore Bressa

  Dopo le parole: successive modificazioni., aggiungere il seguente periodo: Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
01 1. 128. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

ART. 1.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1. 128. Il Relatore Bressa.

Subemendamenti all'emendamento 3.47 (nuova formulazione) del relatore Bressa

  Sostituire i commi da 1 a 9 con i seguenti:
  1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2 comma 1, primo periodo, sono costituite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello Statuto e alla transizione dalla provincia al nuovo ente. La fase iniziale, della durata di sei mesi dalla data di istituzione della città metropolitana, ha la funzione di predisporre una bozza di Statuto da sottoporre ai Comuni del territorio della città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
  2. Nella fase istitutiva sono costituiti i seguenti organi:
   a) il sindaco metropolitano è un commissario nominato d'intesa tra Regione, Provincia e comune capoluogo;
   b) il Consiglio metropolitano, costituito dal commissario e da consiglieri e sindaci dei Comuni appartenenti all'area metropolitana ed eletti nel Consiglio secondo il sistema di cui all'articolo 5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Provincia omonima fino alla data di approvazione dello statuto e il Presidente della Regione, ovvero un suo delegato;Pag. 250
   c) la conferenza metropolitana costituita dai sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

  2-bis. Gli organi di cui al comma 2 restano in carica fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 e 5.
  3. Decorsi sei mesi dalla data di istituzione della Città metropolitana, il Commissario trasmette ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, una bozza di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di trasmissione della bozza di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
  4. Entro sei mesi dai termini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, si procede con l'approvazione dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Per predisporre ed approvare lo statuto, nonché per individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente, gli organi della Città metropolitana si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  6. Con l'approvazione dello Statuto le città metropolitane subentrano alle province omonime. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.
  7. Ove entro il termine di cui al comma 3, primo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 6, subentra alla provincia omonima, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, Pag. 251delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il Commissario della città metropolitana e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: di cui al comma 9 con le parole: di cui al comma 7.
0. 3. 47. 1. Fucci.

  Sostituire i commi da 1 a 9 con i seguenti:
  1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2 comma 1, primo periodo, sono costituite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello Statuto e alla transizione dalla provincia al nuovo ente. La fase iniziale, della durata di sei mesi dalla data di istituzione della città metropolitana, ha la funzione di predisporre una bozza di Statuto da sottoporre ai Comuni del territorio della città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
  2. Nella fase istitutiva sono costituiti i seguenti organi:
   a) il sindaco metropolitano è un commissario nominato d'intesa tra Regione, Provincia e comune capoluogo;
   b) il Consiglio metropolitano, costituito dal commissario e da consiglieri e sindaci dei Comuni appartenenti all'area metropolitana ed eletti nel Consiglio secondo il sistema di cui all'articolo 5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Provincia omonima fino alla data di approvazione dello statuto e il Presidente della Regione, ovvero un suo delegato;
   c) la conferenza metropolitana costituita dai sindaci e da almeno un rappresentante delle opposizioni dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

  2-bis. Gli organi di cui al comma 2 restano in carica fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 e 5.
  3. Decorsi sei mesi dalla data di istituzione della Città metropolitana, il Commissario trasmette ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, una bozza di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di trasmissione della bozza di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
  4. Entro sei mesi dai termini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, si procede con l'approvazione dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive Pag. 252modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Per predisporre ed approvare lo statuto, nonché per individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente, gli organi della Città metropolitana si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  6. Con l'approvazione dello Statuto le città metropolitane subentrano alle province omonime. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.
  7. Ove entro il termine di cui al comma 3, primo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 6, subentra alla provincia omonima, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il Commissario della città metropolitana e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: di cui al comma 9 con le parole: di cui al comma 7.
0. 3. 47. 2. Fucci.

Pag. 253

  Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:
  «1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono istituite, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia omonima di cui alla lettera f). Il territorio della città metropolitana, coincide, con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei Comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe.
  2. In sede di prima applicazione si applicano altresì le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco della città metropolitana è eletto dall'assemblea dei sindaci;
   b) l'assemblea dei sindaci elegge, nel suo seno, una giunta composta da tre a cinque componenti;
   c) il sindaco del comune capoluogo o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 20 giorni dalla medesima data convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione degli organi provvisori di cui alle lettere a) e b);
   d) gli organi di cui alle lettere a) e b) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e fino all'insediamento degli organi istituiti a norma dello Statuto;
   e) gli organi della città metropolitana, fino alla scadenza degli organi della provincia ai sensi della lettera f), provvedono a predisporre e ad approvare lo Statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale. Lo Statuto può essere approvato anche successivamente al subentro alla provincia ai sensi delle lettere f) e comunque entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottarlo, ferme restando eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo Statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda il Sindaco e il Consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
   f) le città metropolitane subentrano alle province omonime alla data del 1o luglio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Alla data di cui al primo periodo le città succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni di queste ultime, nonché le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo Statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del Presidente della provincia e della giunta e al Consiglio metropolitano quelle del Consiglio provinciale;
   g) entro il 30 giugno 2014 la regione, sentiti i comuni interessati, può con legge individuare i comuni, tra loro contermini, sul cui territorio la città svolge le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9, ovvero le articolazioni interne di cui all'articolo 2 comma 6 lettera d) nonché, tenendo conto delle specificità territoriali, determinare aree omogenee, comprendenti anche Comuni siti al di fuori del territorio della Pag. 254città metropolitana, per lo svolgimento di specifiche funzioni».
0. 3. 47. 3. Russo, Sarro.

  Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:
  1. Le Città metropolitana subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 3 1 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della provincia e il Presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
  5. In sede di prima istituzione, lo Statuto entra in vigore a seguito dell'adozione da parte della Conferenza del primo statuto provvisorio che non può essere in contrasto con la presente legge.
0. 3. 47. 4. Russo, Sarro.

  Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:
  1. Le Città metropolitana subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni pag. 51.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte II Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della provincia e il Presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
0. 3. 47. 5. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Parisi.

  Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:
  1. Le Città metropolitane subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi Pag. 255di governo delle province di insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle province. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.
  2. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Città metropolitane sono convocate entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza degli organi gli organi di governo delle province, il Presidente della provincia soppressa è nominato commissario straordinario della Città metropolitana fino al 31 dicembre 2014, per garantire la trasformazione della provincia in Città metropolitana anche attraverso la formulazione della proposta di statuto metropolitano di cui al comma successivo pag. 52.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Presidente della provincia, che lo presiede, il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati e il Presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto metropolitano.
  4. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
0. 3. 47. 6. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti tranne il comma 9 che diventa comma 6 e i commi 10 e 11:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite all'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate alla predisposizione di una bozza di statuto e alla predisposizione degli atti preparatori e studi preliminari al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana.
  Si applicano le seguenti disposizioni:
   a) si costituisce «comitato istitutivo» composto dal Sindaco, della città capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati e da 2 sindaci dei comuni della città metropolitana.
   b) entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco della città capoluogo convoca e presiede l'assemblea dei sindaci della città metropolitana per eleggere a maggioranza dei presenti, i 2 sindaci dei comuni della città metropolitana componenti del comitato istitutivo.
   c) viene altresì istituita conferenza costituente per la redazione di una proposta di Statuto della Città Metropolitana. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
   d) fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.Pag. 256
   e) dal 1o luglio 2014 il sindaco della città capoluogo è il sindaco della città metropolitana e gestisce la fase transitoria fino alla elezione del Consiglio Metropolitano unitamente agli altri componenti del comitato istitutivo di cui il comma 1.

  Conseguentemente sostituire i commi da 7 a 9 con i seguenti:
  7. Decorso il termine per la dichiarazione di volontà di cui il comma 7, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano che si debbono svolgere entro il 31 ottobre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui il comma 6.
  8. Il 1o novembre si insedia il Consiglio Metropolitano. Entro il 31 dicembre 2014 deve essere approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n, 131 del 2003.
  9. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici della amministrazione provinciale
  10. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.
0. 3. 47. 7. Gasparini.

  Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
  1. Le Città metropolitane subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
0. 3. 47. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della Pag. 257città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 9. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 10. Lodolini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 11. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città Pag. 258metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 12. Pastorelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 13. Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, dopo le parole:
Il comitato istitutivo della città metropolitana inserire le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
   al secondo periodo, sopprimere le parole:, che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti parole: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**0. 3. 47. 14. Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, dopo le parole:
Il comitato istitutivo della città metropolitana inserire le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;Pag. 259
   al secondo periodo, sopprimere le parole:, che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti parole: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**0. 3. 47. 15. Cirielli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, dopo le parole:
Il comitato istitutivo della città metropolitana inserire le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;
   al secondo periodo, sopprimere le parole:, che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti parole: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**0. 3. 47. 16. Pastorelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, dopo le parole:
Il comitato istitutivo della città metropolitana inserire le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;
   al secondo periodo, sopprimere le parole:, che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti parole: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**0. 3. 47. 17. Lodolini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, dopo le parole:
Il comitato istitutivo della città metropolitana inserire le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;
   al secondo periodo, sopprimere le parole:, che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti parole: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**0. 3. 47. 18. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere dalle parole: Il comitato istitutivo della Città Metropolitana fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: il comitato istitutivo della medesima predispone con le seguenti: gli organi metropolitani predispongono;
   al comma 4, sostituire le parole: del comitato istitutivo e della conferenza costituente con le seguenti: degli organi metropolitani;
   al comma 6, sopprimere le parole: il comitato istitutivo, la conferenza costituente e;
   sopprimere il comma 8.
0. 3. 47. 19 Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti: Il comitato istitutivo Pag. 260è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 20. Pastorelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 21. Cirielli.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 22. Squeri.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 23. Lodolini.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede ed aggiungere alla fine le seguenti: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*0. 3. 47. 24. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1 sostituire le parole: nonché dal sindaco di uno dei comuni delle città metropolitane, con le seguenti: nonché da due sindaci dei comuni della città metropolitana di cui uno di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
0. 3. 47. 25. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nonché dal sindaco di uno dei comuni con le seguenti: nonché da due sindaci dei comuni.
0. 3. 47. 26. Gasparini, Fiano, Kronbichler.

  Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: Nelle città metropolitane di Milano e Napoli, il comitato istitutivo è presieduto dal presidente della provincia in carica.

  Conseguentemente:
   al comma 2, aggiungere infine, il seguente periodo: Nelle città metropolitane di Milano e Napoli, le elezioni per la conferenza costituente sono indette dal presidente della provincia in carica, che presiede la conferenza stessa;
   al comma 8, aggiungere infine, il seguente periodo: Nelle città metropolitane di Milano e Napoli, dal 1o luglio 2014 al 1o novembre 2014, il presidente della provincia Pag. 261in carica esercita le funzioni degli organi della città metropolitana e dalla data d'insediamento del consiglio metropolitano, le funzioni di sindaco della città metropolitana.
0. 3. 47. 27. Bernardo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. In sede di prima applicazione della presente legge e fino al termine di indizione delle prime elezioni di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni;
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
   b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
   c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014, In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
0. 3. 47. 28. Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*0. 3. 47. 29. Squeri.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*0. 3. 47. 30. Cirielli.

Pag. 262

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*0. 3. 47. 31. Pastorelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*0. 3. 47. 32. Lodolini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*0. 3. 47. 33. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 con la parola: 2015.
0. 3. 47. 34. Bianconi.

  Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**0. 3. 47. 35. Cirielli.

  Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**0. 3. 47. 36. Pastorelli.

  Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**0. 3. 47. 37. Lodolini.

Pag. 263

  Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**0. 3. 47. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**0. 3. 47. 39. Squeri.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Fino al 1o luglio con le parole: Fino al 30 settembre.

  Conseguentemente, sostituire la parola: costituente con la parola: statutaria ovunque ricorra.
0. 3. 47. 40. Balduzzi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, la conferenza metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1o novembre 2014.
  Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano è approvato lo statuto in via definitiva. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».
0. 3. 47. 41. Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti».
0. 3. 47. 42. Bianconi.

  Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
0. 3. 47. 43. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*0. 3. 47. 44. Cirielli.

  Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*0. 3. 47. 43. Pastorelli.

  Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*0. 3. 47. 46. Lodolini.

  Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*0. 3. 47. 47. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: Pag. 264a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*0. 3. 47. 48. Squeri.

  Sopprimere il comma 8.
**0. 3. 47. 49. Cirielli.

  Sopprimere il comma 8.
**0. 3. 47. 50. Pastorelli.

  Sopprimere il comma 8.
**0. 3. 47. 51. Lodolini.

  Sopprimere il comma 8.
**0. 3. 47. 52. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 8.
**0. 3. 47. 53. Squeri.

  Sopprimere il comma 9.
**0. 3. 47. 54. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: previa intesa o convenzione con le seguenti: senza oneri a carico della Provincia medesima.
0. 3. 47. 64. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, sesto periodo, sostituire le parole da: dei comuni che hanno dichiarato fino alla fine del periodo, con le seguenti: della Prefettura territorialmente competente, che vi provvede nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
0. 3. 47. 55. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.
0. 3. 47. 56. Fucci.

  Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.
*0. 3. 47. 57. Cirielli.

  Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.
*0. 3. 47. 58. Pastorelli.

  Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.
*0. 3. 47. 59. Lodolini.

  Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.
*0. 3. 47. 60. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della con la seguente: alla.
*0. 3. 47. 61. Squeri.

  Sopprimere il comma 11.
0. 3. 47. 62. Pilozzi, Kronbichler.

Pag. 265

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle città metropolitane in cui la popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, nei quali il sindaco della città metropolitana è il presidente della provincia neoeletto.
0. 3. 47. 63. Russo, Sarro.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1 primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.
  2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
  3. Fino al 1o luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine ai trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
  4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.
  5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1° novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  6. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 Pag. 266settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio, alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le finzioni proprie di cui all'articolo 9.
  8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1° novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.
  9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la Provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorge strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 10; la predetta legge disporrà anche sulla ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla Provincia ai sensi del Capo III della presente legge, mantenendo comunque l'obbligo per la Provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far parte della Provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.
  10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della Provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1o luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7, Pag. 267sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.
  11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.
3. 47. (Nuova formulazione) Il Relatore Bressa.

Subemendamenti all'emendamento 3.350 della relatrice Centemero

  Sostituire con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle province. Alla stessa data le città metropolitane esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.
  2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 ottobre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.
  3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.
  4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.
  5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza dei sindaci della città metropolitana, di cui all'articolo 8, convocata dal sindaco metropolitano.
  6. Nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista l'articolazione del comune capoluogo in più comuni, alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo è prevista l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
0. 3. 350. 1. Giorgis.

  Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:
  1. Le Città metropolitana subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio Pag. 2682013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di Governo.
0. 3.  350. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nonché dal sindaco di uno dei comuni delle città metropolitane, con le seguenti parole: nonché da due sindaci dei comuni della città metropolitana di cui uno di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
0. 3.  350. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
0. 3.  350. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia con le seguenti: non hanno deliberato di non aderire alla città metropolitana.
0. 3.  350. 5. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 7 dopo le parole: dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti parole: previo accordo con la regione interessata e sentita la Conferenza Stato e Regioni.
0. 3.  350. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dai presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
  2. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il Comitato istitutivo della medesima predispone e invia ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, uno schema di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione Pag. 269delle procedure di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2. L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
  3. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, il comitato istituivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro due mesi dal medesimo termine. Entro tre mesi dall'elezione del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  4. Gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione della provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  5. Le città metropolitane subentrano alle province omonime all'insediamento del consiglio metropolitano. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime. Fino all'approvazione dello statuto definitivo si applica lo statuto della provincia, attribuendo al comitato istitutivo della città metropolitana le competenze del presidente della provincia, del consiglio provinciale e della giunta provinciale.
  6. All'esito dell'adozione dello statuto definitivo, la città metropolitana assume le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  7. Ove entro il termine di cui al comma 2, secondo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, ovvero un numero di comuni che rappresentano un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, previo parere della Regione, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, da effettuarsi nell'ambito dei procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 5, subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. In caso di parere negativo della regione, si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, con il termine ridotto, in sede di prima attuazione, a 45 giorni. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello ove insistono i comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal Pag. 270subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza della città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.
  8. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.
  9. Per i Comuni che intendessero aderire o uscire dalla città metropolitana di cui al comma 7 si applica lo stesso procedimento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.
3. 350. Il relatore Centemero.

Subemendamenti all'emendamento 4.54 del relatore Bressa

  Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto con le seguenti: La regione, entro lo stesso termine, provvede.
*0. 4.  54. 1. Pastorelli.

  Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto con le seguenti: La regione, entro lo stesso termine, provvede.
*0. 4.  54. 2. Lodolini, D'Ottavio, Giorgis.

  Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto con le seguenti: La regione, entro lo stesso termine, provvede.
*0. 4.  54. 3. Cirielli.

  Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio Pag. 271comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto con le seguenti: La regione, entro lo stesso termine, provvede.
*0. 4.  54. 10. Squeri.

  Dopo la parola: L'elezione sostituire le parole da: può avvenire successivamente a; alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
**0. 4. 54. 4. Lodolini.

  Dopo la parola: L'elezione sostituire le parole da: può avvenire successivamente a; alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
**0. 4. 54. 5. Pastorelli.

  Dopo la parola: L'elezione sostituire le parole da: può avvenire successivamente a; alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
**0. 4. 54. 6. Cirielli.

  Dopo la parola: L'elezione sostituire le parole da: può avvenire successivamente a; alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
**0. 4. 54. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Dopo la parola: L'elezione sostituire le parole da: può avvenire successivamente a; alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
**0. 4. 54. 11. Squeri.

  Sopprimere le parole da: è inoltre condizione necessaria fino alla fine del comma.
0. 4. 54. 12. Fucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo Statuto della Città metropolitana.
0. 4. 54. 8. Gasparini, Fiano, Kronbichler, Pilozzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in materia tale che il loro costo complessivo non sia superiore Pag. 272al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della legge.
0. 4. 54. 9. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo.

ART. 4.

  Al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:
  L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
4. 54. Il Relatore Bressa.

Subemendamenti all'emendamento 4. 350 del relatore Centemero

  Sopprimere il comma 4.
0. 4. 350. 1. Mazziotti Di Celso.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città.

  2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio
metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
  3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.
  4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.
  5. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.
4. 350. Il relatore Centemero.

Subemendamenti all'emendamento 10.50 nuova formulazione dei relatori

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 10. 50. 1. Pilozzi, Kronbichler.

Pag. 273

  Al comma 1, sostituire l'ultimo terzo periodo con il seguente: Nel caso in cui la città metropolitana subentri alla provincia soltanto parzialmente, per la mancata adesione di uno o più comuni, la ripartizione di personale e risorse ai sensi del presente comma i sarà effettuata in conformità all'articolo 3, comma 1, lettera g), quinto periodo.
0. 10. 50. 2. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: il personale a godimento con le seguenti: il personale trasferito mantiene il trattamento contrattuale ed economico applicabile alla data del trasferimento.
0. 10. 50. 3. Mazziotti Di Celso.

  Sostituire comma 3 con il seguente:
  In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la Regione Lombardia nomina un proprio rappresentante in tutte le società controllate dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di EXPO 2015. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive per attuare questa disposizione. Alla chiusura dell'evento decade la presenza del rappresentante della Regione.
0. 10. 50. 4. Gasparini.

  Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto, viene disciplinato il trasferimento alla città metropolitana delle predette partecipazioni alla conclusione della manifestazione universale di Expo 2015.
0. 10. 50. 5. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3 sostituire le parole: Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana con le seguenti: Alla data del 1o maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.
0. 10. 50. 6. Fiano.

  Al comma 3, dopo le parole: Alla chiusura dell'evento inserire le seguenti:, subordinatamente all'estinzione dei rapporti attivi e passivi concernenti la realizzazione delle predette infrastrutture e la loro gestione nel periodo di svolgimento di Expo 2015,.
0. 10. 50. 7. Balduzzi.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: sono trasferite aggiungere le seguenti:, in regime di esenzione fiscale,.
0. 10. 50. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

  1. Spettano atta città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale Pag. 274in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
  2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province, mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
  3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.
10. 50.  (Nuova formulazione). I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 16.14 del relatore Bressa.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV. Restano ferme la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0. 16. 14. 1. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
*0. 16. 14. 2. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
*0. 16. 14. 3. Squeri.

  Sopprimere il comma 3.
0. 16. 14. 4. Russo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Entro il 28 febbraio 2014 i comuni del territorio della provincia di Roma possono, sempre che siano confinanti col territorio del comune di Roma capitale, Pag. 275deliberare, con atto del proprio consiglio adottato a maggioranza assoluta dei votanti, di aderire alla Città metropolitana di Roma capitale. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce iniziativa, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, per le relative modifiche territoriali e il passaggio dei comuni interessati all'ambito territoriale della città metropolitana. I comuni oggetto della predetta legge mantengono la loro natura giuridica di comuni autonomi nell'ambito della Città metropolitana di Roma capitale.
0. 16. 14. 5. Russo.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 6l, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.
16. 14. Il Relatore Bressa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. La Città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012 n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
16. 350. Il relatore Centemero.

Subemendamenti all'emendamento 18.31 del relatore Bressa

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sopprimere la lettera a);
   al comma 4 sopprimere la lettera a);
   al comma 4, lettera b), prima delle parole: Il limite demografico minimo inserire le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
0. 18. 31. 1. Balduzzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, modificato dall'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni Pag. 276associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
0. 18. 31. 2. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

  Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole L'Unione ha potestà aggiungere le parole statutaria e.
0. 18. 31. 3. Mauro Guerra, Borghi.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Il limite non si applica alle Unioni dei Comuni già costituite.
0. 18. 31. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: comunità montane, aggiungere le seguenti:, fermo restando che, in tale caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e.
0. 18. 31. 5. Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
  4-bis. Senza ulteriore oneri per la finanza pubblica, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.
0. 18. 31. 6. Mauro Guerra, Borghi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.
0. 18. 31. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Unioni e loro organi).

  1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.
  2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune,»;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: «Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n, 93 del 1981;Pag. 277
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione».

  3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
   b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
  «Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione.».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.
18. 31. Il Relatore Bressa.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Le Unioni di Comuni sono enti associativi costituiti da due o più Comuni di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Ogni Comune può far parte di una sola unione di Comuni.
  2. Sono principi fondamentali per la disciplina delle Unioni i seguenti:
   a) sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito dai sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di cinque rappresentanti per Comune, compreso il Sindaco al fine di rappresentare le minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e consiglieri (o amministratori comunali - per garantire presenza di assessori esterni) in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;
   b) è previsto uno statuto che detta i principi e le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, specificando le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, e cause di incompatibilità nonché dettando disposizioni per la rappresentanza di genere;
   c) alle Unioni si applicano i principi e le norme dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettate dallo Stato; adottano un piano esecutivo di gestione e applicano il controllo di gestione.

Pag. 278

  3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia esercitano obbligatoriamente entro il 1o gennaio 2015 in forma associata, mediante Unione di Comuni, le funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  4. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, le parole: «fino a 1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5.000 abitanti»;
  5. Fino al 1o gennaio 2015 i comuni di cui al comma 3 possono esercitare le funzioni fondamentali di cui al predetto comma 3 mediante convenzione. I comuni possono stipulare comunque convenzioni per altre funzioni o con comuni diversi da quelli di cui al comma 3.
  6. Sulla base dei principi fondamentali di cui ai commi 1 e 2 e con esclusione delle modalità di esercizio da parte delle Unioni di comuni delle funzioni fondamentali dei comuni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, le Unioni sono disciplinate con legge regionale. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali.
  7. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contenuto delle funzioni, dei servizi e delle attività rientranti nelle funzioni fondamentali.
  8. Restano ferme le funzioni spettanti alle Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e le funzioni da queste esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

  Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1, e gli articoli 19 e 20.
18. 350. Il relatore Centemero.

Subemendamenti all'emendamento 23.100 del relatore Bressa

  Al comma 7-bis sostituire le parole: i rimborsi con le seguenti: gli statuti prevedono le modalità di ripartizione tra i comuni appartenenti o costitutivi degli enti dei.

  Conseguentemente, sostituire le parole da: sono a carico, fino alla fine del periodo con le seguenti: . Nelle more dell'adozione degli statuti di cui al precedente periodo i medesimi rimborsi spese sono posti a carico della Prefettura territorialmente competente, che vi provvede nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
0. 23. 100. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 7-bis, dopo le parole: I rimborsi spese aggiungere le seguenti: ove dovuti ai sensi dell'articolo 84 del testo unico.
0. 23. 100. 2. Nuti, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Pag. 279

ART. 23.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. I rimborsi spese per i componenti degli organi delle città metropolitane, del comitato istitutivo e della conferenza costituente, degli organi delle Province e delle Unioni dei Comuni sono a carico dell'ente territoriale presso il quale svolgono le funzioni di sindaco o consigliere comunale, salvo che gli statuti non prendano altra modalità di ripartizione di detti oneri tra i Comuni appartenenti o costitutivi dei predetti enti.
23. 100. Bressa.

  Sopprimere il comma 1.
23. 500. I Relatori.

Pag. 280

ALLEGATO 2

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti: di loro competenza.
1. 75. Bianconi.

  Al comma 4 secondo periodo sostituire le parole: sono tenuti a costituire con le seguenti: costituiscono;
1. 86. Gelmini, Fucci.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*1. 87. Valiante.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*1. 88. Gelmini, Fucci.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*1. 89. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  «Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, non sono computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione.
1. 90. (Nuova formulazione) Gelmini, Fucci.

  Sopprimere il comma 5.
1. 127. I relatori.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1. 128. Il Relatore Bressa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   c) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.
1. 118. (Nuova formulazione) Distaso, Fucci.

Pag. 281

Emendamento 2. 102.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
  In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
*0. 2. 102. 37. (Nuova formulazione) Meloni, Lauricella, Francesco Sanna.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
  In armonia con i rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
*0. 2. 102. 38. (Nuova formulazione) Cicu, Francesco Saverio Romano.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
  2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
2. 102. I relatori.

Emendamento 2. 103.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo l e parole: lo statuto inserire le seguenti: e le sue modifiche.
0. 2. 103. 4. Gelmini, Russo.

  Al comma 4, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:
  La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-bis.
0. 2. 103. 7. Mazziotti Di Celso.

Pag. 282

  Al comma 4-bis, dopo le parole: lo statuto inserire le seguenti: e le sue modifiche.
0. 2. 103. 10. Gelmini, Russo.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.
  4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-bis.
  6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:
   a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
   b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa;
   c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;
   d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
2. 103. I relatori.

Emendamento 3. 47.

  Sostituire, ovunque ricorra, la parola: costituente con la seguente: statutaria.
0. 3. 47. 40. Balduzzi.

  Al comma 9, dopo le parole: previa intesa o convenzione aggiungere le seguenti: senza oneri aggiuntivi.
0. 3. 47. 55. (nuova formulazione) Matteo Bragantini, Invernizzi.

Pag. 283

  Sostituirlo con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.
  2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
  3. Fino al 1o luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
  4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.
  5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1o novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n, 131 del 2003.
  6. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma Pag. 2849, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1o novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.
  9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la Provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorse strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 10; la predetta legge disporrà anche sulla ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla Provincia ai sensi del Capo III della presente legge, mantenendo comunque l'obbligo per la Provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far parte della Provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.
  10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della Provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1o luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7, sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.
  11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.
3. 47. (Nuova formulazione) Il Relatore. Bressa.

Pag. 285

Emendamento 4.52

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 60, comma 1 e comma 12, dopo le parole «consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
   b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole «consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
   c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.».
0. 4. 52. 38. (Nuova formulazione) Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
  2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
  4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.
4. 52. I relatori.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
4. 53. I relatori.

Emendamento 4.54

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: in alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma, 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo Statuto della Città metropolitana.
0. 4. 54. 8. Gasparini.

  Al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:
  «L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo Pag. 286in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».
4. 54. Il Relatore Bressa.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

  1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
  2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
  3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.
  3-bis. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.
  4. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso 1'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4.
  6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.
  8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
   a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
   b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
   c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
   d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
   e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;Pag. 287
   f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
   g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
   h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;
   i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.

  9. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato «A» alla presente legge.
  10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.
  11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  12. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio:
   a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;
   b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
   c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

  13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.
  Allegato «A». – Criteri ed operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.
  Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna Città metropolitana e a ciascuna Provincia si procede secondo le seguenti operazioni:
   a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 8, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
   b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
   c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;Pag. 288
   d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
   e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.
5. 44. I relatori.

ART. 6

Sopprimerlo.
* 6.27. I relatori.

  Sopprimerlo.
* 6. 1. Bianconi.

  Sopprimerlo.
* 6. 2. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

ART. 8.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Lo statuto  determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.
8. 25. I relatori.

ART. 9

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell'articolo 15, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:.
9. 61. (Nuova formulazione) I relatori.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: annuale con le seguenti: e aggiornamento annuale.
* 9. 25. (Nuova formulazione) Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma I, alla lettera a), sostituire la parola: annuale con le seguenti: e aggiornamento annuale.
* 9. 26. (Nuova formulazione) Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola annuale, e aggiungere, dopo la parola territorio le parole: di cui alla lettera a).
** 9. 47. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Pag. 289

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola annuale, e aggiungere, dopo la parola territorio le parole: di cui alla lettera a).
** 9. 48. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Emendamento 9.62

  Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni, loro spettanti con le seguenti: spettanti alle regioni.
0. 9. 62. 1. Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
* 9. 62. I relatori.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
* 9. 58. Gelmini, Fucci.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
** 9. 59. (Nuova formulazione) Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
**9. 60. (Nuova formulazione) Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Emendamento 10.50

  Al comma 3 sostituire le parole:"alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana con le seguent:"alla data del 1 maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.
0. 10. 50. 6. Fiano.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole; sono trasferite aggiungere le seguenti: , in regime di esenzione fiscale,
0. 10. 50. 8. Matteo Bragantini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

  1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si Pag. 290procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
  2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
  3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.
10. 50. (Nuova formulazione) I relatori.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).

  1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
* 10. 0. 1. (Nuova formulazione) Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).

  1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*10. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 3. Cirielli, Ravetto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 12. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 14. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 15. Russo, Sarro.

Pag. 291

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
11. 21. I relatori.

  Al comma 3, dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: a statuto speciale.
11. 20. Kronbichler.

Emendamento 12.44

  All'emendamento 12.44, comma 2, sostituire le parole: nella città metropolitana con le parole: nella provincia.
0. 12. 44. 3. Melilli.

  All'emendamento 12.44, al comma 2, sostituire le parole: e consultivi con le seguenti: consultivi e di controllo.
0. 12. 44. 5. Balduzzi.

  All'emendamento 12.44, al capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
0. 12. 44. 6. (Nuova formulazione) Carrescia.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 12.
(Organi delle province).

  1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
   a) il presidente della provincia;
   b) il consiglio provinciale;
   c) l'assemblea dei sindaci.

  2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

Art. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia).

  1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.Pag. 292
  2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
  3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
  4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
  6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9.
  7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
  8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

Art. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale).

  1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
  2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
  3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
  4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
  5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
  6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.
  7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.
  9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 8. Pag. 293Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.
  11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.
  12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
12. 44. I relatori.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e indice l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter, che si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.
  2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
13. 15. I relatori.

ART. 14.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 27. I relatori.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 16. Pastorelli.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 17. Lodolini.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 18. Carrescia.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 19. Capozzolo.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 20. Cirielli.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 21. D'Ottavio.

Pag. 294

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 22. Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 23. Allasia.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 24. Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 25. Russo.

  Sopprimere il comma 2.
* 14. 26. Bianconi.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Riordino delle funzioni delle Province).

  1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
   d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

  2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo e sulla base dei seguenti principi:
   a) conferimento ai comuni, perché le esercitino singolarmente o mediante unioni di comuni, delle funzioni, già esercitate dalle Province, il cui esercizio non corrisponde più ad esigenze unitarie o consente di svolgere più efficacemente le funzioni fondamentali comunali come individuate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2011 e all'esercizio associato obbligatorio ivi previsto;
   b) assunzione da parte delle Regioni delle funzioni che rispondono a riconosciute esigenze unitarie;
   c) adozione di soluzioni gestionali e organizzative orientate all'efficienza e all'efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l'avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali.

  4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento Pag. 295della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

  5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Stato e Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5, previa intesa con la Conferenza unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 9 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dal decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 4. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata, si stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse previste, disponendo altresì in via transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 10, in ordine alle modalità di Pag. 296trasferimento delle risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che sono trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
  9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
   b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti la funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
   d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

  10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   b) le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto Pag. 297previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;
   c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.
15. 91. I relatori.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al commissario e al sub-commissario di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
15. 0. 3. (parte ammissibile) Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.
  2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali subcommissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
15. 0. 6. Pilozzi, Kronbichler.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.
16. 14. Il Relatore Bressa.

Emendamento 18.31

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: L'Unione ha potestà aggiungere le seguenti: statutaria e;
0. 18. 31. 3. Guerra, Borghi.

Pag. 298

  Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Il limite non si applica alle Unioni dei Comuni già costituite.
0. 18. 31. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: comunità montane, aggiungere le seguenti:, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno 3 comuni, e.
0. 18. 31. 5. Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
  4-bis. Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e a carico dei rispettivi bilanci, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.
0. 18. 31. 6. (Nuova formulazione) Guerra, Borghi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Unioni e loro organi).

  1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.
  2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune,»;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: «Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n, 93 del 1981;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione».

  3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, Pag. 299dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
   b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione.».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.
18. 31. Il Relatore Bressa.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

  Conseguentemente modificare la rubrica, con la seguente: Gratuità delle cariche e status degli amministratori.
20. 3. (Nuova formulazione) Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni varie per le Unioni di Comuni).

  1. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
   a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
   b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
   c) le funzioni dell'organo di revisione per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore, per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori;
   d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione.
20. 01. (Nuova formulazione) Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle Unioni di Comuni).

  1. Il presidente dell'unione:
   a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sul territorio dei Pag. 300comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;
   b) ove previsto dallo statuto svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 65/1986, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita la funzione.
  3. Per le unioni di comuni, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si considerano le spese di personale trasferito dai comuni all'unione per l'esercizio delle funzioni affidate.
  4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
  5. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano alle Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
20. 02. (Nuova formulazione) Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

ART. 21

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 15. – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
* 21. 4. Palese, Gelmini, Bianconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 15. – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
* 21. 5. Distaso, Fucci.

Pag. 301

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
  2. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
  3. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia ad uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dalla unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
  4. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
  5. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto all'articolo 14 comma 28 decreto-legge 78/2010, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
  6. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
   7. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1o aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
   8. Salva diversa disposizione della legge regionale:
   a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
   b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
   c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;

Pag. 302

  9. Il comune risultante da fusione:
   a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione;
   b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
   c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

  10. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.
  11. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
  12. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.
  13. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
21. 6. (Nuova formulazione) Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e solo gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto viene integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.
21. 01. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

ART. 22.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede la omogenizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a Consorzi, Aziende e Società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
22. 6. (Nuova formulazione) Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il 2014 è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno Pag. 3032013, n. 69, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché presentati dalle unioni di comuni.
22. 8. (Nuova formulazione) Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 22. 0. 9. Guerra, Pastorino.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 22. 0. 10. La Russa.

ART. 23

  Sopprimere il comma 1.
23. 500. I relatori.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni del capo V della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
23. 33. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Sono abrogate le disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello Pag. 304provinciale o della città metropolitana per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni o che comunque prevedono un collegamento necessario della medesima organizzazione con il territorio dell'ente provincia o della città metropolitana.
23. 52. I relatori.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Le disposizioni della presente legge riguardano unicamente la struttura organizzativa delle circoscrizioni territoriali degli enti di area vasta definite province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.
23. 026. I relatori.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
23. 027. Il Relatore Bressa.

Pag. 305

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania (Nuovo testo C. 833 Russo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 833 Russo, recante «Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato», che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   evidenziato che al comma 1 dell'articolo 2 si prevede che il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con motivata relazione, possa prorogare il termine del 31 dicembre 2014 per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta;
   evidenziata l'irritualità, sotto il profilo della coerenza con il sistema delle fonti del diritto, di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venga adottato «con motivata relazione» e che il DPCM sia adottato dal «Consiglio dei ministri»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole da: «Il Consiglio dei ministri» fino a «tale termine» con le seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato».