CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2013
129.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35);
   richiamata la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione sullo schema di decreto in esame nella seduta del 6 novembre 2013;
   tenuto conto che l'articolo 1 introduce le opportune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico in materia di immigrazione, per il recepimento della direttiva 2011/109/CE del Consiglio;
   preso atto che le disposizioni introdotte dai nuovi commi 1-ter e 2-ter dell'articolo 9 del testo unico in materia di immigrazione non traggono origine dal testo della suddetta direttiva, ma attuano un criterio di delega presente nella legge di delegazione (articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 96 del 2013) che prevede sia che la dimostrazione del reddito sufficiente costituisca l'unica condizione per il rilascio del beneficio – con esclusione dunque dell'idoneità alloggiativa e del test linguistico –, sia che il calcolo del reddito minimo tenga conto delle persone più vulnerabili;
   tenuto altresì conto che, recependo un criterio contenuto nella norma di delega (articolo 6, comma 1, lettera b), della suddetta legge n. 96 del 2013) per quanto riguarda il periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 9 del testo unico in materia di immigrazione prevede che tale calcolo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, in modo che tutto il periodo di permanenza nel territorio nel corso dell'esame della domanda sia utile al computo finale, anche nel caso di ritardi da parte dell'amministrazione, ovviamente nel caso di conclusione positiva del procedimento;
   rilevato che l'articolo 2, attua l'articolo 1, n. 10, della direttiva 2011/51/UE, che prevede l'istituzione di un punto di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui permessi di soggiorno UE con gli uffici competenti degli altri Stati membri e che tale punto di contatto è individuato nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI DEL RELATORE BRESSA

ART. 1.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1. 128. Il Relatore Bressa.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.
  2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
  3. Fino al 1o luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
  4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.Pag. 30
  5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1o novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n, 131 del 2003.
  6. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio, alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1o novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.
  9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno, tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro novanta giorni la predetta delibera Pag. 31non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.
  10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della Provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1o luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7, sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.
  11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.
3. 47. Il Relatore Bressa.

ART. 4.

  Al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:
  «L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».
4. 54. Il Relatore Bressa.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
4. 53. Il Relatore Bressa.

Subemendamento all'emendamento 10.50 dei relatori

  All'emendamento 10.50, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: società dalla stessa partecipate con le seguenti; società dalla stessa controllate.
0. 10. 50. 10. Il Relatore Bressa.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge. Pag. 32
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.
16. 14. Il Relatore Bressa.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Unioni e loro organi).

  1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.
  2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune,»;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: «Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n, 93 del 1981;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione».

  3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, Pag. 33dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
   b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
  «Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione.».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.
18. 31. Il Relatore Bressa.

ART. 23.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Sono abrogate le disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello provinciale o della città metropolitana per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni o che comunque prevedono un collegamento necessario della medesima organizzazione con il territorio dell'ente provincia o della città metropolitana.
23. 52. Il Relatore Bressa.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
23. 027. Il Relatore Bressa.

Pag. 34

ALLEGATO 3

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.

  Conseguentemente:
   all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;
   all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Gli Statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali;
   all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
   a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
   b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
1. 126. I Relatori.