CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 novembre 2013
128.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
  3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge.
1. 125. I relatori.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35);
   richiamata la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione sullo schema di decreto in esame nella seduta del 6 novembre 2013;
   tenuto conto che l'articolo 1 introduce le opportune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico in materia di immigrazione, per il recepimento della direttiva 2011/109/CE del Consiglio;
   preso atto che le disposizioni introdotte dai nuovi commi 1-ter e 2-ter dell'articolo 9 del testo unico in materia di immigrazione non traggono origine dal testo della suddetta direttiva, ma attuano un criterio di delega presente nella legge di delegazione (articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 96 del 2013) che prevede sia che la dimostrazione del reddito sufficiente costituisca l'unica condizione per il rilascio del beneficio – con esclusione dunque dell'idoneità alloggiativa e del test linguistico –, sia che il calcolo del reddito minimo tenga conto delle persone più vulnerabili;
   tenuto altresì conto che, recependo un criterio contenuto nella norma di delega (articolo 6, comma 1, lettera b), della suddetta legge n. 96 del 2013) per quanto riguarda il periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 9 del testo unico in materia di immigrazione prevede che tale calcolo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, in modo che tutto il periodo di permanenza nel territorio nel corso dell'esame della domanda sia utile al computo finale, anche nel caso di ritardi da parte dell'amministrazione, ovviamente nel caso di conclusione positiva del procedimento;
   rilevato che l'articolo 2, attua l'articolo 1, n. 10, della direttiva 2011/51/UE, che prevede l'istituzione di un punto di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui permessi di soggiorno UE con gli uffici competenti degli altri Stati membri e che tale punto di contatto è individuato nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline» fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1710 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE