CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2013
124.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00586 Caparini: Vigili del fuoco volontari.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, in merito a quanto richiesto con l'interrogazione all'ordine del giorno, ricordo innanzitutto che la norma relativa agli oneri connessi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio posti a carico degli aspiranti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata introdotta ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio della spesa previsti dal decreto- legge n. 138 del 2011. Un eventuale ripristino della previgente normativa, che poneva invece a carico dell'Amministrazione i predetti oneri, implica la necessità di individuare la copertura delle relative risorse finanziarie.
  Va anche detto, tuttavia, che per i vigili volontari sono previste misure di sostegno e di tutela indennitario-risarcitorie sostanzialmente analoghe a quelle riconosciute al personale permanente.
  Invero, per i periodi di richiamo in servizio, compreso il periodo di addestramento iniziale, il personale volontario, nei casi di infortunio, malattia o decesso dipendenti da causa di servizio, beneficia di un'apposita copertura assicurativa. A questa si aggiunge, eventualmente, un indennizzo una tantum in funzione della gravità delle lesioni permanenti riportate che, per importo, condizioni e per la natura stessa, è assimilabile all'equo indennizzo del personale permanente.
  Sul piano strettamente indennitario, i benefici economici riconosciuti alle vittime del dovere e del servizio delle due componenti del Corpo nazionale sono di particolare rilevanza e pressoché identici.
  Ricordo, inoltre, che sono previste a favore dei familiari dei volontari feriti o caduti nell'adempimento del servizio, le stesse prerogative previste, in pari circostanze, per i familiari dei feriti e dei caduti del personale permanente.
  Resta, invece, aperta la delicata questione relativa ai trattamenti pensionistici di privilegio che, specie in alcuni casi – come quello di gravi invalidità riportate in fasi di addestramento – riveste particolare rilievo considerata l'assenza di altre misure compensative per il personale volontario infortunatosi nello svolgimento di attività non riconducibili ad operazioni di soccorso e di tutela della pubblica incolumità. Al riguardo i tentativi di introdurre specifiche norme finalizzate all'armonizzazione delle prestazioni previdenziali tra le due componenti del corpo nazionale dei vigili del fuoco non hanno avuto esito positivo.
  In particolare, con la legge n. 183 del 2010 era stata prevista una specifica delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema previdenziale e pensionistico nei confronti del personale volontario.
  Tuttavia la predetta delega è scaduta il 24 maggio 2012 senza l'emanazione dei decreti attuativi, anche a causa della particolare complessità della materia, che investe competenze di diverse Amministrazioni.
  Assicuro, tuttavia, che permane l'interesse del Ministero dell'interno alla soluzione positiva della questione.
  Al riguardo nell'auspicare che il differimento del termine di delega possa essere conseguito nel più breve tempo possibile in sede parlamentare, rappresento che è Pag. 16già stato avviato uno studio mirato alla predisposizione di una proposta normativa sempre finalizzata ad assicurare alla componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco adeguate misure di tutela e di sostegno in caso di decesso o di infortunio o malattia gravemente invalidanti per cause di servizio.

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ALLEGATO 2

5-00772 Arlotti: Distacco-aggregazione dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia Romagna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Arlotti pone all'attenzione del Governo la questione del distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro conseguente aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, chiedendo quali iniziative si intendano avviare per corrispondere alle richieste avanzate in tal senso dalla popolazione dei predetti comuni.
  Com’è noto, i referendum popolari per il distacco dei predetti Enti locali, sono stati indetti con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007 e si sono svolti il 24 e 25 giugno 2007.
  All'esito delle operazioni di riscontro e delle dichiarazioni del risultato da parte degli Uffici provinciale e centrale per il referendum, la proposta referendaria è stata approvata in ciascuno dei due comuni.
  La norma costituzionale prevede, inoltre, che il distaccamento e la conseguente aggregazione vengano sanciti con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, senza peraltro indicare quali dei due adempimenti richiesti sia propedeutico all'altro.
  Sulla corretta attuazione del dettato normativo è stato autorevolmente ritenuto che non possa essere presentato al Capo dello Stato il previsto disegno di legge senza la preventiva acquisizione del parere regionale.
  D'altra parte, nel caso specifico, la Regione Marche ha ritenuto di pronunciarsi al riguardo solo dopo la presentazione del disegno di legge previsto dalla norma costituzionale.
  Circostanza questa che ha impedito di portare a compimento l’iter procedimentale.
  Per evitare ulteriori ritardi e la compromissione di scelte democraticamente espresse dalle popolazioni interessate, i Ministeri dell'interno e degli Affari Regionali hanno avviato mirate iniziative volte a tracciare percorsi che consentano, anche per il futuro, una rapida attuazione degli esiti referendari.
  L'individuazione di soluzioni idonee a risolvere la questione sollevata dall'onorevole interrogante – nel rispetto e in attuazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, secondo i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale in materia – consentirà di avviare, al più presto e senza ulteriori ritardi, l’iter normativo per la definizione della procedura di aggregazione.

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ALLEGATO 3

5-01139 Pes: Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Nucleo sommozzatori di Sassari.
5-01138 Pes: Distaccamento misto dei Vigili del fuoco di Bono (Sassari).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, prima di rispondere congiuntamente alle interrogazioni all'ordine del giorno – che attengono alla programmazione delle attività di soccorso in un'area che sta vivendo momenti di forte drammaticità – vorrei rinnovare anche in questa sede la solidarietà e la vicinanza del Governo alla popolazione della Sardegna, ed esprimere il cordoglio e la profonda commozione per le numerose vittime dell'immane catastrofe che ha colpito così duramente il territorio della Regione.
  Desidero anche ringraziare tutti gli operatori impegnati nelle attività di soccorso, che anche in questi tragici momenti non hanno fatto mancare il necessario sostegno alle comunità coinvolte.
  Con la prima interrogazione l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative intende assumere il Governo per rendere definitiva l'operatività del distaccamento dei Vigili del fuoco di Bono.
  Al riguardo, premetto che la materia dello spegnimento degli incendi boschivi è attribuita alla competenza primaria delle Regioni, fatta salva la competenza dello Stato relativa allo spegnimento con mezzi aerei. Tale assetto è stato confermato e rafforzato dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, che ha attribuito alle Regioni il compito di definire e programmare, mediante apposito «piano regionale», le attività di previsione, prevenzione e contrasto. In tale contesto le Regioni possono, tra l'altro, stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno per l'impiego di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  A tale proposito, con l'Accordo stipulato lo scorso 11 giugno tra la Regione autonoma Sardegna ed il Ministero dell'interno, finalizzato al potenziamento del dispositivo di soccorso dedicato alla «Campagna estiva AIB», è stata concordata la dislocazione delle squadre dei vigili del fuoco dedicate alla lotta attiva agli incendi di bosco. In particolare è stato deciso il potenziamento delle sedi permanenti, oltre all'attivazione di alcuni presidi stagionali a protezione di aree costiere ed interne particolarmente sensibili.
  Sono stati, inoltre, autorizzati 950 richiami di vigili volontari per assicurare, nel periodo estivo, il potenziamento del dispositivo di soccorso.
  In aggiunta all'opera delle squadre terrestri dei vigili del fuoco è stata anche organizzata l'attività della flotta aerea, costituita da aerei Canadair il cui coordinamento operativo è in capo al Dipartimento della Protezione civile che, avvalendosi del Centro operativo unificato, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato.
  Per quanto concerne, il distaccamento dei vigili del fuoco di Bono, ricordo che lo stesso è stato previsto nel 2006 come distaccamento misto, cioè con la presenza di personale volontario e permanente.
  L'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali al fine di favorire l'attivazione della sede prevedeva una dotazione Pag. 19organica di dodici vigili del fuoco e quattro capo squadra nonché l'assegnazione di 424 unità complessive al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari.
  Attualmente il Comando provinciale ha una dotazione organica di 393 unità, con una carenza del 7 per cento, che si prevede di colmare, a breve, al termine della procedura concorsuale di passaggio qualifica a capo squadra e capo reparto, nonché grazie alla previsione dell'aumento di organico di 1000 unità previsto dalla legge 30 ottobre 2012, n. 125.
  Faccio presente inoltre che nel corso del 2012 sono state formate 17 unità di personale vigile del fuoco volontario disponibili a prestare servizio presso la sede di Bono, attualmente iscritte negli elenchi del personale volontario del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari.
  Per l'individuazione della sede sono stati intrapresi contatti con l'Amministrazione comunale. Tuttavia, l'immobile proposto, di proprietà privata, che il consorzio di Comuni interessati avrebbe preso in locazione, non è risultato idoneo.
  Al riguardo, posso assicurare che questo Ministero e, a livello locale, la Prefettura seguiranno con costante attenzione l'evoluzione della situazione, coinvolgendo tutte le Amministrazioni interessate e i diversi livelli di governo per assicurare la presenza di presidi di vigili del fuoco sul territorio sardo.
  Per quanto riguarda i Nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco, voglio precisare che – al fine di razionalizzare le risorse e di contenere la spesa pubblica – è in fase di attuazione un progetto di riorganizzazione.
  Il progetto costituisce il frutto di un attento studio dei dati e dei parametri relativi al settore specialistico, quali il rischio idraulico, le tipologie di interventi, nonché la distribuzione dei turni.
  Il servizio svolto dai sommozzatori nel corso degli anni ha assunto connotazioni ben precise.
  In effetti, la statistica degli interventi dimostra che la maggior parte degli stessi è costituita dalla ricerca e recupero di salme ovvero di altri oggetti di interesse giudiziario.
  L'individuazione dei Nuclei oggetto di riorganizzazione è basata sulla valutazione di diversi elementi tra i quali vanno evidenziati, soprattutto, le criticità connesse all'organico ridotto ed ai turni di servizio da garantire.
  In tale contesto è in previsione una riorganizzazione di tali Nuclei con una progressiva diminuzione degli attuali 28 a 21, e la conseguente redistribuzione del personale specialista presso le strutture più vicine. L'iniziativa prevede, inoltre, che nei comandi aventi sede nei capoluoghi di Regione il servizio venga prestato «H24» su quattro turni.
  Il nuovo assetto territoriale potrà garantire una riduzione dei costi di gestione consentendo al contempo una razionalizzazione del servizio reso ai cittadini.
  Per quanto riguarda in particolare la Sardegna, voglio sottolineare che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è presente sul territorio con due Nuclei sommozzatori.
  Infatti oltre ad un servizio «H24» garantito dal Nucleo maggiore di Cagliari, è attivo il servizio diurno nell'altro Nucleo situato nella provincia di Sassari.
  Voglio, in conclusione, assicurare che il Governo è consapevole della necessità di incrementare gli sforzi e le risorse necessarie a garantire sempre l'efficienza e l'operatività dei presidi sul territorio per la tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone.
  Un impegno che deve essere sempre costante, soprattutto perché rivolto a una Regione, come la Sardegna, particolarmente esposta a rischi di eventi calamitosi.
  Un impegno che, in questo difficile momento, mi sento di assumere con tutte le responsabilità che le circostanze richiedono.

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ALLEGATO 4

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti agli emendamenti 1.125, 1.126 e 1.127 dei relatori

  Al comma 1, sostituire le parole: città metropolitane con le seguenti: enti territoriali di area vasta.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali, si dispone la proroga dei commissariamenti in essere ed il commissariamento degli enti provinciali i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2014.
  4. Ai commissari straordinari di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica può attribuire funzioni nei seguenti settori:
   a) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
   b) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

  5. Le restanti funzioni, di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico sono esercitate dalle Unioni di Comuni in cui sono tenuti ad associarsi i comuni e le comunità montane afferenti al territorio dell'ente provinciale che rimane in vita fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 141, comma 1, del testo unico, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:
   c-ter) quando, al momento della scadenza naturale degli organi di governo dell'ente, sia in discussione in Parlamento un progetto di legge che preveda l'abolizione dell'ente stesso.
0. 1. 125. 1. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere la parola: province.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15.
0. 1. 125. 2. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1 dopo le parole: al fine di adeguare aggiungere le seguenti: fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale ad essi relativa.
0. 1. 125. 3. Gelmini.

Pag. 21

  Al comma 1 sostituire le parole: adeguare il loro ordinamento ai, con le seguenti: promuovere il riordino delle funzioni locali in attuazione dei.
0. 1. 125. 4. Russo, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: sussidiarietà inserire le seguenti: solidarietà istituzionale, coerenza, efficienza ed efficacia amministrativa,.
0. 1. 125. 5. Bianconi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 117 comma 1 lettere e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119 comma 6 della Costituzione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. La presente legge provvede all'organizzazione di comunità istituzionali che, attraverso un esercizio diversificato e gerarchizzato delle funzioni in ragione di omogeneità di bisogni e interessi, individui il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza.
  1-ter. Alla base dell'articolazione istituzionale vi sono i comuni. Vengono individuati come enti di area vasta le città metropolitane, le province, sulla base delle diversità territoriali, al fine di tutelare e salvaguardare le diversità sociali e culturali di bisogni e di interessi comunque in un quadro di unitarietà delle funzioni in ragione delle esigenze di tutela unitarie dei diritti di cittadinanza. I comuni procedono alla realizzazione di unioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
  1-quater. La definizione degli ambiti territoriali delle città metropolitane e delle unioni dei comuni risponde ad un principio di ricomposizione delle comunità dei diritti e dei bisogni all'interno del livello istituzionale più adeguato alla loro tutela; per tale ragione, la presente legge determina le linee guida per l'individuazione dei relativi ambiti territoriali; le Regioni delimitano, nel rispetto delle linee guida, gli ambiti territoriali di intesa con la Conferenza delle autonomie, coerentemente ai piani territoriali regionali e dei piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti e procedono alla attribuzione di ulteriori funzioni ai sensi della normativa vigente;
   sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: Città metropolitane e province sono enti territoriali di area vasta che si distinguono per le condizioni specifiche dei rispettivi territori. Essi svolgono le medesime funzioni di cui alla presente legge con le finalità istituzionali generali: tutela dei diritti di cittadinanza all'interno dell'ambito territoriale determinato attraverso la programmazione, organizzazione e individuazione delle forme di gestione dei servizi alla persona; pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; programmazione delle politiche infrastrutturali e produttive.
0. 1. 125. 6. De Mita.

  Al comma 1 aggiungere in fine le parole: ai sensi dell'articolo 117 comma 1 lettere e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119 comma 6 della Costituzione.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dopo le parole: del territorio metropolitano; aggiungere le seguenti: organizzazione, programmazione e individuazione delle forme di gestione integrata dei servizi;
   al comma 2 sopprimere le parole dopo: reti di comunicazione, sino alla fine del periodo.
0. 1. 125. 7. De Mita.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nelle more di una riforma costituzionale di modifica del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di stabilire che le regioni stesse con propria Pag. 22legge, adottino e disciplinino le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati il cui territorio non può coincidere, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.
0. 1. 125. 8. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: A questo scopo vengono delegate le Regioni alla indicazione delle circoscrizioni provinciali e delle aree metropolitane, sulla base del principio della coerenza e della omogeneità territoriale, salvo il procedimento costituzionale per la loro approvazione.
0. 1. 125. 9. Bianconi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
0. 1. 125. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
0. 1. 125. 11. Russo, Sarro, Palmizio, Squeri, Di Stefano.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali, alternativi alle province, caratterizzati dai rapporti di stretta integrazione per l'attività economica, i servizi essenziali, i caratteri ambientali, le relazioni sociali e culturali, intercorrenti tra il comune capoluogo e gli altri comuni uniti allo stesso da contiguità territoriale ed esercitano le funzioni di cui all'articolo 9.
0. 1. 125. 12. Russo, Sarro.

  Al comma 2, dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle presenti all'interno delle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.
0. 1. 125. 13. Russo, Sarro.

  Al comma 2, sostituire le parole: enti territoriali di area vasta con le seguenti: enti di area vasta alternativi alle province.
0. 1. 125. 14. Gelmini, Fucci.

  Al comma 2, dopo le parole: enti territoriali di area vasta, inserire le seguenti: alternativi alle Province.
0. 1. 125. 15. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 2, sopprimere la parola: strategico.
0. 1. 125. 16. Bianconi.

Pag. 23

  Al comma 2, sopprimere le parole da: cura delle relazioni istituzionali fino alla fine del comma.
0. 1. 125. 17. Gelmini.

  Al comma 2 sopprimere le parole: ivi comprese quelle a livello europeo.
* 0. 1. 125. 18. Gelmini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ivi comprese quelle a livello europeo.
* 0. 1. 125. 19. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; gestione delle funzioni e dei servizi di area vasta attribuite sinora alle province ed ai comuni come da provvedimento ad hoc della Regione competente.
0. 1. 125. 20. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:
   a) viabilità e trasporti;
   b) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
   c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

  3-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i princìpi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.
  3-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico.
0. 1. 125. 21. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta che esercitano e funzioni stabilite dalla legge.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15.
0. 1. 125. 22. Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
0. 1. 125. 23. Russo, Sarro, Squeri, Palmizio, Di Stefano.

  Al comma 3, dopo le parole: Le province inserire le seguenti: con esclusione di quelle la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.
0. 1. 125. 24. Russo, Sarro.

Pag. 24

  Al comma 3, dopo le parole: enti territoriali aggiungere le parole: con funzioni fondamentali.
0. 1. 125. 25. Carrescia.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.
0. 1. 125. 26. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

ART. 1.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
  3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge.
1. 125. I relatori.

  Al comma 3, dopo le parole: Alle Province, aggiungere le seguenti: di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola.
0. 1. 126. 1. Borghi.

  Al comma 3, sostituire le parole: con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri con le seguenti: composte per almeno il 40 per cento da territorio montano, ovvero con una presenza di almeno il 40 per cento di comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, e aggiungere, in fine, le parole: a condizione che le predette province eleggano il Presidente della provincia e il consiglio provinciale con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge 122/51.
0. 1. 126. 2. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 3 sostituire le parole: specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15 con le seguenti: specificità di cui all'articolo 11.

  Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale relativa agli articoli 12 e 15.
0. 1. 126. 3. De Mita.

  Dopo le parole: di cui agli articoli 11, 12 e 15. aggiungere il seguente periodo: Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.
0. 1. 126. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Alla parte consequenziale, articolo 12, comma 7, dopo le parole: organi provinciali aggiungere il seguente periodo: Gli stessi statuti, d'intesa con la Regione, possono, altresì, prevedere sistemi di elezione del Presidente diversi da quello di cui al precedente articolo 12-bis.
0. 1. 126. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 1.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Alle province con territorio interamente Pag. 25montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.

  Conseguentemente:
   all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;
   all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Gli Statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali;
   all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
   a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
   b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
1. 126. I relatori.

  Dopo le parole: sopprimere aggiungere le seguenti: il secondo periodo dell'alinea.
0. 1. 127. 1. Balduzzi.

  Dopo le parole: sopprimere il comma 5 aggiungere le seguenti: Conseguentemente sono soppressi i commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni.
0. 1. 127. 2. Palese.

  Sopprimere il comma 5.
1. 127. I relatori.

Subemendamenti agli emendamenti 2.102 e 2.103 dei relatori

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014. L'ordinamento delle Città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera p) della Costituzione. La Città metropolitana di Roma, in ragione del particolare status di capitale della Repubblica, di cui all'articolo 114 della Costituzione, è disciplinata dal presente Capo in quanto compatibile e fatte salve le disposizioni speciali che già regolano la materia. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché gli articoli 23 e i commi 9 e 10 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 16 e 17.
0. 2. 102. 1. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

Pag. 26

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Trascorsi cinque anni dall'istituzione delle città metropolitane, le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore ad un milione di abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014.
0. 2. 102. 2. Romele.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 3. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 4. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 5. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 6. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 7. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 8. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 9. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Pag. 27Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 10. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 11. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 12. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 13. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 14. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.
0. 2. 102. 15. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 16. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 17. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 18. Fucci.

Pag. 28

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 19. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 20. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 21. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 22. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 23. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
0. 2. 102. 24. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le leggi regionali istituiscono le città metropolitane nelle aree territoriali con una popolazione superiore a 2 milioni di abitanti caratterizzate da una forte densità abitativa e una conurbazione dal punto di vista infrastrutturale, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione. Nel caso in cui i comuni delle aree metropolitane interessate esercitino l'iniziativa per far parte di altra provincia limitrofa il Governo, nello stesso termine, è delegato a modificare le circoscrizioni delle province interessate.
0. 2. 102. 25. Fucci.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: ferma a: della Costituzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.
0. 2. 102. 26. Melilli.

Pag. 29

  All'emendamento 2. 102 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: Reggio Calabria, aggiungere la parola seguente: Roma;
   al comma 2 sopprimere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g).

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 16 e 17.
0. 2. 102. 27. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

  Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:
  La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV. Restano ferme la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0. 2. 102. 28. Russo, Sarro.

  All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:
  La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 0. 2. 102. 29. D'Ottavio.

  All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:
  La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 0. 2. 102. 30. Pastorelli.

  All'emendamento 2.102, al termine del comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:
  La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 0. 2. 102. 31. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:
  La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 0. 2. 102. 32. Squeri, Russo.

  All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:
  La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 0. 2. 102. 33. Lodolini, Bruno Bossio.

  All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:
  La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, Pag. 30è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 0. 2. 102. 34. De Mita.

  All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire in fine il seguente periodo:
  La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 0. 2. 102. 35. Russo, Sarro.

  All'emendamento 2.102, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:
  La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e delle disposizioni speciali su Roma Capitale.
* 0. 2. 102. 36. Cirielli.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
  In attuazione dei rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna e la regione Sicilia possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
0. 2. 102. 37. Meloni, Lauricella, Francesco Sanna.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la Regione Autonoma della Sardegna e la Regione Siciliana possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
0. 2. 102. 38. Cicu, Francesco Saverio Romano.

  Sopprimere il comma 2.
* 0. 2. 102. 39. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 2.
* 0. 2. 102. 40. De Mita.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
0. 2. 102. 41. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Russo, Sarro, Parisi.

  Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0. 2. 102. 42. Martella, Naccarato, Mognato.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g).
0. 2. 102. 43. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ivi compresi i Comuni Capoluogo delle Province limitrofe.
0. 2. 102. 44. Russo, Sarro.

Pag. 31

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del periodo con le parole: interessati ad aderire alla città metropolitana o ad una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, comma 1, della Costituzione.
0. 2. 102. 45. Russo, Sarro.

  Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0. 2. 102. 46. Bianconi.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le città metropolitane possono prevedere anche forme di organizzazione e di esercizio delle funzioni, metropolitane e comunali, in comune e differenziate per aree territoriali. Le città metropolitane al di sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e dei comuni, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali. La costituzione di zone o distretti omogenei, per specifiche funzioni, che deve tener conto delle specificità territoriali, può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, e prevede forme ed organismi di coordinamento con gli organi della città metropolitana. La determinazione di forme differenziate di gestioni per funzioni e territori avviene con il contestuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento,
0. 2. 102. 47. Gelmini, Fucci.

ART. 2.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
  2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
2. 102. I relatori.

  Sostituire i commi 4 e 4-bis con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana è l'organo di indirizzo e controllo; su proposta del sindaco adotta gli schemi di bilancio e lo statuto con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Pag. 32

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera
b);
   all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera
a) con la seguente lettera:
    a)
il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: Il sindaco metropolitano è colui che viene eletto ai sensi dell'articolo 3, lettera a).;
   all'articolo 4, sopprimere i commi 2 e 3;
   sopprimere gli articoli 5 e 6;
   all'articolo 7, commi 1 e 2, sostituire le parole:
consiglieri metropolitani con le parole: membri della conferenza metropolitana.
0. 2. 103. 1. Bianconi.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: è organo di indirizzo e controllo aggiungere le seguenti: predispone i bilanci.
0. 2. 103. 2. Bianconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 4, sostituire le parole da: propone alla conferenza lo statuto fino alla fine, con le seguenti: , approva regolamenti, piani e programmi; approva i bilanci; adotta lo statuto e le sue modificazioni.
   al comma 4-bis, sostituire le parole da: adotta o respinge lo statuto fino alla fine con le seguenti: è l'organo di rappresentanza dei comuni della città metropolitana e di consultazione e coordinamento fra questi e la città metropolitana stessa. Essa ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.
0. 2. 103. 3. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo e parole: lo statuto inserire le seguenti: e le sue modifiche.
0. 2. 103. 4. Gelmini, Russo.

  Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: Su proposta del Sindaco Metropolitano.
0. 2. 103. 5. Melilli.

  Al comma 4 sopprimere il terzo e il quarto periodo.
0. 2. 103. 6. Bianconi.

  Al comma 4, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:
  La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-bis.
0. 2. 103. 7. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La conferenza metropolitana adotta lo statuto, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo Statuto.
0. 2. 103. 8. Bianconi.

  Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. La conferenza metropolitana, su proposta del consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
0. 2. 103. 9. I Relatori.

Pag. 33

  Al comma 4-bis, dopo le parole: lo statuto inserire le seguenti: e le sue modifiche.
0. 2. 103. 10. Gelmini, Russo.

  Al comma 4-bis sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.
0. 2. 103. 11. De Mita.

  Al comma 4-bis dopo le parole: e la maggioranza aggiungere le seguenti parole: dei due terzi.
0. 2. 103. 12. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Lo statuto).

  1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
   a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposta dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
   b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
   c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro sei mesi dalle elezioni del Consiglio Metropolitano e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.
  3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.
0. 2. 103. 13. Gelmini, Fucci.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Lo statuto).

  1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
   a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
   b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
   c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione Pag. 34in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 31 dicembre 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.
  3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.
0. 2. 103. 14. Gelmini, Fucci.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Lo statuto).

  1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
   a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
   b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
   c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 30 giugno 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.
  3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.
0. 2. 103. 15. Gelmini, Fucci.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Lo statuto).

  1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
   a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;Pag. 35
   b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
   c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 30 marzo 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.
  3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che e adotta a maggioranza assoluta.
0. 2. 103. 16. Gelmini, Fucci.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Lo statuto).

  1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
   a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
   b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
   c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 30 giugno 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.
  3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.
0. 2. 103. 17. Gelmini, Fucci.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Lo statuto).

  1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
   a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali Pag. 36dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
   b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
   c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro il 30 giugno 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.
  3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
0. 2. 103. 18. Gelmini, Fucci.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Lo statuto).

  1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
   a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
   b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
   c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro sei mesi dalle elezioni del Consiglio metropolitano e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.
  3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
0. 2. 103. 19. Gelmini, Fucci.

  Al comma 5, dopo la parola: stabilisce aggiungere le seguenti: nell'ambito di princìpi fissati dalla legge.
0. 2. 103. 20. Bianconi.

Pag. 37

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 6 sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, ivi comprese quelle con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni compresi nel territorio o alle loro unioni, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, l'esercizio di proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
   b-bis) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro unioni possono conferire l'esercizio di proprie funzioni alla medesima, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;.
0. 2. 103. 21. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana possono organizzare in comune l'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle fondamentali.
0. 2. 103. 22. Russo, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
0. 2. 103. 23. De Mita.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
0. 2. 103. 24. Bianconi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d).
0. 2. 103. 25. Bianconi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
0. 2. 103. 26. Gelmini, Fucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis.
Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.
0. 2. 103. 27. Gelmini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. La Regione regola e disciplina le modalità con le quali il comune capoluogo di provincia può ripartirsi in più comuni aderenti all'area metropolitana.
0. 2. 103. 28. Russo, Sarro.

ART. 2.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al Pag. 38parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.
  4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-bis.
  6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:
   a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
   b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa;
   c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;
   d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
2. 103. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 4. 52 dei relatori

  Sopprimere il comma 1.
0. 4. 52. 1. Russo, Sarro.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  2-bis. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
0. 4. 52. 2. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci, Squeri, Palmizio, Parisi, Di Stefano, Russo, Sarro.

Pag. 39

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano e dai consiglieri eletti in prima applicazione ai sensi degli articoli 3 e 5 e successivamente ai sensi dello statuto.
  1-bis. Lo statuto può prevedere:
   a) che il sindaco metropolitano sia eletto contestualmente al consiglio metropolitano dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, con il sistema elettorale di cui all'articolo 5, determinato nei dettagli dallo statuto. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana; possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci dei comuni della città metropolitana in carica alla data delle elezioni. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni;
   b) l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire dopo l'entrata in vigore della legge statale recante il sistema elettorale, da adottarsi a sua volta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 4. 52. 3. Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano sono eletti mediante voto diretto, libero e segreto, da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia quello di comune metropolitano e per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, che entro il 31 dicembre 2014 si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più municipalità.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
0. 4. 52. 4. Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
   sopprimere l'articolo 5.
* 0. 4. 52. 5. Russo, Squeri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo Pag. 40le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
   sopprimere l'articolo 5.
* 0. 4. 52. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
   sopprimere l'articolo 5.
* 0. 4. 52. 7. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
   sopprimere l'articolo 5.
* 0. 4. 52. 8. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e Pag. 41devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
   sopprimere l'articolo 5.
* 0. 4. 52. 9. Bruno Bossio, Lodolini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
0. 4. 52. 10. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
   sopprimere l'articolo 5.
* 0. 4. 52. 11. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
   sopprimere l'articolo 5.
* 0. 4. 52. 12. Russo, Squeri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

Pag. 42

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
   sopprimere l'articolo 5.
* 0. 4. 52. 13. De Mita.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
   sopprimere l'articolo 5.
* 0. 4. 52. 14. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente:
   sopprimere il secondo periodo del comma 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.;
0. 4. 52. 15. Pastorelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.
* 0. 4. 52. 16. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.
* 0. 4. 52. 17. De Mita.

Pag. 43

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.
* 0. 4. 52. 18. Squeri, Russo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.
* 0. 4. 52. 19. Pastorelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.
* 0. 4. 52. 20. Bruno Bossio, Lodolini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco della Città metropolitana è eletto a suffragio universale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
0. 4. 52. 21. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Lo statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:
   a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
   b) sia eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana da un collegio composto dai sindaci e dai consiglieri comunali secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della presente legge;
   c) sia eletto a suffragio universale e diretto.
0. 4. 52. 22. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;.
0. 4. 52. 23. Bianconi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana.
0. 4. 52. 24. Russo, Sarro.

Pag. 44

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il sindaco metropolitano è eletto tra i sindaci della città metropolitana secondo quanto previsto all'articolo 5.
0. 4. 52. 25. Gelmini, Fucci.

  Al comma 1 sopprimere le parole: di diritto.
0. 4. 52. 26. Gelmini, Fucci.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e dura in carica cinque anni.
0. 4. 52. 27. De Mita.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle città metropolitane istituite nelle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, i cui organi siano stati rinnovati con suffragio universale e diretto, per le quali il sindaco metropolitano è di diritto il presidente della provincia neoeletto.
0. 4. 52. 28. Russo, Sarro.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
0. 4. 52. 29. Bianconi.

  Al comma 2, alla lettera a), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: quarantacinque;

  Conseguentemente:
   alla lettera b), sostituire la parola: diciotto con la seguente: trentasei;
   alla lettera c), sostituire la parola: quattordici con la seguente: trenta.
0. 4. 52. 30. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 2, alla lettera a), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: venti;

  Conseguentemente:
   alla lettera b), sostituire la parola: diciotto con la seguente: quattordici;
   alla lettera c), sostituire la parola: quattordici con la seguente: dieci.
0. 4. 52. 31. Russo, Sarro.

  Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:; in questo caso il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo.
0. 4. 52. 32. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in maniera tale che il loro costo complessivo non sia superiore al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 4. 52. 33. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 3 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
0. 4. 52. 34. Fucci.

  Al comma 3 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
0. 4. 52. 35. Fucci.

  Al comma 3 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.
0. 4. 52. 36. Fucci.

Pag. 45

  Sopprimere il comma 4.
0. 4. 52. 37. Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 60, comma 1 e comma 12, dopo le parole «consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
   b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole «consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
   c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.».
0. 4. 52. 38. Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana.
0. 4. 52. 39. Gelmini, Fucci.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Lo Statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tale fine, il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
0. 4. 52. 40. Fiano.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni statutarie che prevedono l'elezione diretta del sindaco metropolitano trovano attuazione, secondo la legge statale di cui al precedente periodo, a condizione che entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'elezione si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni e ad eleggere i sindaci e i consigli di tali nuovi comuni. A tale fine, il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
0. 4. 52. 41. Balduzzi.

Pag. 46

ART. 4.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
  2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
  4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.
4. 52. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 5.44 dei relatori

  Al comma 1, sostituire le parole da: dai sindaci e dai consiglieri comunali sino alla fine del comma con le seguenti: a suffragio universale secondo le norme di cui all'articolo 73 del Tuel, contestualmente all'elezione del Sindaco della Città metropolitana. L'elettorato passivo è riservato ai sindaci, ai presidenti degli organi di decentramento comunale, ai consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai consiglieri degli organi di decentramento comunale e ai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti. In caso di cessazione dalle cariche il consigliere metropolitano decade dal Consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 13 e l'allegato A.
0. 5. 44. 1. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolita. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica con le seguenti: è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:
  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
* 0. 5. 44. 2. Squeri, Russo.

Pag. 47

  Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolita. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica con le seguenti: è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:
  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
* 0. 5. 44. 3. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini.

  Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolita. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica con le seguenti: è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:
  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
* 0. 5. 44. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolita. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica con le seguenti: è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:
  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le Pag. 48disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
* 0. 5. 44. 5. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le parole: è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolita. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica con le seguenti: è eletto direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:
  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
* 0. 5. 44. 6. Pastorelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e di donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
0. 5. 44. 7. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 3, sostituire le parole: in misura superiore a due terzi, con le seguenti: in misura inferiore al 40 per cento e,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.
0. 5. 44. 8. Roberta Agostini.

  Al comma 3, sostituire le parole: in misura superiore a due terzi, con le seguenti: in misura inferiore al 40 per cento e,.

  Conseguentemente, al comma 3-bis, sostituire le parole: non si applica il con le seguenti: non si applicano il secondo e il terzo capoverso del.
0. 5. 44. 9. Roberta Agostini.

  Sopprimere il comma 3-bis.
* 0. 5. 44. 10. Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 3-bis.
* 0. 5. 44. 11. Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ciascuna lista dovrà essere collegata obbligatoriamente ad un candidato presidente. Liste diverse possono essere collegate al medesimo candidato Presidente. Le dichiarazioni di collegamento avvengono ai sensi delle disposizioni vigenti in materia elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le votazioni per Presidente e Consiglio avvengono contestualmente nel medesimo giorno.
0. 5. 44. 12. De Mita.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, Pag. 49fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere metropolitano, compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, pena l'annullamento della seconda preferenza, la seconda preferenza deve riguardare un candidato di genere diverso da quello cui è destinata la prima preferenza. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano alla prima elezione del Consiglio metropolitano successiva all'entrata in vigore della presente legge.
0. 5. 44. 13. Roberta Agostini.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

  1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
  2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
  3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.
  3-bis. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.
  4. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso 1'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4.
  6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.
  8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
   a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
   b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
   c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
   d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
   e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;Pag. 50
   f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
   g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
   h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;
   i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.

  9. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato «A» alla presente legge.
  10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.
  11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  12. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio:
   a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;
   b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
   c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

  13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

Allegato «A». – Criteri ed operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.

  Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna Città metropolitana e a ciascuna Provincia si procede secondo le seguenti operazioni:
   a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 8, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
   b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
   c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non Pag. 51appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
   d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
   e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.
5. 44. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 8.25 dei relatori

  Al comma 2, sopprimere le parole: Lo Statuto determina le maggioranze per e sostituire le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 con le seguenti:, salva diversa specifica previsione dello statuto, sono adottate con la maggioranza di almeno il 50 per cento più uno dei voti dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
0. 8. 25. 1. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: lo statuto determina le maggioranze per e aggiungere in fine le seguenti: sono adottate con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
0. 8. 25. 2. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi, Parisi, Russo, Sarro.

  Al comma 2, sopprimere le parole: lo statuto determina le maggioranze per e aggiungere in fine le seguenti: sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dei comuni.
0. 8. 25. 3. Russo, Sarro.

  Al comma 2, sostituire le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 con le seguenti: fissandole al 50 per cento + 1 dei componenti che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento + 1 della popolazione dell'area metropolitana.
0. 8. 25. 4. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo.

ART. 8.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.
8. 25. I relatori.

Pag. 52

Subemendamenti all'emendamento 9.61 dei relatori

  Al comma 1, sostituire le parole: attribuite le funzioni fondamentali delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
0. 9. 61. 1. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Russo, Sarro.

  Al comma 1, sostituire le parole: attribuite le funzioni con le parole: trasferite tutte le funzioni.
0. 9. 61. 2. Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: le funzioni fondamentali delle Province, aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 15 della presente legge.
0. 9. 61. 3. Gelmini.

  AI comma 1, dopo le parole: funzioni fondamentali delle province aggiungere le seguenti: nonché le funzioni metropolitane ad esse conferite dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione,.
0. 9 61. 4. Russo, Sarro.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province di cui all'articolo 15, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:.
9. 61. I relatori.

Subemendamento all'emendamento 9.62 dei relatori

  Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni, loro spettanti con le seguenti: spettanti alle regioni.
0. 9. 62. 1. Mazziotti Di Celso.

ART. 9.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
9. 62. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 10.17 dei relatori

  Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:
  1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia.
  2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
0. 10. 17 1. Fabbri, Petitti, De Maria, Carlo Galli, Incerti, Montroni.

Pag. 53

  Al comma 1, premettere le parole: salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.
0. 10. 17 2. Romele.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 10. 17. 3. Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la Regione Lombardia, e il Consiglio Metropolitano indicano un proprio rappresentante nei consigli di amministrazione delle società concessionarie per la gestione delle infrastrutture di cui l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che risultano connesse alla manifestazione universale di EXPO 2015 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare tale partecipazione. Alla chiusura dell'evento decade la presenza del rappresentante della Regione Lombardia.
0. 10. 17. 4. Gasparini, Fiano.

  Al comma 3, dopo le parole: legge 21 dicembre 2001, n. 443, aggiungere la seguente: o.
*0. 10. 17. 5. Brunetta, Squeri.

  Al comma 3, dopo le parole: legge 21 dicembre 2001, n. 443, aggiungere la seguente: o.
*0. 10. 17. 6. Matteo Bragantini, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento di cui al precedente periodo non comporta alcun onere fiscali a carico delle parti.
0. 10. 17. 7. Matteo Bragantini, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  All'emendamento 10.17, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire l'espletamento delle attività di cui al presente comma, alla scadenza del mandato degli organi di governo della provincia di Milano è nominato commissario il presidente della provincia fino alla chiusura dell'evento.
0. 10. 17. 8. Bernardo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi delle disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 relative al finanziamento delle città metropolitane, per adeguarle alla disciplina delle funzioni di tali enti disposta dalla presente legge. La delega è esercitata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15 della legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 11, 12 e 13 della medesima legge.
0. 10. 17. 9. Gasparini, Fiano.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

  1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali Pag. 54della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), quinto periodo.
  2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province, mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
  3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa partecipate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Milano, direttamente o indirettamente, nelle società concessionarie per la gestione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che risultano connesse alla manifestazione universale di Expo 2015 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.
10. 17. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 12.44 dei relatori

  All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e l'assemblea dei sindaci;
   all'articolo 12, comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: da sottoporre all'assemblea dei sindaci;
   all'articolo 12, comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: a seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci;
   all'articolo 12, comma 2, sopprimere il quinto periodo;
   all'articolo 12, comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: l'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio con le parole: il Consiglio adotta lo Statuto;
   all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
0. 12. 44. 1. Bianconi.

  Al comma 2 dell'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo con le seguenti: parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno la metà più uno;
   b) sostituire le parole: Statuto proposto dal Consiglio e sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno Pag. 55un terzo con le seguenti: Statuto proposto dal Consiglio e sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno i due terzi.

  Conseguentemente:
  all'articolo 12-
bis apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
   b) al comma 3 dopo le parole: i sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri. Sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trenta mesi.

  all'articolo 12-ter apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
   b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
  4-bis: «Ciascuna lista dovrà essere collegata obbligatoriamente ad un candidato presidente. Liste diverse possono essere collegate al medesimo candidato Presidente. Le dichiarazioni di collegamento avvengono ai sensi delle disposizioni vigenti in materia elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le votazioni per Presidente e Consiglio avvengono contestualmente nel medesimo giorno».
0. 12. 44. 2. De Mita.

  All'articolo 12 comma 2 sostituire le parole: nella città metropolitana con le parole: nella provincia.
0. 12. 44. 3. Melilli.

  All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: città metropolitane con la seguente: province.
0. 12. 44. 4. Carrescia.

  All'articolo 12, al comma 2, sostituire le parole: e consultivi con le seguenti: consultivi e di controllo.
0. 12. 44 5. Balduzzi.

  All'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il Presidente cessi dalla carica il vicepresidente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
0. 12. 44. 6. Carrescia.

  All'articolo 12, al comma 3 e al comma 5, dopo la parola: sindaci inserire le seguenti: e dai rappresentanti espressi dalle opposizioni.
0. 12. 44. 7. Bianconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina Pag. 56gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
*0. 12. 44. 8. Squeri, Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
*0. 12. 44. 9. Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Pag. 57

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
*0. 12. 44. 10. Pastorelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.Pag. 58
  8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
*0. 12. 44. 11. D'Ottavio.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
*0. 12. 44. 12. Lodolini, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

Pag. 59

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
*0. 12. 44. 13. Cirielli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  9. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  10. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è Pag. 60soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
*0. 12. 44. 14. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
**0. 12. 44. 15. Squeri, Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito Pag. 61un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono preve-dere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
**0. 12. 44. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

Pag. 62

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
**0. 12. 44. 17. Cirielli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
**0. 12. 44. 18. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  6. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

Pag. 63

  7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
**0. 12. 44. 19. Pastorelli.

  All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale vengono eletti secondo le modalità previste dalla legge 8 marzo 1951 n. 122.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12-bis e 12-ter.
0. 12. 44. 20. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo.

  Sostituire gli articoli 12 e 12-bis con i seguenti:

Art. 12.
(Organi delle Province).

  1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11:
   a) il presidente della provincia;
   b) il consiglio provinciale.
  2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, adotta lo statuto e le sue modificazioni, approva regolamenti interni, piani, programmi; approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
  3. Il presidente è eletto dal consiglio tra i suoi membri.
0. 12. 44. 21. Parisi.

  Sostituire gli articoli 12-bis e 12-ter con il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il presidente e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
  2. Il consiglio provinciale è composto da otto componenti nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti, da sedici componenti nelle province con popolazione fino a un milione di abitanti, da ventiquattro componenti nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
0. 12. 44. 22. Romele.

Pag. 64

  Sostituire gli articoli 12-bis e 12-ter con il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
0. 12. 44. 23. Russo, Sarro.

  Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il presidente è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
0. 12. 44. 24. Romele.

  Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:

Art. 12-bis.
(Modalità di elezione del presidente della provincia).

  1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle parole: «è eletto».
  2. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
  4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
  5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
  6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»
0. 12. 44. 25. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Pag. 65

  Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:

Art. 12-bis.

  L'elezione del presidente della Provincia avviene a suffragio universale con la legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
0. 12. 44. 26. Bianconi.

  All'articolo 12-bis, comma 2, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
0. 12. 44. 27. Borghi.

  All'articolo 12-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. L'elezione del presidente della provincia avviene con la maggioranza del 50 per cento +1 dei componenti dell'assemblea dei sindaci che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento +1 della popolazione provinciale. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
0. 12. 44. 28. Pilozzi, Kronbichler.

  All'articolo 12-bis, dopo il comma 8 inserire il seguente:
  9. Il Presidente può nominare un massimo di tre assessori, nel caso di province fino ad un milione di abitanti, e un massimo di cinque assessori nel caso di province con più di un milione di abitanti, scelti tra i consiglieri provinciali, assegnando deleghe secondo le modalità e i limiti previsti dallo statuto.
0. 12. 44. 29. Romele.

  Sostituire l'articolo 12-ter con il seguente:

Art. 12-bis.
(Composizione ed elezione del consiglio provinciale).

  1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
   b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
   c) sedici membri nelle altre province.»
  2. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. Pag. 66
  4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
  5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
  6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
  7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
  9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più’ alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
  11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
  12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.»
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità Pag. 67attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.
0. 12. 44. 30. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituire l'articolo 12-ter con il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni alla data delle elezioni. Ciascun elettore esprime un voto ponderato secondo le seguenti disposizioni:
   a) tenendo conto del diverso numero di consiglieri comunali e quindi di titolari di elettorato attivo per ciascun comune, si attribuisce in una prima fase il valore di 1 al voto del sindaco o del consigliere del comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e quindi, rispettivamente: di 0,75 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non superiore a 10.000 abitanti; di 0,60 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 30.000 abitanti; di 0,40 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti; di 0,30 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti e non superiore a 250.000 abitanti; di 0,26 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
   b) i valori di cui alla lettera a), per ogni sindaco e consigliere, sono quindi moltiplicati per il numero risultante dalla divisione tra il numero della popolazione del comune che essi rappresentano e il numero della popolazione del comune con meno abitanti. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale;
   c) la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo censimento.
  2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n.122, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'interno, sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuati ve per l'elezione dei consigli provinciali.
  3. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto.
  4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
  5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.
  6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si dive la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consigliere da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  7. Compiute le operazione di cui al comma 9 sono proclamati eletti consiglieri Pag. 68provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  8. La cifra individuale dei candidati viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
  9. In caso di cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale il consigliere provinciale decade dal consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.
  10. Il consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 20 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 16 consiglieri nelle altre Province.
0. 12. 44. 31. Parisi.

  Sostituire l'articolo 12-ter con il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.
  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
0. 12. 44. 32. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Russo, Sarro.

  All'articolo 12-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da 24 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da 18 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
0. 12. 44. 33. Carrescia.

Pag. 69

  All'articolo 12-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: sedici componenti con le seguenti: trentadue componenti;
   b) sostituire le parole: dodici componenti con le seguenti: ventiquattro componenti;
   c) sostituire le parole: dieci componenti con le seguenti: venti componenti.
0. 12. 44. 34. Pilozzi, Kronbichler.

  All'articolo 12-ter al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Nelle province con un numero di Comuni superiore a 40, la composizione del Consiglio è determinata con riferimento alla categoria demografica inferiore.
0. 12. 44. 35. Melilli.

  All'articolo 12-ter, comma 2, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
0. 12. 44. 36. Borghi.

  All'articolo 12-ter, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: L'assegnazione dei seggi avviene con il metodo proporzionale.
0. 12. 44. 37. Pilozzi, Kronbichler.

  All'articolo 12-ter, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: 5. Ciascuna lista di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, ovvero una differenza al massimo di una unità in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
0. 12. 44. 38. Pilozzi, Kronbichler.

  All'articolo 12-ter, al comma 5, sostituire le parole: in misura superiore a due terzi, con le seguenti: in misura inferiore al 40 per cento e,.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: non si applica il con le seguenti: non si applicano il secondo e il terzo capoverso del.
0. 12. 44. 39. Agostini.

  All'articolo 12-ter sopprimere il comma 6.
0. 12. 44. 40. Mazziotti Di Celso.

  All'articolo 12-ter, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  13. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0. 12. 44. 41. Carrescia.

  Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 12-quater.
(Elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province e commissariamento delle Province in scadenza).

  1. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province sono convocate entro il 31 dicembre 2014.
  2. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.
  3. I commissariamenti delle Province in cui si è già verificato lo scioglimento del consiglio provinciale e, alla scadenza degli organi gli organi di governo delle Province sono prorogati fino al 31 ottobre 2014. Nelle Province i cui organi gli organi di governo scadano nell'anno 2014, alla data di scadenza naturale dei mandati, il Presidente Pag. 70della Provincia è nominato commissario straordinario fino al 31 ottobre 2014.
0. 12. 44. 42. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  All'articolo 12-ter, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere metropolitano, compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, pena l'annullamento della seconda preferenza, la seconda preferenza deve riguardare un candidato di genere diverso da quello cui è destinata la prima preferenza. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano alla prima elezione del Consiglio metropolitano successiva all'entrata in vigore della presente legge.
0. 12. 44. 43. Agostini.

  Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

Art. 12-quater.

  1. In alternativa a quanto disposto dagli articoli 12 bis e 12-ter, lo statuto può prevedere l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale secondo le disposizioni che seguono.
  2. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per reiezione dei consigli provinciali.
  4. In caso di elezione diretta degli organi provinciali, come stabilito al presente articolo, l'assemblea dei sindaci non è costituita.
  5. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi provinciali attualmente in carica adeguano gli statuti alle nuove disposizioni e sottopongono a referendum consultivo la scelta tra la forma elettiva degli organi provinciali di cui al presente articolo o di cui agli articoli 12-bis e 12-ter.
0. 12. 44. 44. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo.

  Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 12-quater.
(Divieto di cumulo degli emolumenti per il presidente e i consiglieri provinciali).

  1. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.
0. 12. 44. 45. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Pag. 71

ART. 12.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 12.
(Organi delle province).

  1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
   a) il presidente della provincia;
   b) il consiglio provinciale;
   c) l'assemblea dei sindaci.

  2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

Art. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia).

  1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
  2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
  3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
  4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
  6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9.
  7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
  8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

Art. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale).

  1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione Pag. 72da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
  2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
  3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
  4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
  5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
  6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.
  7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.
  9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.
  11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.
  12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
12. 44. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 13.15 dei relatori

  All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.
*0. 13. 15. 1. Squeri, Russo.

  All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.
*0. 13. 15. 2. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.
*0. 13. 15. 3. D'Ottavio.

Pag. 73

  All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.
*0. 13. 15. 4. Cirielli.

  All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.
*0. 13. 15. 5. Pastorelli.

  All'emendamento 13.15 sopprimere il comma 1.
*0. 13. 15. 6. Bruno Bossio, Lodolini.

  Al comma 1, sostituire e parole da: nelle province di cui all'articolo 11 fino alla fine dell'articolo con le seguenti: gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare o statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla soppressa provincia al nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
0. 13. 15. 7. Pilozzi, Kronbichler.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio Provinciale il cui mandato non termina nel corso dell'anno 2014 restano in carica fino alla naturale scadenza. Solo successivamente si procederà alla costituzione degli Organi così come previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
0. 13. 15. 8. Romele.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e indice l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter, che si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.
  2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti Pag. 74gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
13. 15. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 15.91 dei relatori

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
*0. 15. 91. 1. Russo, Sarro, Palese, Distaso, Fucci.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
*0. 15. 91. 2. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;Pag. 75
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
*0. 15. 91. 3. Russo.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
*0. 15. 91. 4. Carrescia.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  Le province di cui all'articolo 11 esercitano esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le leggi medesime attribuiscono ogni altra funzione di area vasta, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a Società pubbliche o Agenzie, vincolate al rispetto del principio dei pareggio di bilancio. Le residue funzioni, che non sono riconducibili alle attività o alle funzioni di cui ai periodi precedenti, sono attribuite ai comuni ovvero ad Unioni di comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
0. 15. 91. 5. Russo, Sarro, Palese, Distaso, Fucci.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: La legge regionale stabilisce, nel rispetto degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, l'estensione e i limiti delle funzioni delle province di cui all'articolo 11, nell'ambito delle seguenti funzioni.
0. 15. 91. 6. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta, in aggiunta a quelle attribuite loro dalla legge vigente, esercitano le seguenti funzioni:.
0. 15. 91. 7. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

Pag. 76

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo la parola: «tutela» aggiungere le seguenti: «difesa»;
   b) alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «ed edilizia scolastica»;
   c) dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: «d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali»;
   d) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: 1-bis, Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sostituiscono quelle indicate all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0. 15. 91. 8. Gelmini.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) dopo la parola: «tutela» aggiungere le seguenti: «difesa»;
   b) alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo»;
   c) dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: «d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali»;
   d) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: 1-bis. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sostituiscono quelle indicate all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0. 15. 91. 9. Gelmini.

   Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: mediante l'espletamento dei servizi di polizia stradale.
0. 15. 91. 10. Romele.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:
  1-bis. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza materiale ai sensi dell'articolo 117 commi secondo, terzo e quarto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati analiticamente i compiti e i servizi che si intendono ricompresi tra le funzioni di cui al comma 1, anche a partire dalla classificazione analitica di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
0. 15. 91. 11. Balduzzi.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 12. Pastorelli.

Pag. 77

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 13. De Mita.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 14. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 15. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 16. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

Pag. 78

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 17. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 18. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 19. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 20. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;Pag. 79
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 21. De Mita.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 22. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 23. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*0. 15. 91. 24. De Mita.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;Pag. 80
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*0. 15. 91. 25. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*0. 15. 91. 26. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*0. 15. 91. 27. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

Pag. 81

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*0. 15. 91. 28. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*0. 15. 91. 29. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
**0. 15. 91. 30. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
**0. 15. 91. 31. De Mita.

Pag. 82

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
**0. 15. 91. 32. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
**0. 15. 91. 33. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
**0. 15. 91. 34. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria Pag. 83competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
**0. 15. 91. 35. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 36. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 37. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e formazione professionale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 38. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 39. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 40. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica Pag. 84con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 41. De Mita.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
** 0. 15. 91. 42. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
** 0. 15. 91. 43. De Mita.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
** 0. 15. 91. 44. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
** 0. 15. 91. 45. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Pag. 85

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
   c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
** 0. 15. 91. 46. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
   c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti parole: alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
** 0. 15. 91. 47. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 48. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 49. De Mita.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 50. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 51. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

Pag. 86

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
* 0. 15. 91. 52. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 53. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
** 0. 15. 91. 54. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;.
** 0. 15. 91. 55. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
** 0. 15. 91. 56. Russo, Sarro.

   All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 57. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 58. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

Pag. 87

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 59. De Mita.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 60. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 61. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado e alla lettera d) inserire, in fine, le seguenti parole: l'amministrazione generale, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 62. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 63. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 64. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 65. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 66. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 67. De Mita.

Pag. 88

  All'emendamento 15.91, al comma 1, lettera c) inserire infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**0. 15. 91. 68. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*0. 15. 91. 69. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*0. 15. 91. 70. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, e inserire, in fine, le seguenti lettere:
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
**0. 15. 91. 71. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, e inserire, in fine, le seguenti lettere:
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
**0. 15. 91. 72. Russo, Sarro.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado:
   d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
0. 15. 91. 73. Russo, Sarro, Palese, Distaso, Fucci.

  Al comma 1 lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado. E inserire, in fine, le seguenti lettere:
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
*0. 15. 91. 74. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Pag. 89

  Al comma 1 lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado. E inserire, in fine, le seguenti lettere:
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
*0. 15. 91. 75. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
**0. 15. 91. 76. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
**0. 15. 91. 77. Russo, Sarro.

  AI comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo,.
0. 15. 91. 78. Russo, Sarro, Palese, Distaso, Fucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
0. 15. 91. 79. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   d-bis) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   d-ter) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
0. 15. 91. 80. Caparini, Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   d-bis) funzioni delegate dalle regioni.
0. 15. 91. 81. Bianconi.

  All'emendamento 15.91, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) organizzazione, programmazione e individuazione delle forme di gestione di servizi pubblici essenziali, anche a rilevanza economica.
0. 15. 91. 82. De Mita.

  Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.
0. 15. 91. 83. Bianconi.

  Sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 84. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 2.
*0. 15. 91. 85. Carrescia.

Pag. 90

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni singoli, e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
0. 15. 91. 86. Russo.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*0. 15. 91. 87. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*0. 15. 91. 88. De Mita.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*0. 15. 91. 89. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*0. 15. 91. 90. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*0. 15. 91. 91. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La provincia altresì provvede alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*0. 15. 91. 92. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.
**0. 15. 91. 93. De Mita.

  All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.
**0. 15. 91. 94. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.
**0. 15. 91. 95. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.
**0. 15. 91. 96. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.
**0. 15. 91. 97. Cirielli.

Pag. 91

  All'emendamento 15.91, al comma 2, sostituire le parole: può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere con la seguente: provvede.
**0. 15. 91. 98. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*0. 15. 91. 99. De Mita.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*0. 15. 91. 100. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*0. 15. 91. 101. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*0. 15. 91. 102. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*0. 15. 91. 103. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*0. 15. 91. 104. Squeri, Russo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
0. 15. 91. 105. Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
*0. 15. 91. 106. De Mita.

  All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
*0. 15. 91. 107. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Pag. 92

  All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
*0. 15. 91. 108. Cirielli.

  All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
*0. 15. 91. 109. Squeri, Russo.

  All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
*0. 15. 91. 110. Pastorelli.

  All'emendamento 15.91, al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
*0. 15. 91. 111. D'Ottavio, Giorgis, Lodolini, Fabbri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
0. 15. 91. 112. Russo, Palese, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Palmizio, Marti, Chiarelli, Fucci, Sarro.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In tutti i casi in cui funzioni di organizzazione di servizi a rete di rilevanza economica, di competenza comunale o provinciale, siano attribuite, per legge statale o regionale, o in forza di atto amministrativo, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, e le leggi regionali prevedono l'attribuzione delle funzioni alle regioni, alle province o a i comuni, con tempi, modalità e forme di coordinamento da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali;Pag. 93
   d) nel caso in cui l'attribuzione di funzioni ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale sia avvenuta in forza di atto amministrativo, l'ente locale che ha attribuito le funzioni revoca tale atto amministrativo entro il termine di cui al comma 5, e riassegna tali funzioni in conformità al riordino previsto dalla legge regionale e dall'accordo di cui al comma 5.
0. 15. 91. 113. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, nonché di tutti gli altri organismi pubblici comunque denominati, e l'attribuzione delle relative funzioni alle province ovvero alle città metropolitane che ad esse subentrano, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
0. 15. 91. 114. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, nonché di tutti gli altri organismi pubblici comunque denominati, e l'attribuzione delle relative funzioni alle province ovvero alle città metropolitane che ad esse subentrano, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà.
0. 15. 91. 115. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli affidamenti ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e abrogato dall'articolo 1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, cessano improrogabilmente al 30 giugno 2014. Entro il predetto termine, le regioni provvedono ad affidare alle province o alle città metropolitane le funzioni di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La normativa regionale di trasferimento delle funzioni, ovvero quella nazionale sostitutiva, dovrà conformarsi ai principi generali dell'ordinamento comunitario sulla materia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 113/2011.
0. 15. 91. 116. Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale personale in esubero risultante dalla riorganizzazione derivante dalle disposizioni della presente legge è trasferito a domanda agli Uffici periferici dello Stato della stessa provincia e, in subordine, della stessa regione, con priorità rispetto a nuove assunzioni e a mobilità da altri Enti.
0. 15. 91. 117. Carrescia.

Pag. 94

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Province, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Province in attuazione di quanto disposto ai sensi dei commi precedenti.
0. 15. 91. 118. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Riordino delle funzioni delle Province).

  1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
   d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

  2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo e sulla base dei seguenti principi:
   a) conferimento ai comuni, perché le esercitino singolarmente o mediante unioni di comuni, delle funzioni, già esercitate dalle Province, il cui esercizio non corrisponde più ad esigenze unitarie o consente di svolgere più efficacemente le funzioni fondamentali comunali come individuate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2011 e all'esercizio associato obbligatorio ivi previsto;
   b) assunzione da parte delle Regioni delle funzioni che rispondono a riconosciute esigenze unitarie;
   c) adozione di soluzioni gestionali e organizzative orientate all'efficienza e all'efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l'avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali.

  4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel Pag. 95nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

  5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Stato e Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5, previa intesa con la Conferenza unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 9 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dal decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 4. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata, si stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse previste, disponendo altresì in via transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 10, in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che sono trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.Pag. 96
  9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
   b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti la funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
   d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

  10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   b) le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;Pag. 97
   c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.
15. 91. I relatori.

Subemendamento all'emendamento 23.026 dei relatori

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive.
0. 23. 026. 1. Gelmini.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Le disposizioni della presente legge riguardano unicamente la struttura organizzativa le circoscrizioni territoriali degli enti di area vasta definite province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.
23. 026. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 1.71 dei relatori

  Al comma 3-bis, dopo le parole: territorio interamente montano aggiungere le seguenti:, individuate dalle regioni competenti.
0. 1. 71. 1. Borghi.

  Al comma 3-bis, dopo le parole: Alle Provincie aggiungere le seguenti: di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola.
0. 1. 71. 2. Borghi.

ART. 1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle Provincie con territorio interamente montano, confinanti con Paesi stranieri e con regioni o provincie autonome, sono riconosciute forme particolari di specificità di cui agli articoli 11,12,15.

  Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni riconoscono alle Provincie di cui all'articolo 1, comma 3bis, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117 della Costituzione.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli Statuti delle Provincie di cui all'articolo 1, comma 3 bis, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli Statuti delle Provincie di cui all'articolo 1 comma 3 bis, possono prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Provincie di cui all'articolo 1, comma 3bis, esercitano altresì le seguenti funzioni fondamentali:
   a) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;Pag. 98
   b) Cura delle relazioni istituzionali con Provincie, Regioni, Provincie Autonome, Regioni a statuto speciale, ed enti territoriale di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;
   c) Le funzioni ad esse delegate dalle Regioni in base all'articolo 11 comma 2-bis, in particolare sulle seguenti materie:
    1. Governo del territorio;
    2. Produzione dell'energia, con particolare riguardo alla gestione delle relative concessioni;
    3. Protezione civile;
    4. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
    5. Turismo;
    6. politiche del lavoro e formazione professionale;
    7. Cave e miniere, acque minerali e termali;
    8. difesa del suolo e difesa del demanio idrico;
    9. agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
    10. trasporto pubblico locale su gomma;
    11. impianti a fune e piste da sci;
    12. tutela delle minoranze linguistiche;
    13. servizi alla persona nei limiti delle competenze programmatorie spettanti alle Regioni.
1. 71. De Menech, Nicoletti, Schullian, Plangger, Alfreider, Dellai, Borghi.

Subemendamento all'emendamento 18.22 dei relatori

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: comma 5-ter. Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione aggiungere il periodo; e tra i segretari direttori delle Comunità Montane istituite ex lege 1102/71 e successive modificazioni, in servizio, i quali confluiscono nell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
0. 18. 22. 1. Borghi.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Unioni e loro organi).

  1. All'articolo 32, decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.»;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: «Il segretario dell'Unione dei Comuni e’ nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 93 del 1981;Pag. 99
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.»
18. 22. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli, Borghi.

Subemendamento all'emendamento 18.23 dei relatori

  Al comma 1, lettera a) dopo il periodo: Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e amministratori comunali in carica aggiungere il seguente: È comunque fatto divieto ai consiglieri comunali espressione di gruppi di minoranza in seno ai propri consigli comunali di far parte dell'organo esecutivo dell'Unione.
0. 18. 23. 1. Borghi.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. La legge regionale disciplina l'ordinamento delle Unioni, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
   a) Sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito da sindaci o assessori dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di tre rappresentanti per Comune nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e amministratori comunali in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;
   b) L'Unione ha potestà statuaria e regolamentare. Lo statuto detta le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento;
   c) Alle Unioni si applicano i principi dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, ivi inclusa la disciplina relativa al controllo di gestione e all'adozione di un piano esecutivo di gestione.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del Tuel, e dell'articolo 14 commi del decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali».
18. 23. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Borghi.

Subemendamento all'emendamento 23.0.4 dei relatori

  Al comma 1, alla lettera c) la parola: revisione con la seguente: armonizzazione.
0. 23. 04. 1. Borghi.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente Pag. 100le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.
* 23. 0. 4. Melilli.