CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2013
117.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. (C. 362 Nuovo testo).

PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;
   considerato che la disciplina recata dal testo è riconducibile alle materie beni culturali e professioni e che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, contempla la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;
   rilevato che la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali richiamato all'articolo 2 del testo, volto alla individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione agli elenchi e delle relative modalità di tenuta, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. (C. 362 Nuovo testo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;
   considerato che la disciplina recata dal testo è riconducibile alle materie beni culturali e professioni e che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, contempla la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;
   rilevato che la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito, anche al fine di meglio contemperare le competenze regionali in materia di guide turistiche con il contenuto del presente provvedimento, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali richiamato all'articolo 2 del testo, volto alla individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione agli elenchi e delle relative modalità di tenuta, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. (C. 544 Nuovo testo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 544, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione costituzionale riconosce la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente; evidenziato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
   rilevato che, con riferimento al menzionato riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha precisato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;
   considerato che la composizione del Comitato di cui all'articolo 4 del testo prevede una adeguata presenza di rappresentanti della regione e delle autonomie locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.