CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2013
117.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 NOVEMBRE 2013

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (C. 730 Velo ed altri).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

  All'emendamento 3.100 del Relatore sostituire le parole: quattordici coppie di treni con le seguenti: trenta coppie di treni.
0. 3. 100. 1. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi e Dell'Orco.

ART. 8.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'approvazione dei progetti costituisce a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a)».
0. 8. 100. 1. Caparini.

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ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (C. 730 Velo ed altri).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dieci coppie di treni con le seguenti: quattordici coppie di treni.
3. 100. Il relatore.

ART. 5.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Agli interporti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti in forma di ente pubblico economico, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la loro natura giuridica.
5. 100. Il relatore.

ART. 6.

  Al comma 2 sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per gli anni successivi al 2016.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016», e dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015».
6. 100 (ex 9.100) Il relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a) con le seguenti: sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'accordo di programma partecipano i presidenti delle Autorità portuali nel cui ambito territoriale sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a). Se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza di cui al comma 3 dell'articolo 34, ovvero se il Consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Le risorse rimaste inutilizzate sono nuovamente assegnate con le modalità di cui al medesimo articolo 6».
8. 100. Il relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Nuovo testo C. 1013 D'Incecco e C. 1577 Dorina Bianchi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il nuovo testo delle proposte di legge recanti «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche» (nuovo testo C. 1013 D'Incecco e C. 1577 Dorina Bianchi);
   premesso che:
    si evidenzia l'opportunità che il coordinamento e l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame, nonché l'elaborazione delle proposte di modifica e aggiornamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, tengano conto della disciplina già emanata a livello regionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.