CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 novembre 2013
116.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 NOVEMBRE 2013

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. (C. 730 Velo ed altri).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dieci coppie di treni con le seguenti: quattordici coppie di treni.
3. 100. Il Relatore.

ART. 5.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Agli interporti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti in forma di ente pubblico economico, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la loro natura giuridica.
5. 100. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a) con le seguenti: sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'accordo di programma partecipano i presidenti delle Autorità portuali nel cui ambito territoriale sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a). Se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza di cui al comma 3 dell'articolo 34, ovvero se il Consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Le risorse rimaste inutilizzate sono nuovamente assegnate con le modalità di cui al medesimo articolo 6.
8. 100. Il Relatore.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e dopo le parole: mediante corrispondente riduzione inserire le seguenti: delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015.
9. 100. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. (C. 730 Velo ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici con le seguenti: creando le condizioni per un incremento del ricorso alla modalità ferroviaria e promuovendo l'effettivo sviluppo delle potenzialità competitive della stessa relativamente ai traffici.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera d), e del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
*1. 100. (ex *3.2) Oliaro, Vecchio.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici con le seguenti: creando le condizioni per un incremento del ricorso alla modalità ferroviaria e promuovendo l'effettivo sviluppo delle potenzialità competitive della stessa relativamente ai traffici.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera d), e del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
*1. 101. (ex *3.3) Oliaro, Vecchio.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  4-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione della semplificazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti incaricati di definire uno standard per i dati di tipo aperto di cui al comma 2, lettera h), finalizzato alla gestione, archiviazione e trasmissione in via telematica delle informazioni riguardanti le merci, i mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività logistiche degli interporti.
*3. 200. (ex *1.8) Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  «4-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione della semplificazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti incaricati di definire uno standard per i dati di tipo aperto di cui al comma 2, lettera h), finalizzato alla gestione, archiviazione e trasmissione in via telematica delle informazioni riguardanti le merci, i mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività logistiche degli interporti.»
*3. 201. (ex *3.11) Coppola, Bonaccorsi, Rotta, Bruno Bossio, Catalano, Culotta, Crivellari.».

ART. 5.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro.
*5. 4. Oliaro, Vecchio.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro.
*5. 5. Garofalo.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Abrogazioni). – 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 5 e da 7 a 10 Pag. 85della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Sono fatti salvi gli eventuali procedimenti già avviati e gli effetti già prodotti ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 01. (nuova formulazione) Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco.

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ALLEGATO 3

5-00484 Maestri: Intendimenti del Governo circa l'aeroporto «Giuseppe Verdi» di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante porta all'attenzione la questione relativa all'aeroporto di Parma con particolare riferimento al mancato rilascio della concessione in gestione totale alla Società SO.GE.A.P. S.p.A. che attualmente gestisce l'aeroporto sulla base di una concessione provvisoria rilasciata dall'ENAC.
  Al riguardo evidenzio che il MIT, a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria da parte dell'ENAC, ha predisposto lo schema di decreto di affidamento in concessione della gestione totale dello scalo alla predetta società SO.GE.A.P. che, nel dicembre 2012, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza e l'eventuale sottoscrizione da parte del Ministro pro-tempore.
  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto «...l'insussistenza dei requisiti di natura economico-finanziaria e patrimoniale necessari al rilascio della concessione richiesta» ed ha invitato l'ENAC a richiedere alla società interessata una integrazione del Piano Economico Finanziario e del Piano degli investimenti, nell'ottica del miglioramento dell'efficienza gestionale dello scalo, che assicurasse sia uno sviluppo delle attività aeroportuali, in armonia con le prospettive di crescita del settore aereo, sia il riequilibrio economico-finanziario della gestione aziendale in un congruo arco temporale.
  In ordine a tale integrazione, completata nello scorso mese di ottobre, sono in corso le necessarie valutazioni da parte delle competenti strutture ministeriali, al fine di pervenire alle determinazioni finali in merito al rilascio della concessione.
  Infine, con riferimento al ruolo che il Governo intende affidare all'aeroporto di Parma, evidenzio che è nella sua fase finale un serrato e generale approfondimento con tutti i soggetti interessati, tra i quali figurano anche le Regioni, orientato ad individuare il ruolo e la caratterizzazione degli scali aeroportuali italiani, nel cui ambito saranno certamente tenute nella giusta considerazione anche le peculiarità dello scalo di Parma come d'altra parte evidenziate anche dall'onorevole interrogante.

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ALLEGATO 4

5-00950 Fraccaro: Modalità di circolazione dei veicoli e dei dispositivi elettrici al servizio di persone invalide.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle richieste degli interroganti circa l'eventualità di adottare misure atte a consentire la mobilità dei disabili forniti di macchine per uso di invalidi devo fare presente che, in base alla modifica introdotta dall'articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il vigente articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice della Strada esclude dall'alveo della definizione di veicolo le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
  Pertanto, la circolazione su strada di dette macchine deve ritenersi assimilata a quella dei pedoni.
  Al riguardo, l'articolo 190, comma 7, del citato Codice della Strada prevede espressamente che le macchine di persone invalide, anche se asservite da motore, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dai proprietari delle strade, garantendone dunque la mobilità.
  Conseguentemente, in assenza di specifiche prescrizioni o divieti da parte degli Enti proprietari delle strade, anche la circolazione su strada delle macchine per uso invalidi deve ritenersi disciplinata dai commi da 1 a 6 del richiamato articolo 190.
  Tale articolo, prevede, tra l'altro, che i pedoni e, dunque, detti ausili medici, devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
  In tale quadro, è di tutta evidenza, come peraltro confermato anche dal Ministero dell'interno, che i precisi limiti costruttivi posti dal legislatore con l'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), entro i quali le macchine in questione devono rientrare al fine di non essere considerati veicoli, hanno lo scopo di evitare eccessi nella loro costruzione e commercializzazione, posto che sono destinate esclusivamente al servizio di soggetti in particolari condizioni fisiche o psichiche.
  In definitiva, l'assimilazione ai pedoni e pertanto la previsione normativa di non consentire la circolazione di tali ausili medici in aree aperte al traffico è pertanto da interpretarsi, piuttosto che come un limite, come una forma di tutela a garanzia della sicurezza per la categoria degli utenti invalidi.
  Ciò a causa della condizione di pericolo in cui i medesimi potrebbero trovarsi per l'assenza di adeguati sistema di sicurezza passivi, nonché per le dimensioni, la ridotta velocità e la tenuta della strada dei mezzi in parola rispetto agli altri veicoli circolanti.
  Infine, quanto all'opportunità che le macchine in questione siano coperte da assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, il Ministero dello sviluppo economico, interessato al riguardo, pur assicurando ogni disponibilità per un Pag. 88eventuale approfondimento sul tema assicurativo, fa rilevare come la normativa vigente, pur prevedendola per i veicoli a motore, ovvero per i veicoli in senso stretto, senza guida di rotaie per la circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, dotati di targa e di immatricolazione, ammette una serie di esclusioni quali i velocipedi, anche a pedalata assistita, con potenza e velocità fissate sotto determinate soglie, nel rispetto del bilanciamento degli interessi alla sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale.
  Conseguentemente, il legislatore ha valutato in termini di opportunità, a fronte di un rischio basso per la incolumità della collettività, il non obbligo di assicurazione in tutti quei casi, tra cui velocipedi e macchine per uso di invalidi non equiparate ai veicoli, in cui non risulta prevalente la necessità di contrarre una polizza auto.