CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 ottobre 2013
110.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 244 inserire le seguenti:, come modificato dal presente articolo e le parole: comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti: commi 3 e 3-bis.

  Conseguentemente:
   al comma 2, la parola:
aggiunto è sostituita dalla seguente: inserito, la parola: settantacinque è sostituita dalla cifra: 75, la parola: novanta è sostituita dalla cifra: 90 e la parola: cento è sostituita dalla cifra: 100;
   al comma 3, dopo le parole:
n. 244, sono inserite le seguenti: come modificato dal presente articolo, e le parole: comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti: commi 3 e 3-bis;
   al comma 7, le parole:
decreto-legge sono sostituite dalla seguente: decreto e le parole: del presente articolo sono soppresse.
15. 90. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:
  «A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 ai TFA, ai Master e ai Corsi di perfezionamento sulla pedagogia speciale, conseguiti a livello universitario, vengono riconosciuti dei crediti formativi afferenti la didattica speciale o al tirocinio sulla disabilità utili ai fini della precedenza nel conferimento degli incarichi di sostegno rispetto alle graduatorie di istituto incrociate del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione e di quello in possesso del titolo di specializzazione non inserito in nessuna graduatoria».
15. 91. Relatore.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Dall'anno scolastico 2014-15 il riparto di cui al precedente comma viene assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori».
15. 83. (Nuova formulazione) Santerini, Capua, Molea, Vezzali.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, i seguenti commi:
  3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78, sono unificate. Allo stesso comma 5 del suddetto articolo 13, le parole «nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente Pag. 82piano educativo individualizzato» sono cancellate. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le aree di cui al comma 3-bis, sono, pertanto, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie d'istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 di cui sopra, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
15. 2. (Nuova formulazione) Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)

  Al comma 5, sopprimere le parole: operanti presso le aziende sanitarie locali.
15. 34. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa,Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

  Al comma 6, sostituire le parole: Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con le seguenti: il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ove ne abbia i requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In alternativa, a detto personale.
15. 38. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, detto personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
15. 39. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di permanere negli organici degli Uffici Tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 87 del 15 marzo 2010 e dal decreto del Presidente della Repubblica 88 del 15 Pag. 83marzo 2010, se già utilizzati in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. 36. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Malisani.
(Approvato)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
  9-bis. L'ultimo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è soppresso.
15. 10. (Nuova formulazione) Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Malpezzi, Santerini.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Sostituire il comma 21, articolo 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 con il seguente:
  21. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15. 33. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Coscia, Palmieri.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del Comitato di cui l'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
15. 42. D'Ottavio.
(Approvato)

ART. 16.

  All'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
   a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazione didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;
   b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;
   c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;Pag. 84
   d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;
   e) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
   f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
   g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole «non statali» aggiungere le seguenti «e di associazioni professionali accreditate dal MIUR.
16. 29. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 17.

  Al comma 1, capoverso articolo 29, comma 1, dopo le parole: diploma di laurea è inserita la seguente: magistrale, le parole: la preselezione sono sostituite dalle seguenti: l'eventuale preselezione, le parole: attività didattica dei sono sostituite dalle seguenti: attività didattica svolta dai e le parole: del carico sono sostituite dalle seguenti: del loro carico.

  Conseguentemente:
   al comma 2 le parole:
dall'entrata sono sostituite dalle seguenti: dalla data di entrata;
   al comma 5, le parole:
del decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo, le parole: a far data sono sostituite dalle seguenti: a decorrere, le parole: il suddetto decreto direttoriale sono sostituite dalle seguenti: i suddetti decreti direttoriali, e le parole: indipendentemente dai criteri previsti sono sostituite dalle seguenti: anche in deroga a quanto previsto;
   al comma 8 le parole:
può prevedere l'integrazione sono sostituite dalle seguenti: può essere integrata, dopo le parole: frazione di 300 è inserita la seguente: candidati e le parole: nel 2014 sono sostituite dalle seguenti: nell'anno 2014.
17. 29. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso articolo 29, 1., quarto periodo, sostituire le parole: dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo con le seguenti: un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza.
17. 21. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le graduatorie di merito regionali del Concorso a Dirigente Scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4o serie speciale – concorsi n. 56 del 15 luglio 2011 per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di dette graduatorie permarrà fino all'assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, assunzione che dovrà avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui al comma 1. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
17. 17. (Nuova formulazione) Rocchi.
(Approvato)

Pag. 85

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 24. (Nuova formulazione) Blazina.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: conversione del presente decreto aggiungere le seguenti: e provvede all'adeguamento dell'organizzazione della Scuola nazionale di amministrazione alle previsioni di cui al medesimo articolo 29, comma 1, come modificato dal precedente comma 1. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 22. (Nuova formulazione) Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge e del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, fermo restando quanto previsto dal comma 8.
17. 26. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, ove non trovino applicazione le disposizioni del comma 5, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso secondo le previsioni dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 15. (Nuova formulazione) Iacono, Amoddio, Capodicasa, Piccione, Zappulla, Moscatt.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In attesa di un nuovo concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare.
17. 25. Blazina.
(Approvato)

Pag. 86

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
17. 28. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «e il processo in materia di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».
17. 20. Moscatt, Lauricella, Ribaudo, Boccuzzi, Raciti, Scuvera, Carbone, Ventricelli, Marchetti, Manfredi, Carra, Culotta, Sbrollini, Paris, Narduolo, Ascani, Bordo, Cardinale, Albanella, Capozzolo, Lodolini, Pastorino, Naccarato, Simone Valente, Cominelli, Petitti, Gribaudo, Coccia, De Maria, Bargero, Rostan, Lattuca, Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

ART. 19.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Entro centottanta giorni dall'emanazione della presente legge è licenziato il regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.
19. 36. (Nuova formulazione) Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: del decreto legislativo con le seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
in subordine agli incarichi di cui al comma 1 con le seguenti: in subordine all'attribuzione degli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo;
   al comma 3, le parole: del decreto del sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del, le parole: a valere sulle sono sostituite dalle seguenti: nell'ambito delle e le parole: non possono derivare maggiori sono sostituite dalle seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori.
19. 55. Il Relatore.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 15. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Antezza.
(Approvato)

Pag. 87

  Sopprimere il comma 3.
*19. 48. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
*19. 16. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni, Antezza.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
*19. 29. Vezzali.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
*19. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis.
Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area «Elevata professionalità» o alla terza area di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
**19. 46. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area «Elevata professionalità» o alla terza area di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
**19. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «4 milioni».
19. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Carrescia, Valiante, Marco Meloni.
(Approvato)

  Al comma 5, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserire le seguenti:, sentiti gli enti locali finanziatori,.
19. 12. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.
(Approvato)

  Al comma 5, sopprimere le parole: che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.
19. 14. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono finanziate in misure prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.Pag. 88
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell'ultimo triennio di ciascuna accademia e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole «6 milioni» con le seguenti: «5 milioni».
19. 11. Carocci, Ascani, Sereni, Pastorino, Verini, Giulietti, Tullo, Basso, Giacobbe, Vazio, Valiante, Ghizzoni.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: corso di studio aggiungere le seguenti di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dopo le parole di profitto aggiungere: secondo le previsioni del regolamento di attuazione.
9. 3. (Nuova formulazione) Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.
(Approvato)

ART. 21.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1 gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.
  3-quater. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente.
   b) al comma 1 dell'articolo 35, secondo periodo, le parole da «determina» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale».

  2-ter. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle Pag. 89aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.
21. 6. (Nuova formulazione) Crimì, Gigli, Calabrò, Lenzi, Coscia, Malpezzi, Miotto, Cova, Zardini, Scuvera, Ascani, Narduolo, Sbrollini, D'Incecco, Gelli, Biondelli, Amato, Carnevali, Capone, Centemero, Fucci, Roccella, Santerini, Capua, Binetti, Vargiu, Cesaro, Monchiero, Palmieri, Lainati, Longo, Petrenga, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Celeste Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.
(Approvato)