CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 ottobre 2013
107.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 OTTOBRE 2013

ALLEGATO 1

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

   Al comma 1, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2015. aggiungere le seguenti: All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: 50 per cento sono sostituite con le parole: 40 per cento e conseguentemente è aggiunto il comma 1-bis: Il risparmio generato dalle disposizioni previste ai sensi del comma 1 e del comma 2 è destinato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in particolare ai comandi provinciali che lavorano in tutti i contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone e a quelli che lavorano alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia.
1. 17. Dell'Orco, Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cozzolino, Dadone, Cristian Iannuzzi, Ferraresi, De Lorenzis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «alle autovetture utilizzate», sono inserite le seguenti: «dalle università e dagli enti di ricerca per i propri servizi istituzionali,”.
1. 6. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 2, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 16. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 10. Rostellato, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: 2013 con le seguenti: 2012; dopo le parole: buoni taxi aggiungere le seguenti: garantendo comunque la funzionalità dei servizi.
1. 3. Polverini.

  Al comma 2 dopo le parole: l'acquisto di buoni taxi inserire le seguenti: nonché per l'acquisto di nuove auto.
1. 7. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 3, dopo le parole: spese per auto di servizio aggiungere le seguenti: e spese per acquisto di buoni taxi.
1. 15. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Pag. 28

  Sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10.
1. 4. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Con l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, modificativi del decreto di cui all'articolo 2 comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
1. 14. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge con l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, modificativi del decreto di cui all'articolo 2 comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con cui sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
1. 30. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque garantendo ai piccoli comuni un numero minimo di autovetture necessarie allo svolgimento dei servizi tecnico amministrativi.
1. 18. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. Per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 143, della legge n. 228 del 2012, come modificati dal presente articolo, l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.
1. 29. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4-bis dopo le parole: minor costo di esercizio aggiungere le seguenti: prodotte in Italia.
1. 9. Rostellato, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
  4-ter. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso made in Italy, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati Pag. 29dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle autovetture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate esclusivamente all'attività ispettiva.
* 1. 1. Gelmini, Polverini.

  Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
  4-ter. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso made in Italy, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle autovetture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate esclusivamente all'attività ispettiva.
* 1. 33. Cenni, Fiorio, Ferrari.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso made in Italy, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
* 1. 31. Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Placido, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non siano dotate di un numero di autovetture sufficienti per garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici ovvero lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione, il dipendente può essere autorizzato, nei casi strettamente necessari, all'uso dell'autovettura privata. L'autorizzazione avrà il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo massimo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.
1. 23. Fabbri.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Le pubbliche amministrazioni, non dotate di un numero di autovetture sufficienti a garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici ovvero lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, possono autorizzare i dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio nei casi strettamente necessari e nei limiti delle risorse disponibili.
1. 23.  (nuova formulazione) Fabbri.
(Approvato)

Pag. 30

  Al comma 5, sopprimere le parole da: escluse le università fino a: regolamentazione del settore finanziario.
1. 12. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5 sopprimere le parole: escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali.
1. 21. Marco Di Stefano.

  Al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 40.
1. 5. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 50.
1. 13. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 60.
* 1. 28. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 60.
* 1. 22. Marco Di Stefano.

  Al comma 6, dopo le parole: o regolamentari inserire le seguenti parole: derivanti da obblighi di legge.
1. 19. Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: e al D.lgs. n. 118/2011.
1. 11. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e, nel caso di esaurimento dei vincitori, degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate.
* 1. 27. Lombardi, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare reimmissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e, nel caso di esaurimento dei vincitori, degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate.
* 1. 8. Rizzetto, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Rostellato.

Pag. 31

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate.
* 1. 32. Airaudo, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Placido, Migliore.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: qualora gli atti adottati in violazione arrechino danni, ovvero risultino impegnativi dal punto di vista economico a terzi, oltre alla sanzione amministrativa il responsabile è chiamato al risarcimento in proprio del terzo danneggiato.
1. 20. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.

  Sopprimere i commi 9-bis, 9-ter 9-quater 9-quinquies 9-sexies.
1. 34. Marco Meloni, Centemero.
(Approvato)

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: 6 febbraio 2004 con le seguenti: non possono essere.

  Conseguentemente, al comma 9-quinquies, sopprimere le parole da: Qualora le graduatorie a: esaurite e dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: degli insegnanti di religione.
1. 24. Centemero, Pizzolante.

  Al comma 9-quinquies sostituire le parole: alla procedura concorsuale con le seguenti: a seguito della procedura concorsuale.
1. 26. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 9-sexies.
1. 25. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 9-sexies aggiungere il seguente: 9-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le maggiori risorse derivanti dalle misure contenute nel presente articolo sono destinate alla valorizzazione economica del personale dipendente nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica già adottate o in via di adozione, comprese quelle contenute al precedente comma 5.

  Conseguentemente al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 50.
1. 2. Polverini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione delle spese per le auto blu)
.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le Forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, Pag. 32sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le auto vetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
1. 0. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

Pag. 33

ART. 2.

  Prima del comma 1, premettere il seguente:
  01. Il numero dei dipendenti pubblici per ciascun territorio regionale, con riguardo a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico n.165 del 2001, deve comunque essere rapportato alla popolazione ivi residente ed alle competenze spettanti.»
2. 31. Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1 lettera a), numero 1: sopprimere le parole: da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a).
2. 64. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. 9. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni aggiungere le seguenti: previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali.
2. 9. (Nuova formulazione) Polverini.
(Approvato)

  Al comma 1, al numero 2) le parole: 31 dicembre 2015, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2016.
2. 47. Palese, Polverini, Gnecchi.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i concorsi unici di accesso nelle pubbliche amministrazioni sono organizzati dalle regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica.
2. 23. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  L'articolo 2, comma 2, è sostituito dai seguenti:
  2. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli enti di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche approvate, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, dal competente organo deliberante, le eventuali variazioni della consistenza del ruolo dirigenziale devono essere comunicate al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.
  2-bis. Gli Ordini, Collegi professionali e i relativi Organismi nazionali, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai princìpi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 derogando all'articolo 4, ai principi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 derogando all'articolo 14 e alle disposizioni di cui al Titolo III nonché ai principi Pag. 34generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravano sulla finanza pubblica.
2. 3. Polverini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Gli Ordini, i Collegi professionali e i relativi Organismi nazionali, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al Titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.».
2. 8. Polverini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi Organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al Titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.».
2. 8. (Nuova formulazione) Polverini.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministro di grazia e giustizia», con le parole: «Ministro della Salute»;
   b) all'articolo 12, comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 27»;
   c) l'articolo 27 è abrogato;Pag. 35
  2-ter. Gli organi di cui agli articoli 12 e 28 della legge 18 febbraio 1989. n. 56, sono prorogati fino al 15 dicembre 2015, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge:
  2-quater. In materia deontologica si applica agli iscritti all'Ordine degli Psicologi quanto previsto per le altre professioni sanitarie di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233.
2. 63. Aiello, Pilozzi, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  « 3-bis. Gli Enti territoriali e gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo consenso del lavoratore, nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributi vi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica: il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo per gli Enti locali e entro il limite massimo del 30 per cento per gli enti territoriali. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle Comunità montane.».
2. 65. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  All'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  « 3-bis. Gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo.».
2. 42. Fabbri.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio oltre il limite anagrafico ordinamentale eventualmente accordati Pag. 36dalle amministrazioni fino alla data di emanazione del presente decreto su istanza formulata dai dipendenti ai sensi dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, in conformità a quanto asserito dal TAR Lazio nella sentenza n. 2446/2013.
2. 22. Bargero, Baruffi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Dirigenti del SSN con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del sopracitato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 17. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011;»
2. 66. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  «5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle Regioni, delle Aziende sanitarie locali e degli Enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
2. 18. Bechis, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Rostellato.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
  e-ter) ai lavoratori dipendenti che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio sulla base di leggi regionali.

Pag. 37

  2. I lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 241 del 2011, sono ammessi al regime di deroga sino a concorrenza delle somme residue sugli stanziamenti utilizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 15, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 45. Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «Ai lavoratori» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi i dipendenti regionali e delle Aziende sanitarie locali,» nonché il seguente periodo al termine: «La data del 4 dicembre 2011 deve intendersi come quella di presentazione della domanda di esonero».
2. 10. Polverini.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
  6-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
2. 25. Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.
2. 52. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: i rapporti di lavoro inserire le seguenti: esclusivamente del personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.
2. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  «La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.»
2. 72. Pisicchio.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 8-bis.
2. 53. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alle medesime condizioni di cui al presente comma, sono altresì prorogabili fino al 31 dicembre 2014 i contratti di comando stipulati dalle province, sia in entrata che in uscita, alla data Pag. 38di entrata in vigore del presente decreto, per garantire la flessibilità necessaria alla riorganizzazione dei fabbisogni e degli eventuali esuberi di personale. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente.
2. 40. Fabbri.

  Al comma 8-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. 40. (Nuova formulazione) Fabbri.
(Approvato)

  Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
  8-bis 1. Nei Comuni tra i 15.000 e 100.000 abitanti, nonché nei comuni capoluogo di provincia, l'incarico di direttore generate può essere conferito al segretario o ad un dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente per una durata non superiore al mandato del sindaco. La sua retribuzione è definita nell'ambito e con i limiti del relativo CCNL previsto per i dirigenti o per segretari comunali.
2. 41. Gasparini.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 8-ter.
2. 54. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8-ter sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente: sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
2. 20. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Sostituire il comma 8-quater, con il seguente:
  «8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le modifiche seguenti:
   a) il quarto periodo è soppresso;
   b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea”».
2. 55. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, comma 1, lettera a), prima del punto 1) è inserito il seguente: dopo il comma 8-quater, è aggiunto il seguente:
  «8-quinquies. Le regioni, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica: il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso Pag. 39sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, entro il limite massimo del 30 per cento. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane».
2. 36. Fabbri.

  Al comma 8-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
* 2. 44. Bellanova.

  Al comma 8-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
* 2. 4. Polverini.

  Al comma 8-quater, sostituire le parole: del diploma di laurea con le seguenti: della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al nuovo decreto ministeriale 3 novembre 1999, 509.
* 2. 44. (Nuova formulazione) Bellanova.
(Approvato)

  Al comma 8-quater, sostituire le parole: del diploma di laurea con le seguenti: della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al nuovo decreto ministeriale 3 novembre 1999, 509.
* 2. 4. (Nuova formulazione) Polverini.
(Approvato)

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:
  8-quinquies. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis) nei Comuni fino a 10.000 abitanti può rogare tutti i contratti e autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dei privati residenti per gli atti di valore fino a euro 200.000,00; in tal caso il Comune introita il 50 per cento dei diritti di segreteria di cui alla tabella approvata con Legge 29 ottobre 1987 n. 440».
2. 75. Marco Meloni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:
  8-quinques: All'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: «Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali» sono inserite le seguenti: «di qualifica dirigenziale, ove di fascia A e B, e di qualifica direttiva, ove di fascia C,» e dopo le parole: «è disciplinato dai contratti collettivi» è inserita la seguente frase: «rispettivamente di Area 1 e di Comparto Ministeri, in apposite sezioni separate».
2. 74. Marco Meloni.
(Inammissibile)

Pag. 40

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  «8-sexies. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province e dei servizi per il lavoro previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa pubblica, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato in essere per assicurare la funzionalità dei centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
2. 11. Polverini.

  Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza.
2. 16. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza.
2. 50. D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9, sostituire le parole: e al con le seguenti: ma non al.
2. 49. D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
  «9-ter. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92».
2. 26. Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
  «9-ter. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente» sono soppresse».
2. 27. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 10 le parole: con esclusione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale sono soppresse.
2. 19. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: pubblica utilità, inserire le seguenti: le società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
2. 30. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.

  Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: comma 4, inserire le seguenti: e chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che Pag. 41beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici,.
2. 29. Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: comma 4, inserire le seguenti: e chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
2. 29. (Nuova formulazione) Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.
(Approvato)

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. A decorrere dall'anno 2014, in sede di contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con la seguente modalità: adeguamento proporzionale ove l'indice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale.
2. 24. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 11-bis, aggiungere i seguenti:
  11-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i flussi informativi in materia di personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11, attivati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, confluiscono nel conto annuale di cui al comma 2, articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Successivamente a tale data ogni nuovo flusso informativo della medesima natura deve essere attivato esclusivamente nell'ambito del citato conto annuale.
  11-quater. Qualora vi siano esigenze di rilevazioni urgenti in materia di personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11 determinate da ragioni di pubblica sicurezza, protezione civile, sanità pubblica e da tutela dell'ambiente e del territorio, non riscontrabili con informazioni già presenti nella banca dati costituita tramite la rilevazione del conto annuale, il Ministero competente invia una richiesta motivata alle sole Amministrazioni interessate, le quali, salvo diverso termine indicato nella richiesta, rispondono entro 10 giorni dall'arrivo della richiesta.
  11-quinquies. Le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter per quanto riguarda i flussi informativi riguardanti le Regioni, gli Enti e Aziende del SSN e gli enti locali, sono definite con intesa in Conferenza Unificata.
2. 67. Pilozzi, Airaudo, Migliore, Placido, Kronbichler, Di Salvo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, prima di verificare la Pag. 42possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole fondazioni inviano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del Ministero della provincia sede della fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale.
2. 69. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Placido, Kronbichler, Di Salvo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 68. Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all'attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dall'articolo 18, comma 11, della predetta legge n. 99 del 2009, presenti sul proprio bilancio e non ancora utilizzate.
2. 70. Airaudo, Pilozzi, Placido, Migliore, Di Salvo, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 28. Caon, Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 15. Rostellato, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 56. Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 13. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 13 sostituire le parole: si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, con le seguenti: si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere Pag. 43dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 48. Placido, Kronbichler, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore.

  All'articolo 2, comma 13, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: anche attingendo all'ultima graduatoria approvata con le seguenti: facendo ricorso esclusivamente alla mobilità.
2. 37. Marco Di Stefano.

   Al comma 13, sostituire le parole: anche attingendo con le seguenti: attingendo in via prioritaria.
2. 58. Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

   Al comma 13, dopo le parole: attuale dotazione organica sopprimere la parola: anche.
2. 57. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Al comma 13, dopo le parole: anche attingendo all'ultima graduatoria approvata aggiungere le seguenti: e dalle liste di mobilità.
2. 12. Polverini.

   Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  14. al fine di ridurre presso le amministrazioni degli enti locali l'utilizzo di personale esterno a tempo determinato per ricoprire ruoli di responsabili di aree o settori per carenza di personale interno appartenente alle categorie D1/D3, eccezionalmente in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i dipendenti degli enti locali che hanno con le rispettive amministrazioni contratti di lavoro a tempo indeterminato da almeno 15 anni e sono in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale debbono essere inquadrati per soli titoli, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 al fine del contenimento della spesa pubblica, a compensazione delle carenze organiche degli enti locali e finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate negli anni di servizio dai dipendenti.
  I dipendenti che hanno conseguito anche titoli post laurea/master di II livello, nelle materie degli enti locali possono essere collocati in tutte le posizioni di responsabilità ascritte alle categorie D1/D3 ad esclusione delle aree o settori tecnici per i quali sono previsti titoli di studio specifici.
  Le amministrazioni degli enti locali che hanno posti vacanti e sono economiche non deficitarie adegueranno il proprio fabbisogno triennale secondo quanto stabilito dal presente articolo e procederanno all'inquadramento del personale nelle categorie per le quali sono previsti il titolo di laurea secondo le esigenze e le capacità delle piante organiche. Dove il personale con il titolo di studio sopra descritto è superiore ai posti in organico si procederà a selezione per titoli.
2. 46. De Mita.
(Inammissibile)

Pag. 44

   Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
2. 14. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre.
(Inammissibile)

   Sopprimere il comma 13-bis.
2. 21. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

   Al comma 13-bis, le parole da: su proposta fino a: delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e.
2. 43. Gnecchi.

   Al comma 13-bis, le parole da: su proposta fino a: delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e.
2. 5. Polverini.

   Sostituire il comma 13-bis con il seguente:
  «13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» fino a: «con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Dipartimento della Funzione pubblica».
* 2. 43. (Nuova formulazione) Gnecchi.
(Approvato)

   Sostituire il comma 13-bis con il seguente:
  «13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» «con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Dipartimento della Funzione pubblica».
* 2. 5. (Nuova formulazione) Polverini.
(Approvato)

   Sopprimere il comma 13-quater.
2. 60. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Sopprimere il comma 13-quater.
2. 39. Marco Di Stefano.

   Sostituire il comma 13-quater con il seguente:
  «13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre Pag. 452003, n. 326, possono essere prorogati, nell'ambito della quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. 62. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Al comma 13-quater sostituire la parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.
2. 61. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Al comma 13-quater sostituire le parole: anche eccedenti con le seguenti: non eccedenti.
2. 38. Marco Di Stefano.

   Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «13-bis. L'articolo 4 comma 3 della legge 78/2001 è sostituito dal seguente:
  “Entro il 31 marzo 2014 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Comitato Tecnico scientifico speciale per la promozione del patrimonio storico della prima Guerra mondiale, con particolare riferimento al centenario del conflitto. Tale Comitato, che sostituisce il precedente Comitato speciale istituito ai sensi della presente legge, dura in carica cinque anni. Esso è composto da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dei beni e delle attività culturali, della Difesa e degli Affari esteri, nonché da un rappresentante delle Regioni e provincie autonome interessate dal fronte, cioè Veneto, Trentino e Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia”.».
2. 2. Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:
  «13-quinquies. I programmi di contrasto alle frodi agroalimentari e tutela del Made in Italy di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono svolti negli anni 2014 e 2015 utilizzando le residue disponibilità, non ancora autorizzate, di cui all'articolo 18, comma 11, della predetta legge n. 99/09.
2. 73. Fiorio, Cenni, Naccarato, Ferrari.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:
  «13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma”;
   b) alla lettera f-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché di docenza e di ricerca scientifica”».
2. 7. Polverini.
(Approvato)

Pag. 46

  Dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:
  «13-quinquies. Il personale tecnico amministrativo Direttore di ragioneria (Area EP/1) e Collaboratori (Area III) del comparto Afam, assunto a seguito di procedure concorsuali per titoli ed esami, su posti vacanti, in servizio con contratto a tempo determinato, al compimento dei 24 mesi di servizio viene stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle sedi di servizio con effetto immediato».
2. 71. Airaudo, Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Placido, Kronbichler.

  Dopo il comma 13-quater inserire il seguente:
  «13-quater-bis. Le pubbliche amministrazioni debbono adempiere all'adozione dei piani di cui all'articolo 50-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 entro e non oltre il 30 giugno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le sanzioni da irrogare alle amministrazioni inadempienti».
2. 59. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:
  «3-quinquies. I programmi di contrasto alle frodi agroalimentari e tutela del Made in Italy di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono svolti negli anni 2014 e 2015 utilizzando le residue disponibilità, non ancora autorizzate, di cui all'articolo 18, comma 11, della predetta legge n. 99/09.
2. 1. Gelmini, Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-quater, aggiungere i seguenti:
  «13-quinquies. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le parole: “acquisita presso” sono sostituite dalle seguenti: “acquisita esclusivamente attraverso”.
  13-sexies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013 n. 98 è abrogato».
2. 6. Polverini.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «14. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
   2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
   3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
   4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto».
2. 33. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

Pag. 47

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «14. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario».
2. 32. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «14. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2012».
2. 35. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «14. A decorrere dal 1o novembre 2014 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale».
2. 34. Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

Pag. 48

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali.
3. 2. Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: il passaggio diretto a domanda aggiungere le parole: per profili professionali omogenei, e dopo le parole: secondo criteri prefissati, aggiungere le seguenti:, di concerto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative,.
3. 10. Airaudo, Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù di detto stanziamento.
3. 11. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Daniele Farina, Placido, Di Salvo, Kronbichler.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 14 comma 32 del decreto-legge 78/2010 e s.m.i., secondo periodo prima alinea è sostituito del seguente: «31 dicembre 2014» ed il termine di cui alla seconda alinea è sostituito dal seguente: «31 luglio 2015».
  Il periodo indicato alle lettere b) e c) del succitato articolo 14 comma 32 del decreto-legge 78/2010 a s.m.i. si riferisce a quello stabilito dalla lettera a) della medesima disposizione.
3. 12. Fabbri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e previa intesa con le OO.SS., presenti in azienda, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
3. 3. Polverini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi Pag. 49piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.
3. 4. Polverini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.
3. 5. Polverini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito provinciale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. 6. Polverini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
3. 7. Polverini.

  Al comma 7-bis, sostituire le parole: dalla medesima pubblica amministrazione con le seguenti: dalle pubbliche amministrazioni.
3. 1. Polverini.
(Approvato)

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
3. 9. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.
(Inammissibile)

Pag. 50

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
3-bis. 3. Pilozzi, Di Salvo, Placido, Kronbichler, Airaudo, Migliore.

  Al comma 1, dopo le parole: con le società, inserire le seguenti: , ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate,.
*3-bis. 5. Sarro.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo dopo le parole: con le società inserire le seguenti: , ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate,.
*3-bis. 4. Naccarato.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , fatti salvi gli oneri relativi ai contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali in essere. Sono abrogate le parole da: In tale ipotesi fino a: relativi costi.
3-bis. 1. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica alle sole aziende e alle istituzioni soggette al patto di stabilità come individuate dal comma 5-bis dell'articolo 114 d.lgs. 267/2000, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 25 del Decreto-Legge 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 e alle sole società in house come individuate dal comma 5 dell'articolo 3 bis del Decreto Legge 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 27/2012.
3-bis. 2. Abrignani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo)
.

  1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, in servizio alla data del 30 dicembre 2012 in amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio, in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti in organico, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato.
  Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando e fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente Pag. 51riduzione della dotazione organica complessiva di cui alle relative tabelle C e D e successive modifiche ed integrazioni. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3-bis. 03. Polverini.

  Dopo l'articolo 3-bis inserire il seguente:

Art. 3-ter.
Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo.

  1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando, assegnazione provvisoria o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia, è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le procedure di trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, e successive modificazioni.
  3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando assegnazione provvisoria o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
  4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3-bis. 04. Capodicasa, Iacono, Greco.

  Dopo l'articolo 3-bis inserire il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni per il trasferimento del personale della Polizia provinciale al Corpo Forestale dello Stato)
.

  1. In attesa del riordino complessivo del sistema delle autonomie locali e del trasferimento delle funzioni dalla polizia provinciale al Corpo forestale dello Stato, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 31 e 34-bis del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 il personale in servizio nel Corpo di polizia, compreso il personale amministrativo assegnato agli stessi e il personale dei Corpi provinciali comunque denominati cui sono attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza, transita nei ruoli organici del Corpo Forestale dello Stato. Ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai comandanti e responsabili di servizio di cui alla legge n. 65 del 1986 e la relativa anzianità di servizio, il personale viene ricollocato nei ruoli ordinari del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato secondo la corrispondenza prevista dal DPCM n. 446 del 14 dicembre 2000. Pag. 52Per escludere oneri a carico dello Stato vengono trasferiti gli importi stipendiali tabellari fissi e ricorrenti in godimento e un importo pari alla media annuale degli ultimi 5 anni del salario accessorio percepito da ogni dipendente. Tali somme costituiscono il valore tabellare di primo inquadramento e per la parte eccedente, compresa la quota del salario accessorio, confluiscono nel fondo per la costituzione della indennità di cui all'articolo 43, comma 3 della legge n. 121 del 1981 che costituisce l'indennità di primo inquadramento.
  2. Il personale impiegato presso i corpi o servizi di polizia provinciale, o in strutture di vigilanza ambientale con analoghi compiti e differente denominazione, ha facoltà, di transitare a domanda in altri servizi o corpi di polizia locale della Regione, delle Città metropolitane, del Comune capoluogo, di Comuni, unioni di comuni o altri enti locali comunque denominati, che dispongono di servizi di polizia locale.
  3. Il personale di cui al comma 1, entro i tre anni successivi all'ingresso, viene avviato a programmi di aggiornamento e addestramento concernenti le specificità dei compiti del Corpo Forestale dello Stato, secondo specifico provvedimento del Capo del Corpo Forestale dello Stato. I programmi, i tempi e le località sono determinati sulla base del grado rivestito, della anzianità pregressa acquisita e al titolo di studio posseduto e delle specializzazioni dei reparti cui sono assegnati.
  4. Al fine di garantire la continuità operativa in relazione alla specifica conoscenza del territorio, al termine del periodo di addestramento, il personale, salvo esplicita richiesta, viene riassegnato nell'ambito del territorio e nella sede di servizio di provenienza.
  5. Allo scopo di riconoscere e tutelare le professionalità e le esperienze maturate i requisiti per il passaggio di cui alla presente legge devono essere stati riconosciuti entro il 31 dicembre 2012, quindi gli ufficiali o gli agenti devono risultare incorporati nei vari corpi o servizi al 31 dicembre 2012.
  6. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome, nel rispetto delle rispettive competenze, adeguano i loro ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, con l'obiettivo di razionalizzare le forze di polizia ambientale.
3-bis. 01. De Menech, Richetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-bis aggiungere i seguenti:

Art. 3-ter.
(Misure in materia di razionalizzazione degli enti e delle società partecipate)
.

  1. Gli enti, le aziende, le ASL, le IPAB le società partecipate e loro controllate, controllate a loro volta da enti locali e territoriali nominano i membri del collegio sindacale ovvero il sindaco unico mediante estrazione a sorte dall'elenco disciplinato dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23, avendo riguardo alla tipologia ed alla dimensione economica della singola entità.

Art. 3-quater.
(Misure in materia di razionalizzazione degli enti e delle società partecipate).

  1. Gli enti, le aziende, le ASL, le IPAB le società partecipate e loro controllate, controllate a loro volta da enti locali e territoriali nominano i membri dei nuclei di valutazione e degli organismi interni di valutazione mediante estrazione a sorte dall'elenco disciplinato dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23, avendo riguardo alla tipologia ed alla dimensione economica della singola entità.
3-bis. 02. Marco Di Stefano.
(Inammissibile)

Pag. 53

ART. 4.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 2 le parole: «Per rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale» e le parole: «di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».
4. 33. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale aggiungere le seguenti: , comunque definite nell'ambito della contrattazione collettiva.
4. 7. Polverini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.
   a) Alla lettera a) dopo le parole: «temporanee ed eccezionali» aggiungere le seguenti: «definite nei CCNL»;
   b) Alla lettera b) dopo le parole: «a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «definite nei CCNL».
4. 100. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a)-bis. Al medesimo comma 2 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto ricorrono al contratto a tempo determinato solo dopo aver verificato di poter sottoscrivere contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie ancora valide, della stessa o di altre amministrazioni, predisposte a seguito di concorso pubblico per assunzioni a tempo
indeterminato».
4. 125. Baldelli, Pizzolante.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a)-bis. Al medesimo comma 2 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto ricorrono al contratto a tempo determinato solo dopo aver verificato di poter sottoscrivere contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie vigenti, della stessa o di altre amministrazioni del medesimo comparto, predisposte a seguito di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato».
4. 125. (Nuova formulazione) Baldelli, Pizzolante.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 101. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Kronbichler, Placido.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole n. 368 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1-bis dello stesso decreto legislativo.
4. 31. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: Il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato Pag. 54sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole rapporti di lavoro a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del presente decreto.
4. 102. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Placido, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'immissione nel proprio ruolo del personale di prestito non dirigenziale, ad eccezione di quello appartenente al comparto delle Regioni e delle autonomie locali e delle Forze armate e di Polizia, in servizio da almeno otto anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza: il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. All'esito delle procedure di immissione in ruolo sono contestualmente soppressi i corrispondenti posti nella Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010 e nel ruolo dell'amministrazione di provenienza. Le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative relativo al predetto personale, sono trasferite dalle amministrazioni di provenienza al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
*4. 124. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'immissione nel proprio ruolo del personale di prestito non dirigenziale, ad eccezione di quello appartenente al comparto delle Regioni e delle autonomie locali e delle Forze armate e di Polizia, in servizio da almeno otto anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza: il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. All'esito delle procedure di immissione in ruolo sono contestualmente soppressi i corrispondenti posti nella Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2010 e nel ruolo dell'amministrazione di provenienza. Le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative relativo al predetto personale, sono trasferite dalle amministrazioni di provenienza al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
*4. 56. Fauttilli, Gitti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 28 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è soppresso.
4. 16. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato.
(Inammissibile)

Pag. 55

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dall'articolo 2126, comma 2 del codice civile.
4. 103. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Placido.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*4. 15. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
*4. 74. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: Entro 90 giorni dalla data di cui al comma 5, con DPCM da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti gli obiettivi di assorbimento delle graduatorie di concorso, anche dei tirocini, presso le singole Amministrazioni, ferme rimanendo le procedure di proroga dei contratti in corso di cui al comma 9 del presente articolo. I posti così coperti vengono resi indisponibili per le procedure concorsuali che le Amministrazioni di cui al presente comma possono avviare previa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. 73. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole Per la copertura dei posti in organico Pag. 56aggiungere le seguenti: con le procedure concorsuali di cui sopra,.
4. 58. Antimo Cesaro, Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: della mobilità interna all'amministrazione o.
*4. 2. Polverini.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: della mobilità interna all'amministrazione o.
*4. 151. Bellanova.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi della Commissione di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 e quelle in materia di corso concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70.
  3-ter. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 1 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
  3-quater. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
  3-quinquies. Per gli anni 2014-2016 le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 si svolgono nei limiti della percentuale di turn over non riservata alle assunzioni secondo la normativa vigente.
4. 140. Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Conformemente a quanto previsto dai precedenti commi, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa, sono fatte salve le assunzioni Pag. 57tramite stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b, della legge n. 244 del 24/12/2007, le cui procedure ad evidenza pubblica e assunzioni a tempo determinato si sono concluse prima del 31-12-2010 anche se, a causa dei tempi delle previste procedure, la trasformazione e/o assunzione a tempo indeterminato è avvenuta dopo il 31-12-2010 e comunque prima della data di approvazione del presente decreto.
*4. 40. Nicola Molteni, Fedriga, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Conformemente a quanto previsto dai precedenti commi, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa, sono fatte salve le assunzioni tramite stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b, della legge n. 244 del 24/12/2007, le cui procedure ad evidenza pubblica e assunzioni a tempo determinato si sono concluse prima del 31-12-2010 anche se, a causa dei tempi delle previste procedure, la trasformazione e/o assunzione a tempo indeterminato è avvenuta dopo il 31-12-2010 e comunque prima della data di approvazione del presente decreto.
*4. 64. Guerra, Gribaudo.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.
4. 75. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 4 sopprimere le parole: soggette a limitazioni delle assunzioni.
4. 68. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Al comma 4, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2015.
4. 41. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

   Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Fino alla stessa data è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
4. 76. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

   Al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al periodo precedente sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica.
4. 66. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 65. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Dadone.

Pag. 58

   Apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo del comma 5, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
   al primo periodo del comma 6, sopprimere le parole: sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che;
   sostituire il terzo ed il quarto periodo del comma 6 con i seguenti: Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al presente comma sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di utilizzare in alternativa alle disposizioni del presente comma quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il comparto scuola continua a trovare applicazione la disciplina specifica di settore;
   dopo il primo periodo del comma 10 aggiungere il seguente: Nell'ambito dei citati decreti potranno essere stabiliti i criteri nonché la quota, all'interno del 50 per cento delle risorse assunzionali degli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, per consentire alle regioni, al fine di valorizzare rapporti di lavoro diversi rispetto a quelli di cui al comma 6, di indire concorsi pubblici con riserva di posti a favore di soggetti utilizzati con rapporti di lavoro autonomo per un periodo di almeno tre anni, negli ultimi cinque, dalla stessa amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei rapporti svolti a favore degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
4. 77. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

   Al comma 5, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottarsi entro il 30 marzo 2014,.
4. 128. Kronbichler, Di Salvo, Placido, Pilozzi, Migliore, Airaudo.
(Approvato)

   Al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di pubblicazione del bando.
4. 78. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

   Al comma 6 primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto, con le seguenti: di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
4. 61. Palese.
(Approvato)

   Al comma 6 sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2015 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2016.
4. 144. Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

   Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni pubbliche possono bandire con le seguenti: le amministrazioni pubbliche devono bandire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 8. Polverini.

Pag. 59

  Al comma 6, dopo le parole: riservate esclusivamente a coloro che aggiungere le seguenti: all'entrata in vigore del presente decreto.
4. 80. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, sostituire le parole: a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con le seguenti: a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio a qualsiasi titolo presso l'amministrazione che emana il bando.
4. 129. Piazzoni, Di Salvo, Placido, Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a favore di coloro che alla data del 31 dicembre 2015.
4. 81. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, sostituire le parole: di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato con le seguenti: di coloro che alla data di pubblicazione del bando avranno maturato.
4. 130. Di Salvo, Migliore, Placido, Pilozzi, Kronbichler, Airaudo.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con: sette anni.
4. 9. Polverini.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato aggiungere: inclusi i contratti di collaborazione a tempo determinato;
4. 126. Marietta Tidei, Miccoli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato aggiungere le parole: o altra tipologia contrattuale a tempo determinato, comprese le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.
4. 10. Polverini.

  Al comma 6, dopo le parole: alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, aggiungere le seguenti: e a favore di coloro che hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro in somministrazione di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo n. 276/03 presso l'amministrazione che emana il bando.
4. 79. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: dell'amministrazione che emana il bando aggiungere le seguenti: o che matureranno il requisito al momento della emanazione del bando e dopo il primo periodo inserire il seguente: All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.
4. 53. Gnecchi, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Pag. 60Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando aggiungere le seguenti: nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato negli ultimi 3 anni almeno 6 mesi di servizio o di attività di ausilio con tirocini formativi presso gli uffici giudiziari delle Corti di Appello e gli uffici del Ministero della Giustizia e a favore di coloro che hanno completato il percorso formativo con il Ministero della Giustizia,.
4. 43. Di Lello.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «dell'amministrazione che emana il bando,», aggiungere le seguenti: «o che matureranno il requisito al momento della emanazione del bando»;
   b) alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro».
4. 108. Pilozzi, Fratoianni, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale dirigenziale che abbia maturato 7 anni di servizio negli ultimi dieci.
4. 50. Martella.

  Al comma 6, sopprimere il seguente periodo: Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.
4. 36. Chimienti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
4. 19. Marzana.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 6-quater.
4. 42. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituire il comma 6-quater, con il seguente:
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e gli enti locali che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione Pag. 61delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse, le quali possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerati.
4. 150. Boccuzzi, Bechis, Rabino, Lavagno, Allasia, Fiorio, Rossomando, D'Ottavio, Paola Bragantini, Fregolent, Gribaudo, Taricco, Bobba, Bargero, Borghi, Bonomo, Giorgis, Piccoli Nardelli, Benamati, Bellanova, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.
(Approvato)

  Sostituire il comma 6-quater, con il seguente:
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.
4. 109. Fratoianni, Pilozzi, Airaudo, Kronbichler, Di Salvo, Migliore, Placido.

  Al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserire: nonché le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e sostituire le parole: della legge citata con le seguenti: della legge n. 296 del 2006.
4. 59. De Mita.

  Al comma 6-quater, primo periodo, sostituire le parole: almeno tre anni di servizio con le seguenti: almeno due anni di servizio.
4. 123. Ricciatti, Airaudo, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Placido, Migliore.

  Sopprimere il comma 6-quinquies.
*4. 3. Polverini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 6-quinquies.
*4. 131. Di Salvo, Migliore, Placido, Pilozzi, Kronbichler, Airaudo.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 6-quinquies.
*4. 143. Fabbri.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 6-quinquies.
*4. 145. Bellanova, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Pag. 62Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.
(Approvato)

  Sostituire il comma 6-quinquies, con il seguente:
  6-quinquies. Al fine di favorire la tempestiva immissione in ruolo dei vincitori di un pubblico concorso, in deroga ai divieti di nuove assunzioni e ai limiti imposti previsti dalle vigenti normative, le amministrazioni pubbliche che, a seguito di pubblico concorso per l'immissione in ruolo, hanno assunto soggetti vincitori di concorso con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e nel limite delle risorse finanziarie impegnate per la stipula dei contratti a tempo determinato - senza alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica - possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, alla assunzione a tempo indeterminato di coloro che risultano vincitori di concorso inseriti nelle graduatorie concorsuali vigenti dell'Ente, ed – alla data di entrata in vigore del presente provvedimento – ancora in forza con contratti a tempo determinato nel medesimo Ente.
4. 146. Bellanova, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.

  Sostituire il comma 6-quinquies, con il seguente:
  I soggetti di cui al comma 6 sono esentati dallo svolgimento delle prove concorsuali previste dal medesimo comma. Tale esenzione deve essere limitata alle procedure concorsuali attinenti alle qualifiche che i soggetti in questione hanno ricoperto in forza di contratti che consentono la maturazione dei requisiti per partecipare alle medesime procedure concorsuali.
4. 26. Chimienti.

  Al comma 6-quinquies, dopo le parole: I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso, aggiungere le seguenti: anche per ricoprire una posizione a tempo determinato,.
4. 110. Pilozzi, Fratoianni, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Al comma 6-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Al fine di favorire la tempestiva immissione in ruolo dei vincitori di un pubblico concorso, in deroga ai divieti di nuove assunzioni e ai limiti imposti previsti dalle vigenti normative, le amministrazioni pubbliche che, a seguito di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, hanno assunto soggetti vincitori di concorso con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e nel limite delle risorse finanziarie impegnate per la stipula dei contratti a tempo determinato – senza alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica – possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, alla assunzione a tempo indeterminato di coloro che risultano vincitori di concorso inseriti nelle graduatorie concorsuali vigenti dell'Ente, ed – alla data di entrata in vigore del presente provvedimento – ancora in forza con contratti a tempo determinato nel medesimo Ente.
4. 49. Bindi, Fabbri.

Pag. 63

  Dopo il comma 6-quinquies, inserire il seguente:
  6-sexies. All'articolo 1, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è soppresso il comma 218.
4. 57. Antimo Cesaro.

  Dopo il comma 6-quinquies, inserire il seguente:
  6-sexies
. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le università che hanno proceduto alla stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle proprie disponibilità di bilancio e quindi in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa, procedere alla stabilizzazione, a domanda del personale non dirigenziale che abbia superato una procedura selettiva o prevista dalle norme di legge e che abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.
4. 1. Gribaudo, Matteo Bragantini, Boccuzzi, Fiorio, Rabino, Taricco, D'Ottavio, Giorgis, Paris, Fregolent, Bargero, Bonomo, Rossomando, Borghi.

  Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:
  6-sexies. Le amministrazioni pubbliche di cui ai commi precedenti che, in seguito alla adozione delle misure contenute all'articolo 1 del presente decreto-legge hanno conseguito i necessari risparmi di spesa, sono autorizzate ad assumere, in deroga ai vincoli assunzionali, personale vincitore ed idoneo o titolare di contratto a tempo determinato fino a copertura delle spese.
4. 11. Polverini.

  Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:
  6-sexies. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 6, bandiscono con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale incaricato di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo 165/2001.
4. 82. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 6-quinquies, inserire il seguente:
  6-sexies. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito al termine del primo incarico triennale o quadriennale il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, possono accedere alle procedure di mobilità indette dalle amministrazioni pubbliche e, ai soli fini dell'inquadramento giuridico ed economico e della verifica di eventuali vincoli assunzionali, sono equiparati al personale non dirigenziale del Ministero della giustizia appartenente al livello economico di ingresso della terza area funzionale del comparto ministeri.
4. 37. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo il comma 6-quinquies, inserire il seguente:
  6-sexies. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento Pag. 64dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, hanno accesso ai concorsi riservati per l'assunzione di personale non dirigenziale di cui al comma 6.
4. 38. Molteni, Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 7, dopo le parole: del comma 6 aggiungere le seguenti: i rapporti di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione possono essere prorogati fino al compimento del processo di cui al medesimo comma 6, per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna Amministrazione in sede di bilancio.
4. 132. Airaudo, Di Salvo, Placido, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 7, sostituire le parole: sono di norma adottati con le seguenti: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono adottare e sopprimere le parole: salvo diversa motivazione.
4. 142. Fabbri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 6, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, di norma con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, previo esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione che emana l'avviso di selezione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: gli enti territoriali che, aggiungere le seguenti: all'esito delle procedure selettive di cui al comma 7-bis e all'esaurimento delle relative graduatorie,;
4. 45. Iacono, Albanella, Zappulla, Faraone, Capodicasa, Greco, Gullo, Amoddio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli Enti Locali che hanno espletato procedure concorsuali, di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che hanno sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al fine della stabilizzazione del personale precario, inserito nella programmazione triennale del fabbisogno, possono concludere tali processi per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previa richiesta e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, con l'assunzione a tempo indeterminato.Pag. 65
  Nelle more della stabilizzazione, può essere proposta la proroga dei contratti a tempo determinato in essere, in relazione al proprio effettivo fabbisogno ed alle risorse finanziarie disponibili.
4. 127. Paris, De Mita, Giancarlo Giordano, Famiglietti, Gribaudo, Pastorino.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: 7 agosto 1997, n. 280, aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 1997 n. 468.
4. 134. Palazzotto, Placido, Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: 7 agosto 1997, n. 280, aggiungere le seguenti: e di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 30 marzo 2011, n. 165, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. 133. Palazzotto, Airaudo, Pilozzi.

  Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la possibilità per gli enti utilizzatori di pervenire all'assunzione dei lavoratori già impiegati presso i propri uffici.
4. 84. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le Regioni di cui all'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in deroga alle procedure di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al comma 6 del presente articolo, possono bandire, anche per ambiti provinciali, concorsi pubblici unici per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato aventi i requisiti di cui al comma 6, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei. Le relative graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2015.
  8-ter. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'articolo 34-bis dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano per la copertura dei posti vacanti, le graduatorie di idonei formate a seguito delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 8-bis. L'obbligo dell'utilizzo delle graduatorie decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale della Regione, fatte salve le procedure attivate dagli enti in base al disposto di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o al comma 6 del presente articolo.
  8-quater. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, previo accordo con le Regioni, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nelle stesse, utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate ai sensi del comma 8-bis.
  8-quinquies. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie di cui al comma 8-bis viene assegnato, secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni Pag. 66che ne abbiano fatto richiesta le quali provvedono alle relative assunzioni.
  8-sexies. È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente o equivalente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
4. 46. Iacono, Albanella, Zappulla, Faraone, Capodicasa, Greco, Gullo, Amoddio.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  8-ter. I lavoratori di cui al comma 8-bis, sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.
  8-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale.
4. 86. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. A partire dal 2014, si prevede un piano triennale di assunzioni di 11.851 collaboratori scolastici, sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. E riconosciuta la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del personale ex LSU in virtù del servizio prestato presso le scuole. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai servizi esternalizzati, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle in atto utilizzate.
4. 25. Luigi Gallo, Rostellato, Ciprini, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni Pag. 67con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turn over dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.
  8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 8-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 8-quater.
  8-quater. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
4. 85. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, nei limiti della consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22 giugno 2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai quali si estendono le previsioni del penultimo ed ultimo periodo del comma 550, articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai servizi esternalizzati, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato, che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle in atto utilizzate.
  Essere tra gli uffici scolastici provinciali e le Cooperative formate dagli stessi lavoratori, nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.
  8-ter. La copertura finanziaria viene garantita dall'utilizzo delle pari risorse destinate alle esternalizzazioni di cui al comma 5, articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
4. 99. Piccione, Ribaudo, Lauricella, Culotta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente alle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo non si applica il limite finanziario prescritto dal comma 6 del presente articolo a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno.
4. 47. Iacono, Albanella,Zappulla, Faraone, Capodicasa, Greco, Gullo, Amoddio.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
4. 87. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché i contralti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di lavoro presso l'amministrazione.
4. 88. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

Pag. 68

  Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente norma non si applica per il personale degli enti pubblici di ricerca e le università il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica. Le amministrazioni, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-bis decreto legislativo n. 368 del 2001.
4. 54. Gnecchi, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse con le esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dei profili di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca possono essere utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. 147. Bellanova, Gnecchi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.
(Approvato)

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente norma non si applica per il personale degli enti pubblici di ricerca e le università il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica.
4. 111. Fratoianni, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-bis decreto legislativo n. 368 del 2001.
4. 112. Fratoianni, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Al comma 9 – bis, capoverso 24-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: Per le medesime finalità non si applica il limite assunzionale del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 e il disposto di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 48. Iacono, Albanella, Zappulla, Faraone, Capodicasa, Greco, Gullo, Amoddio.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  9-ter. Al decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 35, comma 3-bis, lettera b), Pag. 69dopo le parole: «collaborazione coordinata e continuativa» aggiungere le seguenti: «o di somministrazione lavoro».
4. 89. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 9-bis inserire il seguente:
  9-ter. Per la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Ministero dell'interno non si applica l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù delle particolari esigenze di gestione dei processi migratori e di tenuta degli albi dei segretari comunali.
4. 90. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Al comma 9-ter, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e verificata la presenza di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato di eguale ed analogo profilo.
4. 70. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
4. 69. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9-ter, secondo periodo, dopo le parole: entro il 30 novembre di ciascun anno inserire le seguenti: il restante 20 per cento delle risorse finanziarie disponibili viene utilizzato per procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato, a copertura almeno dei posti messi a concorso.
4. 71. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'Interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo.
4. 67. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9-ter, ultimo periodo sostituire le parole: 20.000.000 con le seguenti: 25.000.000.
4. 12. Polverini.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere i seguenti:
  9-quater. In considerazione della situazione degradante nella quale versano le carceri italiane e la costante violazione dei diritti umani delle persone ivi detenute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione e la semplificazione, previa verifica delle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati, è adottato un piano Pag. 70straordinario di assunzioni di nuove unità da realizzarsi entro il 31 dicembre 2014.
  9-quinquies. Alle necessità assunzionali indicate nel piano straordinario si procede in deroga ai vincoli di bilancio e alle limitazioni assunzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, procedendo prioritariamente all'assunzione dei vincitori e degli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti.
  9-sexies. Agli oneri derivanti dal piano straordinario di cui al comma 9-quater si provvede mediante corrispondente riduzione, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 136. Migliore, Di Salvo, Airaudo, Kronbichler, Placido, Pilozzi.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere i seguenti:
  9-quater. Il personale tecnico amministrativo Direttore di ragioneria (Area EP/1) e Collaboratori (Area III) del comparto Afam, assunto a seguito di procedure concorsuali per titoli ed esami, su posti vacanti, in servizio con contratto a tempo determinato, al compimento dei 24 mesi di servizio viene stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle sedi di servizio con effetto immediato. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 137. Costantino, Migliore, Di Salvo, Airaudo, Kronbichler, Placido, Pilozzi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Le regioni, le Province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre Pag. 712001, n. 368. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario.
4. 18. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Le regioni, le Province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*4. 27. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Le regioni, le Province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*4. 92. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
4. 94. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 10, secondo periodo dopo le parole: con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale aggiungere Pag. 72le seguenti: nonché a fattispecie diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato per il solo personale impegnato nella ricerca in sanità,.
4. 91. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.
4. 13. Polverini.

  Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
  Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione quali requisiti per l'accesso ai concorsi dei titoli di studio post laurea e di lauree in possesso del personale precario.
4. 138. Di Salvo, Migliore, Airaudo, Kronbichler, Placido, Pilozzi.

  Al comma 10, terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
4. 148. Bellanova, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.
(Approvato)

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ragione della specificità dei piccoli comuni anche in un'ottica di tutela del territorio e di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i vincoli assunzionali si applicano nella misura della copertura del 50 per cento dei posti vacanti negli enti locali con meno di cinquemila abitanti e nella misura del 75 per cento dei posti vacanti negli enti locali con meno di tremila abitanti.
4. 14. Polverini.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  Art. 1-bis. – (Trasformazione dei Comitati locali e provinciali). – 1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383.
  2. I Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni Pag. 73stipulate dalla Croce Rossa Italiana con enti territoriali ed organi del Servizio sanitario nazionale.
  3. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, esercita il diritto di opzione tra il passaggio al Comitato Centrale, ai Comitati Regionali, l'assunzione da parte dei Comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica e per quanto di competenza del Ministero della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della croce rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
  4. I Comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.
  10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   le parole: « 1o gennaio 2014», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2015»;
   le parole: « 31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016»;
   le parole: « 31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014»;
   le parole: « 1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2017».

  10-quater. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «anni 2010, 2011 e 2012» sono aggiunte le seguenti: «, 2013, 2014»; dopo le parole: «dell'avanzo accertato dell'amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «sia del Comitato Centrale che del consolidato»; dopo le parole: «sarà approvato per il 2012,» sono aggiunte le seguenti: «, 2013 e 2014»; dopo le parole: «per le esigenze del bilancio di previsione 2013» sono aggiunte le seguenti: «e 2014».
  10-quinquies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, dopo le parole: «Restano ferme per gli anni 2012, 2013» è aggiunta la seguente: « 2014» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «si applicano alla C.R.I. per gli anni 2012, 2013» è aggiunta la seguente: « 2014».
* 4. 149. Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Bobba, Marco Meloni.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  Art. 1-bis. – (Trasformazione dei Comitati locali e provinciali). – 1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383.Pag. 74
  2. I Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla Croce Rossa Italiana con enti territoriali ed organi del Servizio sanitario nazionale.
  3. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, esercita il diritto di opzione tra il passaggio al Comitato Centrale, ai Comitati Regionali, l'assunzione da parte dei Comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica e per quanto di competenza del Ministero della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della croce rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
  4. I Comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.
  10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   le parole: « 1o gennaio 2014», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2015»;
   le parole: « 31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016»;
   le parole: « 31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014»;
   le parole: « 1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2017».

  10-quater. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «anni 2010, 2011 e 2012» sono aggiunte le seguenti: «, 2013, 2014»; dopo le parole: «dell'avanzo accertato dell'amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «sia del Comitato Centrale che del consolidato»; dopo le parole: «sarà approvato per il 2012,» sono aggiunte le seguenti : «, 2013 e 2014»; dopo le parole: «per le esigenze del bilancio di previsione 2013» sono aggiunte le seguenti: «e 2014».
  10-quinquies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, dopo le parole: «Restano ferme per gli anni 2012, 2013» è aggiunta la seguente: « 2014» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «si applicano alla C.R.I. per gli anni 2012, 2013» è aggiunta la seguente: « 2014».
* 4. 4. Polverini.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Entro il 1o aprile 2014 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano con decorrenza 1 settembre 2014, a domanda nel livello dirigenziale con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2013 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a 29 ore settimanali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e che a tale data non abbiano superato l'età di 55 anni.Pag. 75
  L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità secondo i criteri stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. 72. Calabrò, Marti, Binetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Per le regioni sono escluse dalla diretta applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, le assunzioni a tempo determinato finanziate dai Fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi. Sono, altresì, escluse le assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con l'Organo politico, per gli enti che con propria normativa abbiano adottato misure di contenimento della relativa spesa.
4. 55. Causi, Gasbarra.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. L'INPS è autorizzata a trattenere in assegnazione temporanea, e fino all'immissione prioritaria in ruolo prevista dall'articolo 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, che ha maturato almeno tre anni di servizio presso l'INPS alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 139. Palazzotto, Pilozzi, Placido, Kronbichler, Airaudo, Migliore, Di Salvo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
   dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni»;
   le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
4. 96. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015».
4. 95. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:
  10-ter. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera e), sopprimere le parole: «Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio»;Pag. 76
   dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   e-ter) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'esonero dal servizio disciplinato da leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto in parola.
4. 93. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del ministro della salute 24 aprile 2013 vengono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico degli accertamenti incluso l'ECG, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 6. Gelmini, Polverini.
(Approvato)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del ministro della salute 24 aprile 2013 vengono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i medici certificatori si avvalgono, oltre che dell'esame clinico, degli accertamenti previsti dalle linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 5. Gelmini, Polverini, Petrenga.

  Sopprimere il comma 11.
4. 28. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sostituire il comma 11 con i seguenti:
  11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia Comunali, alle spese del personale educativo e scolastico si applicano le deroghe di cui al presente comma. Le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta da Comuni, Enti Comunali o Enti Locali per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia, sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.
  11-bis. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno Pag. 77derivanti dall'applicazione del comma 11, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*4. 21. Rostellato, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Sostituire il comma 11, con i seguenti:
  11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia Comunali, alle spese del personale educativo e scolastico si applicano le deroghe di cui al presente comma. Le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta da Comuni, Enti Comunali o Enti Locali per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia, sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.
  11-bis. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 11, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*4. 29. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 11, sostituire le parole: enti locali, con le seguenti: enti comunali.
4. 24. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Cominardi, Ciprini, Baldassarre.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta dai Comuni per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, nel rispetto dei costi standard.
4. 22. Rostellato, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta dai Comuni per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, nel rispetto dei costi standard.
4. 30. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sopprimere il comma 12.
*4. 32. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sopprimere il comma 12.
*4. 35. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 12, sopprimere le parole: scolastici e.
**4. 23. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Baldassarre.

Pag. 78

  Al comma 12, sopprimere le parole: scolastici e.
**4. 34. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I commi 54-55 e 56 articolo 1 della legge n. 228/2012 sono abrogati.
  12-ter. All'articolo 5 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche».
  12-quater. Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
4. 20. Chimienti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per la gestione diretta del personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia comunali.
4. 97. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per l'edilizia scolastica.
4. 98. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 13 e 14.
4. 17. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Sostituire il comma 13, con il seguente:
  13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza.
4. 116. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

Pag. 79

  Sostituire il comma 14, con il seguente:
  14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza.
4. 117. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
  14-bis. Al fine di garantire la conclusione delle attività di rendicontazione della gestione del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo nonché per assicurare il regolare svolgimento delle attività di ricostruzione, la Regione Abruzzo è autorizzata a rinnovare sino al 31 dicembre 2015 i contratti di collaborazione del personale che ha già prestato servizio presso le soppresse strutture commissariali e presso la Regione Abruzzo per esigenze connesse alla ricostruzione, nonché ad assicurare la collaborazione di idonee professionalità attraverso l'istituto del comando da altre amministrazioni dello Stato ovvero del comparto degli Enti locali nel limite di 3 unità. Il Presidente della Regione Abruzzo può nominare un dipendente dello stesso ente quale responsabile dell'ufficio preposto alle attività di rendicontazione, riconoscendo al medesimo una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione percepita. La necessaria copertura finanziaria, nel limite di 375 mila euro per il 2013 e 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, è assicurato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, come convertito dalla legge n. 77/2009 nella disponibilità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere. Il Presidente della Regione Abruzzo, d'intesa con i titolari degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, può, nei limiti sopra stabiliti, avvalersi della collaborazione di professionalità idonee alle attività qui richiamate in servizio presso i predetti Uffici garantendone le necessarie sostituzione con il personale prorogato ai sensi del presente comma.
  14-ter. Per la conclusione delle attività di rendicontazione di cui al comma precedente, in considerazione dell'elevato numero di soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine stabilito dall'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 30 giugno 2014.
  14-quater. Al fine di procedere al pagamento dei debiti residui riguardanti la soppressa gestione del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Regione Abruzzo, in deroga alle norme attualmente vigenti in materia, comunica ai titolari degli Uffici Speciali per la Ricostruzione competenti l'elenco delle fatture delle prestazioni e delle cessioni di beni inerenti la predetta gestione ai fini del successivo e tempestivo pagamento. Le risorse necessarie per i pagamenti di cui al presente comma sono quelle individuate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, come convertito dalla legge n. 77/2009, già trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere allo scopo finalizzate.
4. 62. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16.1 Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque Pag. 80subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali, i suddetti enti sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
4. 51. Gnecchi, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16.1 Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato.
4. 52. Gnecchi, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
  16-sexies. L'onere per la copertura finanziaria del comma 16-quater è garantita mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  16-septies. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. 121. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del Pag. 81fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 16, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.

  16-quinquies. La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.
  16-sexies. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018.
4. 118. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lavagno.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali, nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca impiegato nelle medesime che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca nei medesimi Enti alla data di entrata in vigore del presente decreto.Pag. 82
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
4. 120. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lavagno.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012. n. 92, l'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
4. 122. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei medesimi Enti alla data di emanazione dei bandi di concorso. L'onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri vigilanti. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa.
4. 119. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di Patto di stabilità, le spese sostenute dagli Enti locali per la formazione obbligatoria dei dipendenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, realizzata ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, non rientrano nelle limitazioni di cui al comma 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. 141. Fabbri.
(Inammissibile)

Pag. 83

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato.
4. 114. Fratoianni, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali, i suddetti enti sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
4. 113. Pilozzi, Fratoianni, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del CCNL del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e al fine di garantire il potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, l'Amministrazione economico-finanziaria, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, utilizza prioritariamente le graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relative a procedure di passaggio tra le aree già previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
4. 63. Tancredi.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, Pag. 84del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al raggiungimento della massima età anagrafica prevista dai rispettivi ordinamenti, previo conseguimento, ogni quattro anni, dell'idoneità alla prosecuzione dell'incarico.
  16-quinquies. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.
4. 39. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-quater. I bandi di concorso di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la qualifica dirigenziale di seconda fascia, possono prevedere una riserva di posti a favore di coloro che svolgono incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Per le Agenzie fiscali sono confermate le procedure previste dall'articolo 8, comma 24, della legge 26 aprile 2012, n. 44, da attuare con criteri di selezione che comprendano la valorizzazione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricopre incarichi dirigenziali a tempo determinato.
4. 44. Richetti.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
    a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
    b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro;
   b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
  3-ter. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, tale riduzione si attua in misura proporzionale in relazione a ciascuna categoria di aventi diritto a riserva obbligatoria, applicando i Pag. 85criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, ove rimangano altri posti disponibili da destinare a riserva facoltativa, tenendo conto delle riserve del comma 3-bis e dell'articolo 52 con eventuale riduzione in misura proporzionale;
   c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equivalenza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico sul sito istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20»;
   d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  4-bis. Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 66, commi 9, 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
   c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pag. 86

  4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: «, secondo le modalità di cui al comma 10,».
  5. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 2, le parole: «di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  6. I bandi dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei concorsi per la qualifica dirigenziale di seconda fascia delle altre amministrazioni pubbliche possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti banditi, a favore di coloro che hanno svolto incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che bandisce il concorso per un periodo non inferiore a cinque anni. In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e tra le categorie riservatarie prevale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.
  7. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  9. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale e occupazionale della Città dell'Aquila, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il cosiddetto concorso «Ripam Abruzzo», di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nel limite della dotazione organica dell'Ente.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 16.
4. 01. Binetti.

Pag. 87

ART. 4-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 aggiungere le seguenti: ferma restando l'attuale natura giuridica e il rispetto delle tavole di fondazione e degli statuti delle singole IPAB.
4-bis. 3. Marco Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono sottoposte con le seguenti: sono equiparate.
4-bis. 4. Marco Di Stefano.

  Al comma 1, dopo le parole: stessa disciplina inserire le seguenti parole: di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78.
4-bis. 6. Miotto.

  Al comma 1, dopo le parole: ed educativi aggiungere le seguenti: servizi scolastici e per l'infanzia.
4-bis. 2. Fabbri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) ai lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultano essere in astensione facoltativa per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni».

  Conseguentemente modificare la rubrica in «Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, riguardante profili pensionistici per i periodi di astensione facoltativa per congedo parentale».
4-bis. 1. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale che svolge servizio assistenziale nell'ambito delle funzioni attribuite alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficienza (IPAB) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è escluso dalla normativa riguardante il blocco del turn over del personale della pubblica amministrazione così come previsto dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012.
4-bis. 5. Miotto, Incerti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Ricongiunzioni onerose).

  1. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente:
  «239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e Pag. 8810 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione».
4-bis. 0. 1. Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.
(Inammissibile)

ART. 4-ter.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-ter.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 in materia di conteggio della contribuzione figurativa ai fini della maturazione della pensione anticipata fino al 2017).

  1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono abrogate le seguenti parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria».
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4-ter. 1. Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido, Fedriga.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 febbraio 2012, n. 14, inserire le seguenti dopo le parole: includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, sono aggiunte le seguenti: di astensione facoltativa per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni, e.

  Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:
  2. All'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
  3. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima Pag. 89data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
4-ter. 5. Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 febbraio 2012, n. 14, inserire le seguenti: dopo le parole: «includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità», sono aggiunte le seguenti: «di astensione facoltativa per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni, e».

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  «2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione a favore fiscale, di legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
4-ter. 7. Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 febbraio 2012, n. 14, inserire le seguenti: «dopo le parole»: includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, sono aggiunte le seguenti: di astensione facoltativa per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni, e.
4-ter. 6. Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 2 aggiungere le seguenti: i permessi per la cura di familiari a carico con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e i congedi riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
4-ter. 2. Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 21 ottobre 2005, n. 219 aggiungere le seguenti: e per i congedi parentali di maternità e paternità di cui al decreto legislativo 21 marzo 2001, n. 151.
4-ter. 3. Gnecchi, Roberta Agostini, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Piccolo Giorgio, Simoni, Zappulla, Di Salvo, Fedriga, Polverini, Centemero.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 21 ottobre 2005, n. 219 aggiungere le seguenti: e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 104.
4-ter. 4. Gnecchi, Roberta Agostini, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Argentin, Di Salvo, Fedriga, Polverini, Centemero.
(Approvato)

Pag. 90

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-quater.
(Soppressione degli uffici territoriali del Governo).

  1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
4-ter. 05. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Norme sulla formazione e composizione del Governo).

  1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

  Conseguentemente, il comma 376, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
4-ter. 07. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale).

  1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: articolo 97, comma 1, dopo le parole: «il Comune e la provincia hanno», sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
4-ter. 06. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1o settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale Pag. 91di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.
4-ter. 02. Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni).

  1. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
4-ter. 03. Marco Meloni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

Art. 4-quater.

  1. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Agli oneri relativi alle assunzioni di cui al presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2013. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte esclusivamente nei limiti della predetta autorizzazione di spesa.
4-ter. 08. Fontanelli, Rocchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

  1. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute di cui al successivo comma 2 avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste per il Ministero a legislazione vigente. Agli incarichi Pag. 92di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti stabiliti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti del contingente di posti individuato ai sensi del comma 3. Il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati è imputato, in occasione del primo conferimento dell'incarico, alle risorse finanziarie disponibili per il turn over, in base alla normativa vigente in materia di assunzioni. Gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, vengono attribuiti presso il Ministero della salute in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché il personale successivamente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche, è collocato, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per i rinnovi contrattuali di cui all'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è rimessa alla contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, l'estensione al personale dirigente di cui al precedente periodo degli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al comma 1, al personale dirigente di cui al presente comma continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli del Servizio sanitario nazionale.
  3. Sono a tutti gli effetti salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 2, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in particolare ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 4 e della mobilità verso altre pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero.
  4. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 5 anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
  5. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con Pag. 93modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del ministro della salute 24 aprile 2013 vengono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico degli accertamenti incluso l'ECG, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-ter. 09. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter aggiungere l'articolo:

Art. 4-quater.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2001 riguardante profili pensionistici per i permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992).

  1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «per malattia», i permessi lavorativi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4-ter. 01. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

Pag. 94

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance).

  1. Al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza o di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui, all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.
  2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione e valutazione della produttività ovvero della performance organizzativa e la valorizzazione del merito maturato dal personale. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.
  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione A.N.A.C.;
  4. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Autorità A.N.A.C. è organo collegiale composto dal Presidente e due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, e per lo sviluppo di idonee condizioni di trasparenza della pubblica amministrazione.
  Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica».
  5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti Pag. 95da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»
  6. L'ANAC può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità.
5. 6. Donati, Boschi.

  Sopprimere il comma 4.
5. 2. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità, i componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica, i compensi del presidente e dei componenti dell'Autorità sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
5. 5. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, sopprimere le parole: o in organizzazioni sindacali.
5. 1. Polverini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati il nuovo Presidente e il nuovo componente dell'Autorità di cui al presente articolo. In sede di prima applicazione, il nuovo Presidente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in carica fino alla data del 31 dicembre 2016. Alla corresponsione dei compensi dei componenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre Pag. 962009, n. 150, come modificato dal comma 5, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
5. 4. Gasparini, Roberta Agostini.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. 3. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

  1. A decorrere dall'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile – nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro – sono individuate le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo delle attività di protezione civile per le quali è riconosciuta una specifica indennità al personale non dirigenziale impiegato, in ragione della straordinarietà dell'impegno e del disagio lavorativo e limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette attività. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate la misura e le modalità per l'attribuzione della predetta indennità. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro annui, si provvede, quanto ad euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione della spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012. n. 228, e quanto ad euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, così come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. 01. Marco Meloni.
(Inammissibile)

Pag. 97

ART. 6.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1 Al fine di definire un quadro complessivo di controlli e verifiche nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi con l'utilizzazione e la valorizzazione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
   m) svolgere funzioni di studio di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
   n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, anche mediante l'utilizzazione di collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S., e delle camere di commercio;
   o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.

  3.2 All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il quale non si dà luogo alla riduzione prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a valere sulle risorse finanziarie del Comitato centrale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134.».
  3.3 Alla scadenza dell'attuale mandato dei componenti del Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori, fissata alla data del 31 dicembre 2013, tutti i componenti del Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori cessano dalla carica e, al fine del rinnovo dei componenti del Comitato stesso, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, le lettere f) e g) sono sostituite dalla seguente: «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:
   a. ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto,
   b. potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti,
   c. anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria,
   d. non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate,
   e. organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali,
   f. firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione,
   g. rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.».

  3.4 Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per l'esercizio delle proprie Pag. 98funzioni si avvale delle risorse finanziarie ed umane disponibili nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.5 Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3.1 a 3.4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse pubbliche.
6. 5. Calabria.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1 Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, già trasferite alle province ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di trasferimento delle funzioni di cui al comma 3.1, comprese le relative risorse finanziarie ed umane.
  3.3 Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.2, le funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono esercitate, in via transitoria, dalle province.
*6. 2. Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1 Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, già trasferite alle province ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di trasferimento delle funzioni di cui al comma 3.1, comprese le relative risorse finanziarie ed umane.
  3.3 Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.2, le funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono esercitate, in via transitoria, dalle province.
*6. 7. Calabria.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1 All'articolo 83-bis, il comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando Generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
6. 6. Calabria.
(Inammissibile)

Pag. 99

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 21 giugno 2013, n. 69 è soppresso.
6. 3. Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, dopo le parole: «L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato» aggiungere le seguenti: «L'uso della bicicletta è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico.
6. 4. De Lorenzis, Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Cozzolino, Dadone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Il termine del 1o gennaio 2016 previsto dall'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è posticipato al 1o gennaio 2017.
6. 1. Polverini.
(Inammissibile)

Pag. 100

ART. 7.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  «8. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i disabili sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.
  9. I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le quote d'obbligo scoperte a favore delle categorie protette e di aggiornare in modo continuo le relative informazioni».
7. 2. Zardini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti:
   «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;
   d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».
7. 4. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Al comma 9, sopprimere le parole: anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissati dall'articolo 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
7. 3. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
  9-bis. Al primo comma dell'articolo 81 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni» sono abrogate. Al secondo comma dell'articolo 81 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalle elezioni stesse», sono abrogate. Il secondo comma dell'articolo 82 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è abrogato. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o in quiescenza». Il secondo comma del citato articolo 83 è abrogato. L'articolo 114 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è abrogato.
7. 1. Polverini.

  All'articolo 7, dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
  9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con Pag. 101modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modifiche e integrazioni, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, si applicano a Poste Italiane S.p.A. e a tutte le Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.
7. 5. Naccarato.
(Approvato)

Pag. 102

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: è incrementata di 1.000 unità aggiungere le seguenti: Una adeguata quota di nuovo personale è destinata ai comandi che lavorano in tutti i Contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone e ai comandi provinciali che lavorano alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia.
8. 3. Dell'Orco, Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cozzolino, Dadone, Cristian Iannuzzi, Ferraresi, De Lorenzis.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con 11 seguente: 4. Al fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco al sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia della graduatoria di cui al comma 1.
8. 2. Nuti, Dieni.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità, mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate dal 1o gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso.
8. 11. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 2, è con il seguente:
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso dei soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1o gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento.
8. 13. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale» con le seguenti: «di un corrispondente numero di unità»;
   b) al comma 2, sopprimere le parole: «attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso»;
   c) al comma 4, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».
8. 19. Polverini.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti Pag. 103agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale.
8. 5. Rosato, Fiano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale» con le seguenti: «di un corrispondente numero di unita»;
   b) al comma 4, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».
* 8. 19. (Nuova formulazione) Polverini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale « con le seguenti: «di un corrispondente numero di unita»;
   b) al comma 4, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».
* 8. 5. (Nuova formulazione) Rosato, Fiano.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le parole: che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale.
* 8. 7. Kronbichler, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Placido.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, che siano già Stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale,
* 8. 12. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale.
* 8. 14. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Al comma 4, sostituire le parole: prorogata al 31 dicembre 2015, con le seguenti: prorogata al 31 dicembre 2016.
** 8. 1. Bechis, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 4, sostituire le parole: al 31 dicembre 2015 con le seguenti: al 31 dicembre 2016.
** 8. 15. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguenti:
  4-bis. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito in tale ruolo per 13 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al personale appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di primo dirigente.
  4-ter. Al personale appartenente al ruolo di primo dirigente e a quello appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito nei rispettivi ruoli per 23 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di dirigente superiore.
  4-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente inscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia Pag. 104e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 17. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di aggiornamento ed integrazione della graduatoria emanata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2007 con decreto ministeriale 1996 del 28 aprile 2008.
8. 6. Rughetti, Scanu.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 14 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 sopprimere l'ultimo periodo.
8. 16. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis). La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogata. Agli eventuali oneri derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
8. 4. Rosato, Fiano.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica i vigili del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità semplificate per lo svolgimento del corso di formazione. Alla procedura di stabilizzazione di cui al periodo precedente si provvede nel limite di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, derivanti dalla corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione della predetta riduzione con riferimento ai singoli regimi interessati.
8. 8. Di Salvo, Airaudo, Migliore, Placido, Kronbichler, Pilozzi.

Pag. 105

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese subite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.
8. 18. Polverini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis.(Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema Statistico nazionale).1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è soppresso;
   b) al comma 1 dell'articolo 7, le parole da: «espressamente indicate» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 13»;
   c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: «annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.»;
    2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
  3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, col decreto di cui al comma 3 è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7.
    3) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-ter»;
   d) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo le parole: «ed affini,» sono inserite le seguenti: «con esperienza internazionale, »;
    2) al comma 2, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166»;
  7-ter. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, nonché l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  7-quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo Statuto dell'Istat è Pag. 106adeguato alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter.
8. 0. 10. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. Corsi di formazione per allievo agente del Corpo forestale dello Stato).

  1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici del Corpo forestale dello Stato.
  2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio d'istituto secondo le modalità stabilite con il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.
  3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo «Corpo forestale dello Stato – Fiamme Verdi», conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.
  4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2, Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto dei capo del Corpo forestale dello Stato ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici del Corpo Forestale dello Stato ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
  5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
  6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
  7. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie di contratto, sono stabilite le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.
  8. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo Forestale dello Stato.
8. 0. 3. Polverini.
(Inammissibile)

Pag. 107

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

Art. 8-bis.
(Interventi in favore delle attività di sicurezza in montagna).

  1. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163.
  2. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.
  3. È autorizzato un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2013 in favore del Club alpino italiano per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91.
  4. All'onere di cui ai commi precedenti, per un ammontare complessivo pari a euro 900.000, si provvede a valere per l'anno 2013 sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 0. 7. De Menech, Borghi, Sbrollini, Dellai, Zardini, Bruno Bossio, Pastorelli, Marguerettaz, Taricco, Realacci, Martella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nella articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento normativo dell'assetto ordinamentale nonché organizzativo, in conformità della previsione di cui al comma 1. È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,6 milioni di euro complessivi, si provvede mediante la corrispondente utilizzazione dei fondi autorizzati per gli anni 2014-2019 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.
8. 0. 2. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modalità di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

  1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli Pag. 108articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  2. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 1.
8. 0. 9. Zappulla, Albanella, Greco.

  Dopo articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Integrazioni alla legge 11 marzo 2006, n. 81).

  All'articolo 4 della legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Il personale dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1, può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni. Ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, il limite ordinamentale previsto per detto personale in relazione al grado o qualifica di appartenenza, è equiparato al personale tecnico della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
8. 0. 4. Polverini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

  All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente comma 3:
  Al personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, dei vigili del fuoco e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale volontario in ferma breve e prefissata, le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente per le sedi di servizio dell'Amministrazione di appartenenza.
8. 0. 5. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana).

  1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2014», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   b) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;Pag. 109
   c) le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», ad eccezione del primo periodo dell'articolo 6, comma 9. Nel secondo periodo dell'articolo 6, comma 9, sono soppresse le parole: «predetti» e: «ove»;
   d) le parole: 1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2017».

  2. Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
  Art. 1-bis. – (Trasformazione dei Comitati locali e provinciali) – 1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di opzione tra l'assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
  3. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «anni 2010, 2011 e 2012» sono aggiunte le seguenti: «, 2013, 2014»; dopo le parole: «dell'avanzo accertato dell'amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «sia del Comitato Centrale che del consolidato»; dopo le parole: «sarà approvato per il 2012,» sono aggiunte le seguenti: «, 2013 e 2014»; dopo le parole: «per le esigenze del bilancio di previsione 2013» sono aggiunte le seguenti: «e 2014».
  4. All'articolo 8, comma 1, nel terzo periodo, dopo le parole: «Restano ferme per gli anni 2012, 2013» aggiungere la seguente: «2014»; nell'ultimo periodo, dopo le parole: «si applicano alla CRI per gli anni 2012, 2013» aggiungere la seguente: «2014».
* 8. 0. 6. Vargiu, Dellai.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana).

  1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2014», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   b) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   c) le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», ad eccezione del primo periodo dell'articolo 6, comma 9. Nel secondo periodo dell'articolo 6, comma 9, sono soppresse le parole: «predetti» e: «ove»;
   d) le parole: «1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».

  2. Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
  Art. 1-bis. – (Trasformazione dei Comitati locali e provinciali) – 1. I Comitati Pag. 110locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di opzione tra l'assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
  3. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «anni 2010, 2011 e 2012» sono aggiunte le seguenti: «, 2013, 2014»; dopo le parole: «dell'avanzo accertato dell'amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «sia del Comitato Centrale che del consolidato»; dopo le parole: «sarà approvato per il 2012,» sono aggiunte le seguenti: «, 2013 e 2014»; dopo le parole: «per le esigenze del bilancio di previsione 2013» sono aggiunte le seguenti: «e 2014».
  4. All'articolo 8, comma 1, nel terzo periodo, dopo le parole: «Restano ferme per gli anni 2012, 2013» aggiungere la seguente: «2014»; nell'ultimo periodo, dopo le parole: «si applicano alla CRI per gli anni 2012, 2013» aggiungere la seguente: «2014».
* 8. 0. 8. Benamati.

Pag. 111

ART. 9.

  Sostituire con il seguente:

Art. 9.
(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero).

  1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:
   12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»; b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»; d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis.
  3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 3. Centemero.

  Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 2. Centemero.

Pag. 112

  Dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
  2-quater. Per le finalità di sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, all'articolo 1, comma 2, della legge 21 luglio 2005, n. 146, dopo la parola: «Adriatico» sono aggiunte le seguenti: «, istituzione che sin dalla sua fondazione promuove attività di scambio interculturale a favore dei giovani provenienti da tutti i paesi del Mondo favorendo la cultura della pace e di comprensione tra i popoli, in ragione per la quale alla stessa si applica in ogni caso la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
9. 1. Rosato.
(Inammissibile)

Pag. 113

ART. 9-bis.

  Dopo l'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 9-ter.
(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare).

  1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del made in Italy agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.
  4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9-bis. 01. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare).

  1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del made in Italy agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di cento unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle Pag. 114politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
*9-bis. 02. Fiorio, Carra, Cenni, Ferrari, Naccarato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare).

  1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del made in Italy agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di cento unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
*9-bis. 03. Polverini.
(Inammissibile)

Pag. 115

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 15. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Sopprimerlo.
*10. 13. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b)-bis assicura che i programmi finanziati dai fondi del quadro strategico comune siano coerenti con gli obiettivi e le azioni stabiliti nell'Accordo di Partenariato.
10. 7. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f) bis.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 14-bis e 14-ter.
10. 5. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a)-bis: monitora la predisposizione da parte delle amministrazioni competenti dei programmi finanziati dai fondi del quadro strategico comune affinché sia assicurata la coerenza tra obiettivi dei programmi e azioni stabilite nell'Accordo di Partenariato;
   a)-ter: assicura che i programmi finanziati dai fondi del quadro strategico comune siano predisposti dalle amministrazioni competenti nel rispetto del principio di partenariato come stabilito dal codice di condotta europeo sul partenariato, al fine di assicurare la fattibilità e la prevedibilità dei procedimenti competitivi da parte dei potenziali beneficiari
10. 8. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: «Se espressamente richiesto dalle amministrazioni interessate,».

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b-bis), sostituire le parole: nel rispetto delle competenze delle singole amministrazione con: nel rispetto delle competenze e di intesa con le singole amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b-ter), sostituire le parole: nel rispetto delle competenze delle singole amministrazione con: nel rispetto delle competenze e di intesa con le singole amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali con le seguenti: Le amministrazioni territoriali interessate sono membri effettivi del Comitato direttivo dell'Agenzia. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra disciplina la partecipazione delle amministrazioni territoriali.
10. 4. Polverini.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione inserire le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Regioni, Pag. 116di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. 4. (Nuova formulazione) Polverini.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
10. 14. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 2014 inserire le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
10. 10. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: L’ Agenzia si avvale esclusivamente di personale dipendente della pubblica amministrazione e non può procedere all'assunzione di personale esterno né tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato, né tramite contratti di lavoro a tempo determinato ovvero tramite rapporti di collaborazione.
10. 11. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, penultimo periodo, dopo le parole: Ministro Delegato aggiungere le seguenti:, sentite le competenti commissioni parlamentari,
10. 12. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola: coesione inserire le seguenti: e nella gestione tecnica di programmi e progetti finanziati a valere sui fondi strutturali.
10. 6. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
10. 1. Polverini.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate individuate all'interno delle liste di mobilità, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
  12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità Pag. 117delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
  14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
10. 3. Polverini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le assunzioni a tempo determinato per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010; sono, altresì, escluse le assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con l'Organo politico, nei limiti dei contingenti stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti.
10. 9. Fabbri.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le assunzioni a tempo determinato per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010.
10. 9. (Nuova formulazione) Fabbri.

  Al comma 14-bis, dopo le parole: In casi eccezionali aggiungere le seguenti: individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
10. 2. Polverini.

Pag. 118

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nomina apposita Commissione per verificare la conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti. La verifica avviene tramite operazioni di collaudo che devono concludersi entro novanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della Commissione. La Commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a e uno tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo ed uno designato dal CESPA. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  Il collaudo è effettuato attivando una fase di prova sperimentale su un limitato numero di soggetti individuati di concerto con le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) che comprenda l'intera filiera dei rifiuti speciali pericolosi.
  2. Sulla base delle risultanze della sperimentazione e dell'esito del collaudo, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Governo provvederà alla attivazione o meno del Sistri o avviare soluzioni alternative della tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi.
  3. Fino all'attivazione del SISTRI o delle eventuali soluzioni alternative di cui al comma 2, l'operatività del SISTRI è sospesa unitamente ai versamenti previsti per la sua adesione da parte dei soggetti obbligati.
11. 56. Carrescia, Donati, Dallai, Cominelli, Arlotti.

  Sostituirlo con il seguente:
  L'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 è sostituito con il seguente:
  14-bis. Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).
  1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP) per la movimentazione di rifiuti pericolosi mediante conferimenti singolarmente superiori ad un quantitativo di una tonnellata e comunque da quando, nel corso dell'anno, essa sia complessivamente superiore ad un quantitativo di quattro tonnellate, che:Pag. 119
   a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;
   b) preveda, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 180 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, un decreto per Pag. 120definire le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema integrato per il controllo di tracciabilità dei rifiuti e che provveda al coordinamento delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f) del comma 1. Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito prevedendo altresì la graduazione della responsabilità nel primo periodo di applicazione e forme di ravvedimento operoso per gli errori formali di minore entità.
  4. Gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati cessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e anche in deroga ai limiti di cui al comma 1, le tipologie di attività e le relative quantità che per tipologie e volumi prodotti hanno un impatto marginale se non indifferente ai fini della tutela dell'ambiente e della tracciabilità dei rifiuti.
  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto comunque salvo quanto disposto dai citati articoli 183, comma 1, lettera bb) e 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) nel decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 2009, n. 102, le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   b) sono abrogati:
    1) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
    2) gli articoli 188-bis, 188-ter e 260-bis, 264-ter e 264-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
    3) gli articoli 16, 35, 36, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modificazioni;
    4) i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
11. 55. Carrescia, Donati, Dallai, Cominelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).
  1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali Pag. 121(CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
   non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
   può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che Pag. 122adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge: le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
  5. Le seguenti disposizioni sono soppresse:
   a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i. il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;
   b) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
   c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
   d) l'articolo 260 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  6. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  7. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».
11. 39. Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).
  1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali Pag. 123(CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
   non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;
   può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che Pag. 124adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:
   le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   sono abrogate le seguenti disposizioni:
    il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;
    l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
    gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».
11. 47. Pizzolante, Alli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).
  1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Pag. 125Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
   non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
   può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Pag. 126Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:
   le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   sono abrogate le seguenti disposizioni:
    il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;
    l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
    gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i. fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».
11. 33. Oliaro, Matarrese.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).

  1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre Pag. 1272006. n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
   a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
   b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, Pag. 128se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:
   a) le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti», sono sostituite con le parole «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
    1. Il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;
    2. l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
    3. gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    4. l'articolo 260 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate.
11. 32. Lodolini, Bini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).

  1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, Pag. 129comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
   a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
   b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;Pag. 130
   g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:
   a) le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti», sono sostituite con le parole «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
    il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;
    l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
    gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    l'articolo 260 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate.
11. 17. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Allasia, Prataviera.

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  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).

  1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
   non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
   può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, Pag. 132del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:
   le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti», sono sostituite con le parole «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   sono abrogate le seguenti disposizioni:
    il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;
    l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9,10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate.
11. 53. De Menech.

Pag. 133

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).

  1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
   non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
   può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito Pag. 134comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito, il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:
   le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti», sono sostituite con le parole «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   sono abrogate le seguenti disposizioni:
    il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;
    l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
    gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    l'articolo 260 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il Pag. 135medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate.
11. 7. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.”»;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: «1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.»;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;
   d) al comma 3 le parole: «al 3 marzo 2014» sono sostituite da: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8» sono soppresse;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «della fase sperimentale di cui al comma 2». Sopprimere le parole da: «Con il decreto di cui al comma 4» a: «del presente articolo.»;
   f) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

  Sostituire il comma 11 con il seguente: «Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.»;
   g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  «11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 Pag. 136sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
* 11. 63. Coppola.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.”»;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: «1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.»;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;
   d) al comma 3 le parole: «al 3 marzo 2014» sono sostituite da: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8» sono soppresse;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «della fase sperimentale di cui al comma 2». Sopprimere le parole da: «Con il decreto di cui al comma 4» a: «del presente articolo.»;
   f) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

  Sostituire il comma 11 con il seguente: «Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.»;
   g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  «11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo Pag. 1373 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
* 11. 54. De Menech.

  All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.”»;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: «1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.»;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;
   d) al comma 3 le parole: «al 3 marzo 2014» sono sostituite da: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8» sono soppresse;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «della fase sperimentale di cui al comma 2». Sopprimere le parole da: «Con il decreto di cui al comma 4» a: «del presente articolo.»;
   f) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

  Sostituire il comma 11 con il seguente: «Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.»; Pag. 138
   g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  «11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
11. 34. Oliaro, Matarrese.

  All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212, e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.»;
  e conseguentemente:
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
  «1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.»;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;
   d) al comma 3 sostituire le parole «al 3 marzo 2014» con le seguenti: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e sopprimere le parole «fatto salvo quanto disposto al comma 8»;
   e) sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10;
   f) sostituire il comma 11 con il seguente:Pag. 139
  «11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;
   g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  «11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
  11-ter. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241. 11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 16. Matteo Bragantini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Prataviera, Allasia».

  All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.”»;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: «1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.»;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;
   d) al comma 3 le parole: «al 3 marzo 2014» sono sostituite da: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8» sono soppresse;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «della fase sperimentale di cui al comma 2». Sopprimere le parole da: «Con il decreto di cui al comma 4» a: «del presente articolo.»;
   f) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

  Sostituire il comma 11 con il seguente: «Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo Pag. 140260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.»;
   g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  «11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
* 11. 48. Vignali, Pizzolante, Alli.

  All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.”»;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: «1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.»;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;
   d) al comma 3 le parole: «al 3 marzo 2014» sono sostituite da: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8» sono soppresse;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «della fase sperimentale di cui al comma 2». Sopprimere le parole da: «Con il decreto di cui al comma 4» a: «del presente articolo.»;Pag. 141
   f) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

  Sostituire il comma 11 con il seguente: «Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.»;
   g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  «11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
* 11. 40. Sandra Savino.

  All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.”»;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: «1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.»;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;
   d) al comma 3 le parole: «al 3 marzo 2014» sono sostituite da: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8» sono soppresse;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «della fase sperimentale di cui al Pag. 142comma 2». Sopprimere le parole da: «Con il decreto di cui al comma 4» a: «del presente articolo.»;
   f) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

  Sostituire il comma 11 con il seguente: «Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.»;
   g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  «11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
* 11. 30. Lodolini, Bini.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
11. 4. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Gallinella, Parentela, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi inserire le seguenti:, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212,.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:
  1-bis. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione.
11. 19. Caparini, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi inserire le seguenti:, con esclusione dei soggetti che effettuano operazioni di microraccolta di rifiuti pericolosi.
11. 20. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

Pag. 143

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi inserire le seguenti: che hanno più di 10 dipendenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212,.
11. 18. Caparini, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: intermediazione di rifiuti urbani è aggiunta la parola: pericolosi.
11. 62. Carrescia, Donati, Dallai, Cominelli, Arlotti, Bratti, Mariani, Carra, Realacci.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso comma 1, eliminare le parole: «urbani e» e sostituire le parole: «che trattano o producono rifiuti» con le seguenti: di rifiuti speciali.
   b) al comma 2 inserire prima di ogni termine «pericolosi» il termine «speciali» e dopo le parole: «nuovi produttori» inserire «di rifiuti speciali pericolosi.
* 11. 12. Bratti, Braga, Mariani, Borghi, Realacci, Carrescia, Ferrari.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso comma 1, eliminare le parole: «urbani e» e sostituire le parole: «che trattano o producono rifiuti» con le seguenti: «di rifiuti speciali».
   b) al comma 2 inserire prima di ogni termine «pericolosi» il termine «speciali» e dopo le parole: « nuovi produttori» inserire «di rifiuti speciali pericolosi».
* 11. 31. Fabbri.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: trattano o producano rifiuti e prima della parola: pericolosi è aggiunta la parola: speciali.
11. 60. Carrescia, Donati, Dallai, Cominelli, Arlotti, Bratti, Mariani, Carra, Realacci.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:
  1-bis. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione.
11. 21. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.
11. 22. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, dopo la parola: rifiuti è aggiunta la parola: speciali.
11. 59. Carrescia, Donati, Dallai, Cominelli, Arlotti, Bratti, Mariani, Carra, Realacci.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.
11. 23. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: e previo confronto in sede di Comitato economico e sociale per l'ambiente.Pag. 144
  Al comma 13, sostituire le parole: almeno un rappresentante scelto fra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le parole: almeno due rappresentanti, di cui uno espressione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuati a rotazione fra i membri effettivi del Comitato economico e sociale per l'ambiente.
11. 1. Polverini.

  Al comma 1, capoverso comma 3 e al comma 4, sostituire le parole: trattamento dei rifiuti con le seguenti: produzione, trattamento e trasporto dei rifiuti.
11. 43. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: trattamento dei rifiuti sono aggiunte: speciali pericolosi.
11. 58. Carrescia, Donati, Dallai, Cominelli, Arlotti, Bratti, Mariani, Carra, Realacci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis, I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.
11. 3. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Gallinella, Parentela, Massimiliano Bernini.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato al 1o gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per un periodo non superiore a 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 3:
    1) sostituire le parole: «al 3 marzo 2014», con le seguenti: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2»;
    2) sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8».
   b) Sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10.
11. 49. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e Pag. 145del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.

  Al comma 3 le parole: al 3 marzo 2014 sono sostituite da: all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2 e le parole: fatto salvo quanto disposto al comma 8 sono soppresse.
  Al comma 3-
bis, le parole: dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema sono sostituite dalle seguenti: della fase sperimentale di cui al comma 2. Sopprimere le parole da: Con il decreto di cui al comma 4 a: del presente articolo.
11. 2. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Gallinella, Parentela, Massimiliano Bernini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: inclusi i nuovi produttori.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: Per i produttori iniziali aggiungere le seguenti: e i nuovi produttori.
11. 35. Matarrese, Oliaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o ottobre 2013 con le seguenti: nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o aprile 2014.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o luglio 2014;
  e al comma 11, sostituire le parole: 1o ottobre 2013 con le seguenti: 1o aprile 2014 e le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 31 marzo 2015 e sostituire le parole: 3 marzo 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014 e le parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: 30 settembre 2015.
11. 24. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga.

  Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale.
11. 52. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale.
11. 51. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 3, dopo le parole: Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi aggiungere le seguenti: e per le imprese che trasportano i rifiuti da loro stesse prodotti.
11. 36. Matarrese, Oliaro.

Pag. 146

  Al comma 3, sostituire le parole: 3 marzo 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014.

  Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: 3 marzo 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014 e le parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: 30 settembre 2015.
11. 25. Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo 2014 anche per le operazioni individuate dal punto D15 dell'allegato B e dall'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate dai produttori iniziali sui propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti.
11. 37. Matarrese, Oliaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo 2014 anche per le operazioni individuate dal punto D15 dell'allegato B e dal punto R13 dell'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate dai produttori iniziali sui propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti.
11. 38. Matarrese, Oliaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto.
11. 50. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3.1. I termini iniziali di operatività di cui ai commi 2 e 3 sono subordinati alla comprovata funzionalità del supporto informatico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 8. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono o trasportano i propri rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del medesimo decreto legislativo.

  Le imprese di cui al presente comma la cui produzione annua di rifiuti pericolosi non eccede le dieci tonnellate possono Pag. 147adempiere agli obblighi indicati nel presente comma anche tramite le associazioni imprenditoriali di categoria o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.
  3-quater. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
  19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp), comma 1, dell'articolo 183.
11. 41. Realacci, Carrescia.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: comma 3.
11. 26. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: «Fino al 2 luglio 2012»;
   b) al comma 9, nelle lettere a) e b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri», sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento chilogrammi o quattrocento litri».

  5-ter. Non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, nelle quantità indicate nella medesima norma, da considerarsi rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi.
11. 44. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 7, capoverso, dopo le parole: alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti inserire le seguenti: con particolare riguardo alle piccole imprese produttrici di rifiuti con un numero di dipendenti inferiore a 10.
11. 27. Caparini, Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire la parola: semplificazione con la seguente: ottimizzazione.

  Conseguentemente,
   al comma 8, primo periodo, sostituire, le parole:
alle semplificazioni con la seguente: all'ottimizzazione e sostituire le parole: al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte con: al fine di rendere operativa la ottimizzazione introdotta.
   al comma 9, primo periodo, sostituire, le parole: All'esito dell'approvazione delle semplificazioni con: All'esito dell'approvazione della ottimizzazione.
11. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: le semplificazioni sono adottate, previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale con le Pag. 148seguenti: l'ottimizzazione, previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è adottata dal Ministero dell'Ambiente, d'intesa con le associazioni rappresentative degli utenti.
11. 10. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Le semplificazioni fino a: per gli utenti, con le seguenti: L'ottimizzazione è finalizzata ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti ed a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario.
11. 11. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 7, capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedendo altresì che il contributo sia comunque dovuto solo a decorrere dall'effettiva entrata in vigore del SISTRI e che eventuali contributi già versati siano computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto.
11. 28. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e sue modifiche, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto per l'adesione al SISTRI fino alla data di piena operatività del sistema risultante dal collaudo previsto dal comma 8 sono compensate a valere su quelle successivamente dovute.
11. 61. Carrescia, Donati, Dallai, Cominelli, Arlotti, Bratti, Mariani, Carra, Realacci.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
11. 5. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Gallinella, Parentela, Massimiliano Bernini.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla data del 1o ottobre 2013 e fino alla data dell'esito positivo delle operazioni di collaudo di cui al comma 8, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione e sono comunque irrogate solo nel caso di più di tre violazioni.
11. 57. Carrescia, Donati, Dallai, Cominelli, Arlotti, Bratti, Carra, Mariani, Realacci.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al 3 marzo 2014. Fino a tale data le imprese sono tenute al rispetto Pag. 149degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e sue modifiche e integrazioni.
11. 45. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 15. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 14. Braga, Bratti, Mariani, Borghi, Realacci, Carrescia, Ferrari.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241.
  11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 6. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Gallinella, Parentela, Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. In materia di sanzioni relative al SISTRI si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
11. 29. Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

Pag. 150

  Al comma 13 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.
11. 13. Braga, Bratti, Mariani, Borghi, Realacci, Carrescia, Ferrari.

  Al comma 14, sostituire le parole da: dei soli soggetti fino alla fine del comma, con le seguenti: di tutti i soggetti di cui al comma 16.
11. 46. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  14-ter. In assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica, nel territorio della provincia di Napoli già sede di discariche, è fatto divieto di costruire qualsiasi impianto di trattamento termico dei rifiuti.
  14-quater. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato.
11. 42. Micillo, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione dell'attività dei piccoli birrifici).

  1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono soppresse le parole: «Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta».
11. 01. Benamati.
(Inammissibile)

Pag. 151

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12. 14. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimerlo.
*12. 9. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
12. 27. Labriola, Furnari, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
  2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del subcommissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

  Conseguentemente il comma 6 è soppresso.
12. 33. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché Pag. 152le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

  Conseguentemente il comma 6 è soppresso.
12. 30. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 1.
12. 15. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, sentita l'ARPA della Regione Puglia, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, previa caratterizzazione dei rifiuti con oneri a carico dell'azienda, e attraverso il controllo e la validazione dei dati effettuati dalle ARPA/APPA territorialmente competenti di tutti i rifiuti nelle aree adibite a smaltimento all'interno dello stabilimento, è autorizzata, previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA della regione Puglia, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
12. 1. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 1 sostituire le parole: è autorizzata la costruzione e la gestione delle con le seguenti: sono autorizzate, a spese dell'Ilva spa, la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle conseguentemente sopprimere le parole: da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
12. 17. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'Ilva di Taranto, inserire le seguenti: sentita l'Arpa della regione Puglia.
12. 28. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo le parole: data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aggiungere le seguenti: solo dopo aver eseguito dei carotaggi e tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed Pag. 153individuare la tipologia di codici CER già smaltite nelle suddette discariche.
12. 16. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», convertito in legge n. 89 del 3 agosto 2013, deve contemplare anche ipotesi impiantistiche, tecniche, economiche e gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza, temporanea o permanente, dell'area a caldo, sia tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti e misurabili minori impatti ambientali. Il piano deve comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti produttivi nazionali da coordinarsi in base al piano nazionale della strategia industriale per la filiera produttiva dell'Acciaio da adottare dal Governo ai sensi del comma 3 articolo 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 231, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.
12. 19. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 della legge n. 89 del 3 agosto 2013 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società commissariata di cui al comma 1 articolo 2, prima della definizione del piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, stipula garanzie fidejussorie, a tutela dell'ambiente e dei lavoratori, che saranno utilizzate esclusivamente per la conversione dello stabilimento e chiusura dell'area a caldo, il mantenimento del reddito dei lavoratori fino al compimento dei lavori di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiale e di profondità, ricadenti all'interno del perimetro dello stabilimento Ilva di Taranto e unicamente a spese dell'Ilva spa. Tutti i procedimenti atti alla caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiale e di profondità, devono essere pianificati, sentita la commissione Ambiente di Camera e Senato, entro 6 mesi dalla data di nomina del commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1.
12. 10. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I fondi stanziati per l'aerea del «Mar Piccolo» a seguito del Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 sanciti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito in legge il 4 ottobre 2012, n. 171 recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto», cambiano destinazione d'uso e sono impiegati per garantire ai lavoratori dell'area a caldo dello stabilimento tarantino dell'Ilva spa, corsi di formazione in ambito ambientale e reinserimento nel mondo lavorativo.
12. 24. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del Pag. 154lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale» convertito in legge n. 89 del 3 agosto 2013, deve contemplare la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento Ilva di Tarano entro 6 mesi dall'emanazione dalla legge di conversione del presente decreto.
12. 20. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge n. 89 del 3 agosto 2013 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, è prevista, sempre a spese dell'azienda, l'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei comuni compresi in un raggio di 20 km dallo stabilimento siderurgico.
12. 11. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge n. 89 del 3 agosto 2013 dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
  «Art. 1-bis. – Il Commissario ed il sub commissario di cui comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 decadono dal loro ufficio se incorrono in procedimenti giudiziari a loro carico.
12. 25. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorizzazioni alla costruzione e gestione delle discariche di cui comma 1 sono subordinate e attuabili solo dopo aver effettuato gli adeguati carotaggi e tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed individuare la tipologia di codici CER già smaltite nelle discariche di cui al comma 1.
12. 21. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel rispetto delle direttive europee e della legislazione vigente, le discariche di cui al comma 1, sono autorizzate previa nuova procedura di VIA e AIA e solo se i procedimenti suddetti terminano con esito positivo.
12. 18. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 89 del 3 agosto 2013 è soppresso, di conseguenza è soppresso il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013.
12. 23. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 89 del 3 agosto 2013 è soppresso.
12. 22. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 2.
12. 12. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

Pag. 155

  Al comma 2 sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentiti l'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e.
12. 2. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il sub-commissario di cui al comma 1 trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione concernente:
   a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al comma 1;
   b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;
   c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;
   d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ulteriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;
   e) i monitoraggi ambientali, da effettuare con cadenza mensile, in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle delle discariche, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
12. 29. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il sub-commissario di cui al comma 1 trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione concernente:
   a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al comma 1;
   b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;
   c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;
   d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ulteriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;
   e) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle delle discariche, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
12. 3. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere il comma 3.
12. 4. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere il comma 4.
*12. 5. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere il comma 4.
*12. 13. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Cozzolino, Dadone, Cristian Iannuzzi.

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  Sopprimere il comma 4.
*12. 31. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti.

  Al comma 4, dopo le parole: del decreto-legge n. 61 del 2013, inserire la seguente parola: non.
12. 6. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere il comma 5.
12. 7. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
12. 8. Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  All'articolo 12, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente comma:
  5-bis.1. L'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come integrato dal comma 5-bis, si applica anche ai sequestri già disposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 34. Vignali, Pizzolante, Alli.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente comma:
  5-bis.1. L'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come integrato dal comma 5-bis, si applica anche ai sequestri già disposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, rinumerare i commi da 5-ter a 5-quinquies.
12. 26. Matarrese, Oliaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: (AIA) ivi richiamate, con le parole: (AIA 3) e le parole: sentite la regione Puglia e con le seguenti: d'intesa con la regione Puglia e sentita.
12. 32. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12.1.
(Disposizioni in materia di siti di interesse strategico nazionale).

  1. All'articolo 19 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 2 e 3 sono abrogati.
12. 01. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

  Dopo le parole: o enti pubblici, inserire le seguenti: ad esclusione delle società emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate,.
0. 3. 13. 1. Naccarato.

  Sopprimere le parole: qualora le stesse abbiano chiuso l'ultimo esercizio.
*0. 3. 13. 2. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere le parole: qualora le stesse abbiano chiuso l'ultimo esercizio.
*0. 3. 13. 3. Cozzolino, Dadone, Nuti, Bechis.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.
0. 3. 13. 4. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  All'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:
  3-bis. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che alla data di approvazione della presente legge risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.
3. 13. I Relatori.
(Approvato)

ART. 4

  Alla lettera a) sostituire le parole: di qualsiasi qualifica con le seguenti: di qualifica mancante.
0. 4. 152. 1. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Alla lettera b) sopprimere le parole: e idonei.
0. 4. 152. 2 Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 3, dopo le parole: Per la copertura dei posti in organico» inserire le seguenti: «con le procedure concorsuali di cui sopra,».
0. 4. 152. 3 Cesaro, Tinagli, Mazziotti Di Celso.

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  Sopprimere il comma 3-bis.
0. 4. 152. 4 Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata alla verifica:
   a) dell'immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza di graduatorie vigenti di vincitori e idonei di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3-bis. L'assunzione dei vincitori e degli idonei nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 1 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata alla verifica della condizione di cui alla lettera a) del comma 3.
4. 152. I relatori.
(Approvato)

  Alla lettera a) sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2016 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2014.
0. 4. 153. 1. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Alla lettera b) sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2016 con le seguenti: non oltre il 31 dicembre 2014.
0. 4. 153. 2. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016», le parole: «relative agli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: relative agli articoli 2013, 2014, 2015 e 2016» e le parole: «per assunzioni nel triennio 2313-2015» sono sostituite dalle seguenti: «per assunzioni nel quadriennio 2013-2016»;
   b) al comma 9 le parole: «relativa al periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «riferita agli anni dal 2013 al 2016» e le parole: «non oltre 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».
4. 153. I Relatori.
(Approvato)

  Sostituire il comma 16, con il seguente:
  16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soppresse le parole: «e gli enti di ricerca» e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
4. 154. I Relatori.
(Approvato)