CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2013
105.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
   rilevato che l'articolo 4-bis prevede che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi siano sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;
   evidenziata l'esigenza di chiarire, in relazione alla suddetta disposizione, quale sia la disciplina effettivamente applicabile alle IPAB e quindi di fare riferimento alla normativa attinente alla deroga al patto di stabilità, nonché alle altre misure di riduzione della spesa, come ad esempio le limitazioni alle assunzioni di personale, che già trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;
   ravvisata altresì l'esigenza di includere, nell'ambito delle figure professionali previste dal comma 10 dell'articolo 4, i medici con contratto «SUMAI», convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire la loro stabilizzazione;
   ritenuto infine opportuno che la normativa recata dall'articolo 4-ter si applichi anche ai lavoratori che usufruiscono dei permessi per ragioni di assistenza ai sensi della legge n. 104/1992,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 4-bis, chiariscano le Commissioni di merito che la disciplina alla quale devono essere sottoposte le IPAB è quella concernente la deroga al patto di stabilità, nonché alle altre misure di riduzione della spesa, come ad esempio le limitazioni alle assunzioni di personale, che già trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, al comma 10 dell'articolo 4, un riferimento alla possibilità di stabilizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale dei medici con contratto «SUMAI»;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere all'articolo 4-ter anche un riferimento ai permessi concessi ai lavoratori che usufruiscono della legge n. 104 del 1992.

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ALLEGATO 2

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
   rilevato che l'articolo 4-bis prevede che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi siano sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;
   evidenziata l'esigenza di chiarire, in relazione alla suddetta disposizione, quale sia la disciplina effettivamente applicabile alle IPAB e quindi di fare riferimento alla normativa attinente alla deroga al patto di stabilità, nonché alle altre misure di riduzione della spesa, come ad esempio le limitazioni alle assunzioni di personale, che già trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;
   ravvisata altresì l'esigenza di includere, nell'ambito delle figure professionali previste dal comma 10 dell'articolo 4, i medici con contratto «SUMAI», convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire la loro stabilizzazione;
   ritenuto infine opportuno che la normativa recata dall'articolo 4-ter si applichi anche ai lavoratori che usufruiscono dei permessi per ragioni di assistenza ai sensi della legge n. 104/1992 e del decreto legislativo n. 151 del 2001,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 4-bis, chiariscano le Commissioni di merito che la disciplina alla quale devono essere sottoposte le IPAB e le aziende pubbliche di servizi è assimilata, per quanto riguarda i contenuti del presente decreto, a quella degli enti del Servizio sanitario nazionale delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, al comma 10 dell'articolo 4, un riferimento alla possibilità Pag. 125di stabilizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale dei medici con contratto «SUMAI»;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere all'articolo 4-ter anche un riferimento ai permessi concessi ai lavoratori che usufruiscono della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 151 del 2001;
   c) valutino le Commissioni di merito di aggiungere all'articolo 4, comma 2, le seguenti parole: «nonché agli Enti locali che gestiscono tramite RSA attività assistenziale per anziani».