CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2013
105.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 1682, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni considerato che:

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sopprimere i commi 9-bis-9-sexies dell'articolo 1. In alternativa, per meglio circoscrivere gli effetti della norma, al comma 9-bis non prevedere la trasformazione delle graduatorie di merito del concorso del febbraio 2004 in graduatorie ad esaurimento e specificare, conseguentemente, al comma 9-quinquies del medesimo articolo 1, che i posti a tempo indeterminato riservati agli insegnanti di religione sono assegnati in modo conforme alla procedura prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003;
   2) specificare meglio l'espressione «diploma di laurea» contenuta nel comma 8-quater dell'articolo 2. Essendo questa espressione suscettibile di diverse interpretazioni, è opportuno fare riferimento alla laurea conseguita in base al vecchio ordinamento, di regola equiparata alla laurea magistrale nel nuovo ordinamento;
   3) coordinare le disposizioni previste dai commi 3 e 16 dell'articolo 4, per quanto concerne gli enti di ricerca, ai fini di un coordinamento che superi i dubbi interpretativi che esse suscitano;
   4) valutare all'articolo 9 la possibilità di utilizzare anche insegnanti italiani in loco che abbiano i titoli previsti dalla legge;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di mantenere la disposizione prevista all'articolo 2, commi 7-8-quater, che riguarda la proroga della deroga all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri in quanto tale materia è disciplinata, in via ordinaria, con regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema. La proroga, disposta per la terza volta, conferisce alla deroga una ennesima e ulteriore continuità di effetti. In ogni caso si consideri che tale continuità di effetti non potrebbe consentire la modificabilità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disposizioni contenute in un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica.
   b) si circoscrivano con maggiore precisione i limiti temporali indicati nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 2.

Pag. 75

ALLEGATO 2

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 1682, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni considerato che:

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sopprimere i commi 9-bis-9-sexies dell'articolo 1. In alternativa, per meglio circoscrivere gli effetti della norma, al comma 9-bis non prevedere la trasformazione delle graduatorie di merito del concorso del febbraio 2004 in graduatorie ad esaurimento e specificare, conseguentemente, al comma 9-quinquies del medesimo articolo 1, che i posti a tempo indeterminato riservati agli insegnanti di religione sono assegnati in modo conforme alla procedura prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003;
   2) specificare meglio l'espressione «diploma di laurea» contenuta nel comma 8-quater dell'articolo 2. Essendo questa espressione suscettibile di diverse interpretazioni, è opportuno fare riferimento alla laurea conseguita in base al vecchio ordinamento, di regola equiparata alla laurea magistrale nel nuovo ordinamento;
   3) coordinare le disposizioni previste dai commi 3 e 16 dell'articolo 4, per quanto concerne gli enti di ricerca, affinchè si chiarisca che per gli enti di ricerca di cui al capo I del decreto legislativo n. 213 del 2009, l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali è rilasciata in sede di approvazione dei piani di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto n. 213, che dispone che il fabbisogno di personale, la consistenza e la variazione dell'organico sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Ministero dell'economia e della finanze;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di mantenere la disposizione prevista all'articolo 2, commi 7-8-quater, che riguarda la proroga della deroga all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri in quanto tale materia è disciplinata, in via ordinaria, con regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema. La proroga, disposta per la terza volta, conferisce alla deroga una ennesima e ulteriore continuità di effetti. In ogni caso si consideri che tale continuità di effetti non potrebbe consentire la modificabilità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disposizioni contenute in un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica.
   b) si circoscrivano con maggiore precisione i limiti temporali indicati nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 2.

Pag. 76

ALLEGATO 3

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca C. 1574 Governo

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 10.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali.
10. 22. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: di nuovi edifici scolastici pubblici, aggiungere le seguenti: e la realizzazione di palestre nelle scuole o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
10. 8. (Nuova formulazione) Vezzali.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e finanze con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze, e dopo le parole: Ministero dell'istruzione, ovunque ricorrono, inserire le seguenti:, dell'università, sostituire le parole: la Banca di Sviluppo con le seguenti: con la Banca di Sviluppo, le parole: la Cassa Depositi e Prestiti sono sostituite dalle seguenti: con la Cassa depositi e prestiti Spa e la parola: successivo è soppressa.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto, dopo le parole: n. 917, aggiungere le seguenti: in materia di detrazione per oneri,, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere il seguente segno di interpunzione: , e il segno di interpunzione che precede la parola: nonché è soppresso.
10. 25. Il Relatore.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. 19. Braga, Mariani, Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: con le modalità definite nell'intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e sottoscritta in Conferenza unificata del 1o agosto 2013.
10. 15. D'Ottavio, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Pag. 77

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica, nonché sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché nell'ambito degli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.
10. 21. (Nuova formulazione) Mariani, Ghizzoni, Braga, D'Ottavio, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici).

  1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti all'articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio.
  2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per l'adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
10. 05. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi di edilizia scolastica).

  1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle delibere Cipe n.32 del 13 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, supplemento ordinario n. 216, e n.6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.
10. 02. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la parola: prioritariamente aggiungere le seguenti: a quelle.
11. 8. Il Relatore.

Pag. 78

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
  5-ter. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore sino all'anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
12. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, D'Ottavio, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al punto c) del comma 1, nonché ogni azione di dimensionamento vengono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
12. 13. Blazina.

  Al comma 2, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare.
12. 15. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 3.
12. 12. Ghizzoni.

ART. 13.

  All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del sistema educativo di istruzione e di formazione.
13. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: del presente articolo.
13. 9. Il Relatore.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prive di elementi identificative degli alunni.
  Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare sono definite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità relativa all'accessibilità e alla sicurezza dei dati di natura sensibile di cui al presente comma, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.
13. 4. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Pag. 79

  Al comma 3, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare.
13. 8. Il Relatore.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
   2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle Linee Guida di cui al comma 2.
14. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 4. Il Relatore.

ART. 16.

  Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera e) all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.
16. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3, dopo le parole: Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, aggiungere le seguenti: di ruolo e con contratto a termine.
16. 18. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

ART. 18.

  Al comma 1, dopo le parole: ad assumere aggiungere le seguenti: a decorrere dal 2014, le parole: di dirigente tecnico pubblicata sono sostituite dalle seguenti: di dirigente tecnico di cui al decreto direttoriale 30 gennaio 2008, pubblicato e le parole: n. 244, a decorrere dal 2014 sono sostituite dalle seguenti: n. 244, e successive modificazioni.
18. 6. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1, aggiungere le seguenti: come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
18. 5. Il Relatore.