CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2013
99.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01166 Bordo: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alle misure sanzionatorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è in corso un'attività di monitoraggio relativamente alle piantagioni di varietà di mais geneticamente modificato MON810 in provincia di Udine e di Pordenone.
  Tale monitoraggio è svolto, su delega della procura di Udine, dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il Veneto e dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) dell'Ispettorato generale di Roma e coadiuvati, a livello tecnico-scientifico, dall'Istituto zooprofilattico per l'Umbria e le Marche.
  L'accertamento è rivolto a verificare l'identità dell'evento transgenico, la diffusione del polline transgenico alle piantagioni di mais vicine, la presenza di seminato OGM non denunciato ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 2003, gli eventuali danni prodotti all'ambiente, nonché a perseguire eventuali reati connessi.
  Inoltre, nel mese di settembre, sono stati effettuati i prelievi di campione di materiale vegetale nei terreni individuati del territorio friulano e gli esiti di queste indagini saranno posti all'attenzione della magistratura delegante.
  L'azione svolta è, dunque, finalizzata prevalentemente a verificare gli eventuali impatti sull'ambiente, paventati in relazione alle piantagioni suddette, ciò in quanto la mancanza di un provvedimento regionale e di specifiche misure sanzionatorie rendono incompleto il sistema giuridico atto a garantire l'attuazione del decreto interministeriale del 12 luglio 2013, che ha vietato la coltivazione di varietà di mais MON810 fino all'adozione delle pertinenti misure comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 178 del 2002 e comunque non oltre 18 mesi dalla data del decreto stesso.
  L'incompletezza del quadro giuridico, dovuta all'assoluta novità della situazione di fatto non ancora disciplinata in modo sistematico, è una lacuna con riflessi operativi che rende necessario un ulteriore intervento normativo in materia di sanzioni per violazione di disposizioni di carattere ambientale.
  Inoltre, ai fini della definizione di un assetto normativo compiuto per la gestione del problema, è indispensabile la revisione della disciplina comunitaria, nel senso prefigurato dalla Commissione europea nell'iniziativa legislativa del 2010, poi bloccata in Consiglio europeo nel marzo 2012.
  Con tale proposta, si intendeva modificare la direttiva 2001/18/CE per dare una maggiore autonomia agli Stati Membri nell'imporre un divieto «di coltivazione» delle varietà transgeniche, autorizzate a livello europeo, per motivi socio-economici e di politica agraria ossia prevedendo anche motivazioni diverse dalle ragioni di natura ambientale o sanitaria.
  Il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea sarà l'occasione adeguata per la riproporre, in tal senso, la modifica della direttiva comunitaria predetta.
  Tale esigenza è divenuta ancora più significativa dopo la pubblicazione, il 24 settembre scorso, dell'opinione dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare Pag. 164(EFSA) sulle misure di emergenza notificate dall'Italia alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.
  Difatti, con questo parere, l'EFSA, senza esprimersi sugli aspetti legati alla coesistenza, afferma che non ci sono evidenze specifiche, in termini di rischi per la salute umana e animale o per l'ambiente, tali da ritenere legittima la richiesta di misure di emergenza presentata dal nostro Governo e da mettere in discussione la precedente valutazione di rischio ambientale del mais MON810.

Pag. 165

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01165 Gagnarli: Iniziative in materia di agricoltura sociale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in titolo riguarda da un lato la capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nella gestione dei fondi per lo sviluppo rurale, dall'altro le iniziative volte a promuovere l'agricoltura sociale.
  In merito alle criticità nella gestione dei fondi, mi preme sottolineare che, sia pure con estrema difficoltà, in questa programmazione l'Italia non ha subito alcun disimpegno di risorse comunitarie nell'ambito dello sviluppo rurale. Al 30 settembre 2013 si registra una spesa di 10,3 miliardi di euro di risorse pubbliche, con un avanzamento pari al 58,5 per cento rispetto al totale da spendere entro il 31 dicembre 2015.
  Tuttavia, in considerazione delle difficoltà riscontrate nell'avanzamento della spesa, è evidente che occorre intervenire per migliorare la capacità di gestione dei fondi e la qualità della spesa.
  In tal senso il Ministero è impegnato, insieme alle regioni, ad individuare le migliori soluzioni possibili per migliorare la capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei programmi di sviluppo rurale.
  Mi riferisco, in primo luogo, alla informatizzazione delle procedure selettive per velocizzare i tempi di concessione dei finanziamenti, alla elaborazione di procedure semplificate, alla formazione non solo dei funzionari preposti alla gestione delle fondi, ma anche dei beneficiari degli aiuti e dei consulenti che dovranno prestare il loro supporto agli agricoltori e a quanti vorranno accedere alle risorse dello sviluppo rurale.
  In relazione al tema dell'agricoltura sociale, vi assicuro la mia attenzione sull'argomento. Gli uffici del Ministero, insieme agli enti vigilati, hanno, infatti, già condotto un'indagine ricognitiva per individuare le diverse realtà presenti sul territorio. Da questa analisi è emerso che in Italia le pratiche di agricoltura sociale sono numerose e in costante aumento, anche a seguito di un processo di emersione di iniziative e progetti fino ad oggi gestiti in modo volontario.
  Alcune regioni hanno avviato un percorso di riconoscimento emanando leggi regionali e regolamenti attuativi che prevedono anche l'iscrizione a un registro delle cosiddette fattorie sociali; altre regioni hanno, invece, avviato ricognizioni per individuare le realtà operative del territorio e procedere successivamente con il percorso legislativo.
  Le tipologie di strutture differiscono sia per il contesto in cui si esplicano le pratiche e per le risorse messe a disposizione, sia per il diverso grado di apertura all'esterno e di maggiore o minore integrazione con il territorio.
  A ciò si aggiunga che la programmazione regionale 2007-2013 considera per la prima volta nel panorama degli strumenti a disposizione della diversificazione delle imprese anche le attività sociali. In quasi tutti i programmi di sviluppo rurale (PSR), infatti, sono presenti misure per l'avvio di attività e di servizi sociali all'interno delle imprese agricole e misure per l'informazione e la formazione degli addetti in questo campo.
  Il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali apre nuove prospettive Pag. 166per l'agricoltura sociale poiché tra gli obiettivi espliciti della politica di coesione, a cui concorrono tutti i fondi a finalità strutturale dell'Unione, figurano la lotta alla povertà, l'inclusione sociale e la diversificazione delle attività agricole. Questo tipo di attenzione va sfruttata al meglio, perché rappresenta un'opportunità di incremento del reddito delle imprese agricole, grazie all'offerta di servizi capaci di soddisfare un tipo di bisogni, espressi dalle comunità locali, ai quali gli enti territoriali di riferimento non sono più in grado di dare risposta a causa della perdurante crisi finanziaria.
  Alla luce di questo contesto e in considerazione delle forti potenzialità, sia in termini economici, ma soprattutto sociali, delle attività di agricoltura sociale, le iniziative volte a fornire un quadro normativo di riferimento nazionale avranno da parte di questa Amministrazione tutto il supporto necessario.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01167 Cenni: Sulla coltivazione di mais geneticamente modificato, con particolare riferimento alla contaminazione di altre colture.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto concerne la messa in sicurezza delle produzioni agricole del Friuli Venezia Giulia rispetto alla temuta contaminazione derivante dalla coltivazione di mais MON810, preciso che, sin dal mese di agosto, sono in atto tutti gli accertamenti rivolti a monitorare l'eventuale danno all'ambiente, la diffusione del polline di mais transgenico alle piantagioni vicine, l'avvenuta semina di organismi geneticamente modificati non denunciata ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 2003, nonché a prevenire e perseguire ogni possibilità di reato.
  Tale attività di monitoraggio, effettuata in particolare nelle province di Udine e Pordenone, è svolta, su delega della Procura di Udine, dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il Veneto e dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) dell'Ispettorato generale di Roma.
  Nel mese di settembre sono stati prelevati dei campioni di materiale vegetale e gli esiti di queste indagini, condotte dal Corpo forestale dello Stato in sinergia con l'Istituto zooprofilattico per l'Umbria e le Marche, saranno consegnati alla predetta magistratura delegante.
  Sul territorio del Friuli Venezia Giulia stanno, dunque, proseguendo tutte le azioni di controllo volte ad accertare se dalla coltivazione del mais in questione possano prodursi danni all'ambiente, ma resta da affrontare la questione di rafforzare il divieto introdotto dal decreto interministeriale del 12 luglio scorso con la previsione di uno specifico sistema sanzionatorio. A tal fine, si condivide la necessità di un nuovo intervento normativo in materia di sanzioni per violazione delle disposizioni di carattere ambientale e in tal senso è rivolta l'attività dell'Amministrazione.
  Le problematiche emerse dalla nuova situazione di fatto hanno, infatti, posto l'esigenza della ridefinizione organica del quadro giuridico di riferimento anche in relazione alla disciplina comunitaria.
  In particolare, c’è la volontà di recuperare l'iniziativa legislativa dalla Commissione europea del 2010 che restò poi bloccata in Consiglio europeo nel marzo 2012. Tale proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE garantirebbe una maggiore autonomia agli Stati membri in funzione dell'adozione del divieto di coltivazione delle varietà transgeniche, anche per motivi diversi dalle ragioni di natura ambientale o sanitaria.
  Il Ministro De Girolamo, in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, sta già sensibilizzando sull'argomento i colleghi Ministri dell'agricoltura di altri importanti Stati membri prospettando la riapertura dei lavori sulla predetta proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE.
  L'importanza di ciò è divenuta ancora più impellente dopo la pubblicazione, a fine settembre, del parere dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare (EFSA) che afferma la non sussistenza di evidenze specifiche, in termini di rischi per la salute umana e animale o per l'ambiente, tali da mettere in discussione la precedente valutazione di rischio ambientale del mais MON810 e da far ritenere legittima la richiesta di misure di emergenza presentata dal nostro Governo ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01168 Catanoso: Misure in materia di pesca del pesce spada.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle problematiche relative alla sospensione temporanea della pesca del pesce spada, ritengo opportuno evidenziare, in via preliminare, che le misure di gestione e conservazione di tutte le specie ittiche cosiddette «altamente migratorie» – tra cui il pesce spada – sono stabilite dalla Commissione Internazionale per la Conservazione dei tunnidi (ICCAT) di cui la parte contraente è l'Unione europea e non i singoli Stati membri.
  La decisione di vietare la cattura del pesce spada per un periodo di trenta giorni consecutivi, in aggiunta alla sospensione già in vigore nei mesi di ottobre e novembre di ciascun anno, è stata assunta dall'ICCAT con la raccomandazione n. 11/03 adottata nel meeting annuale tenutosi ad Istanbul nel novembre del 2011.
  La medesima raccomandazione ICCAT prevede anche il divieto di sbarco del prodotto ittico in questione, rendendo di fatto illegale l'eventuale sbarco e commercializzazione di pesce spada nei Paesi comunitari durante il periodo di divieto di cattura.
  Tale raccomandazione è immediatamente vincolante per i Paesi comunitari poiché, ai sensi dell'articolo 216 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non necessita di uno specifico atto comunitario di recepimento. Inoltre, è vincolante per tutte le parti contraenti dell'ICCAT, inclusi i Paesi non europei che operano in Mediterraneo.
  Fatte queste osservazioni preliminari, preciso che il provvedimento ministeriale del 28 febbraio scorso ha inteso garantire la piena osservanza dell'obbligo internazionale già vigente, prevedendo, per i casi di violazione del divieto temporaneo di pesca del pesce spada, l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012.
  Ritengo opportuno evidenziare, inoltre, che il periodo di divieto in questione non è analogo al fermo tecnico previsto per le imbarcazioni a strascico e/o volante cui viene imposto, a livello nazionale, lo sbarco fisico dell'attrezzo poiché, durante la sospensione della pesca del pesce spada, è consentito, comunque, l'utilizzo del sistema palangaro e dell'arpione per la cattura di altre specie ittiche.
  Pertanto, stante la selettività dei sistemi in questione e la possibilità di proseguire l'attività di pesca ad esclusione della cattura del pesce spada, appare impraticabile assimilare il periodo di divieto di pesca di tale specie alle fattispecie per le quali è prevista la corresponsione di contributi compensativi di natura economico-finanziaria.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE
(pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2013)

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
  1-ter. Ai fini della presente legge si definiscono:
   a) «di particolare pregio storico» gli agrumeti che presentano piante cinquantenarie, o innestate su piedi d'albero, ovvero portainnesti;
   b) «di particolare pregio paesaggistico e ambientale» gli agrumeti insistenti su porzioni di territorio difficilmente accessibili con mezzi meccanici quali i terrazzamenti tipici delle fasce costiere e la cui coltivazione concorre a preservare l'integrità del suolo e l'equilibrio naturale dell'ecosistema costiero.
1. 1. Parentela, Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
1. 1. (nuova formulazione) Parentela, Massimiliano Bernini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, sono agrumeti caratteristici:
   a) i limoneti della costiera amalfitana, del lago di Garda, di Rocca Imperiale, di Siracusa, di Ferminello del Gargano, di Interdonato Messina Jonica;
   b) gli aranceti del Gargano;
   c) il bergamotto calabrese;
   d) gli aranceti liguri;
   e) gli agrumeti siciliani;
   f) le clementine di Calabria e del golfo di Taranto;
   g) gli agrumeti della Piana di Gioia Tauro.

  2. Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede alla individuazione dei territori nei quali Pag. 170sono situati ulteriori agrumeti caratteristici rispetto a quelli indicati al comma 1, per la salvaguardia dei quali si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 01. Parentela, Massimiliano Bernini.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e le produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012.
2. 1. Valiante, Oliverio.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque nel rispetto delle tecniche sostenibili legate all'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, al fine di garantire la qualità e la genuinità dei prodotti, nonché il benessere degli agrumeti.
2. 3. Parentela, Massimiliano Bernini.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui agli articoli 3 e 4 inserire le seguenti: devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e».
2. 3. (nuova formulazione) Parentela, Massimiliano Bernini.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque coerenti con metodi e misure dell'agricoltura biologica.
2. 2. Parentela, Massimiliano Bernini.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: «Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo» inserire le seguenti: «con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo» inserire le seguenti: «con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».
3. 1. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attività dei consorzi di tutela).

  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:
   a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;
   b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
   c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

Pag. 171

  2. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
  3. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela gestiscono le richieste di assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, purché i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 siano iscritti a consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e le produzioni di agrumi registrate rispettino le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma i predisposti dai consorzi situati nei propri territori.
6. 01. Valiante, Oliverio.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attività dei consorzi di tutela).

  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi laddove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:
   a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;
   b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
   c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.
6. 01. (nuova formulazione) Valiante, Oliverio.
(Approvato)

ART. 7.

  Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: competenti per territorio aggiungere le seguenti: e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. 1. Valiante, Oliverio.

  Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: competenti per territorio aggiungere le seguenti: e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. 1. (nuova formulazione) Valiante, Oliverio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: svolta dal comune competente per territorio con le seguenti: svolta dai dipartimenti regionali competenti in materia.
7. 2. Parentela, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: in concorso con la comunità montana interessata e con i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. 3. Valiante, Oliverio.

Pag. 172

ART. 8.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio e al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato con le seguenti: pari all'importo dei contributi erogati.
8. 1. Parentela, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio e al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato con le seguenti: di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato.
8. 1. (nuova formulazione) Parentela, Massimiliano Bernini.
(Approvato)