CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 ottobre 2013
98.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 9 OTTOBRE 2013

ALLEGATO 1

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo anno l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno.;
   b) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.;
   c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.
*2. 40. Saltamartini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo anno l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno.;
   b) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.;
   c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.
*2. 80. Marchi, Rughetti, De Micheli, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, La Forgia, Lodolini, Marchetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo anno l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno.
   b) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.;
   c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.
*2. 55. Fauttilli, De Mita.

  Al comma 5, dopo le parole: unica unità immobiliare, aggiungere le seguenti: purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9,.
2. 99. Busin, Guidesi.

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i comuni delle regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di Pag. 28compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. 1. (Nuova formulazione) Savino Sandra.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: comprensivo delle operazioni di riciclo, laddove possibile.
5. 22. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, alla lettera d), aggiungere,in fine, le parole:, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
5. 25. (Nuova formulazione) Gigli, Sberna.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, così come definito dal comma 1, lettera e), dell'articolo 183, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. 21. (Nuova formulazione) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Rocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Social, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 20 del presente articolo. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio.
*5. 26. Fauttilli, De Mita.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 20 del presente articolo. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio.
*5. 34. Marchi, Rughetti, De Micheli, Lorenzo Guerini, Guerra, La Forgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Marchetti, Giuseppe Guerini, Pastorino, Decaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 20 del presente articolo. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio.
*5. 16. Saltamartini.

Pag. 29

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 20 del presente articolo. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio».
*5. 6. Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
5. 31. (Nuova formulazione) Rughetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo al 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.
5. 36. Rughetti, De Micheli, Guerra, La Forgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Marchetti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».
5. 27. Fauttilli, De Mita.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale fino alla fine del periodo, con le seguenti: da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie e le famiglie numerose.
*6. 3. (Nuova Formulazione) Paglia, Lavagno, Ragosta.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale fino alla fine del periodo, con le seguenti: da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie e le famiglie numerose.
*6. 21. (Nuova Formulazione) Sberna, Gigli, Zanetti, Bobba.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari.
6. 10. (Nuova Formulazione) Paolo Nicolò Romano, Barbanti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;.

Pag. 30

  Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;.
6. 23. (Nuova Formulazione) Librandi, Zanetti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dove siano già stati attivati bandi con le seguenti: che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che dettano le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.
*6. 42. Marchi, Fregolent, Baruffi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dove siano già stati attivati bandi con le seguenti: che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che dettano le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.
*6. 51. Braga, Mariani, Zardini, Causin.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine le Prefetture adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
6. 54. (Nuova Formulazione) Braga, Mariani, Zardini, Causin.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.
8. 4. Bargero, Borghi, Fiorio, Bobba, Biondelli, Gribaudo, Taricco, Portas, Boccuzzi, Bonomo, Bragantini, Damiano, D'Ottavio, Fregolent, Giorgis, Rossomando, Benamati, Piccoli Nardelli, Patriarca.

ART. 9.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. La Giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
  9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, agli enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti per il 2014, e agli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ad eccezione del comma 4 che si applica, per tutti gli enti Pag. 31locali, a decorrere dal 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
*9. 10. (Nuova Formulazione) Guerini Lorenzo, Giulietti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. La Giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
  9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, agli enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti per il 2014, e agli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ad eccezione del comma 4 che si applica, per tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
*9. 18. (Nuova Formulazione) Saltamartini.

ART. 11.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: e altresì provvede a pubblicare sul proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.
11. 8. (Nuova Formulazione) Bechis, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Currò, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Pag. 32

ALLEGATO 2

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI DAI RELATORI

ART. 2.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di incrementare il numero degli alloggi sociali di cui al comma 4, sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati, nonché gli interventi non ancora avviati purché provvisti di titoli abitativi rilasciati entro il 30 giugno 2013, interventi di:
   a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria;
   b) ampliamento della superficie lorda complessiva di pavimento (S.L.P.), in misura non superiore al 20 per cento di quella esistente o assentita;
   c) sostituzione del patrimonio edilizio, anche con incrementi volumetrici nelle misure di cui alla lettera b); con la sostituzione edilizia è ammessa la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché diversa allocazione nel lotto di riferimento;
   d) variazione della destinazione d'uso anche senza opere;
   e) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio di prossimità, nonché alle necessità di integrazione sociale dei soggetti destinatari dell'edilizia residenziale sociale, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie lorda complessiva di pavimento complessivamente ammessa.

  4-ter. Gli interventi possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e/o adottati e ai regolamenti edilizi, compresa la deroga alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli. Gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta.
  4-quater. Ferma restando la verifica in ordine alla possibilità o sostenibilità economica dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia, le superfici lorde complessive di pavimento in incremento possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori per le medesime finalità di intervento, ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, con esclusione di quelle destinate all'agricoltura o no soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle sottoposte a vincoli ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La nuova destinazione d'uso deve essere mantenuta per un periodo di almeno quindici anni.
  4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quater costituiscono Pag. 33principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa concorrente da parte delle Regioni. Le stesse si applicano, altresì, anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
2. 112. Il Relatore per la V Commissione.

ART. 9.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 11-quinquies, è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di Stabilità interno».
9. 19. I Relatori.

ART. 13.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le pratiche gestionali migliori (benchmarking) e di fissazione delle tariffe aziendali che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibile con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;
   b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente:
  «6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»;
   c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario richiede, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».
  9-ter. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014». Pag. 34
  9-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 9-bis è sostituito con il seguente:
  «9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla Regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
   b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.»;
   c) al comma 9-quater le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione Campania»;
   d) al comma 9-sexies le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione Campania»;
   e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali e altre misure urgenti in materia finanziaria.
13. 35. I Relatori.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:
   «n-quinquies) per l'anno 2013, delle spese sostenute dalla regione Piemonte, a valere sulle risorse alla stessa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, che la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
   n-sexies) per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute da ciascuna regione a valer sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 che, previa delibera del CIPE, ciascuna regione è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 1-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
13. 36. I Relatori.