CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 ottobre 2013
93.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (C. 1540 Governo)

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 282-quater dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.».
2. 600. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), sostituire le parole da: e 282-ter sino a: comunicati con le seguenti:, 282-ter, 283, 284, 285, 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria,.
2. 32. (nuova formulazione) Il relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera b), al numero 2), sostituire le parole da: 282-bis alla fine del numero, con le seguenti: 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede».

  Conseguentemente alla medesima lettera b), al numero 3), sostituire le parole: da 282-bis» alla fine del numero, con le seguenti: 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
2. 33. (nuova formulazione) Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: «previsti dagli articoli» inserire la seguente: «572» e dopo le parole: «609-undecies» inserire le seguenti: «612-bis».
2. 22. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini.

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  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 384-bis, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.
2. 44. (nuova formulazione) Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 384-bis», comma 1, dopo le parole: previa autorizzazione del pubblico ministero inserire le seguenti: scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
2. 35. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: l'integrità fisica aggiungere le seguenti: o psichica.
2. 70. (nuova formulazione) Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), inserire alla fine il seguente periodo: Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.
2. 200. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: agli articoli con le seguenti: degli articoli.
2. 63. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 612-bis».
2. 602. I Relatori.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: per i delitti commessi con violenza alla persona.
2. 34. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: «e al difensore», sono aggiunte le seguenti: «nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»;.
2. 603. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) all'articolo 449, quinto comma, sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: «Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere su disposizione del pubblico ministero alla sua citazione per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero».
2. 83. (nuova formulazione) Il Relatore per la II Commissione.

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  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) all'articolo 350, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e nei casi di cui all'articolo 384-bis».
2. 36. Il Relatore per la II Commissione.

ART. 3.

  Al comma 1 dopo le parole: sia segnalato inserire le seguenti:, in forma non anonima,.
3. 500. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire le parole: al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, con le seguenti: ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale,.
3. 17. (nuova formulazione) Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

   Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tutti gli atti, non episodici, con le seguenti: uno o più atti, gravi ovvero non episodici,.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tutti gli atti, non episodici, con le seguenti: uno o più atti, gravi ovvero non episodici,.
3. 502. I Relatori.

  Al comma 4 sopprimere la parola: eventuale.
3. 12. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
3. 501. I Relatori.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1.
3. 700. I Relatori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
* 3. 34. (nuova formulazione) Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Verini, Tartaglione, Scalfarotto, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
* 3. 16. (nuova formulazione) Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Ermini, Bonafè, Bruno Bossio, Covello.

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  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
* 3. 19. (nuova formulazione) Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

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ALLEGATO 2

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (C. 1540 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, sostituire le parole: anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità con le seguenti: con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima.
4. 400. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente.
4. 401. I Relatori.