CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 settembre 2013
90.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) al comma quarto, dopo il periodo che di conclude con le parole: “sei mesi” sono aggiunti i seguenti periodi: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”».
1. 500. (nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole «di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale».
*1. 61. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole «di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale».
*1. 63. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

ART. 2.

  Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente lettera:
   «0a) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente lettera:
   “f-ter) delitti previsti dall'articolo 612- bis.”».
2. 21. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è inserita la seguente: «582,» con le seguenti: sono inserite le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,».

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  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, comma 2, ovvero contro il convivente».
2. 82. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e con le modalità previste all'articolo 275-bis codice di procedura penale.
2. 20. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 101, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore ai sensi dell'articolo 101 e nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115;».
2. 30.  (nuova formulazione) Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

Pag. 18

ALLEGATO 2

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.

NUOVO EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) al comma quarto, dopo il periodo che di conclude con le parole: “sei mesi” sono aggiunti i seguenti periodi: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate fatte nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”».
1. 500. I Relatori.