CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 settembre 2013
88.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione Attività Produttive, commercio e turismo,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544 Governo);
   premesso che:
    vanno accolte con particolare favore, nell'ambito del provvedimento in argomento, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, circa l'incremento per 7.218.602.175,20 euro, per l'anno 2013, della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, un intervento che sta incidendo positivamente e concretamente sul sistema economico; le disposizioni di cui all'articolo 2 e, in particolare: quelle di cui al comma 1 circa il non doversi, per il 2013, la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; quelle di cui al comma 2, lettera a), sull'esenzione dall'imposta municipale propria, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
    devono essere valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, circa il rifinanziamento per 500 milioni di euro, per l'anno 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga; di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, circa l'ampliamento della salvaguardia dai requisiti di accesso al pensionamento previsti ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    è altresì condivisibile, per gli effetti incentivanti sul mercato delle locazioni, la riduzione, di cui all'articolo 4, dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato dal 19 per cento al 15 per cento; in tale contesto sarebbe stata, tuttavia, auspicabile l'introduzione di una disposizione finalizzata a differenziare la tassazione tra immobili locati e immobili sfitti, prevedendo la concorrenza alla base imponibile IRPEF del reddito delle abitazioni non locate diverse dalla prima casa, considerato che queste ultime, nella transizione dall'ICI all'IMU, hanno goduto di un trattamento fiscale relativamente migliore rispetto a quello degli immobili immessi nel mercato degli affitti;
    sono altresì condivisibili le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al Pag. 121settore immobiliare di cui all'articolo 6 e, in specie, le disposizioni di cui al comma 1 concernenti, alla lettera a), la possibilità che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fornisca al sistema bancario finanziamenti per l'erogazione di mutui, garantiti da ipoteca su immobili residenziali, da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, ed ancora concernenti, alla lettera b), la possibilità che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. acquisti obbligazioni bancarie garantite, emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali;
   considerato che:
    il Governo, con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, aveva opportunamente finalizzato la sospensione del versamento della rata di giugno dell'IMU, relativa alla più gran parte delle abitazioni principali, alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, inclusa la disciplina della Tares, riforma volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;
    il provvedimento trasmesso alla Camera non contiene, tuttavia, l'auspicata riforma della tassazione immobiliare, limitandosi ad esentare dal pagamento dell'imposta gli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il citato decreto-legge n. 54 del 2013, né ricomprende le misure in materia di indeducibilità dell'imposta comunale dal reddito di impresa, lasciando così non affrontata ed irrisolta la questione, la cui soluzione sarebbe invece di grande utilità soprattutto per i settori esportatori della nostra economia, della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, i quali hanno subìto un pesante aggravio di imposta negli ultimi anni, come sottolineato nel corso delle audizioni dai rappresentanti della Confindustria e di Rete Imprese Italia;
    il parere approvato dalla X Commissione, il 12 giugno scorso, in merito al citato decreto-legge n. 54 del 2013, invitava le Commissioni di merito a valutare l'integrazione delle previsioni del Governo in materia di principi di riforma dell'imposizione fiscale sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa con l'estensione della deducibilità IMU anche all'IRAP, esigenza dettata dalla necessità di non penalizzare quelle imprese che, a causa della crisi economica, non realizzano utili;
    il Governo, nella conferenza stampa di presentazione del decreto legge in esame, ha annunciato che, con un ulteriore decreto-legge contestuale al disegno di legge di stabilità del prossimo ottobre, verrà abolita anche la seconda rata dell'IMU per gli immobili già interessati dall'abolizione della prima, e che, a partire dal 2014, entrerà in vigore la cosiddetta «service-tax», nel pieno rispetto del principio federalista dell'autonomia finanziaria dei Comuni, ma con limitazione verso l'alto della fissazione delle aliquote per evitare di accrescere capacità fiscale e carico sui contribuenti;
    è necessario assicurare che il futuro assetto della fiscalità immobiliare non si traduca in duplicazioni impositive, né in aggravi del carico fiscale, né in un aumento dell'incertezza e degli adempimenti burocratici a carico delle imprese;
    anche il documento congiunto di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil dello scorso 2 settembre, recante il titolo «Una legge di stabilità per l'occupazione e la crescita», pone l'esigenza di ripensare «la tassazione Pag. 122dei beni immobili dell'impresa che siano strumentali all'attività produttiva»,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   provvedano le Commissioni di merito:
    a) ad integrare le disposizioni di cui al presente decreto-legge con la previsione della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali all'attività produttiva ai fini della determinazione del reddito d'impresa, in attuazione di quanto stabilito dal decreto-legge n. 54 del 2013;
    b) a rivedere e integrare i criteri in materia di Tares recati dall'articolo 5, comma 1, conseguenti al principio «chi inquina paga», di cui all'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, al fine di assicurare un'applicazione operativa di tale principio il più possibile proporzionale al volume ed alla natura dei rifiuti prodotti dalle imprese, anche nella prospettiva dell'entrata in vigore della «service-tax»;
    c) a valutare con attenzione le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 15, sia per quanto concerne l'impatto della decurtazione dello stanziamento per il fondo per la decontribuzione del salario di secondo livello sugli interventi previsti a legislazione vigente, sia con riguardo alla complessiva efficacia delle misure di copertura ivi contenute, al fine di scongiurare il ricorso alla clausola di salvaguardia di cui al comma 4, comportante l'aumento degli acconti IRES e IRAP e delle accise relative ai prodotti energetici ed elettrici, alle bevande alcoliche e ai tabacchi lavorati di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire la deducibilità dall'IRAP dell'IMU relativa agli immobili strumentali all'attività produttiva, allo scopo di consentire un alleggerimento del carico impositivo anche nei confronti di aziende incapienti, poiché non in utile;
   b) valutino le Commissioni di merito gli effetti dei differimenti di termini per la deliberazione del bilancio di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, di cui all'articolo 8, sulla tempistica per l'effettuazione dei pagamenti da parte di cittadini ed imprese.

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ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544 Governo);
   premesso che:
    vanno accolte con particolare favore, nell'ambito del provvedimento in argomento, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, circa l'incremento per 7.218.602.175,20 euro, per l'anno 2013, della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, un intervento che sta incidendo positivamente e concretamente sul sistema economico; le disposizioni di cui all'articolo 2 e, in particolare: quelle di cui al comma 1 circa il non doversi, per il 2013, la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; quelle di cui al comma 2, lettera a), sull'esenzione dall'imposta municipale propria, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
    devono essere valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, circa il rifinanziamento per 500 milioni di euro, per l'anno 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga; di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, circa l'ampliamento della salvaguardia dai requisiti di accesso al pensionamento previsti ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    è altresì condivisibile, per gli effetti incentivanti sul mercato delle locazioni, la riduzione, di cui all'articolo 4, dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato dal 19 per cento al 15 per cento; in tale contesto sarebbe stata, tuttavia, auspicabile l'introduzione di una disposizione finalizzata a differenziare la tassazione tra immobili locati e immobili sfitti, prevedendo la concorrenza alla base imponibile IRPEF del reddito delle abitazioni non locate diverse dalla prima casa, considerato che queste ultime, nella transizione dall'ICI all'IMU, hanno goduto di un trattamento fiscale relativamente migliore rispetto a quello degli immobili immessi nel mercato degli affitti;
    sono altresì condivisibili le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare di cui all'articolo 6 e, Pag. 124in specie, le disposizioni di cui al comma 1 concernenti, alla lettera a), la possibilità che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fornisca al sistema bancario finanziamenti per l'erogazione di mutui, garantiti da ipoteca su immobili residenziali, da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, ed ancora concernenti, alla lettera b), la possibilità che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. acquisti obbligazioni bancarie garantite, emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali;
   considerato che:
    il Governo, con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, aveva opportunamente finalizzato la sospensione del versamento della rata di giugno dell'IMU, relativa alla più gran parte delle abitazioni principali, alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, inclusa la disciplina della Tares, riforma volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;
    il provvedimento trasmesso alla Camera non contiene, tuttavia, l'auspicata riforma della tassazione immobiliare, limitandosi ad esentare dal pagamento dell'imposta gli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il citato decreto-legge n. 54 del 2013, né ricomprende le misure in materia di indeducibilità dell'imposta comunale dal reddito di impresa, lasciando così non affrontata ed irrisolta la questione, la cui soluzione sarebbe invece di grande utilità soprattutto per i settori esportatori della nostra economia, della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, i quali hanno subìto un pesante aggravio di imposta negli ultimi anni, come sottolineato nel corso delle audizioni dai rappresentanti della Confindustria e di Rete Imprese Italia;
    il parere approvato dalla X Commissione, il 12 giugno scorso, in merito al citato decreto-legge n. 54 del 2013, invitava le Commissioni di merito a valutare l'integrazione delle previsioni del Governo in materia di principi di riforma dell'imposizione fiscale sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa con l'estensione della deducibilità IMU anche all'IRAP, esigenza dettata dalla necessità di non penalizzare quelle imprese che, a causa della crisi economica, non realizzano utili;
    il Governo, nella conferenza stampa di presentazione del decreto legge in esame, ha annunciato che, con un ulteriore decreto-legge contestuale al disegno di legge di stabilità del prossimo ottobre, verrà abolita anche la seconda rata dell'IMU per gli immobili già interessati dall'abolizione della prima, e che, a partire dal 2014, entrerà in vigore la cosiddetta «service-tax», nel pieno rispetto del principio federalista dell'autonomia finanziaria dei Comuni, ma con limitazione verso l'alto della fissazione delle aliquote per evitare di accrescere capacità fiscale e carico sui contribuenti;
    è necessario assicurare che il futuro assetto della fiscalità immobiliare non si traduca in duplicazioni impositive, né in aggravi del carico fiscale, né in un aumento dell'incertezza e degli adempimenti burocratici a carico delle imprese;
    anche il documento congiunto di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil dello scorso 2 settembre, recante il titolo «Una legge di stabilità per l'occupazione e la crescita», pone l'esigenza di ripensare «la tassazione Pag. 125dei beni immobili dell'impresa che siano strumentali all'attività produttiva»,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   provvedano le Commissioni di merito:
    a) ad integrare le disposizioni di cui al presente decreto-legge con la previsione della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali all'attività produttiva ai fini della determinazione del reddito d'impresa, in attuazione di quanto stabilito dal decreto-legge n. 54 del 2013;
    b) a rivedere e integrare i criteri in materia di Tares recati dall'articolo 5, comma 1, conseguenti al principio «chi inquina paga», di cui all'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, al fine di assicurare un'applicazione operativa di tale principio il più possibile proporzionale al volume ed alla natura dei rifiuti prodotti dalle imprese, e al netto di conferimenti obbligatori, anche nella prospettiva dell'entrata in vigore della «service-tax»;
    c) a valutare con attenzione le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 15, sia per quanto concerne l'impatto della decurtazione dello stanziamento per il fondo per la decontribuzione del salario di secondo livello sugli interventi previsti a legislazione vigente, sia con riguardo alla complessiva efficacia delle misure di copertura ivi contenute, al fine di scongiurare il ricorso alla clausola di salvaguardia di cui al comma 4, comportante l'aumento degli acconti IRES e IRAP e delle accise relative ai prodotti energetici ed elettrici, alle bevande alcoliche e ai tabacchi lavorati di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire la deducibilità dall'IRAP dell'IMU relativa agli immobili strumentali all'attività produttiva, allo scopo di consentire un alleggerimento del carico impositivo anche nei confronti di aziende incapienti, poiché non in utile;
   b) valutino le Commissioni di merito gli effetti dei differimenti di termini per la deliberazione del bilancio di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, di cui all'articolo 8, sulla tempistica per l'effettuazione dei pagamenti da parte di cittadini ed imprese.

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ALLEGATO 3

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. (Nuovo testo C. 362 Madia).

  PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo, esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (C. 362 Madia);
   rilevando che il provvedimento si iscrive pienamente nel quadro della disciplina recata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 7, concernente la disciplina delle professioni non regolamentate e avendo verificato che la normativa non solleva alcun problema in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea;
   ritenendo auspicabile prevedere misure di regolamentazione delle professioni dei soggetti operanti nel campo della tutela, vigilanza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese;
   rilevando, in tale contesto, che l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge Europea 2013), sulla base di una presunta violazione della direttiva servizi denunciata dall'apertura di una procedura di pre-infrazione, attesta la validità nel territorio italiano dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro;
   ritenendo opportuno valutare la fondatezza dei presupposti di tale procedura di infrazione,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito, al fine di evitare confusione del quadro normativo, l'opportunità di introdurre nel testo in esame una disposizione transitoria, in attesa di un riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che sospenda nelle more di tale regolamentazione l'efficacia del citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013.