CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 settembre 2013
88.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 e abb.-A.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La V Commissione,
   esaminato il testo A dei progetti di legge C. 282 e abb., recante Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   premesso che:
    il presente provvedimento reca una delega di ampia portata concernente la revisione del sistema fiscale sulla base di specifici principi e criteri, nonché in base ai principi indicati dallo statuto del contribuente e in coerenza con quanto stabilito dalla legge delega in materia di federalismo fiscale e dell'ordinamento europeo;
    l'articolo 16, comma 1, prevede che dai decreti legislativi attuativi della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti;
    la clausola di invarianza finanziaria testé citata, facendo riferimento alla pressione fiscale complessiva – ossia a quella che dovrebbe risultare a conclusione del processo di riforma – dovrebbe intendersi riferita all'attuazione dell'intera delega, e quindi ai decreti legislativi nel loro insieme;
    ciò significa che gli effetti finanziari negativi eventualmente derivanti dall'attuazione di alcuni principi e criteri direttivi contenuti nella delega dovrebbero essere compensati a valere sugli effetti finanziari positivi derivanti dalla complessiva riorganizzazione del sistema fiscale;
    i predetti effetti finanziari, tuttavia, siano essi positivi o negativi, saranno concretamente quantificabili, anche con riferimento alla finanza locale, solo all'atto dell'adozione degli schemi di decreto legislativo, allorquando saranno puntualmente attuati i singoli principi e criteri direttivi;
    in questo quadro, infatti, l'articolo 16, comma 1, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere, in sede di adozione della delega, alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, demanda tale determinazione al momento della successiva attuazione della delega stessa;
   rilevata pertanto la necessità di assicurare il coordinamento dei flussi finanziari derivanti dai diversi decreti legislativi, sia in termini di distribuzione territoriale, sia in termini temporali, ferma restando l'esigenza di tenere conto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di destinazione delle risorse derivanti dall'evasione fiscale, in modo da assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
   considerato che:
    per quanto riguarda il profilo territoriale, il predetto coordinamento dovrebbe essere assicurato dalla puntuale Pag. 65attuazione dell'articolo 1, comma 1, secondo cui i decreti legislativi sono adottati, tra l'altro, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;
    per quanto concerne il profilo temporale, il provvedimento, all'articolo 16, comma 1, terzo periodo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi di delega, stabilisce che «Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto è emanato solo successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie»;
    la destinazione delle maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è effettuata dall'articolo 4, comma 3, senza rinviare ai vincoli di finanza pubblica previsti dal predetto comma 36;
   ritenuto che:
    i provvedimenti legislativi, di cui all'articolo 16, comma 1, terzo periodo, che eventualmente stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie, alla luce della clausola di invarianza finanziaria di cui al precedente primo periodo, dovranno essere prioritariamente individuati nei medesimi decreti legislativi di cui all'articolo 1, ove da essi derivino effetti finanziari positivi;
    l'obiettivo dell'invarianza del gettito derivante dall'attuazione della delega e quello della riduzione della pressione tributaria possono essere contestualmente realizzati in presenza di un aumento del prodotto interno lordo, che potrebbe essere conseguito, nel corso del tempo, anche attraverso l'attuazione della presente delega;
  valutata, pertanto, la necessità di:
    riformulare l'articolo 16, comma 1, nel senso di prevedere che l'invarianza finanziaria deve essere riferita all'attuazione della delega nel suo complesso, fermo restando che i provvedimenti legislativi che eventualmente stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie dovranno essere prioritariamente individuati nei medesimi decreti legislativi di cui all'articolo 1, ove da essi derivino effetti finanziari positivi;
    esplicitare, tra gli obiettivi della revisione del sistema fiscale di cui all'articolo 16, comma 2, anche quello della crescita economica, in modo da assicurare il contestuale perseguimento dell'obiettivo dell'invarianza del gettito e quello della riduzione della pressione tributaria;
    rinviare ai vincoli di finanza pubblica definiti dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, ai fini della destinazione delle maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 4, comma 3;
    riformulare le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 16, comma 1, in conformità con la vigente disciplina contabile;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: a gettoni di presenza, rimborsi o compensi con le seguenti: a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;Pag. 66
   all'articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'evasione fiscale aggiungere le seguenti:, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo,;
   all'articolo 16, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dai decreti legislativi con le seguenti: Dall'attuazione della delega;
   all'articolo 16, comma 2, dopo le parole: persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti aggiungere le seguenti:, anche attraverso la crescita economica».

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ALLEGATO 2

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 e abb.-A.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

   La Commissione Bilancio,
   premesso che la complessità della materia trattata non consente di valutare gli impatti finanziari di una serie di modifiche che saranno apportate alle leggi tributarie, quali quelle di cui all'articolo 2 sulla riforma del catasto,
   ritenuto che:
    le modifiche inserite nell'articolo 16, recante disposizioni finanziarie, che richiamano espressamente i vincoli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla copertura finanziaria delle deleghe legislative, non appaiono sufficienti ad assicurare la copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente provvedimento;
    le molteplici e sostanziose modifiche del sistema fiscale non consentono una valutazione neppure approssimativa degli oneri finanziari e della possibilità che le nuove norme possano essere ad invarianza di gettito;
    dovrebbe, invece, procedersi alle riforme del sistema tributario gradualmente e per stadi, adottando separate deleghe per ciascuna materia tributaria trattata, oppure operando riforme per settori di imposte (dirette, indirette, catasto), con progetti di legge di iniziativa governativa che indichino espressamente le coperture finanziarie dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti,
   esprime

PARERE CONTRARIO.