CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 settembre 2013
85.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Testo unificato C. 282 Causi e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, in particolare l'articolo 14, che conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, al fine di porre rimedio allo sviluppo disordinato dovuto agli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni e alla disomogeneità dei trattamenti fiscali, nonché con l'obiettivo di riordinare il sistema dei controlli, di introdurre nuove norme per rafforzare i criteri di trasparenza nell'affidamento delle concessioni, razionalizzare il sistema sanzionatorio e – in relazione alle competenze proprie della Commissione affari sociali –, di prevenire i fenomeni di gioco di azzardo patologico, di intensificare le misure per vietare l'accesso al gioco dei minori ed individuare le risorse per finanziare i servizi sanitari che si occupano del contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
   considerato che il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, è già intervenuto in questa materia, recando disposizioni volte rispettivamente a: regolamentare e contenere i messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro (articolo 7, commi 4, 4-bis e 5); prevedere l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro (articolo 5, comma 2); disciplinare la ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco sulla base di determinati criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi (articolo 7, comma 10); vietare l'ingresso ai minori di anni diciotto in determinate aree destinate al gioco con vincite in denaro (articolo 7, comma 8);
   ravvisata la necessità di mantenere in vigore le richiamate disposizioni, considerato che ad alcune di esse deve ancora essere data attuazione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) al comma 2, lettera a), dell'articolo 14, nella parte in cui si fa riferimento all’«esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali», venga specificato che non devono essere abrogate le disposizioni recate dal decreto-legge n. 158 del 2012 in queste materie, richiamate espressamente nelle premesse;
   b) al comma 2, lettera a), dell'articolo 14, sia inserito espressamente, tra i principi e criteri direttivi ivi previsti, quello della riduzione dell'offerta di gioco, al fine di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, anche in considerazione dell'aumento del gettito erariale che presumibilmente Pag. 135conseguirà alla rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari ai sensi della lettera f) del medesimo comma;
   c) al comma 2, lettera m), dell'articolo 14, si preveda un rafforzamento dei poteri dei sindaci in ordine alla localizzazione degli apparecchi di gioco, che devono essere tenuti lontano da luoghi «sensibili», nonché alla fissazione delle fasce orarie in cui è consentito il funzionamento dei giochi stessi;
   d) al comma 2, lettera q), dell'articolo 14, si preveda che il fondo destinato al contrasto delle ludopatie – laddove sarebbe più opportuno utilizzare l'espressione gioco d'azzardo patologico – GAP – sia finanziato non solo attraverso le risorse erariali derivanti dai giochi pubblici ma anche con i proventi spettanti ai soggetti facenti parte della intera filiera del gioco;
   e) al comma 2, lettera s), dell'articolo 14, al fine di introdurre meccanismi di autoesclusione dal gioco si introducano ulteriori possibilità oltre a quella del registro nazionale, che appare troppo rigida e tale da dissuadere il ricorso alle altre misure di autoesclusione già sperimentate in altri paese europei.