CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2013
84.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (C. 1309 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1309 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012»;
   ricordato che la linea Alta Velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Trans-European Networks-Transport), volta a promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali e a garantire la promozione dei servizi di interesse economico generale e la coesione economica, sociale e territoriale;
   ricordato che il corridoio Mediterraneo, di cui la Torino-Lione è parte essenziale, è indicato tra i dieci corridoi prioritari scelti per il valore aggiunto che possono portare all'Europa e per la possibilità di essere realizzati entro il 2030, da inserire nel Piano di investimenti europeo Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020, attualmente all'esame del Parlamento europeo;
   rilevato come la linea ferroviaria Torino-Lione si ponga al centro degli assi di comunicazione tra il nord e il sud d'Europa, e che il Corridoio Mediterraneo rappresenta per l'Italia una delle principali reti a supporto del tessuto industriale, sia per la maggiore accessibilità sulla direttrice est-ovest che per la connessione con tutti gli altri corridoi trans europei passanti per l'Italia;
   osservato inoltre che la linea ferroviaria Torino-Lione, oltre a consentire una sensibile riduzione dei tempi di viaggio per il traffico passeggeri, rappresenta un collegamento indispensabile per rilanciare la modalità di trasporto ferroviaria rispetto a quella stradale, fornendo una risposta efficace e sostenibile, dal punto di vista ambientale, al significativo incremento della domanda di trasporto merci sull'arco alpino;
   ricordato che lo scorso 5 giugno 2013 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza una mozione che impegna il Governo a dare piena attuazione all'Accordo del 30 gennaio 2012 in oggetto e che analogo impegno era stato adottato nella scorsa legislatura con atti di indirizzo approvati nelle sedute del 29 marzo 2012 e del 20 ottobre 2010, a conferma della valenza strategica della infrastruttura come asse decisivo per i collegamenti europei;
   rilevato, alla luce delle competenze della XIV Commissione, che il provvedimento è conforme con la vigente normativa dell'Unione europea;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (C. 1309 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1309 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012»;

  considerato che:
   l'Accordo ratificato in data 30 gennaio 2012 ed avente come parti il Governo Italiano ed il Governo Francese e relativo alla realizzazione ed esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione non prevede alcun impegno della Commissione Europea al cofinanziamento del progetto;
   il nuovo Accordo infatti ad oggi non risulta sottoscritto dall'Unione Europa e pertanto in sostanza si limita a determinare solo una nuova ripartizione percentuale dei costi relativi all'opera intercorrenti tra Italia e Francia;
   i costi dell'opera ammonterebbero a circa 8,2 miliardi di euro, di cui secondo la Presidenza del Consiglio, il 40 per cento di tale somma, ovvero circa 3,28 milioni di euro «potrebbe essere erogato dall'Unione Europea»;
   non risulta possibile che un accordo bilaterale non ancora sottoscritto dall'Unione Europea possa essere vincolante per quest'ultima;
   l'Unione Europea, pur ritenendo prioritario il progetto n. 6, ex Corridoio 5, ovvero la «Lione-Trieste/Koper-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina» (non Lisbona-Kiev così come accreditato dal Governo) ed all'interno dei 30 progetti prioritari della Rete di Trasporto Transeuropea (TEN-T), »essenziali per la coesione tra gli stati membri», non abbia mai chiesto formalmente all'Italia di realizzare una linea ad Alta Velocità (AV) su questa direttrice;
   è ingiustificato, in un momento di evidente crisi economica e di pesanti sacrifici per gran parte degli italiani, destinare tali ingenti risorse a un'infrastruttura che di per sé non risolverebbe il problema del costo del lavoro, né tantomeno quello della competitività delle nostre industrie. Peraltro è comprovato che il trasporto delle merci su rotaia registra da anni, vistosi decrementi proprio nel tratto di collegamento ferroviario con la Francia ed in generale nell'asse Est-Ovest;
   il costo relativo alla realizzazione dell'opera non è affatto ridotto, ma distribuito nel tempo in modo da aggirare l'ostacolo del bilancio annuale, e graverebbe in ogni caso sulla fragile economia del nostro paese erodendo inutilmente risorse dedicabili a scuola, sanità, pensioni e stato sociale;
   imponente sarebbe l'impatto degli inquinanti atmosferici (ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri sottili) e giustificata l'enorme preoccupazione delle comunità Pag. 188locali, per il pericolo amianto, elemento di cui i rilievi alpini che circondano la Valsusa sono ricchissimi;
   non si è verificata la piena saturazione delle linee ferroviarie esistenti, pregiudiziale giuridica e tecnica alla ratifica del Trattato. Infatti, in occasione della ratifica dell'Accordo, il Parlamento aveva previsto un incremento del traffico in questione, che invece dall'anno 2001 risulta in considerevole riduzione;
   la realizzazione del progetto non giustifica le previsioni di traffico merci e passeggeri e per di più la realizzazione dell'opera alimenterebbe quell'intreccio perverso partiti-imprenditori-mafie, che in genere tutte le grandi opere comportano;
   rilevato che non sono rispettate le direttive europee in materia ambientale, in particolare le disposizioni contenute nella direttiva VIA (85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE) concernente la valutazione di impatto ambientale, e nella direttiva VAS sulla valutazione ambientale strategica (2001/42/CE);
   considerato infine che non sono state prese in considerazione le numerose petizioni (949/2003, 523/2004,198/2005 e 786/2007) presentate dai cittadini delle comunità locali interessate, che hanno manifestato il loro dissenso alla realizzazione dell'opera;
   rilevato pertanto che la nuova linea ferroviaria Torino-Lione,» non è giustificabile né dal punto di vista della domanda di trasporto merci e/o passeggeri, né tantomeno presenta prospettive di convenienza economica sia per il territorio attraversato sia per i territori limitrofi. Inoltre, quest'opera non garantirebbe in alcun modo il ritorno nelle casse pubbliche degli ingenti capitali investiti (anche per la mancanza di un qualsivoglia piano finanziario), e soprattutto causerebbe ingenti danni ambientali diretti e indiretti, nelle aree attraversate, sia per la prevista durata dei lavori, sia soprattutto per il pesante stravolgimento della vita delle comunità locali;
   esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Testo unificato C. 282 Causi e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo unificato C. 282 Causi e abb. «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;
   considerato che il provvedimento, fra l'altro, detta norme per il recepimento di direttive dell'Unione europea;
   tenuto conto che il 3 giugno 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare in cui sostiene che alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 contrastano con la direttiva 2006/112 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in quanto escludono dall'imposta alcune operazioni considerate «non commerciali» che dovrebbero, invece, essere tassate o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate «esenti» piuttosto che «escluse»;
   valutata l'opportunità di risolvere, nell'ambito di un ampio progetto di riforma del sistema fiscale, gli addebiti mossi dalla Commissione europea;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure volte a risolvere la richiamata procedura di infrazione.

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ALLEGATO 4

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (C. 1540 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1540 Governo recante «DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
   rilevato che il provvedimento in esame opportunamente interviene, a soli due mesi dalla relativa ratifica con la legge 27 giugno 2013 n. 77, per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
   osservato che le misure recate appaiono prevalentemente rivolte ad affrontare il problema della violenza domestica come fenomeno di sicurezza pubblica, e che occorrerebbe intervenire maggiormente al fine di realizzare un'attività coordinata tra forze di polizia, magistratura e servizi di aiuto e supporto alle vittime;
   ricordato che il Trattato di Lisbona ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini, inserendolo tra i valori e tra gli obiettivi dell'Unione (articoli 2 e 3, par. 3, del Trattato sull'Unione europea TUE) e che la dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati afferma che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica; la stessa dichiarazione impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime;
   evidenziato che l'articolo 5 del decreto-legge in esame attribuisce al Ministro per le pari opportunità compiti di prevenzione, affidandogli l'elaborazione del Piano di Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere che comprende anche una pluralità di azioni atte a prevenire il fenomeno stesso e a promuovere la cultura del rispetto dell'altro e della corretta relazione tra sessi nonché la sensibilizzazione alle tematiche dell'anti-violenza ed anti-discriminazioni;
   ricordato altresì che l'eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere costituisce una priorità della Strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea, nonché del Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia, 2010- 2014;
   richiamati i contenuti della direttiva 2011/99/UE (che istituisce l’»Ordine di protezione europeo»), del Regolamento (UE) n. 66/2013 (riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile), della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e della risoluzione del 5 aprile 2011 del Parlamento europeo sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne;
   evidenziata la necessità, in tale quadro, di garantire la massima tutela dei minori testimoni di qualsiasi forma di violenza, anche a tal fine estendendo le Pag. 191aggravanti per i reati commessi in presenza di minori a tutte le fattispecie oggetto del provvedimento e definendo specifiche modalità di assunzione della testimonianza dei minori medesimi;
   sottolineata altresì l'opportunità di estendere gli obblighi di costante comunicazione a tutela della persona offesa dai reati di maltrattamento, in coerenza con le indicazioni della citata direttiva 2012/29/UE, che stabilisce (articolo 6 – Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso) che «Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato»;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare ulteriormente le misure a tutela della persona offesa dai reati di maltrattamento, ampliando gli obblighi di costante comunicazione e protezione in coerenza con le indicazioni della direttiva 2012/29/UE.