CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2013
84.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
*8. 41. Boschi, Famiglietti, Nardella, Richetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
*8. 42. Gregorio Fontana, Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
*8. 43. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
*8. 47. Vitelli, Gitti, Binetti, Gigli.

  Al comma 1, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: e le quote associative,.

  Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali aggiungere le seguenti: e delle quote associative.
9. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Pag. 31

ALLEGATO 2

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. (Nuovo testo C. 362 Madia).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 362 Madia., recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»,
   considerato che le disposizioni da recate dal testo sono riconducibili alla materie «beni culturali – riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi – e le professioni,
   ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente,
   ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni,
   ricordato altresì che, con riferimento a tale riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che tale sviluppo corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»,
   rilevato, altresì, che con la sentenza n. 232 del 2005 della Corte Costituzionale viene evidenziato come, nelle materie in questione, sussiste una coesistenza di competenze normative,
   ricordato come la materia delle «professioni», a sua volta, rientra nell'ambito delle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
   evidenziato altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenze delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (ex multis sentenza n. 138 del 2009 della Corte Costituzionale),
   richiamato l'articolo 2, nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali,Pag. 32
   segnalata l'opportunità che la suddetta previsione sia valutata alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva, e ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, solo la sussistenza di un ambito materiale di competenza esclusiva consente allo Stato l'emanazione di atti regolamentari precettivi anche nei confronti delle autonomie territoriali (sentenze n. 200 del 2009, n. 144 del 2013 e n. 200 del 2013),
   evidenziata altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario,
   rilevato che, al medesimo comma 2 dell'articolo 2, si precisa che «l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purchè riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
   sottolineata l'opportunità di valutare approfonditamente tale previsione, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, considerato che al medesimo comma 2 dell'articolo 2 si demanda invece al decreto ministeriale ivi previsto l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi in questione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2 – nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali – alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva e della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;
   b) si evidenzia altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di co-decisore con riferimento ad un atto normativo secondario;
   c) si sottolinea, infine, l'opportunità di valutare approfonditamente, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, nella parte in cui precisa che «l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale», considerato che il medesimo comma 2 demanda invece ad un decreto ministeriale, ivi previsto, l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi in questione, creando due «canali» differenziati.

Pag. 33

ALLEGATO 3

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. (Nuovo testo C. 362 Madia).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 362 Madia., recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»,
   considerato che le disposizioni da recate dal testo sono riconducibili alla materie «beni culturali – riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi – e le professioni,
   ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente,
   ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni,
   ricordato altresì che, con riferimento a tale riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che tale sviluppo corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»,
   rilevato, altresì, che con la sentenza n. 232 del 2005 della Corte Costituzionale viene evidenziato come, nelle materie in questione, sussiste una coesistenza di competenze normative,
   ricordato come la materia delle «professioni», a sua volta, rientra nell'ambito delle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
   evidenziato altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenze delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (ex multis sentenza n. 138 del 2009 della Corte Costituzionale),
   richiamato l'articolo 2, nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali,Pag. 34
   segnalata l'opportunità che la suddetta previsione sia valutata alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva, e ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, solo la sussistenza di un ambito materiale di competenza esclusiva consente allo Stato l'emanazione di atti regolamentari precettivi anche nei confronti delle autonomie territoriali (sentenze n. 200 del 2009, n. 144 del 2013 e n. 200 del 2013),
   evidenziata altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario,
   rilevato che, al medesimo comma 2 dell'articolo 2, si precisa che «l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purchè riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4», indipendentemente dal possesso dei requisiti del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 2,
   sottolineata pertanto la necessità di valutare approfonditamente tale previsione, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, considerato che al medesimo comma 2 dell'articolo 2 si demanda invece al decreto ministeriale ivi previsto l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi in questione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si sottolinea, infine, la necessità di valutare approfonditamente, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, nella parte in cui precisa che «l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale», considerato che il medesimo comma 2 demanda invece ad un decreto ministeriale, ivi previsto, l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi in questione, creando due «canali» differenziati;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2 – nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali – alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva e della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;
   b) si evidenzia altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario.

Pag. 35

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. (Testo unificato Doc. XXII, n. 5 Mongiello, ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato Doc. XXII, n. 5 Mongiello ed abb., recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
   ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse,
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   appare opportuno definire con maggiore determinatezza la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4, lettera r), indicando in particolare con maggiore chiarezza cosa si intenda con l'inciso «anche in riferimento agli aspetti organizzativi».