CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 agosto 2013
69.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.
  2. Il periodo di esenzione di cui al comma 1 è ridotto ad un triennio in caso di assunzione con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.
  3. Per le aziende del settore privato che incrementano nei cinque anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate ad euro 20.000 per ogni lavoratore di età inferiore ai trentacinque anni assunto.
  4. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche nelle ipotesi in cui i contratti di lavoro a tempo determinato in essere per i soggetti di età inferiore a trentacinque anni siano trasformati in contratti a tempo indeterminato.
  5. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
  6. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al medesimo comma 1.
  7. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
  8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, del presente articolo, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012. Pag. 22
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:
   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 10;
   b) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulla corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   c) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,98 milioni di euro per l'anno 2014,98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ministro per la coesione territoriale.

  10. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.
  11. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e le Province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo.
1. 1. Fedriga, Busin.

  Sostituire i commi 1, 2, 12, 13 e 15 con i seguenti:
  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 35 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui al comma 12 e al comma 16, queste ultime solo per quanto riguarda gli incentivi per i giovani di età fino ai 29 anni, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
   a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
   b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
  12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:
   1) per i giovani fino a 29 anni:
    a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013,150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 Pag. 23aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;
    b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali;
   2) per i giovani di età compresa tra i 30 ed i 35 anni nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2013, 750 milioni di euro per l'anno 2014, 750 milioni di euro per l'anno 2015 e 450 milioni di euro per l'anno 2016.

  12-bis. Agli oneri di cui al comma 12, si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.
  12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  13. Le risorse di cui ai commi 12 e 12-ter sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.
  15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo per i giovani fino a 29 anni di età.
1. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di giovani fino a 29 anni di età.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
1. 3. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 1, dopo le parole: giovani inserire le seguenti: cittadini italiani ovvero comunitari residenti sul territorio nazionale da almeno cinque anni.
1. 4. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino a 29 con le seguenti: fino a 35.
1. 6. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino a 29 con le seguenti: fino a 32.
1. 5. Fedriga, Busin.

Pag. 24

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

  Conseguentemente:
   al comma 12, alla lettera a) dopo le parole: per quanto occorra, della Commissione europea aggiungere le seguenti:, nonché, per le stesse Regioni, nella misura di ulteriori 100 milioni per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.;
   alla lettera b) dopo le parole: di riparto dei Fondi strutturali, aggiungere le seguenti: nonché per le stesse restanti Regioni, nella misura di ulteriori di 50 milioni di euro per l'anno 2013, 100 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.;
   dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Agli oneri di cui al comma 12, oltre che con le risorse indicate nel medesimo comma, si provvede con il risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 12-ter.
  12-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 150 milioni di euro per Panno 2013 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 7. Airaudo, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano iscritti al Centro per l'impiego.
1. 8. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 2, sostituire le parole: tra i 18 ed i 29 con le seguenti: tra i 18 ed i 35.
1. 10. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, sostituire le parole: tra i 18 ed i 29 con le seguenti: tra i 18 ed i 32.
1. 9. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 12. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: che risultino iscritti presso i Centri per l'impiego.
1. 11. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*1. 13. Busin.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*1. 14. Fedriga, Busin.

Pag. 25

  Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non iscritti ad alcun corso di studio.
1. 15. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno dalla conversione del presente decreto.
1. 16. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e non oltre il 30 giugno 2015.
1. 17. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 4, sostituire le parole: è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali con le seguenti: è rappresentato da una riduzione dell'aliquota posta a carico del datore di lavoro nella misura del 10 per cento.
1. 18. Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Baldassarre.

  Al comma 4, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 48 mesi e le parole seicentocinquanta con le seguenti: cinquecento.
1. 19. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Nel caso di assunzione di almeno due lavoratori, entro l'anno solare a far data dall'entrata in vigore della presente legge, per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la seconda assunzione vengono mantenuti.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
1. 20. Rizzetto, Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 23. Fedriga, Busin.

  Al comma 5 sostituire, la parola un mese con la seguente trenta giorni.
1. 22. Rostellato, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Bechis, Ciprini.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Pag. 26legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro.
1. 24. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco.

  All'articolo 1 sostituire, il comma 9 con il seguente: 9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps con propria circolare disciplina le modalità attuative del presente incentivo e adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di:
   a) ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso;
   b) assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1.
1. 25. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini.

  Al comma 9, sostituire le parole entro 60 giorni con le seguenti: entro 30 giorni.
1. 26. Rostellato, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Bechis, Ciprini.

  Al comma 10, sopprimere le parole: Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre in 30 giugno 2015.
1. 27. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 12, lettera a), sopprimere le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

  Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: per le restanti regioni.
1. 42. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale.
1. 28. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: del Settentrione.
1. 31. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con la seguente: settentrionali.
1. 40. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: del Nord.
1. 30. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia, Veneto, Piemonte, Pag. 27Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria.
1. 32. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per i territori della Macroregione Padano Alpina.
1. 29. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte.
1. 36. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia e Piemonte.
1. 38. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Piemonte e Veneto.
1. 39. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Lombardia e Veneto.
1. 37. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per la regione Lombardia.
1. 33. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per la regione Veneto.
1. 34. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: per la regione Piemonte.
1. 35. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con le seguenti: Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
1. 41. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) nella misura di 500 milioni di euro per Vanno 2014 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria, a valere sulla corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 43. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera b), dopo le parole: per le restanti regioni inserire le seguenti: e le province di Trento e Bolzano.
1. 44. Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: ripartiti tra le Regioni con le seguenti: ripartiti secondo il principio della premialità tra le Regioni più virtuose.
1. 46. Prataviera, Fedriga, Busin.

Pag. 28

  Al comma 12, lettera b), dopo le parole: ripartiti inserire le seguenti: secondo il principio della premialità e virtuosità.
1. 45. Prataviera, Fedriga, Busin.

  Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a fame espressa dichiarazione entro il 30 dicembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 47. Fedriga, Busin.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione tra le Regioni avviene proporzionalmente, tenendo conto per ogni Regione dell'incremento percentuale del tasso di disoccupazione negli ultimi cinque anni rispetto alla percentuale di disoccupazione rilevata dall'Istat nell'anno 2007.
1. 48. Fedriga, Busin.

  Al comma 22-bis, sopprimere le parole: ai sensi.
1. 50. Fedriga, Busin.

  Al comma 22-bis, sostituire le parole: ai sensi di cui al con le seguenti: ai sensi del.
1. 49. Fedriga, Busin.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:
   a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;
   b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
   c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

  2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.
  3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 2 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
  4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al presente articolo e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo, comunica per scritto al lavoratore:
   a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;
   b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

  5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un Pag. 29delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.
  6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al presente articolo la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
  7. La retribuzione di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.
  8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.
  9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.
  10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:
   a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;
   b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;
   c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

  11. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati.
1. 01. Fedriga, Busin.

Pag. 30

ART. 2

  Al comma 2, sopprimere le parole da: nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo fino alla fine del periodo e sopprimere il comma 3.
2. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
2. 4. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) gli artigiani regolarmente iscritti presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. 5. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 3, sopprimere le parole: Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.
2. 6. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 5-bis, sostituire la parola: ventinove con la seguente: trentacinque.
2. 7. Fedriga, Busin.

  Al comma 5-bis, sostituire la parola: ventinove con la seguente: trentadue.
2. 8. Fedriga, Busin.

  Al comma 10, dopo le parole: corsi di laurea inserire le seguenti:, di laurea magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nonché master o corsi di dottorato.
2. 9. Fedriga, Busin.

  Al comma 11 dopo la parola: CRUI inserire le seguenti: e il CNSU.
2. 10. Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 11, sopprimere le parole: su base premiale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in maniera proporzionale, in base al numero complessivo dei crediti formativi universitari per attività di tirocinio curriculare previsti nei piani di studi delle Università.
2. 11. Chimienti, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 12, sopprimere le parole: di premialità.
2. 12. Marzana, D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea.
2. 14. Marzana, D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

Pag. 31

  Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: benefìci o facilitazioni non monetari con le seguenti: vitto e alloggio gratuiti.
2. 13. Fedriga, Busin.

  Al comma 14, dopo le parole: istituti professionali, aggiungere le seguenti: nonché dei licei artistici, musicali e linguistici,.
2. 15. Busin.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 11 del decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
2. 16. Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:
  Art. 3-bis. – 1. Le risorse di cui al soppresso articolo 3 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).
3. 1. Fedriga, Busin.

  Sopprimerlo.
3. 2. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno.
3. 8. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.
3. 9. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nei territori della Macroregione Padano-Alpina.
3. 3. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria.
3. 4. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
3. 5. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte.
3. 6. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nel Settentrione.
3. 7. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: non studiano.
3. 10. Fedriga, Busin.

Pag. 32

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.
3. 12. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 29 con la seguente: 32.
3. 11. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno con le seguenti: sul territorio nazionale da almeno cinque anni.
3. 13. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nelle Regioni del Mezzogiorno con le seguenti: nella Macroregione Padano-Alpina.
3. 18. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: del Settentrione.
3. 14. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria.
3. 16. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte e/o nelle province autonome di Trento e Bolzano.
3. 17. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: Lombardia, Veneto e Piemonte.
3. 15. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 1-bis.
3. 19. Airaudo, Placido, Di Salvo, Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
3. 20. Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato.

  Sopprimere il comma 2.
3. 21. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, sopprimere le parole: tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno.
3. 22. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai territori delle regioni del Mezzogiorno.
3. 26. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: della Macroregione padano-alpina.
3. 23. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: della Macroregione del Settentrione.
3. 24. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

Pag. 33

  Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni del Mezzogiorno con le seguenti: delle regioni del Nord.
3. 25. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 3.
3. 27. Fedriga, Busin.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e il Ministero per la coesione territoriale.
3. 28. Fedriga, Busin.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito con le seguenti: alla popolazione residente.

  Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.
3. 29. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 4.
3. 30. Fedriga, Busin.

  Al comma 5, sopprimere le parole: anche se non rientranti nel Mezzogiorno.
3. 31. Fedriga, Busin.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile).

  1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.
  4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia Pag. 34e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge.
3. 01. Placido, Di Salvo, Airaudo, Lavagno, Paglia, Ragosta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile).

  1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio e ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.
  3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;
   c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
   d) escursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;
   e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
   f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
3. 02. Di Salvo, Airaudo, Placido, Lavagna, Paglia, Ragosta.
(Inammissibile)

Pag. 35

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: dei programmi aggiungere le seguenti: in relazione alla rimodulazione delle risorse.
4. 1. Fedriga, Busin.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Misure per l'attuazione della “Garanzia per i Giovani” e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga”).

  1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti “in deroga” alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.
  2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.
  3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.
  4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:
   a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;
   b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;
   c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;
   d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;
   e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
   f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
   g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;
   h) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

  5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al Pag. 36comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.
  7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legate 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 3. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
5. 7. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, lettera i-bis), dopo le parole: l'impiego inserire le seguenti: senza pregiudicarne la funzionalità.
5. 2. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 2, lettera i-bis), sopprimere le parole: dei centri per l'impiego di Italia Lavoro spa o.
5. 6. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera i-bis), dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiungere le seguenti: la struttura di missione opera in sinergia e coordinamento con i centri per l'impiego.
5. 5. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.
5. 4. Fedriga, Busin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 che si recano in missione spetta:
   a) il rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio, per i viaggi in treno è rimborsato esclusivamente l'importo del biglietto ferroviario di seconda classe;
   b) il rimborso del vagone letto o cuccetta esclusivamente di seconda classe;
   c) il rimborso del biglietto aereo in classe economica o, per le tratte di durata superiore alle 8 ore di volo, in classe affari;
   d) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico; a tal fine, il costo dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento;
   e) il rimborso per la spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione Pag. 37del relativo scontrino, qualora non sia in dotazione o non sia utilizzata la tessera autostradale;
   f) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;
   g) il rimborso delle spese di vitto per un importo fino a euro 30 per un pasto al giorno ed euro 60 per due pasti al giorno e di alloggio in albergo di categoria fino a 4 stelle non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.
5. 1. Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Sopprimere il comma 4-bis.

  Conseguentemente, inserire il seguente comma:
  4-bis.1. Le risorse di cui al soppresso comma 4-bis sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).
5. 8. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 4-ter.
5. 9. Fedriga, Busin.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. I corsi regolarmente autorizzati ed i diplomi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie aggettivate come ausiliarie.
5. 01. Micillo, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5, lettera a), n. 2.
7. 5. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Sopprimere il comma 1.
7. 6. Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
7. 7. Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, capoverso b), dopo le parole: sul piano nazionale, aggiungere le seguenti: e/o territoriale.
7. 12. Fedriga, Busin.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
l'articolo 24, comma 4, lettera a), è soppresso.
7. 8. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la lettera:
   a-bis) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto in seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma non trovano applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»
7. 10. Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini.

  Al comma 2, sopprimere le lettere c), c-bis), d), e).
7. 11. Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Baldassarre.

Pag. 38

  Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).
7. 1. Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
7. 3. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis). All'articolo 70, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di carattere stagionale effettuate» sono inserite le seguenti: «da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria».
7. 9. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo netto spettante al lavoratore non può essere inferiore all'importo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1».
7. 4. Tripiedi, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Bechis.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
   2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
   3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
   4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.
7. 13. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui al Capo III della legge n. 92 del 2012 ai dipendenti pubblici.
7. 14. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge Pag. 3928 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

«Art. 18.
(Reintegrazione nel posto di lavoro).

  1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
  2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
  3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
  4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
  5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
  6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
  7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
  8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le Pag. 40disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
  9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
  10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore».

  4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore»;
   b) al comma 2 le parole: «per motivo oggettivo» sono abrogate;
   c) il comma 8 è abrogato.

  4-quater. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola «oggettivo» è abrogata.
  4-quinquies. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;
   b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni».

  4-sexies. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola «soggettivo» è abrogata.
7. 15. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Bechis.
(Inammissibile)

  Al comma 5, alla lettera b), dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e della mini aspi di cui al comma 20.
7. 17. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 5, alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cento.
7. 16. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 5, lettera d), al numero 1) le parole: e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile sono soppresse.
7. 2. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Pag. 41

ART. 7-bis.

  Al comma 2, dopo le parole: mediante contratti di apprendistato aggiungere le seguenti:, unicamente laddove l'attività lavorativa per la quale si viene assunti è stata svolta per un periodo inferiore a 12 mesi, presumendosi in tal caso il bisogno di un ulteriore tempo di formazione e professionalizzazione.
7-bis. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

ART. 8.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: È in ogni caso autorizzato l'accesso alla banca dati da parte di soggetti di cui all'articolo 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. 1. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Soppressione di Italia Lavoro Spa).

  1. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro Spa, costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
  2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.
8. 01. Cominardi, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Bechis.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai compensi aggiungere le seguenti: per lavoro a progetto.
9. 4. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
9. 5. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto Pag. 42in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
9. 3. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

   Sopprimere il comma 2.
9. 6. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Sopprimere il comma 3.
9. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».
9. 21. Fedriga, Busin.

  Al comma 4-ter, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. 8. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le ipotesi in cui i lavoratori percepiscano indennità patrimoniali dai vari istituti.
9. 9. Bechis, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.
9. 22. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 8-bis.
9. 23. Fedriga, Busin.

  Al comma 10, sopprimere i capoversi 11-bis e 11-ter.
9. 24. Fedriga, Busin.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
9. 10. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere i commi 10-bis e 10-ter.
9. 25. Fedriga, Busin.

  Al comma 11, capoverso 3-ter, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 40 per cento.
9. 11. Bechis, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre.

Pag. 43

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, che hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della Direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993».
9. 12. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,» sono sostituite dalle seguenti: «entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti;»
   b) al comma 2-bis, le parole: «fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente,» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente».
9. 13. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 13, sopprimere la lettera c).
9. 14. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Bechis.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
9. 15. Rizzetto, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Baldassarre, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 16, lettera c), dopo le parole: laurea magistrale aggiungere le seguenti: laurea magistrale a ciclo unico, diploma di laurea.
9. 1. Fedriga, Busin.

  Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate dal pagamento delle spese di registrazione dei programmi per elaboratore.
9. 17. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Bechis.
(Inammissibile)

Pag. 44

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. È riservata una quota del 5 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, con particolare riguardo alle ex-caserme e strutture dell'esercito abbandonate, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da destinare a progetti di sviluppo di «incubatori certificati» di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
9. 18. Rizzetto, Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo di lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza Unificata.
9. 19. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria;
   b) all'articolo 37:
    1) al comma 2 è aggiunto infine, il seguente periodo: «Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali»;
    2) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato».
9. 26. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 16-quinquies, capoverso comma 188, dopo le parole: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), aggiungere le seguenti: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e dopo le parole: contratti di collaborazione coordinata e continuativa aggiungere la seguente: anche.
9. 27. Fratoianni, Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Al comma 16-quinquies, capoverso comma 188, dopo le parole: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), aggiungere le seguenti: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),.
9. 28. Fratoianni, Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Pag. 45

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-septies. All'articolo 114, comma 5-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «societaria degli enti locali» al quarto periodo, è aggiunto il seguente periodo «A seguito dell'adozione della forma giuridica dell'azienda speciale, il rapporto di lavoro del personale dipendente continua con l'azienda speciale e il lavoratore conserva tutti i diritti e la medesima posizione economica, giuridica e previdenziale.».
9. 29. Micillo, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassare, Bechis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Analisi dei flussi migratori).

  1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1o gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto.
  2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
   a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
   b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
   c) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
   d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;
   f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

  3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9. 01. Busin.
(Inammissibile)

Pag. 46

ART. 10.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7.1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento nonché più genericamente di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti e relativa classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari derivanti.
10. 2. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Bechis, Tripiedi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 7-bis.

  Conseguentemente, inserire il seguente comma:
  11-ter.1. Le risorse di cui al soppresso comma 7-bis sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).
10. 1. Fedriga, Busin.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1o ottobre 2013 con le parole: 31 dicembre 2013.

  Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.
11. 7. Guidesi.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro e le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire la lettera g-bis) con la seguente:
  g-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. 8. Marcon, Piazzoni, Melilla, Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i soggetti affidatari della gestione del ciclo dei rifiuti, in raccordo con le regioni e i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o Pag. 47agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare, a quantificare e a mettere in sicurezza la presenza di macerie a terra miste ad amianto e programmare e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:
   a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;
   b) i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati, e per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.
11. 9. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, i presidenti delle regioni interessate in qualità di Commissari delegati in concerto con i comuni interessati dalle calamità naturali, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:
   a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;
   b) lo smaltimento e, se possibile, il trattamento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9 e ad indicare un preciso limite temporale alle attività di smaltimento e, se possibile, di trattamento di materiale contenente amianto.
11. 10. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

  Sopprimere il comma 11-ter.

  Conseguentemente, inserire il seguente comma:
  11-ter.1. Le risorse di cui al soppresso comma 11-ter sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b).
11. 20. Fedriga, Busin.

  Sopprimere il comma 11-ter.
11. 4. Busin.

  Al comma 11-ter, inserire, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è altresì autorizzato a provvedere per l'anno 2014, alla bonifica dell'ex area Pertusola nella provincia di Crotone, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.

  Conseguentemente:
    All'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: 202 milioni con le seguenti: 207 milioni.
11. 11. Barbanti.

  Dopo il comma 11-quinques, aggiungere il seguente:
  11-quinques.1. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano anche ai comuni colpiti dalle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le Pag. 48quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 4883, esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro.
11. 12. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco.

  Sostituire il comma 12-quinquies, con il seguente:
  12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-bis ad una banca, ad un intermediario finanziario o alla Cassa depositi e prestiti che istituisce un proprio Fondo a tale scopo, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. La Cassa depositi e prestiti con apposita convenzione con le Poste Spa può aprire sportelli territoriali per i rapporti con i creditori delle pubbliche amministrazioni. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca, un intermediario finanziario o la Cassa depositi e prestiti, la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario.
11. 13. Boccadutri, Paglia, Ragosta, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Marcon, Melilla.

  Al comma 12-quinquies, sostituire le parole: I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato con le seguenti: I soggetti creditori possono cedere pro soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato.
11. 14. Paglia, Ragosta, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 13.
11. 5. Busin.

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare a favore delle medesime fondazioni la somma pari a 181.984.000 euro, a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
  17-bis. La dotazione del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi Pag. 49da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 15. Lavagno, Fratoianni, Giordano, Costantino, Di Salvo, Airaudo, Placido, Paglia, Ragosta.

  Sopprimere i commi 18, 19 e 20

  Conseguentemente, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.
11. 6. Busin.

  Sostituire i commi 18, 19 e 20 con i seguenti:
  18. Dopo il comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni effettuate entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, indica le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.».

  19. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   «alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15,6 per cento;
   alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 14,6 per cento;
   alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,6 per cento;
   alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento;
   alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11 per cento».

  20. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013 è stabilito l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 100 milioni di euro.
11. 16. Cancelleri, Villarosa, Barbanti, Pesco, Pisano, Ruocco, Chimienti.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2014:
   a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);
   b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);Pag. 50
   c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta.
11. 3. Busin.
(Inammissibile, limitatamente
alla lettera c))

  Sopprimere i commi 22 e 23.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 18. Lavagno, Paglia, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Sopprimere i commi 22 e 23.

  Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede aggiungendo all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera c) la seguente:
   c-bis
) quanto a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede riducendo i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 117 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
11. 17. Pilozzi, Paglia, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Sopprimere il comma 22.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  22-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione soppressiva del comma 22, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. 1. Fedriga.

  Al comma 22, capoverso: «Art. 62-quater», comma 1, sopprimere le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2014.

Pag. 51

  Conseguentemente:
   a) allo stesso capoverso: «Art. 62-quater», comma 4, sopprimere le parole: «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;
   b) allo stesso capoverso: «Art. 62-quater», comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. II, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;
   c) al comma 23, capoverso: 10-bis, alinea, è premesso il seguente periodo: Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori»;
   d) dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:
  « 23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza, di cui al comma 22 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
11. 19. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile, limitatamente
al comma 23-ter)

  Al comma 22, sostituire le parole: A decorrere dal 10 gennaio 2014 con le parole: A decorrere dal 1o luglio 2014.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  22-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 22, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. 2. Fedriga.

ART. 11-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 Con le seguenti: l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013.
11-bis. 2. Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 10 per cento per l'anno 2014.
11-bis. 3. Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, è aggiunto il seguente comma:
  7. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, al termine del periodo dopo le parole: «patto di stabilità interno» è aggiunto il seguente periodo: «il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto».
11-bis. 1. Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 52

ART. 12.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d) sostituire le parole 84,9 con le parole: 149,9; le parole: 202 con le parole: 286,6 e dopo le parole: per l'anno 2014 aggiungere le parole: e 78 milioni di euro per l'anno 2015.
12. 4. Busin.

  Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: 77 milioni con le seguenti: 84,6 milioni.
12. 1. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Villarosa, Ruocco, Chimienti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 259,15 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,15 milioni di euro per l'anno 2015, e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: 150 milioni e 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e 70 milioni.
12. 2. Lavagno, Ragosta, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 91,05 milioni e le parole: 259,15 milioni con le seguenti: 93 milioni e 269,15 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g-bis).
12. 3. Marcon, Piazzoni, Di Salvo, Airaudo.