CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 agosto 2013
67.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (C. 1417 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena»,
   considerato che il provvedimento riguarda la materia «ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   preso atto che il provvedimento interviene con misure per fronteggiare il sovraffollamento carcerario modificando il codice penale, l'ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie,
   richiamato l'articolo 4, nella parte in cui amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, ivi richiamato, stabilendo in particolare che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con una serie di ulteriori compiti tra cui il mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati «su base regionale» e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto (lettera b-bis), introdotta dal Senato);
   evidenziata, in proposito, la necessità di chiarire cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena «differenziati su base regionale», tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   a) all'articolo 4 appare opportuno chiarire maggiormente cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena «differenziati su base regionale», tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

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ALLEGATO 2

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (C. 1417 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena»,
   considerato che il provvedimento riguarda la materia «ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   preso atto che il provvedimento interviene con misure per fronteggiare il sovraffollamento carcerario modificando il codice penale, l'ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie,
   richiamato l'articolo 4, nella parte in cui amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, ivi richiamato, stabilendo in particolare che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con una serie di ulteriori compiti tra cui il mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati «su base regionale» e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto (lettera b-bis), introdotta dal Senato);
   evidenziata, in proposito, la necessità di chiarire cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena «differenziati su base regionale», tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   a) all'articolo 4 appare opportuno chiarire cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena «differenziati su base regionale», tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia (Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.).

PROPOSTA DI PARERE

  La I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 245 Scalfarotto ed abbinate, come modificato dagli emendamenti approvati, recante «Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia»,
   rilevato come quanto previsto dal testo vada valutato con ponderazione e attenzione, tenendo conto in particolare di quanto sancito dagli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione,
   evidenziato in particolare come vada valutato il rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale poiché gli elementi previsti dal testo sono suscettibili di ricomprendere situazioni ampie e indeterminate e si fondano su situazioni e scelte soggettive – anziché su posizioni oggettive – attenendo alla sfera individuale della persona e con carattere potenzialmente mutevole nel tempo e quindi di difficile verifica,
   tenuto conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee,
   evidenziata altresì la necessità di assicurare il rispetto del principio di libertà di espressione di cui all'articolo 21 della Costituzione evitando il rischio in particolare di scivolare sul delicato territorio dei reati di opinione e di introdurre nell'ordinamento illegittime violazioni delle libertà di manifestazione del pensiero, anche perché potrebbe risultare alquanto difficoltoso sul piano probatorio ricostruire i motivi che hanno determinato l'agire,
   rilevato altresì come gli elementi previsti dal testo, avendo per oggetto moventi interiori il cui accertamento obiettivo non è univoco possono dar luogo alla presunzione di sussistenza ogni volta che la condotta illecita interessi soggetti di cui siano note l'omosessualità o la transessualità, e così introdurre una vera e propria inversione dell'onere probatorio,
   rilevato che conseguentemente, al fine del rispetto del principio di determinatezza e di tassatività delle norme incriminatrici (articoli 25 e 27 della Costituzione), risulta necessario richiedere che la condotta di istigazione sia esplicitata, non potendosi mai dedurla dalla opinione espressa (pure se rilevante ai sensi dell'articolo 595 del codice penale),
   rilevato infine che, gli elementi in questione consentono, come introdotti nel sistema vigente, di ricorrere alla applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale, così efficacemente completando l'apparato sanzionatorio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) si tenga conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione Pag. 37normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee;
   b) sia valutato con attenzione e ponderazione quanto stabilito dal testo in esame, tenendo conto di quanto evidenziato in premessa, con particolare riguardo al rispetto degli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione, relativamente alla necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice opinione;
   c) in tale percorso, si tenga conto dell'applicabilità agli elementi introdotti dell'aggravante generale «motivi abietti o futili» di cui all'articolo 61, n. 1, del codice penale;
   d) all'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), sia aggiunta la seguente:
    0a) al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «istiga a commettere o commette» sono sostituite con le seguenti: «esplicitamente istiga a commettere o commette»;
   e) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente:
    b-bis) al comma 3, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'espresso incitamento».

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Nuovo testo C. 925 Costa ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 925 Costa, recante «Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante»,
   preso atto che:
    il titolo del provvedimento, in merito alla diffamazione a mezzo stampa, si riferisce anche ad altri mezzi di diffusione delle opinioni;
    nel testo dell'articolo 1 non risultano previsioni espresse riferite ai c.d. blog, taluni dei quali, tuttavia, da un punto di vista sostanziale, hanno talvolta una portata comunicativa analoga a quella dei mezzi di informazione disciplinati dallo stesso articolo 1 con la conseguenza che i relativi effetti dovrebbero essere oggetto di considerazione nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale;
   verificato che:
    ad una valutazione del testo sotto il profilo del contemperamento dell'interesse alla tutela della persona offesa dal reato e di quello alla ragionevole durata dei procedimenti, tenendo anche conto delle esigenze deflattive del contenzioso, non risultano adottate soluzioni normative con effetti estintivi dei procedimenti in caso di offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;
   considerato che:
    l'articolo 1, comma 01, estende l'applicazione della legge n. 47 del 1948 alle testate giornalistiche on-line senza richiamare l'estensione alle trasmissioni radiotelevisive, in merito alle quali, tuttavia, sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lett. b);
    l'articolo 1, comma 1, lett. c), in base a previsioni introdotte dal Senato, modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il quarto comma, un comma, che prevede, per la stampa non periodica, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale (editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile) provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, soltanto «in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale»;
   pertanto, nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto Pag. 39o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale, non è prevista un'ipotesi alternativa di pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche a richiesta dell'offeso;
   l'articolo 1, comma 1, lett. d), nel prevedere la facoltà dell'autore dell'offesa di avvalersi della procedura di rettifica, non stabilisce, tuttavia, oneri di informazione nei suoi confronti a carico del direttore responsabile del giornale o del periodico o del responsabile della trasmissione che gli consentano di venire a conoscenza della presentazione di istanza di rettifica da parte del soggetto offeso;
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 1, lett. b), modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il terzo comma, un nuovo comma che prevede che «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;
    il richiamo all'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione sembra doversi correttamente sostituire con l'articolo 32-quinquies che, tuttavia, prevede modalità di rettifica per le trasmissioni radiotelevisive che appaiono formulate soprattutto per trasmissioni quotidiane, difficilmente riferibili a trasmissioni di diversa periodicità o una tantum;
   valutato che:
    l'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 11 bis, prevede che, in sede di determinazione del danno, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della rettifica;
    tuttavia, lo stesso articolo, comma 4, capoverso articolo 13, comma 3, stabilisce la non punibilità dell'autore dell'offesa se provvede alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche, senza far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;
    l'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, prevede una pena per la diffamazione a mezzo stampa, senza disporre per la diffamazione effettuata con il mezzo radiotelevisivo;
     l'articolo 2, comma 3, sostituisce il vigente articolo 595 c.p., con una formulazione nella quale non trovano espresso riferimento le fattispecie sottese alla vigente formulazione riferita a «qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico»;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 01, si estenda l'applicazione della legge n. 47 del 1948, già prevista per le testate giornalistiche on-line, anche alle trasmissioni radiotelevisive per le quali sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lett. b);
   2) all'articolo 1, comma 1, lett. c), si preveda la possibilità di pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche, a richiesta dell'offeso, anche nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale;
   3) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, si estendano le previsioni ivi previste anche alla diffamazione commessa con il mezzo radiotelevisivo;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) si consideri l'opportunità di prevedere al titolo del provvedimento, ove ci si riferisce ad altri mezzi di diffusione delle opinioni, anche un richiamo ai mezzi di comunicazione;
   b) si valuti l'opportunità di opzioni normative ad effetto deflattivo che puntino Pag. 40alla chiusura dei procedimenti per effetto di offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;
   c) parimenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento all'articolo 1, comma 1, lett. b), all'articolo 32-quinquies anziché all'articolo 32 e di prevedere la possibilità di trasmissione di rettifiche anche nel caso di trasmissioni radiotelevisive non periodiche o con periodicità non quotidiana;
   d) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, si consideri l'opportunità di stabilire, al comma 3, una esplicita clausola diretta a far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;
   e) all'articolo 2, comma 3, che sostituisce il vigente articolo 595 c.p., si valuti se la formulazione adottata abbia una portata normativa idonea a comprendere anche le fattispecie aggravate indicate nel vigente terzo comma che fa riferimento a «qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico».