CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2013
66.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena»;
   rilevato, in via generale, che il decreto-legge in oggetto, recando misure volte a fronteggiare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario, costituisce una prima, seppure limitata, soluzione a tale problema, anche allo scopo di sanare una situazione che espone il nostro Paese a condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;
   preso atto, in particolare, delle disposizioni volte a vario titolo a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, quali: l'articolo 2, lettera a), che inserisce il comma 4-ter nell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, relativo al lavoro all'esterno del carcere, al fine di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; l'articolo 3, che prevede l'inserimento, nell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di un nuovo comma 5-ter, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 5-bis per tutti i reati, salvo quelli più gravi; l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, che reca misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati, in termini di previsione di sgravi contributivi per le imprese che assumono le predette categorie di soggetti; l'articolo 4, che amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, attribuendogli, tra gli altri, il compito di implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto, nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia;
   considerato infine che durante l'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento che ha introdotto la lettera 0a) al comma 1 dell'articolo 1, al fine di modificare l'articolo 280 del codice di procedura penale, il quale nel testo attualmente vigente prevede che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta per reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
   considerato, peraltro, che per effetto della suddetta modifica al reato di atti persecutori (cd. stalking) di cui all'articolo 612-bis del codice penale non sarà più applicabile la custodia cautelare in carcere, essendo punito nel massimo della pena con 4 anni di reclusione; Pag. 242
   ritenuta tale esclusione non condivisibile, data la particolare odiosità del reato di stalking,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   a) sia espunta dal testo dell'articolo 1, comma 1, la lettera 0a), o in alternativa sia aumentato il massimo della pena prevista per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale portandolo fino a cinque anni.

Pag. 243

ALLEGATO 2

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena»;
   rilevato, in via generale, che il decreto-legge in oggetto, recando misure volte a fronteggiare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario, costituisce una prima, seppure limitata, soluzione a tale problema, anche allo scopo di sanare una situazione che espone il nostro Paese a condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;
   preso atto, in particolare, delle disposizioni volte a vario titolo a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, quali: l'articolo 2, lettera a), che inserisce il comma 4-ter nell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, relativo al lavoro all'esterno del carcere, al fine di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; l'articolo 3, che prevede l'inserimento, nell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di un nuovo comma 5-ter, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 5-bis per tutti i reati, salvo quelli più gravi; l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, che reca misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati, in termini di previsione di sgravi contributivi per le imprese che assumono le predette categorie di soggetti; l'articolo 4, che amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, attribuendogli, tra gli altri, il compito di implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto, nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia;
   considerato infine che durante l'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento che ha introdotto la lettera 0a) al comma 1 dell'articolo 1, al fine di modificare l'articolo 280 del codice di procedura penale, il quale nel testo attualmente vigente prevede che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta per reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
   considerato, peraltro, che per effetto della suddetta modifica al reato di atti persecutori (cd. stalking) di cui all'articolo 612-bis del codice penale non sarà più applicabile la custodia cautelare in carcere, essendo punito nel massimo della pena con 4 anni di reclusione; Pag. 244
   ritenuta tale esclusione non condivisibile, data la particolare odiosità del reato di stalking,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   a) sia espunta dal testo dell'articolo 1, comma 1, la lettera 0a), o in alternativa sia aumentato il massimo della pena prevista per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale portandolo fino a cinque anni;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, primo periodo, dopo le parole: «sanitaria e di volontariato», le seguenti: «nonché associazioni di promozione sociale»;
   b) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di vietare la custodia cautelare in carcere, salvo esigenze cautelari eccezionali, in caso di alcooldipendente o tossicodipendente che segue programma terapeutico.