CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2013
63.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 e abb.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

  Per l'attuazione sul piano nazionale del Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treary - ATT) non vi è necessità di alcun adeguamento del quadro normativo interno, poiché le discipline italiana ed europea si contraddistinguono per un maggior livello di avanzamento rispetto a quella approvate in ambito ONU.
  Da ciò deriva che tutte le attività che l'ATT pone in capo agli Stati parte sono già correntemente svolte. Infatti è operativa in Italia l'Autorità nazionale - UAMA (Unità per l'autorizzazione dei materiali di armamento), istituita dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
  Le competenze dell'Autorità nazionale - UAMA sono state da ultimo implementate con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, con cui si è data attuazione sul piano interno, tra le altre, alla direttiva 2009/43/CE sul controllo dei trasferimenti dei materiali di armamento in ambito comunitario.
  L'Autorità nazionale - UAMA, in particolare, svolge già attualmente le attività di regolazione dell'esportazione di munizioni (articolo 3) e di parti e componenti (articolo 4); gestisce il sistema e la lista nazionale di controllo (articolo 5); gestisce i sistemi di scambio di informazioni (articoli 8 e 11); tiene i registri per le autorizzazioni e le esportazioni (articolo 12); svolge attività di cooperazione ed assistenza, anche tramite scambio di informazioni, in sede multilaterale e bilaterale (articoli 15 e 16).
  Pertanto dalle attività suesposte non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché esse sono già attualmente svolte e continueranno ad essere svolte dall'Autorità nazionale - UAMA con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto attiene all'istituzione di un punto di contatto nazionale (articolo 5, comma 6), esso sarà identificato nell'Autorità nazionale - UAMA, unica struttura abilitata a livello nazionale allo svolgimento di tale tipo di attività. Anche a tali adempimenti l'Autorità nazionale - UAMA provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'attività di assistenza internazionale prevede altresì, all'articolo 16, comma 3, l'istituzione di un fondo di assistenza per l'implementazione dell'ATT.
  Si tratta di un fondo meramente «volontario», a cui gli Stati parte sono semplicemente «incoraggiati» a partecipare.
  L'Italia non erogherà contributi in favore di tale fondo, ma concretizzerà la propria attività di assistenza con la messa a disposizione degli Stati interessati del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze, il cui valore è internazionalmente riconosciuto a fronte dell'ultra-ventennale operatività nel settore, senza che da tale attività derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Per quanto attiene alla Conferenza degli Stati parte di cui all'articolo 17, si fa presente che la partecipazione sarà garantita, come di prassi per tutte le riunioni del sistema ONU, dal personale in servizio presso la Rappresentanza italiana all'ONU, senza spese di missione a carico dell'erario.Pag. 77
  Relativamente alla previsione di cui all'articolo 17, comma 3, l'istituzione di organi sussidiari costituisce una mera eventualità e i relativi costi saranno ricompresi nel budget fissato per il Segretariato che verrà istituito ai sensi dell'articolo 18.
  Per quanto concerne l'istituzione del Segretariato di cui all'articolo 18, non è preventivamente determinabile l'esatto momento della sua effettiva costituzione, prevista entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, che a sua volta si realizzerà dopo 90 giorni dal deposito della cinquantesima ratifica.
  Il Segretariato non sarà pertanto operativo prima del 2015.
  Per quanto concerne il budget finanziario per il suo funzionamento, esso verrà determinato nelle future riunioni della Conferenza delle Parti, come stabilito dall'articolo 17, comma 3.
  Sulla scorta di analoghi precedenti relativi ad altre Organizzazioni internazionali, anche rientranti nel sistema ONU, si ritiene che il budget massimo del Segretariato non supererà la cifra di un milione di euro annui: in tale cifra saranno ricompresi tutti i costi relativi al suo funzionamento, ivi inclusi i costi per il personale, per le attività del Segretariato e per l'eventuale costituzione e localizzazione di una nuova sede.
  Con la ratifica del Trattato, l'Italia si impegna pertanto a corrispondere annualmente un contributo al predetto Organismo. Il suo ammontare verrà determinato in base alla scala di contribuzione al bilancio ordinario dell'ONU.
  Tenendo presente che attualmente il contributo dell'Italia al bilancio ordinario dell'ONU è nella misura del 4,4 per cento, ne discende che il contributo a carico dell'Italia sarà nell'ordine di 44.000 euro annui.
  Tuttavia, considerando che la predetta scala di contribuzione è soggetta a revisione triennale e che i contributi ONU, vengono erogati in valuta straniera (USD), suscettibile quindi di variazioni dovute alle fluttuazioni del tasso di cambio, il contributo italiano è determinabile in 50.000 euro annui. Tale cifra va intesa come tetto massimo di spesa annuo.
  Per quanto concerne la partecipazione ai lavori del Segretariato, analogamente a quanto avverrà per la Conferenza delle Parti, essa sarà garantita dal personale in servizio presso la Rappresentanza italiana all'ONU, senza spese di missione a carico dell'erario.
  Dal disegno di legge in oggetto, pertanto, discendono oneri a carico del bilancio dello Stato per un ammontare massimo di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

  È stato esaminato il dossier degli Uffici bilancio della Camera relativo al provvedimento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della 5a Commissione permanente del 25 luglio 2013.
  Al riguardo, nel ribadire quanto espresso con la nota n. 62700 del 23 luglio scorso, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.
  Gli Uffici bilancio, dopo avere rilevato che il provvedimento è privo di relazione tecnica, osservano che le norme in esame intervengono su una materia di rilievo previdenziale, determinando l'esigenza che le stesse siano corredate di dati ed elementi di quantificazione di carattere pluriennale, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009. In particolare, il dossier rileva che, al fine di verificare l'impatto delle disposizioni sui conti pubblici, andrebbe preliminarmente definita in modo puntuale la platea degli aventi diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo i requisiti previgenti alla «riforma Fornero».
  Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio circa la necessità di acquisire dal competente Ministero del lavoro la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.
  Il dossier degli Uffici bilancio rileva inoltre la necessità, al fine della definizione della platea dei potenziali beneficiari e della valutazione dei conseguenti oneri, di chiarire se il beneficio debba essere riconosciuto soltanto a coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente alla riforma pensionistica entro l'anno scolastico 2011/2012 (31 agosto 2012), come testualmente disposto, ovvero includa anche coloro che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2012, in relazione alla citazione dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.
  Al riguardo, si fa presente che il testo della proposta di legge in oggetto, riferendosi all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, che stabilisce la data del pensionamento sulla base dei requisiti posseduti al termine dell'anno solare, include nella deroga non solo i dipendenti che hanno maturato i requisiti nel corso dell'anno scolastico 2011/2012, ma anche quelli che lo hanno maturato nel corso del successivo anno scolastico 2012/2013, tra i mesi di settembre e dicembre 2012. In sostanza, con la proposta di legge in oggetto, il termine generale della maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2011, previsto per l'applicazione dei requisiti previgenti alla cosiddetta «riforma Fornero», verrebbe spostato, per i soli lavoratori del comparto scuola, al 31 dicembre 2012 (quindi non al termine dell'anno scolastico, ma sempre al termine dell'anno solare). Ciò appare in controtendenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 20-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, relativo ai requisiti di accesso al pensionamento dei docenti la posizione di soprannumero che ha fissato la data per la maturazione dei requisiti previgenti al 31 agosto 2012. Inoltre, non si può non rilevare Pag. 79che tale previsione oltre a determinare sensibili effetti di incremento degli oneri, risulta anche fortemente scorretta sul piano sistematico, accentuando quindi le disparità di trattamento con i lavoratori degli altri comparti.
  Inoltre, il dossier degli Uffici bilancio richiede chiarimenti a proposito la decorrenza dell'accesso alla pensione, rilevando la necessità di precisare se la finestra utile sia quella dell'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, in ragione della maturazione dei requisiti entro il 2012.
  Al riguardo, si fa presente che, sulla base del testo della proposta di legge in oggetto, nonché di quanto previsto dall'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011, con il riconoscimento del diritto al pensionamento con i requisiti previgenti alla riforma per i dipendenti che li hanno maturati entro il 2012, la decorrenza del trattamento pensionistico sarebbe fissata alla data del 1o settembre 2013.
  Gli Uffici bilancio richiedono chiarimenti sulla possibilità che siano ipotizzabili «effetti emulativi» nell'ambito del pubblico impiego, volti all'ottenimento di analoghe estensioni della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Al riguardo, si fa presente che, a parere di questo Dipartimento, il beneficio previsto dalla proposta di legge in oggetto appare fortemente asistematico e foriero di possibili effetti emulativi. Ciò in quanto è necessario tenere presente la circostanza che i lavoratori interessati, secondo la normativa previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, non avrebbero in ogni caso avuto diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico il 1o settembre del 2012. Infatti, i trattamenti pensionistici dei medesimi lavoratori, secondo la normativa previgente alla cosiddetta «riforma Fornero», sarebbero stati erogati a decorrere dal 1o settembre 2013, in quanto l'articolo 1, comma 21, dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha modificato l'articolo 59, comma 9, dalla legge n. 449 del 1997, prevedendo che la cessazione dal servizio avvenga il 1o settembre dell'anno successivo all'anno solare di maturazione del requisiti, estendendo di fatto anche per i lavoratori del comparto scuola il posticipo di 12 mesi della decorrenza del pensionamento come per la generalità dei lavoratori, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Con ciò uniformando la disciplina di accesso dei lavoratori del settore dalla scuola a quella di tutti i lavoratori pubblici o privati; come per tutti gli altri dipendenti, quindi, la finestra di uscita per i lavoratori che hanno maturato i requisiti nel corso del 2012 era stata fissata dalla normativa previgente nell'anno 2013. In tali termini, per quanto di competenza, questo Dipartimento non può non rilevare che l'estensione della salvaguarda dai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, per il solo settore della scuola a lavoratori che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011, comporterebbe un'ingiustificata disparità con i restanti lavoratori, per i quali era prevista, fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, la «finestra» di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e per i quali l'applicazione del previgente regime (con i relativi requisiti) è mantenuta limitatamente a coloro che hanno maturato i requisiti antro il 31 dicembre 2011. Né, d'altra parte, tale estensione della salvaguardia si giustificherebbe in relazione a specifiche situazioni di difficoltà del mercato del lavoro (come per i cosiddetti lavoratori salvaguardati) trattandosi comunque di soggetti che non sono senza stipendio e senza pensione, ma hanno comunque la certezza del mantenimento del posto di lavoro. Conseguentemente, ne potrebbero derivare richieste emulative da parte di altre categorie di lavoratori, con compromissione degli obiettivi finanziari della riforma pensionistica, e del processo di innalzamento dell'età media di accesso al pensionamento. Ciò in controtendenza rispetto a quanto previsto dal complessivo processo di riforma attuato nel nostro Paese (da ultimo con il citato decreto-legge n. 201 del Pag. 802011), nonché con guanto richiesto dagli Organismi internazionali in materia di accesso al pensionamento anticipato.
  Il dossier rileva che la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento si evince esclusivamente dalla norma di copertura (articolo 2, comma 2), che non sembra quindi tener conto degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di fine servizio.
  Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio in merito al fatto che gli effetti dell'anticipo dell'erogazione del TFS vanno considerati puntualmente, e correttamente contabilizzati come maggiore spesa negli anni in cui si verifica una maggiore erogazione e minore spesa in caso contrario. Peraltro, ferma restando la necessità che il Ministero del lavoro predisponga la relazione tecnica, si segnala che il medesimo Ministero ha trasmesso uno studio del Coordinamento statistico-attuariale dell'INPS, che valuta una platea di circa 9.000 soggetti beneficiari, da cui consegue un onere complessivo, per anticipo dell'erogazione dei trattamenti di pensione e di fine servizio, valutato in 78 milioni di euro nel 2013, 236 milioni nel 2014, 844 milioni nel 2015, 163 milioni nel 2016 e 115 milioni nel 2017. In tali termini, la copertura prevista dall'articolo 2 del provvedimento in oggetto risulta ampiamente insufficiente.
  Gli Uffici bilancio richiedono l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura, e in particolare in merito all'effettiva possibilità di realizzare gli effetti di gettito necessari a compensare gli oneri derivanti dalla normativa in esame, in quanto le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle accise sui prodotti alcolici (birra, prodotti alcolici intermedi e alcool etilico) potrebbero essere negativamente influenzate dalla contrazione della domanda dei beni in questione a seguito di un eccessivo incremento del prezzo di vendite.
  Al riguardo, sul criterio di copertura proposto, si esprime parere contrario, in quanto lo stesso, incrementando in modo consistente la tassazione sugli alcolici determina, in un contesto di difficoltà economiche diffuse, sicuri effetti regressivi, con diminuzione dei consumi e conseguente aumento dei consumi illegali, peraltro privi dei necessari controlli sanitari, correlati al fenomeno contrabbandiero. Inoltre, l'introduzione di rilevanti maggiori spese utilizzando a compensazione un aumento della pressione fiscale rende certamente più arduo e problematico il rispetto della regola sulla dinamica complessiva della scesa prevista dal fiscal compact recentemente ratificato dal Parlamento richiedendo, a tal fine, l'individuazione di corrispondenti misure compensative sul versante della spesa, e non delle entrate, del comparto delle Pubbliche Amministrazioni.
  Infine, gli Uffici bilancio richiedono l'avviso del Governo in merito alla necessità dell'introduzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, di una clausola di monitoraggio e di compensazione di eventuali oneri eccedenti le previsioni di spesa.
  Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio, trattandosi di disposizioni che determinano l'estensione di diritti soggettivi a favore dei beneficiari, della necessità della predisposizione della prescritta clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.