CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2013
63.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  All'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge».
*1. 60. Chiarelli (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  All'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge».
*1. 50. Ferranti (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
   0a)
al primo comma dopo le parole: «nell'agenzia stampa» sono inserite le seguenti: « o nella testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge».
1. 70. Gelmini (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:
   0a)
al primo comma le parole: «fare inserire» sono sostituite dalla seguente: «pubblicare»;.
1. 27. Dambruoso.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:
   0a)
al primo comma, dopo la parola «gratuitamente» sono aggiunte le seguenti: «e senza commento».

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 28. Dambruoso (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis)
al secondo comma, dopo le parole «cui si riferiscono» sono aggiunte le parole «Per le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo Pag. 67contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica».
1. 69. Gelmini (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il quarto comma è inserito il seguente: Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
1. 68. Gelmini (Nuova formulazione).
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   c-bis) al quinto comma, le parole: trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma sono sostituite dalle seguenti: trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, e sesto comma, le parole: in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma sono sostituite dalle seguenti: in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, quinto e sesto comma e le parole: al pretore sono sostituite dalle seguenti: al giudice.
1. 35. Dambruoso (Nuova formulazione).
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: o del periodico, sono aggiunte le seguenti: o delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
1. 36. Dambruoso (Nuova formulazione).
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   d-bis) al sesto comma, le parole:
da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 8.000 a euro 16.000;.
1. 37. Dambruoso.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
  Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.».
1. 39. Dambruoso (Nuova formulazione).

Pag. 68

  All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
  Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.».
1. 39. Dambruoso (Ulteriore nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso articolo 11-bis, sopprimere il comma 2.
1. 90. Parisi.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, la parola: un è sostituita con la parola: due.
1. 15. Molteni, Caparini, Attaguile.
(Approvato)

  Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: , consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,.

  Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'offesa consiste in un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la coscienza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.
  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, capoverso, al primo comma, dopo le parole: «più persone» inserire le seguenti «anche in via telematica», e sopprimere il terzo, quarto e quinto comma.
1. 200. Relatori (Nuova formulazione).

  Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: , consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,.

  Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.
  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, capoverso, al primo comma, dopo le parole «più persone» inserire le seguenti «anche in via telematica», e sopprimere il terzo, quarto e quinto comma.
1. 200. Relatori (Ulteriore nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 2 dopo le parole: 99, secondo comma, inserire la seguente: n. 1).
1. 54. Ferranti.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, dopo le parole: o televisiva aggiungere le seguenti: nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
2. 33. Ferranti (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista.
2. 34. Ferranti.
(Approvato)

Pag. 69

  Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 può delegare con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma.
2. 35. Ferranti (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al terzo periodo del terzo comma dopo la parola: aumentate aggiungere: fino alla metà.
2. 22. Chiarelli (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: i commi primo, secondo e terzo con le seguenti: i commi primo, secondo, terzo e quarto.
2. 27. D'Alessandro.
(Approvato)

  Al comma 3, le parole: con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
2. 14. Dambruoso (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 3, il periodo sostituire le parole: la pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato con le seguenti: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino ad euro 15.000.
2. 3. Businarolo (Nuova formulazione).
(Approvato)

ART. 3.

  L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  Art. 3. (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Al primo comma dell'articolo 427 del codice di procedura penale, dopo le parole «l'imputato non lo ha commesso» si aggiungono le parole «o perché il fatto non costituisce reato»;
  2. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
  «In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 a 20.000 euro in favore dell'imputato.».
3. 4. Gelmini (Nuova formulazione).

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».
3. 04. Daniele Farina, Sannicandro.
(Approvato)