CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 luglio 2013
61.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 30 LUGLIO 2013

ALLEGATO 1

Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. (Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb., recante «Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;
   ricordato che in base all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e della tutela dei diritti umani e che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali;
   richiamato inoltre l'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che afferma che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
   auspicando che in sede di discussione in Assemblea il provvedimento non sia soggetto a rinvii e che, per dare migliore attuazione alle raccomandazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sia introdotta una disposizione volta a emendare l'articolo 3 della c.d. legge Mancino al fine di estendere le circostanze aggravanti ivi previste anche per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio in relazione all'identità od orientamento sessuale della vittima;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 172

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, inserire, in fine, la seguente direttiva: 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
1. 2. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
 «4-bis. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, le amministrazioni competenti adottano le misure ritenute idonee affinché dall'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B alla presente legge non derivino ulteriori oneri».
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche).

   a) individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica e di accompagnatore turistico;
   b) prevedere percorsi formativi per l'esercizio della professione;
   c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;
   d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;
   e) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

  2. II decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo Pag. 173economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.
  4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
  5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. 01. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo, Giordano, Costantino, Fratoianni.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e aggiungere, in fine, le seguenti: , nonché l'obbligo di rispettare il regime autorizzato VAS e VIA senza necessaria verifica di assoggettabilità.
3. 6. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: previa consultazione, aggiungere le seguenti: delle associazioni dei cittadini coinvolti, anche nel rispetto delle norme sulla trasparenza e partecipazione di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus ratificata con Legge 108 del 2001, nonché.
3. 1. Zan, Ricciatti, Pannarale, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: installazioni interessate inserire le seguenti: e delle associazioni locali dei cittadini direttamente coinvolte dalla realizzazione delle pere di interesse pubblico,.
3. 5. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: forma di disposizioni sopprimere la seguente: generali.
3. 4. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: semplificazione e.

  Conseguentemente, dopo le parole: valore di autorizzazione sopprimere la seguente: integrata.
3. 3. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e-bis) previsione di procedimenti autorizzativi semplificati per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite Pag. 174ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce, della Commissione, del 6 maggio 2003.
3. 7. Prataviera, Pini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: semplificazione e.
3. 2. Zan, Ricciatti, Pannarale, Zaratti, Pellegrino.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole da: ad eliminare fino a, ai consumi, con le seguenti: a garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica,.
4. 1. Zaratti, Ricciatti, Pannarale, Pellegrino, Zan.

  Al comma 1, dopo le parole: costo del servizio inserire le seguenti: e a prevedere, nell'ambito delle risorse esistenti, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a sostegno degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica realizzati anche attraverso forme di partenariato tra pubblico e privato o società appositamente costituite, per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale ai soggetti titolari degli interventi. La dotazione del fondo di cui al periodo precedente può essere incrementata attraverso 1'utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
4. 2. Abrignani.
(Ritirato)

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che i reati relativi alla tratta di esseri umani siano configurati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, in particolare prevedendo come reati dolosi il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento, punendo altresì l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati;
   b) prevedere che per i suddetti reati le pene siano stabilite come delineate Pag. 175dall'articolo 4 della direttiva, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti;
   c) prevedere che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva, secondo le modalità delineate nell'articolo 5 della direttiva e con l'applicazione delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive come sancite nell'articolo 6;
   d) prevedere che le autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui alla lettera a);
   e) prevedere che le indagini e l'azione penale siano condotte secondo quanto delineato nell'articolo 9 della direttiva, in particolare prevedendo strumenti investigativi efficaci quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi;
   f) prevedere che le misure di sostegno dei minori vittime della tratta di esseri umani siano disposte ai sensi degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva, e nelle indagini e nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 15 della direttiva;
   g) prevedere adeguate misure necessarie per scongiurare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani, come delineato dall'articolo 18 della direttiva;
   h) prevedere che l'autorità cui è affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e di presentare relazioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, sia individuata nel Ministero dell'interno;
   i) prevedere il coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, secondo l'articolo 20 della direttiva e avvenga nella forma della cooperazione giudiziaria diretta.

  2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 6. Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: laddove applicabili.
5. 1. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e secondo procedure appropriate con le seguenti: secondo procedure appropriate e considerando in favore della minore età i margini errore scientifici;
5. 2. Pannarale, Ricciatti, Pilozzi, Costantino, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: adeguatamente informati, aggiungere le seguenti: in una lingua a loro comprensibile.
5. 3. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: condizioni di salute, aggiungere le seguenti:
lo stato di gravidanza,.
5. 4. Pannarale, Ricciatti, Pilozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: esseri umani, aggiungere le seguenti: , alla violenza di genere.
5. 5. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole da: i seguenti principi e criteri direttivi specifici: fino alla fine del comma, con le seguenti: il seguente criterio direttivo specifico: introdurre Pag. 176disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6. 1. Prataviera, Pini.

ART. 7.

  Sopprimere l'articolo 7.
7. 4. Prataviera, Pini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: mantenere in tutti i casi, con le seguenti: non abbassare in alcun caso.
7. 2. Scotto, Pannerale, Ricciatti, Pilozzi, Fava.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uniformare gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria, con le seguenti: uniformare lo status giuridico del beneficiario di protezione sussidiaria a quello del rifugiato.
7. 3. Fava, Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Scotto.

  Sostituire la lettera d), con le seguenti :
   d) introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, nonché garantire a tutti i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, per un periodo di almeno 12 mesi, l'accesso ai programmi d'accoglienza e integrazione attualmente previsti dalla normativa, nell'ambito del Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati;
   d-bis) considerare la specifica condizione dei beneficiari di protezione internazionale nel riconoscimento del diritto all'assistenza sociale e alla salute e nell'accesso al mercato del lavoro, garantendo misure particolari di sostegno per l'effettivo godimento dei summenzionati diritti.
7. 1. Ricciatti, Pannerale, Pilozzi, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni attuative dell'articolo 27 del Regolamento UE n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012).

  1. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti agroalimentari e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata “Prodotto di fattoria”, finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione Pag. 177e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;
   b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;
   c) prevedere l'istituzione, a cura delle Regioni, di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;
   d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;
   e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. 01. Franco Bordo, Palazzotto, Pannarale.
(Inammissibile)

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché.
8. 1. Ricciatti, Pannarale, Marcon, Boccadutri, Melilla.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT, vigila sull'applicazione e il rispetto delle normative nazionali ed internazionali riguardanti le misure fitosanitarie per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi durante il commercio del legname e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione delle stesse.
10. 2. Bernini, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: registro degli operatori inserire le seguenti: online, il cui accesso ed iscrizione risulti agevole.
10. 1. Gallinella, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi Pag. 178di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:
   a) prevedere che uova e pollame possano essere importati esclusivamente da Paesi nei quali sono in vigore norme per il benessere dell'animale, conformemente alle disposizioni della decisione n. 778/2006/CE.
10. 01. Gagnarli, Carinelli, Cecconi, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11. 3. Duranti, Pannarale, Ricciatti, Fava, Piras, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   «c) prevedere che siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti i provvedimenti attuativi della delega di cui al presente articolo».
11. 5. Piras, Fava, Scotto, Ricciatti, Pannarale, Duranti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e semplificazione.
11. 4. Ricciatti, Pannarale, Durante, Piras, Scotto, Fava.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «f) prevedere che siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti provvedimenti attuativi della delega di cui al presente articolo».
11. 1. Ricciatti, Pannarale, Durante, Piras, Scotto, Fava.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «f) rispetto dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990 n. 185».
11. 2. Ricciatti, Pannarale, Durante, Piras, Scotto, Fava.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:
    1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;
    2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la Pag. 179digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

  2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a biblioteche, i istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;
   b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti sui il diritto d'autore venga trasferito, in modo da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;
   c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la presenza informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello status di opera orfana;
   d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo status di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.
12. 01. Costantino, Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:Pag. 180
   a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:
    1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;
    2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;
12. 02. Costantino, Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.
(Ritirato)

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogni qualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
   b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della Salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;
   c) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
   d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;
   e) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in Gazzetta Ufficiale;
   f) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo Pag. 181annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;
   g) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;
   h) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della Salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;
   i) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;
   l) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;
   m) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;
   n) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;
   o) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;
   p) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;
   q) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;
   r) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;
   s) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
   t) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

  2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Pag. 182
  3. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dal comma 2.
  4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un contributo del 5 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della Direttiva 2010/63/UE».
13. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente;
   «a-bis) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali.»
13. 7. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ed esemplari di specie in via di estinzione.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) consentire l'utilizzo di specie in via di estinzione esclusivamente ai fini di salvaguardia delle stesse;»
13. 22. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: dell'uomo o.
13. 9. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: previa autorizzazione inserire la seguente: obbligatoria.
13. 19. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: sentito il Consiglio superiore di Sanità.
13. 4. Locatelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) vietare che un animale già usato in una procedura possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni, a meno che l'effettiva gravità delle procedure precedenti sia classificata come “lieve” ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE e quella successiva non appartenga ad un livello di dolore superiore».
13. 10. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Pag. 183

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13. 3. Locatelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
   «e) stabilire il divieto alla generazione di ceppi animali geneticamente modificati;».
13. 20. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole qualora esse comportino dolore aggiungere le seguenti non lieve.
13. 25. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: deve tener conto inserire la seguente: preventivamente.
13. 23. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   «e-bis) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;».
13. 11. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   «f) vietare l'utilizzo di animali per: gli esperimenti bellici; per gli xenotrapianti relativamente ai trapianti d'organo; per le ricerche sulle sostanze d'abuso; nelle sperimentazioni didattiche che comportino sofferenze e/o morte per gli stessi e negli ambiti sperimentali, ad eccezione nella formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;»
13. 28. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il seguente periodo: , per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari».
13. 2. Locatelli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: per gli xenotrapianti aggiungere le seguenti: relativamente agli organi,.
13. 26. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
13. 1. Locatelli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti Pag. 184e deceduti, questi dovranno essere pubblicati con cadenza triennale in Gazzetta Ufficiale».
13. 12. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, anche attraverso una intensificazione dei controlli da parte delle Asl;.
13. 13. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;
13. 14. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della salute allo scopo di evitare inutili ripetizioni delle stesse.
13. 15. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche comportamentali della specie, al fine di evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale.
13. 16. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie.
13. 17. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera i), dopo la parola: sviluppare inserire le seguenti: e sostenere.
13. 24. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure opportune al fine di incoraggiare Pag. 185la ricerca con le seguenti: finalizzata ad iniziative per il sostegno alla ricerca.

  Conseguentemente, dopo le parole: annualmente una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 5 per cento.
13. 21. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: stabilimenti autorizzati: aggiungere le seguenti parole: assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.
13. 6. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: incoraggiare con la seguente:, orientare.
13. 18. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'istituzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo del 5 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della direttiva 2010/63/UE.
13. 8. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
  m) rendere applicabili sul territorio nazionale esclusivamente i metodi alternativi o sostitutivi alla ricerca su gli animali dal momento in cui sono recepiti dalla banca dati nazionali ovvero quelli che già alla data di entrata in vigore della presente legge erano già in essere.
13. 27. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Criteri di delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime).

  1. Al fine di raccordare gli obiettivi di tutela della concorrenza con quelli di tutela degli investimenti e delle esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali e nel rispetto dei principi di trasparenza e di Pag. 186non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e semplificazione, per gli affari europei, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;
   b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio;
   c) garantire che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano le rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione;
   d) individuare le modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
   e) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
   f) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
   g) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del Codice della Navigazione, nonché clausole sociali per i lavoratori coinvolti;
   h) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
   i) prevedere che, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, le proroghe di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, siano estese anche alle concessioni marittime ad uso pesca ed acquacoltura.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  3. Dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 01. Palazzotto, Ricciatti, Franco Bordo, Pannarale.
(Inammissibile)

Pag. 187

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 14.
(Criteri di delega al governo per il recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio direttivo specifico:
   a) impegnare il gestore a prevedere la possibilità di distribuire i dati relativi alla infrastruttura utilizzando lo «standard aperto» così come definito dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale;

  2. Dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 02. Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 14.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere, attraverso adeguamenti tariffari proporzionali alle fasce chilometriche percorse, azioni che incentivino il passaggio del trasporto merci da gomma a ferro.
   c) prevedere la possibilità di rendere aperti i dati riguardanti gli oneri autostradali e stradali, così come definito nel comma 3, lettera b) dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale;
   d) prevedere la pubblicità dei dati di cui alla lettera c) mediante piattaforma web-site;

  2. Dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 03. Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Pag. 188

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 14.
(Criteri di delega al governo per il recepimento della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio direttivo specifico:
   a) a prevedere la diffusione dei dati utilizzando lo «standard aperto» così come definito dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale.

  2. Dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai finanziamenti disponibili a legislazione vigente.
13. 04. Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere che l'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, riconosciuti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi spetti distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali i medesimi hanno conferito mandato;
   b) stabilire che i compensi derivanti dagli anzidetti diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;
   c) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi di cui sopra siano stabilite mediante accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;
   d) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera c);
   e) prevedere l'irrinunciabilità e la non cedibilità dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi dai medesimi interpretati.
13. 05. Pini, Prataviera, Caparini.

Pag. 189

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio).

  1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio.
13. 06. Pini, Prataviera.

Pag. 190

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 4. Baldassarre, Rostellato, Ciprini, Bechis, Rizzetto, Tripiedi, Cominardi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. I cittadini dell'Unione Europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
3. 5. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo, Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Parlamento proporrà un disegno di legge nazionale adeguato alle vigenti normative europee, in materia di guide turistiche.
3. 2. Vignali.
(Ritirato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  La libera prestazione di servizi da parte di soggetti abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese di origine è fornita esclusivamente in modo temporaneo e occasionale in base alle disposizioni della Direttiva 2005/36/CE, recepita dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
3. 3. Vignali.
(Ritirato)

  Sopprimere il comma 3.
3. 1. Pinna.

Pag. 191

ART. 7.

  Al comma 1, prima del capoverso lettera a) aggiungere il seguente:
   0a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
  «Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea e dei loro familiari, dei titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dei titolari dello status di rifugiato e dei titolari dello status di protezione sussidiaria».
7. 1. Pinna.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa.
* 7. 3. Girgis Sorial, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa.
* 7. 4. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:
  3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e di riserva dei posti ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
7. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
8. 1. Ruocco, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 1, dopo le parole: del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 aggiungere le seguenti: e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.
9. 1. Ruocco, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

  Art. 9-bis.
(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633).

  All'articolo 8-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca o al trasporto a pagamento di passeggeri, nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza Pag. 192in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.
9. 01. Ruocco, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia fiscale).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
  16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999. n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011. n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

  2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
* 10. 01. Ricciatti, Pannarale.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia fiscale).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
  16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999. n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011. n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

  2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
* 10. 05. Vignali.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

  1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di Pag. 193cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari».
10. 02. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il comma 3-bis dell'articolo i del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario.
10. 03. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

  All'articolo 24, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è apportata la seguente modificazione:
   a) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  i-bis. Nel rispetto del principio di libera concorrenza ed al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro le imprese non possono far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
10. 04. Fedriga, Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso articolo 8, e la comma 2, capoverso comma 2 le parole: negli ultimi due anni sono sostituite dalle seguenti: negli ultimi due mesi.

  Conseguentemente, al comma 3, le parole: al biennio sono sostituite dalle seguenti: all'anno.
12. 1. Rostellato, Baldassarre, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Pag. 194

ART. 13.

  Al comma 1, aggiungere infine, le seguenti parole:, purché residenti.
13. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive).

  1. In caso di erogazione di prestazioni socio-assistenziali aggiuntive rispetto a quelle minime garantite dalla legge, tra cui anche erogazioni in materia di edilizia sovvenzionata o agevolata, e ai fini della loro assegnazione, le regioni e le province autonome possono richiedere ai cittadini italiani e dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i –quali abbiano presentato apposita domanda, che siano residenti nel proprio territorio fino ad un massimo di 5 anni».
13. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7» comma 1, sostituire le parole: da euro 6.200 a euro 18.600, con le seguenti: da euro 9300 a euro 37.200.
14. 3. Franco Bordo, Palazzotto, Ricciatti, Pannarale.

  Al comma 1, capoverso « Art. 7.», comma 1, sostituire le parole: fino all'avvenuto adeguamento delle stesse con le seguenti: fino all'adeguamento delle stesse da completarsi entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento della violazione da parte delle Autorità competenti.
14. 2. Gagnarli, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso « Art. 7.», comma 2, sostituire le parole: da euro 3.100 a euro 18.600 con le seguenti: euro 9300 a euro 27.900.
14. 4. Franco Bordo, Palazzotto, Ricciatti, Pannarale.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7.», comma 2, sostituire le parole 18.600 con le seguenti: 12.000.
14. 1. Parentela, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso « Art. 7.», comma 6, dopo la parola: al ritiro inserire le seguenti: e alla confisca amministrativa, da parte dell'Autorità competente, " e dopo la parola: alla distruzione inserire le seguenti: ed in nessun caso possono essere immesse in vendita a qualsiasi titolo. Chiunque immetta in vendita uova provenienti da allevamenti sottoposti alle misure di cui ai commi precedenti è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale.
14. 5. Palazzotto, Franco Bordo, Pannarale, Ricciatti.

ART. 15.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero della salute implementa lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione Pag. 195di metodi sostitutivi al modello in vivo, anche, tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui articolo 80 del Regolamento.
15. 1. Ricciatti, Pannarale, Piazzoni, Aiello, Nicchi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).

  All'articolo 20 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 dopo le parole: «del Ministero per le politiche europee» aggiungere le seguenti: «, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» e dopo le parole: «i Ministri degli affari Esteri,» aggiungere le seguenti: «della salute,».
15. 01. Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Il Ministero della salute provvede a redigere piani di controllo, di cui al comma 5, che comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.
  3-ter. Il Ministero della Salute, in relazione al piano di controllo di cui al comma 3-bis, definisce entro novanta giorni, un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo,
  3-quater. Qualora il Ministero della salute accerti irregolarità, di cui al comma 3-bis, contesta la violazione all'azienda ovvero alla Società diffidandola ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3-quinques. motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.
  3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, il Ministero della salute applica le seguenti sanzioni:
   a) sospensione della licenza per un periodo di 6 mesi;
   b) nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300 a 30.000 e ritiro della licenza.».

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la verifica di conformità del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali. È altresì vietato testare su animali qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico anche se la sua commercializzazione ricade in altri ambiti come ad esempio quello chimico e/o quello farmaceutico.
16. 3. Nicchi, Ricciatti, Piazzoni, Pannarale, Aiello.
(Inammissibile limitatamente al secondo periodo dell'ultimo capoverso)

  Al comma 5, dopo le parole: Con decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 2. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 5, dopo le parole: delle buone pratiche di fabbricazione aggiungere le seguenti: considerando tali quelle che non prevedono la sperimentazione e l'importazione di materie prime testate su animali, Pag. 196test su animali di qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico.
16. 1. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

  1. Dopo l'articolo 102 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, aggiungere i seguenti:

«Art. 102-bis.
(Etichettatura dei prodotti made in Italy con obbligo del codice a barre).

  1. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare con certezza l'origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è tenuto ad applicare l'etichettatura “made in Italy” comprensiva del suddetto codice a barre, questi deve contenere i dati fiscali del produttore o distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché le indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi del successivo comma 102-ter.

Art. 102-ter.
(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da Paesi non facenti parte dell'Unione europea).

  1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto, importato da Paesi non aderenti all'Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza emessa dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione Europea.».
*17. 02. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

  1. Dopo l'articolo 102 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, aggiungere i seguenti:

«Art. 102-bis.
(Etichettatura dei prodotti made in Italy con obbligo del codice a barre).

  1. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare con certezza l'origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è tenuto ad applicare l'etichettatura “made in Italy” comprensiva del suddetto codice a barre, questi deve contenere i dati fiscali del produttore o distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché le indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi del successivo comma 102-ter.

Pag. 197

Art. 102-ter.
(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da Paesi non facenti parte dell'Unione europea).

  1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto, importato da Paesi non aderenti all'Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza emessa dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione Europea.».
*17. 03. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.
(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire il capoverso lettera a), con il seguente:
   «a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: “naturale o artificiale” è inserita la seguente: “e” e le parole: “ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici” sono soppresse;»
19. 4. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso, lettera b), punto 1, dopo le parole: sistemi informativi territoriali inserire le seguenti: anche con
l'ausilio di modellistica idraulica o idrologica,».
19. 3. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso lettera b) il punto 2) è sostituito dal seguente: 2) alla lettera a) le parole dall'evento sono soppresse
19. 2. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo il capoverso lettera c) inserire il seguente:
  c-bis) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
   «1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione prediligono la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, la ricollocazione di elementi esposti al rischio, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, interventi di riqualificazione fluviale, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale».
19. 1. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 20.

  Al comma 1, capoverso lettera e) comma 10, sopprimere la parola: interessato.
20. 4. Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

  Al comma 1, capoverso lettera h) comma 1-bis, sopprimere la parola: interessato e, Pag. 198conseguentemente, dopo la parola: pubblico aggiungere la seguente: anche.
20. 3. Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

  All'articolo 20, lettera h), abrogare la parola principali.
20. 2. Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

  Al comma 1, capoverso lettera h), comma 1-bis, sostituire le parole da: presentazione e dell'operatore con le seguenti: al fine di assicurare la piena partecipazione del pubblico.
20. 1. Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

ART. 21.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2 e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta separata, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio».
21. 4. Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che tali operazioni non siano realizzabili in impianti localizzati sul territorio nazionale e che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni».
21. 3. Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili per tutti i tipi di pile e accumulatori».
21. 1. Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: «1. È vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli».
21. 2. Vignaroli, Busto, Zolezzi, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
21. 6. Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Pag. 199

ART. 22.

  Premettere il seguente comma:
  0.1. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio,2005, n. 151 dopo la parola «rifiutato» è inserita la seguente parola: «esclusivamente».
22. 1. Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 23.

  Al comma 1 sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza.
23. 8. Prataviera, Gianluca Pini.

  Al comma 1 dopo le parole: di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni da richiesta.
23. 9. Prataviera, Gianluca Pini.

  All'articolo 23 comma 1, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni di Camera e Senato.
23. 7. Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugherotto.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
   Alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/97 e successive modificazioni sono applicate le norme per la trasparenza e la partecipazione del pubblico di cui all'articolo 6 comma 2 lettere da a) a d) della Convenzione di Aarhus.
23. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 20 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 le parole: «Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento di assoggettabilità, sia con esito negativo che positivo, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente.
23. 2. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del medesimo decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1.
23. 5. Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 3.
23. 4. Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Pag. 200

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette o in Siti di Interesse Comunitario Zone Speciali di Conservazione o in Zone di Protezione Speciale, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.
23. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 3, dopo le parole: ambientali e territoriali aggiungere le seguenti: Trascorso tale termine in assenza della definizione di criteri o condizioni di esclusione, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV sono sottoposte a verifica di assoggettabilità.
23. 6. Mannino, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto.

ART. 24.

  Al comma 1, capoverso lettera a), comma 3, dopo le parole del territorio e del mare aggiungere il seguente periodo: L'inventario è reso consultabile al pubblico dall'ISPRA e dalle Autorità di Distretto tramite sito WEB secondo le modalità previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);.
24. 4. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo il capoverso lettera a) inserire il seguente:
  a-bis) all'articolo 80, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le regioni e, qualora sia organismo diverso, il proponente della richiesta di classificazione, danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione e degli ulteriori monitoraggi eventualmente necessari per le classificazioni già effettuate, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito WEB, comunicati alla stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati. Tali incontri vengono pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante il periodo di classificazione i dati dei controlli necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati sul sito WEB della regione, dell'Autorità Sanitaria Locale e delle Agenzie entro una settimana dalla loro acquisizione».
24. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso lettera e), comma 4-bis, dopo le parole: Piano di gestione è aggiunto il seguente periodo: Ai progetti di cui al presente Comma si applicano le misure di trasparenza è partecipazione di cui all'articolo 6 comma 2 lettere da a) a d) della Convenzione di Aarhus».
24. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Pag. 201

  Al comma 1, dopo il capoverso lettera e) inserire il seguente:
  «e-bis) dopo l'articolo 108 è inserito il seguente:
   Art. 108-bis.– Trasparenza e informazioni pubblica – 1. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), le Agenzie e le Autorità competenti per i controlli pubblicano e aggiornano ogni quattro mesi sul proprio sito WEB i risultati dei controlli 0 dell'eventuale attività di monitoraggio relativi agli scarichi di cui al Capo III del Titolo III del presente Decreto, suddivisi per singolo scarico;
   2. Le Autorità competenti ogni anno sono tenute a pubblicare sul proprio sito WEB il quadro delle sanzioni comminate e riscosse in relazioni ai controlli sugli scarichi di cui al presente Decreto».
24. 2. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Carinelli, Colonesse, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 26.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

  All'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. all'articolo 14, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.
  4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
  5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
  6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.
  7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali Pag. 202modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
  1-ter. All'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a) sopprimere le parole «quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia tur tur)»;
    2) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
   e-bis) specie cacciabili dal settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix) tortora (Streptopeia turtur);
   e-ter) specie cacciabile dal 1o settembre al 31 gennaio «storno (Sturnus vulgaris);
   b) al comma 2:
    1) il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
    2) il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
   b) Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli Affari regionali nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria».
   c) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  2-bis. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».
  2-ter. all'articolo 23, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis: La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni, per tutti i portatori di handicap permanente superiore al 50 per cento certificato e per tutte le donne.».Pag. 203
  2-quater. all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), le parole: «da euro 1.032 a euro 6.197» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a 50.000»;
   b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   «h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 750 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-bis, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 300 ad euro 1.500».
   b) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
    «h-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami»;
   c) dopo la lettera m) aggiungere la seguente;
    m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis;
26. 24. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile
fatto salvo il capoverso lettera
b)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.
  4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
  5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche Pag. 204compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
  6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.
  7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. 11 regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale».
26. 25. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a) sopprimere le parole «quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur);
    2) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
   e-bis) specie cacciabili dal 1o settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur);
   e-ter) specie cacciabile dal 1o settembre al 31 gennaio «storno (Sturnus vulgaris);
   b) al comma 2:
    1) il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: ”I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
    2) il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: ”Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
26. 26. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis
. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sopprimere le parole «quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia tur tur); Pag. 205
   b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
   e-bis) specie cacciabili dal 1o settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur);
   e-ter) specie cacciabile dal 1o settembre al 31 gennaio «storno (Sturnus vulgaris).
26. 27. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, alla lettera a) sopprimere le parole «quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur)»;

  Conseguentemente, al medesimo articolo comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis specie cacciabile dal 1o settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur)»;.
26. 28. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) specie cacciabile dal 1o settembre al 31 gennaio «storno (Sturnus vulgaris)»;
26. 31. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
   b) il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
26. 32. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo Pag. 206parere non vincolante dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
26. 33. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
26. 34. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» apportare le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis Sul territorio della Repubblica Italiana non è consentito l'esercizio delle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

  Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il terzo periodo.
26. 7. Gallinella, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 2, secondo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: tra i quali sono esclusi richiami vivi, stampi o altri strumenti atti ad attrarre la fauna.
26. 13. Lupo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'artico/o 27, comma 2 inserire il seguente: e le particolari forme di vigilanza specifiche o straordinarie atte a rendere continuativo il controllo sui soggetti abilitati al prelievo, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2.
26. 11. L'Abbate, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 inserire il seguente periodo: Le regioni, al fine di effettuare i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo in deroga è soggetto, stipulano appositi accordi con gli organi di vigilanza di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge.
26. 2. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, terzo periodo, dopo le parole: I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni inserire il seguente periodo: I soggetti abilitati al prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della Direttiva 2009/147/CE, devono essere titolari di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione, subordinata alla partecipazione a idonei corsi di istruzione ed al superamento dell'esame finale dinanzi ad una commissione esaminatrice composta da tre Pag. 207esperti, due indicati da ISPRA ed uno dalla Regione.
26. 3. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. con le seguenti: ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento.
26. 4. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: recupero con la seguente: abbattimento.
26. 9. Gagnarli, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, settimo periodo, sostituire le parole: Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista. con le seguenti: A fine giornata i soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano alla regione il numero dei capi abbattuti relativamente alle specie oggetto di deroga. Le regioni verificano il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo e provvedono alla sospensione tempestiva del provvedimento di deroga.
26. 15. Palazzotto, Franco Bordo, Ricciatti, Pannarale.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano il numero dei capi abbattuti a fine giornata. La contabilizzazione del totale dei capi abbattuti si svolge con cadenza giornaliera allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente stabilita.
26. 8. Lupo, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le regioni nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della citata direttiva 2009/147/CE affidano l'applicazione delle stesse, verificata l'insussistenza di soluzioni alternative soddisfacenti, alle guardie venatorie delle amministrazioni provinciali che possono altresì avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
26. 10. Benedetti, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un elenco dei siti in cui viene esercitato il prelievo nel quale sono riportate le coordinate geografiche di ogni sito. L'elenco è messo a disposizione degli organi di vigilanza.
26. 12. Massimiliano Bernini, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Pag. 208

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi limitati e determinati rispetto alle stagioni di caccia, sentito l'ISPRA o gli istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE, le regioni e le province autonome adottano la deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo 1 dell'articolo 9, le regioni e le province autonome adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche a esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e princìpi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.
  Al comma 6 sopprimere la frase:
  Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo.
26. 1. Romele.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA con le seguenti: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate acquisito il parere dell'ISPRA a cui le regioni devono uniformarsi.
26. 5. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA con le seguenti: Le regioni adottano le deroghe di cui al Pag. 209comma 1 dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono conformarsi.
26. 14. Gallinella, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISPRA inserire le seguenti: o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa.
26. 18. Gianluca Pini, Prataviera, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISPRA aggiungere le seguenti: o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 6, sopprimere il secondo periodo.
26. 20. Gianluca Pini, Prataviera, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISPRA aggiungere le seguenti: o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione.
26. 19. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: grave.
26. 16. Franco Bordo, Palazzotto, Pannarale.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, secondo periodo, dopo le parole: L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione., aggiungere le seguenti: Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprimano nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato.
26. 22. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. con le seguenti: è determinata, annualmente, a livello nazionale e per le sole specie di cui si dispone di dati certi, dall'ISPRA.
26. 6. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli affari regionali nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria.
26. 35. Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 4, terzo periodo, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare Pag. 210 aggiungere le seguenti: e di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,.
26. 17. Palazzotto, Franco Bordo, Ricciatti, Pannarale.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.
26. 23. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 6, sopprimere le parole da: Nel caso risulti fino a: nell'anno successivo.
26. 21. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere non vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».
26. 36. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 23, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni, per tutti i portatori di handicap permanente superiore al 50 per cento certificato e per tutte le donne.».
26. 37. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive Pag. 211modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), le parole: «da euro 1.032 a euro 6.197» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a 50.000»;
   b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   «h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».
26. 38. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «da euro 1.032 a euro 6.197» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a 50.000».
26. 39. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   «h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».
26. 40. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 750 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-bis, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 300 ad euro 1.500»;
   b) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   «h-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami»;
   c) dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   «m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis».
26. 41. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

ART. 31.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: l'Autorità di regolamentazione dei trasporti.
31. 2. Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

Pag. 212

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 19 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'autorità di regolamentazione dei trasporti, realizza una piattaforma web-site, secondo i criteri dell'e-Government e del Codice dell'Amministrazione Digitale, nei limiti temporali individuati nel comma 4, articolo 19 della decisione 2009/750/CE.
31. 1. Catalano, Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Romano, Cristian Iannuzzi, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
  2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.».
*32. 01. Tancredi.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
  2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.».
*32. 02. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice Pag. 213delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
  2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.».
*32. 03. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli.

ART. 33.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

  «All'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  «10-bis. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno competenza in materia di vigilanza cooperativa, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».
33. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, in tema di affidamento di opere di urbanizzazione primaria per eliminare la violazione della disciplina comunitaria in tema di appalti pubblici).

  All'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2-bis, le parole «esecuzione diretta» sono sostituite dalle seguenti: «esecuzione a scomputo totale o parziale della quota del contributo di cui al comma 2» e dopo le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» aggiungere le seguenti «laddove l'importo complessivo delle opere pubbliche correlate al rilascio del titolo abilitativo e oggetto del convenzionamento con l'amministrazione comunale – calcolato in base ai sensi dell'articolo 29 comma 7 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – non superi la stessa soglia comunitaria. La disposizione contenuta nel presente comma non trova applicazione in tutti i casi in cui, rispetto all'affidamento in esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, possa essere fatto valere un interesse transfrontaliero»;
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «3-bis. In tutti i casi nei quali il titolare del permesso di costruire si avvalga della facoltà di eseguire le opere di urbanizzazione primaria in base al comma 2-bis del presente articolo, la somma che è possibile portare in detrazione dal contributo di cui al comma 2, è determinata – in via definitiva – in sede di consuntivo, dopo l'approvazione del collaudo delle opere da parte del Responsabile Tecnico Amministrativo sulla base della documentazione, Pag. 214anche fiscale, consegnata dal medesimo titolare del permesso di costruire.».
33. 02. Mannino, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Carinelli, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, in tema di affidamento di opere di urbanizzazione primaria fino a 5.000.000 di euro per eliminare la violazione della disciplina comunitaria in tema di appalti pubblici).

  Il comma 2-bis dell'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è abrogato.
  Le autorizzazioni e le convenzioni rilasciate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, prima della data di pubblicazione della presente legge, conservano validità ed efficacia.
33. 03. Mannino, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Carinelli, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/6/CE).

  1. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2009, causa C-357/2007, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis: «A decorrere dal 1o gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale»;.
33. 05. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni-hosting). – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e’ responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
   a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitone, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli siano state trasmesse dal titolare del diritto violato;Pag. 215
   b) non appena venuto a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti o in qualsiasi altro modo, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
  3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse e adotti misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni e che siano effettive, proporzionate, dissuasive e non creino ostacoli al commercio legittimo, anche imponendo al prestatore obblighi di sorveglianza in casi specifici, in particolare in relazione a prodotti che possono essere pericolosi per la salute o il cui commercio costituisca reato, e fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi “peer-to-peer”, che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti di tempo»;
   b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza). 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
  2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
   a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
   b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

  3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito prontamente per rimuovere le informazioni o le attività illecite o per disabilitare l'accesso a detti contenuti non appena sia informato o si renda conto di tale illiceità.
  4. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano, cosicché trovano in tal caso applicazione tutte le regole ordinarie:
   a) al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
   b) al prestatore che non svolga un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che detto prestatore non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate, ed in particolare al prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi di carattere promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o promuovere la messa in commercio di prodotti o servizi ad opera del destinatario del servizio, o presti un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione di offerte in vendita e nel promuovere tali offerte;Pag. 216
   c) al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso ed è previsto dal diritto al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite e che comprende tra l'altro l'adozione di misure che gli consentano di procedere all'identificazione dei destinatari dei suoi servizi che agiscano nel commercio, fornendo le relative informazioni all'autorità giudiziaria o alle autorità amministrative competenti che le richiedano.

  5. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di esercitare nei confronti del prestatore azioni inibitorie di altro tipo, e segnatamente le azioni inibitorie previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, che obblighino a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o ad impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima».
33. 06. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

>  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
   b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
   c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;
   d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel Pag. 217cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato».
33. 07. Gianluca Pini, Prataviera.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010).

  All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari, tutelare la concorrenza ed elevare la qualità dell'offerta turistico ricreativa le attività sono soggette ai medesimi orari di esercizio previsti per le attività analoghe e per quelle accessorie nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Le attività di intrattenimento musicale e danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni se non per gravi, comprovati e riconosciuti motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
  Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto.
33. 08. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010).

  All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel quadro dei principi stabiliti dalla direttiva CE 163/2006. Le attività delle imprese turistico balneari non possono essere sottoposte a limitazioni di orario diverse da quelle stabilite nel territorio comunale per l'esercizio di attività uguali o analoghe e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti Pag. 218norme,prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità). Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto.
33. 09. Gianluca Pini, Prataviera.
(Inammissibile)