CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 luglio 2013
59.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-A Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2
   b) sostituire la rubrica con la seguente: Liberalizzazione dell'accesso ad internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica.
10. 1. I Relatori.

ART. 12-bis.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nonché delle società che aggiungere la seguente: non.
12-bis. 1. I Relatori.

ART. 16.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-ter.
16. 1. I Relatori.

  ART. 29-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: le cui elezioni si siano tenute aggiungere la seguente: anche.
29-bis. 1. I Relatori.

ART. 30.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1o agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I dello stesso decreto, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.
30.  101. (Nuova formulazione) I Relatori.

Pag. 13

ART. 32.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999).

  1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015 nonché per la partecipazione all'evento, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
   b) dopo l'articolo 56-bis, aggiungere il seguente:

Art. 56-ter.
(Piani di azionariato).

  1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al comma 2, a decorrere dall'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
   c) all'articolo 61, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: dall'anno 2022 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
    2) sostituire la lettera b) con la seguente: b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo Pag. 14scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
    3) sostituire la lettera c) con la seguente: c) quanto a 20,75 milioni di euro nell'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    4) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro nell'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
32. 100. I Relatori.