CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 luglio 2013
58.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 LUGLIO 2013

ALLEGATO 1

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente: 2. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009.
*1. 38. (Nuova formulazione) Galli Giampaolo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente: 2. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n, 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009.
*1. 43. (Nuova formulazione) Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis)
prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia Pag. 205del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
1. 9. Bobba, Paola Bragantini, Borghi, D'Ottavio, Biondelli, Fregolent, Lavagno, Bargero, Bonomo, Boccuzzi, Portas, Fiorio, Gribaudo, Damiano, Mattiello, Giorgis, Rabino, Monchiero, Taricco, Allasia, Costa, Balduzzi, Nastri, Matteo Bragantini, Covello, Tabacci, Saltamartini.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
1. 69. I Relatori.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la parola: sistema produttivo, aggiungere le seguenti: le micro,.
2. 29. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, dopo la parola: impianti aggiungere le seguenti: , beni strumentali d'impresa.
2. 9. Misiani.

  Al comma 2, dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario purché garantiti da banche.

  Conseguentemente, al comma 7:
   a) alla lettera
a), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e agli intermediari di cui al comma 2;.
   b) alla lettera b), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e degli intermediari di cui al comma 2;.
   c) alla lettera c), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario.
2. 7. (Nuova formulazione) De Micheli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.
2. 39. L'Abbate, Benedetti, Lupo, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
3. 9. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Pag. 206

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale).

  1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».

  Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.
3. 05. Il Governo.

ART. 4.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le date di cui all'Allegato 1 del decreto 12 novembre 2011 n. 226 del Ministero per lo sviluppo economico sono prorogate di 24 mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal precedente comma 3, per quegli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco dell'allegato 1 del decreto 1o giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 18. Bratti, Ghizzoni.

  Al comma 7, dopo le parole: l'uso del metano aggiungere le seguenti: del GPL e dopo le parole: esclusiva di metano aggiungere le seguenti: o GPL.
4. 29. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

ART. 5.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento Pag. 207fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. 90. (Nuova formulazione) Il Governo.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, o comunque entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE.
5. 89. I Relatori.

ART. 6.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali».
  4-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 2 è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, in caso di necessità e per l'attuazione di detti progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009. n. 1, un Commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento: eventuali rimborsi di spese fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.».
6. 13. I Relatori.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento Pag. 208dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7–TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.
7. 12. Marcon, Scotto, Melilla, Fava, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contribuire ed ampliare quanto previsto nel comma 1, nell'ambito dei coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 15. Galati, Palese.

ART. 9.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuale dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
9. 8. Marchi, Causi, Taranto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
*9. 11. Palese, Galati.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
*9. 12. De Mita, Andrea Romano, Balduzzi, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese comunitarie relative ai programmi cofinanziati dai Pag. 209fondi strutturali 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti comunitari, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai Comuni al Piano Città di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 783, stipulando accordi diretti con i Comuni proponenti, in quanto questi ultimi risultino coerenti con le finalità dei suddetti programmi operativi. Su iniziativa del Ministero della Coesione Territoriale e d'intesa con il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'ANCI, che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipularsi entro 30 giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI e il Ministero della Coesione Territoriale e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali sono definite le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra i Comuni e le autorità di gestione nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula di dette convenzioni e le misure di assistenza tecnica o azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria.
9. 3. Rughetti, Melilli, Tabacci, Romano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale).

  1. Per le finalità di cui al precedente articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un «contratto istituzionale di sviluppo».
  2. A tal fine, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per quanto compatibili con il presente articolo.
  3. Al comma 2 dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”Il contratto istituzionale di sviluppo prevede quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, salvo per quanto assegnato all'attuazione dei concessionari di servizi pubblici.
  4. Al comma 4, articolo 5, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), alla fine la parola: «attuatrici» è sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, anche quale centrale di committenza della quale Pag. 210si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili per l'attuazione degli interventi strategici;»;
   b) alla lettera d), alla fine aggiungere «, nonché incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui al successivo articolo 6;».

  5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi opererà nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia. Ai progetti strategici si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.
  6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5, articolo 2, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9.01. Latronico, Galati.

ART. 10.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete internet.
  2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.
*10. 1. (Nuova formulazione) Palmieri, Centemero.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete internet.
  2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.
*10. 6. (Nuova formulazione) Bressa, Fiano, Giorgis.

Pag. 211

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete internet.
  2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.
*10.10 (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Rotta, Crivellari, Mosca, Basso.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)
.

  1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 sono da qualificarsi come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
11. 026. I Relatori.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni Locali).

  1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, sono da qualificarsi come contributi in conto capitale, di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
11. 027 (ex 12.02) Corsaro.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, dopo la parola: «quotate» sono inserite le seguenti: «nonché Pag. 212delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13»;
   b) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo».
12. 013. I Relatori.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati).

  1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:
  «13-bis. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo, una quota annua sino all'importo massimo di 150 milioni a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
12. 07. Balduzzi, Romano, De Mita, Librandi, Gitti, Mazziotti Di Celso, Fauttilli.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera f), dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché».
13. 10. Catania, Sani, Faenzi, Oliverio, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Pag. 213

  Al comma 2, lettera c), capoverso, dopo le parole: nomina il direttore generale dell'Agenzia aggiungere le seguenti:, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,.
13. 39. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo Statuto prevede che il Comitato di Indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e i membri del Tavolo Permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di Indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di Indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.»
13. 25. (Nuova formulazione) Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 22, dopo il secondo periodo del comma 3 è inserito il seguente:
«Sono fatte salve le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto Operativo di Assistenza Tecnica “Società dell'informazione” che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, come sostituito dall'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»;
13. 9. Meloni Marco, Mosca, Coppola, Basso.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio.
  2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, 7, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.
  2-quater. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 4, comma 3, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2 e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una Pag. 214volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.
13. 12. Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Mosca, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art.13-bis.
(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT).

  1. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità dei contratti pubblici da emanarsi entro centottanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on-line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione. L'accreditamento indica tra l'altro i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi, i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.
  2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on-line accreditate anche ponendole in competizione tra loro.
  3. Gli operatori che mettono a disposizione delle soluzioni e delle tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante Codice della amministrazione digitale.
13. 02. Gelmini.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il capoverso comma 3-quater aggiungere il seguente: «3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dell'Agenzia delle Entrate.»
14. 8. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Marco Meloni, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

  Al comma 1, capoverso 3-quater dopo le parole: All'atto della richiesta del documento unificato, aggiungere le seguenti: ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
14. 3. Rughetti, Guerini.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: riconosciuta al cittadino fino a: articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.
14. 7. Meloni Marco, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Pag. 215

ART. 16.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: pubbliche e private aggiungere le seguenti: nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali.
16. 1. De Mita, Romano, Balduzzi, Fauttilli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

  Al comma 1, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Il criterio di individuazione dei livelli minimi di cui al precedente comma è costituito dal valore di mercato dell'allocazione dei tera byte. Esso varia a seconda che la razionalizzazione avvenga mediante il ricorso a imprese in outsourcing o in hosting.
16. 2. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Accesso alle banche dati pubbliche – modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141).

  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime»;
   b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2».
16. 01. I Relatori.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

  1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti «conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015»;
   b) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
   c) al comma 7, le parole «con decreto» sono sostituite dalle seguenti «con uno o più decreti»;
   d) al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti «, ovvero avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7, ivi compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo Pag. 21683 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
   e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  «15-bis. Entro e non oltre il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro e non oltre il 31 marzo 2014;
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15;
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 è ricompresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.
  15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni».
17. 13. I Relatori.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»).

  1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte-valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) siano destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
   b) siano realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni».
17. 06. I Relatori.

Pag. 217

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
  2-ter. Il sistema SPID, di cui al comma 2-bis, è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati (identity provider) che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-quinquies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
  2-quater. Il sistema SPID, di cui al comma 2-bis, è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definite con il decreto di cui al successivo comma 2-sexies.
  2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2013.
  2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologia e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, di cui al comma 2-bis, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalità e ai requisiti richiesti per l'accreditamento dei gestori di identità digitale (identity provider); c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dagli identity provider a cittadini e imprese, ivi compresi gli strumenti di cui al comma 1; d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese, in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle amministrazioni pubbliche in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate, in qualità di erogatori di servizi in rete».

  2. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «richiede il servizio.» sono aggiunte le seguenti «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal sistema SPID medesimo».
  3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia Digitale, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 07. I Relatori.

ART. 18.

  Ai commi 2, 3, 9 dopo le parole: dalla data di entrata in vigore aggiungere ovunque Pag. 218ricorrano le seguenti: della legge di conversione.
18. 149. Tullo, Pagani, Brandolin.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole del presente comma riguardano aggiungere le seguenti: il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione; inoltre, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.
18. 110.  (Nuova formulazione) Iannuzzi Barbato, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Miriam, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Al comma 6, sostituire le parole: esercizio con la seguente: pre-esercizio e le parole: 15 ottobre con le seguenti:15 dicembre.
18. 75.  (Nuova formulazione) Meta, Saltamartini.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
18. 103.  (Nuova formulazione) Mariani, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

  Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
  8-bis. Al fine di predisporre il piano di edilizia scolastica di cui al comma 8, primo periodo, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni Pag. 219per gli 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 69. (Nuova formulazione) Losacco.

Subemendamenti all'emendamento 18.158.

  Al comma 8-bis, dopo le parole: scolastiche statali aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli in cui sia stata censita la presenza di amianto.
0. 18. 158. 1. Balduzzi.

  Al comma 8-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: sinteticamente.
0. 18. 158. 2. Mannino.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies, e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-quinquies.
  8-ter. Le risorse previste dal comma 8-bis sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico come da Allegato 1 alla presente legge. Le quote imputate alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009. L'assegnazione agli enti locali viene effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tal fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il termine del 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse liberate saranno ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista nel decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che vengono pubblicati sinteticamente sul sito dei due Ministeri.
  8-quater. Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui al precedente comma ovvero le risorse derivanti dalle revoche sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste collocate successivamente in graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i Pag. 220pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
  8-quinquies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura del programma stralcio - Fondo speciale della ricerca applicata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

Allegato 1

REGIONI
  ABRUZZO 4.000.000  
  BASILICATA 2.000.000  
  CALABRIA 13.000.000  
  CAMPANIA 18.000.000  
  EMILIA-ROMAGNA 7.000.000  
  FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.500.000  
  LAZIO 14.000.000  
  LIGURIA 4.000.000  
  LOMBARDIA 15.000.000  
  MARCHE 3.000.000  
  MOLISE 2.000.000  
  PIEMONTE 9.000.000  
  PUGLIA 12.000.000  
  SARDEGNA 5.000.000  
  SICILIA 16.000.000  
  TOSCANA 10.000.000  
  UMBRIA 2.500.000  
  VALLE D'AOSTA 1.000.000  
  VENETO 10.000.000  
TOTALE NAZIONALE . . . 150.000.000  

18. 158.  (Nuova formulazione) I Relatori.

Pag. 221

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: edifici pubblici aggiungere le seguenti:, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.
18. 86. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 9, dopo le parole: manutenzione di reti viarie aggiungere le seguenti: e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse.

  Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: le Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed i comuni risultanti da fusione tra Comuni, ciascuno dei quali con meno di 5.000 abitanti,.
18. 56.  (Nuova formulazione) Guerra, Pastorino.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: reti viarie aggiungere le seguenti: o reti telematiche di NGN e Wi-Fi.
18. 102. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Meloni, Basso, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza Stato, città, autonomie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili».
18. 55. Guerra, Pastorino, Antezza.

  Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: ANAS SpA, presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.
18. 113. Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente decreto.
18. 98. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà , Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

ART. 19.

  Al, comma 1, lettera a), punto 2), aggiungere in fine le seguenti parole: previa verifica del CIPE sentito il NARS.
19. 2. Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble.

  Al comma 2, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti parole: nonché, agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. 21. Misuraca.

Pag. 222

ART. 20.

  Al comma 2, dopo le parole: programma di interventi di sicurezza stradale inserire le seguenti: inerenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.

  Conseguentemente, al comma 4 dopo le parole: sicurezza stradale inserire le seguenti: di cui al comma 2.
20. 6.  (Nuova formulazione) Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà , Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 2, dopo le parole: di un programma di interventi di sicurezza stradale aggiungere le seguenti: nonché al finanziamento per la realizzazione e messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti e dare continuità all'asse viario Terni Rieti.
20. 9.  (Nuova formulazione) Melilli, Sereni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;
   b) al comma 2:
    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico”;
   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;
   d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;
   e) al comma 2-ter le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».

  5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e Pag. 223con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
20. 2. Meta, Piso, Catalano, Quaranta.

ART. 23.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: quarantadue giorni;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «, o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».
23. 16. De Micheli.

ART. 24.

  Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
  1) Al capoverso 4-bis:
   a) al secondo periodo sostituire le parole: «Tale compensazione» con le seguenti: «L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e»;
   b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico»;
  2) al capoverso 4-ter, dopo le parole: «e i livelli» inserire la seguente: «medi».
24. 6. Velo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007. n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».
24. 11. I Relatori.

ART. 25.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pag. 224è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.
25. 20.  (Nuova formulazione) Saltamartini, Palese.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e finanze, l'ENAC, la Società di gestione interessata, la Regione, Provincia e Comune competenti apposito Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa. Nello stesso Accordo sono previste le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini di erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.
  5-ter. All'accordo di programma di cui al precedente comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
25. 1.  (Nuova formulazione) Velo, Fontanelli.

  Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  7. All'articolo 36, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas S.p.A.,» sono soppresse;
    2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata», sono soppresse;
    3) alla lettera b) il numero 3) è soppresso;
   b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)» sono soppresse.

  8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;
   b) al secondo periodo le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012»;
   c) il terzo periodo è soppresso.
25. 19.  Saltamartini, Palese.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, Pag. 225comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:
   a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
   b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
   c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);
   d) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni;
   e) agli interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della S.S. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della S.S. 372 «Telesina». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.
  11-quater. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo le parole «dagli autodromi,» sono aggiunte le seguenti: «dalle aviosuperifici,»; conseguentemente: al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole «di autodromi,» sono inserite le seguenti «di aviosuperfici»; all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 dopo le parole «aeroportuali» sono aggiunte le seguenti: «, di aviosuperfici»; all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 dopo le parole «n. 447» siano aggiunte le seguenti parole «, nonché delle aviosuperfici».
25. 54.  (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, comma 4 e 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le Regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'economia Pag. 226e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al suddetto articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per il finanziamento del suddetto piano di ristrutturazione, ciascuna Regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse assegnatele sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 7 aprile 2011, n. 80, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano stesso. Per le Regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
*25. 28.  (Nuova formulazione) Saltamartini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, comma 4 e 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le Regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al suddetto articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per il finanziamento del suddetto piano di ristrutturazione, ciascuna Regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse assegnatele sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 7 aprile 2011, n. 80, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano stesso. Per le Regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
*25. 44.  (Nuova formulazione) Covello, Bruno Bossio, Magorno, Stumpo, Bindi, D'Attorre, Battaglia, Censore, Oliverio.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la Regione Calabria è autorizzata ad utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti di 40 Pag. 227milioni di euro per interventi finalizzati all'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nei limiti di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'efficientamento e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
25. 38. Bruno Bossio, Covello, Battaglia, Censore, D'Attorre, Magorno, Oliverio, Aiello, Bruno.

ART. 26.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 9-bis:
    1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
    2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio».
*26. 2. Iannuzzi, Barbato, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 9-bis;
    1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
    2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio».
*26. 4. Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 9-bis;
    1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
    2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio».
*26. 10. Pili.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 9-bis:
    1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
    2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio».
*26. 13. Rubinato, Rotta.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Suddivisione in lotti).

  1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «in lotti funzionali» sono aggiunte le seguenti: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
  2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente» Pag. 228sono aggiunte le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
  3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono aggiunte le seguenti: «con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis».
26. 015. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Anticipazione).

  1. Nei contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
26. 026.  (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 28.

  Al comma 1 dopo le parole: amministrazione procedente o aggiungere le seguenti: , in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,;

  Conseguentemente, al medesimo articolo 28:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.;
   b) al comma 5, dopo le parole: comma 3, inserire le seguenti: nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,.
28. 22. I Relatori.

ART. 30.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f), capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma;
   b) alla lettera g):
    1) capoverso 4-bis:
     1.1.) alla lettera a), sostituire le parole: siano state completate le parti Pag. 229comuni con le seguenti: siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; sopprimere, inoltre, le seguenti parole: relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
     1.2.) sostituire la lettera b) con la seguente: b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale;
    2) sopprimere il capoverso 4-ter;.
30. 102. Il Governo.

  Sopprimere il comma 2.
* 30. 71. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Sopprimere il comma 2.
* 30. 32. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 2.
* 30. 49. Terzoni, De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

ART. 32.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) All'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, quali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
32. 120. I Relatori.

ART. 41.

Subemendamenti all'emendamento 41.133

  All'emendamento 41.133, comma 6-bis dopo le parole: Commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 7.
0. 41. 133. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  All'emendamento 41.133, comma 6-ter dopo le parole: Commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 7.
0. 41. 133. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. I Commissari ad acta possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.
  6-ter. I Commissari ad acta possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della Pag. 230legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento ed accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi, la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete, il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli Enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali pericolosi e non e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
41. 133.  (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale «Commissariato Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ex OPCM 3849/2010», in ragione delle residue competenze al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, e consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'OPCM 3891/2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2013, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso, gli enti legittimati al subentro e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in essere. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio oltre che dell'Avvocatura dello Stato anche dell'Avvocatura della Regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al comma 1 è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.
41. 135. I Relatori.

ART. 44.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: «5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».
44. 10. I Relatori.

Pag. 231

ART. 46.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e fino all'ottanta per cento, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015» denominato «City Operations», approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Milano.
  1-ter. Le azioni indicate nel programma e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al comma 1-bis del presente articolo, non sono sottoposte ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
  1-quater. Anche i comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituenda Area Metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Ai detti comuni sono estese le facoltà previste nei commi 1-ter e 1-quater del presente articolo per il Comune di Milano, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali.
46. 11.  (Nuova formulazione) Tabacci.

ART. 49.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per il rafforzamento della spending review).

  1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo. Pag. 232
  3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelta tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.
  4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:
   a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;
   b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.
  6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.
  7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.
  8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.
49. 042. I Relatori.

ART. 52.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento Pag. 233a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.
52. 44. I Relatori.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali).

  1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. A decorrere dal 1o settembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.
  3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le Amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, avvia con le altre Amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma da parte dell'Amministrazione usuaria delle esigenze di cui al comma 2, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.
  4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza del principio di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.
  5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal Pag. 234trasferimento, qualora in esito ad apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.
  6. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 3 e 4, nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.
  8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
  11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.
  12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto periodo è abrogato;
   b) al sesto periodo le parole: «, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari». sono soppresse.
56. 027. I Relatori.

Pag. 235

ALLEGATO 2

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 1.69, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: ai professionisti aggiungere le seguenti: di età non superiore ai 40 anni.
0. 1. 69. 1. Fantinati, Crippa, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
1. 69. I Relatori.

  All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in alternativa fino a: registrato nell'anno 2012 con le seguenti:, a decorrere dal 1o gennaio 2013, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio di opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato sulla base della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), praticando una riduzione del 10 per cento per gli impianti a certificati verdi e del 25 per cento per gli impianti a tariffa onnicomprensiva. A partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2015 la producibilità massima attesa, determinata ai sensi del presente comma, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento dal 2015 in avanti.
0. 5. 89. 1. Pagani.

  All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: per un incremento fino a: riconosciuto il predetto incremento con le seguenti: con potenza installata superiore a 1 Mw, un incremento del 30 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2013 e del 25 per cento per i successivi anni con una corrispondente riduzione della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentari da fonti rinnovabili (IAFR). Nel Pag. 236caso di impianti con potenza installata inferiore a 1 Mw, questi possono optare per un incremento del 15 per cento dell'incentivo spettante per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2013 e del 10 per cento per i successivi anni con una corrispondente riduzione della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR).
0. 5. 89. 2. Pagani.

  All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in alternativa fino a: 1o settembre 2013 con le seguenti:, a decorrere dal 1o gennaio 2013, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio di opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato sulla base della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentari da fonti rinnovabili (LAFR), praticando una riduzione del 10 per cento per gli impianti a certificati verdi e del 25 per cento per gli impianti a tariffa onnicomprensiva;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: con corrispondente successiva diminuzione fino a: nell'anno 2012 con le seguenti: a partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2015 la producibilità massima attesa determinata ai sensi del presente comma, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento dal 2015 in avanti.
0. 5. 89. 4. Alfreider, Plangger.

  All'emendamento 5.89, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente comma:
  7-ter. La tipologia di contratto definita con la lettera j) dell'articolo 2, comma 2.2, dell'Allegato A – TIT Delibera ARG/Elt 199/11 non sarà soggetta, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto agli oneri definiti dagli articoli 44, comma 44.3, 44-bis, 45, 46, 48, 73 dell'Allegato A – TIT Delibera 111/06.
0. 5. 89. 3. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, o comunque entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE.
5. 89. I Relatori.

Pag. 237

  All'emendamento 5.90, comma 5, dopo la parola: 1992 aggiungere le seguenti: solo per gli impianti situati in zone di emergenza ciclo rifiuti.

  Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0. 5. 90. 1. Crippa, Busto, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4. Per gli impianti situati in zone di emergenza il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. 90. Il Governo.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali».
  4-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 2 è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, in caso di necessità e per l'attuazione di detti progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009. n. 1, un Commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento: eventuali rimborsi di spese fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».
6. 13. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 11.026, comma 1, sostituire le parole da: in quanto erogati fino alla fine del comma, con le seguenti: non partecipano alla formazione del reddito dell'emittente.
0. 11. 026. 1. Pilozzi, Marcon, Paglia, Melilla.

Pag. 238

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali).

  1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 sono da qualificarsi come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
11. 026. I Relatori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, dopo la parola: «quotate» sono inserite le seguenti: «nonché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13»;
   b) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo».
12. 013. I Relatori.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Accesso alle banche dati pubbliche – modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141).

  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.»;
   b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2».
16. 01. I Relatori.

Pag. 239

  All'emendamento 17.13, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione».

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 7, le parole: «contenuti del FSE e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché».
0. 17. 13. 3. Centemero.

  All'emendamento 17.13, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: da emanarsi entro il 30 settembre 2013.
0. 17. 13. 1. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Migliore, Kronbichler.

  All'emendamento 17.13, comma 1, sopprimere la lettera d).
0. 17. 13. 2. Cecconi, Castelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

  1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti «conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015»;
   b) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
   c) al comma 7, le parole «con decreto» sono sostituite dalle seguenti «con uno o più decreti»;
   d) al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti «, ovvero avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7, ivi compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
   e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  «15-bis. Entro e non oltre il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro e non oltre il 31 marzo 2014.
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15. Pag. 240
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 è ricompresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.
  15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni».
17. 13. I Relatori.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»).

  1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte-valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
   c) siano destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
   d) siano realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni».
17. 06. I Relatori.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID),
  2-ter. Il sistema SPID, di cui al comma 2-bis, è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati (identity provider) che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-quinquies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso Pag. 241in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
  2-quater. Il sistema SPID, di cui al comma 2-bis, è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definite con il decreto di cui al successivo comma 2-sexies.
  2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2013.
  2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologia e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, di cui al comma 2-bis, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalità e ai requisiti richiesti per l'accreditamento dei gestori di identità digitale (identity provider), c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dagli identity provider a cittadini e imprese, ivi compresi gli strumenti di cui al comma 1; d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese, in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle amministrazioni pubbliche in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate, in qualità di erogatori di servizi in rete.

  2. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «richiede il servizio.» sono aggiunte le seguenti «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal sistema SPID medesimo».
  3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia Digitale, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17.07. I Relatori.

  All'emendamento 18.158, comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: scolastiche statali aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli in cui sia stata censita la presenza di amianto.
0. 18. 158. 1. Balduzzi.

  All'emendamento 18.158, comma 8-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: sinteticamente.
0. 18. 158. 2. Mannino.

  All'emendamento 18.158, dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  8-sexies. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 8 e 8-bis sono esclusi dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
0. 18. 158. 3. Guerra.

Pag. 242

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies, e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-quinquies.
  8-ter. Le risorse previste dal comma 8-bis sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione come da Allegato 1 alla presente legge. Le quote imputate alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009. L'assegnazione agli enti locali viene effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tal fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il termine del 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse liberate saranno ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista nel decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che vengono pubblicati sinteticamente sul sito dei due Ministeri.
  8-quater. Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui al precedente comma ovvero le risorse derivanti dalle revoche sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste collocate successivamente in graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
  8-quinquies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura del programma stralcio – Fondo speciale della ricerca applicata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

Pag. 243

Allegato 1

REGIONI
  ABRUZZO 4.000.000  
  BASILICATA 2.000.000  
  CALABRIA 13.000.000  
  CAMPANIA 18.000.000  
  EMILIA-ROMAGNA 7.000.000  
  FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.500.000  
  LAZIO 14.000.000  
  LIGURIA 4.000.000  
  LOMBARDIA 15.000.000  
  MARCHE 3.000.000  
  MOLISE 2.000.000  
  PIEMONTE 9.000.000  
  PUGLIA 12.000.000  
  SARDEGNA 5.000.000  
  SICILIA 16.000.000  
  TOSCANA 10.000.000  
  UMBRIA 2.500.000  
  VALLE D'AOSTA 1.000.000  
  VENETO 10.000.000  
TOTALE NAZIONALE . . . 150.000.000  

18. 158. I Relatori.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nel quadro del perseguimento di finalità antielusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 24, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, l'ultimo periodo è abrogato;
   b) all'articolo 8 della legge 19 marzo 1983, n. 72, il terzo comma è abrogato;
   c) all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 4 è abrogato;
   d) all'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 4 è abrogato;
   e) all'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 4 è abrogato;

  5-ter. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre Pag. 2441986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, e diversi da quelli accantonati in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente.».
19. 22. I Relatori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007. n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».
24. 11. I Relatori.

  All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis sopprimere la lettera b).
0. 25. 54. 5. Castelli.

  All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia «Pontremolese».
0. 25. 54. 2. Nardi, Maestri, Quaranta, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) al completamento dell'asse autostradale «Salerno-Reggio Calabria».
0. 25. 54. 1. Nardi, Quaranta, Aiello, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis, lettera e) dopo le parole: da Bologna a Lecce aggiungere le seguenti: e per la tratta Venezia-Portogruaro del corridoio ferroviario transeuropeo 5.
0. 25. 54. 4. Rubinato.

  All'emendamento 25. 54, comma 11-bis, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
   f) all'implementazione del tratto tangenziale della città di Bologna e del tratto autostradale compreso nell'area urbana.
   g) al collegamento ferroviario Modena - Sassuolo e Modena - Carpi (potenziamento).
0. 25. 54. 3. Dell'Orco, Spadoni, Dall'Osso, Ferraresi, Sarti, Bernini, Mucci.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, Pag. 245comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:
   a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
   b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
   c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);
   d) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni;
   e) agli interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della S.S. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della S.S. 372 «Telesina». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.
25. 54. I Relatori.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Anticipazione).

  1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fino al 31 dicembre 2014, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
26. 026. I Relatori.

  Al comma 1 dopo le parole amministrazione procedente o aggiungere le seguenti:, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,;

  Conseguentemente, al medesimo articolo 28:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.;Pag. 246
   b) al comma 5, dopo le parole: comma 3, inserire le seguenti: nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,.
28. 22. I Relatori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1o agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 novembre 2013, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I dello stesso decreto, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.
30. 101. I Relatori.

  Alla lettera a), dopo le parole: omogenee A ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e B.
0. 30. 102. 1. Pesco, Sorial, Castelli, Sibilia, Busto, Crippa, Caso.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   c) alla lettera f), capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more del termine per l'adozione della deliberazione di cui al primo periodo non trova applicazione per le predette zone omogenee A la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma;
   d) alla lettera g):
   2) capoverso 4-bis:
   1.1.) alla lettera a), sostituire le parole «siano state completate le parti comuni» con le seguenti: «siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni»; sopprimere, inoltre, le seguenti parole: «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione»;
   1.2.) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale»;
   2) sopprimere il capoverso 4-ter;
30. 102. I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) All'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, quali individuate con decreto del Pag. 247Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
32. 120. I Relatori.

  All'emendamento 41.133, sopprimere il comma 6-bis.
0. 41. 133. 1. Guidesi, Matteo Bragantini.

  All'emendamento 41.133, comma 6-bis dopo le parole: commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 6.
0. 41. 133. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  All'emendamento 41.133, comma 6-ter dopo le parole: commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 6.
0. 41. 133. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  All'emendamento 41.133, comma 6-ter, dopo le parole: infrastrutture a rete aggiungere le seguenti: nonché l'organizzazione di attività di monitoraggio degli indicatori di salute della popolazione residente.
0. 41. 133. 2. Mannino.

  All'emendamento 41.133, comma 6-quater sopprimere le parole da: Nelle more del completamento fino a: sanitaria e ambientale.
0. 41. 133. 5. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. I Commissari ad acta possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.
  6-ter. I Commissari ad acta possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento ed accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi, la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete, il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli Enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
41. 133. I Relatori.

  All'emendamento 41.134, sopprimere la lettera h).
0. 41. 134. 1. Mannino.

Pag. 248

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 218, comma 1, lettera cc), le parole: «secondari e terziari» sono soppresse;
   b) all'articolo 218, comma 1, lettera dd), le parole: «secondario e terziario» sono soppresse;
   c) all'articolo 221, comma 3, le parole: «secondari e terziari su superfici private» sono soppresse;
   d) all'articolo 221 il comma 4 è abrogato;
   e) all'articolo 221, comma 10, lettera a), le parole: «secondari e terziari» sono soppresse;
   f) all'articolo 221, comma 10, lettera e), le parole: «secondari e terziari» sono soppresse;
   g) all'articolo 224, comma 8, le parole: «e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari» sono soppresse;
   h) all'articolo 226, comma 2, il periodo: «Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4» è soppresso.
41. 134. I Relatori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale «Commissariato Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ex OPCM 3849/2010», in ragione delle residue competenze al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, e consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'OPCM 3891/2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2013, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso, gli enti legittimati al subentro e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in essere. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio oltre che dell'Avvocatura dello Stato anche dell'Avvocatura della Regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al comma 1 è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.
41. 135. I Relatori.

  All'emendamento 44. 10, comma 4-bis, sostituire le parole da: è sostituito dal seguente, fino a: medesimo comma 5 con le seguenti: dai seguenti: «5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. Le convenzioni previste collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:
   a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
   b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale; Pag. 249
   c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
   d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;
   e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.»,

  5.2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è soppressa la parola: «anche».
0. 44. 10. 1. Milanato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: «5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».
44. 10. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 49.042, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

  Conseguentemente sostituire il comma 9, con il seguente: 9. L'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato.
0. 49. 042. 1. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

  All'articolo aggiuntivo 49.042, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 3 sostituire le parole: anche estranee con le seguenti: interne;
   b) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il Commissario straordinario svolge il mandato senza indennità aggiuntive rispetto al compenso percepito nell'ambito delle funzioni già svolte presso la Pubblica amministrazione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
0. 49. 042. 3. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  All'articolo aggiuntivo 49.042, al comma 8 sostituire le parole: 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro con le seguenti: 100 mila euro per l'anno 2013, di 200 mila euro: 100 mila.
0. 49. 042. 2. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per il rafforzamento della spending review).

  1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento Pag. 250e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.
  3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelta tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.
  4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:
   a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;
   b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.
  6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.
  7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.
  8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila Pag. 251euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.
49. 042. I Relatori.

  All'emendamento 52.44, dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. Ai soggetti ammessi alla facoltà di rateizzazione dei versamenti contributivi connessi a piani di rientro non sono applicate sanzioni o penalità di alcun genere. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis dell'articolo 52, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e 30 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante aumento, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
0. 52. 44. 1. Latronico.

  All'emendamento 52.44, dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. I termini e le condizioni per la concessione della dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche per la rateazione delle somme a qualsiasi titolo dovute all'Agenzia delle entrate.
0. 52. 44. 2. Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.
52. 44. I Relatori.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Piani di azionariato diffuso).

  Dopo il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal Pag. 252comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente: 2-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
56. 026. I Relatori.

  All'emendamento 56.027, sopprimere il comma 8.
0. 56. 027. 1. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali).

  1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. A decorrere dal 1o settembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.
  3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le Amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, avvia con le altre Amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma da parte dell'Amministrazione usuaria delle esigenze di cui al comma 2, Pag. 253l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.
  4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza del principio di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.
  5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora in esito ad apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.
  6. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 3 e 4, nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.
  8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
  11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.
  12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto periodo è abrogato.
   b) al sesto periodo le parole: «, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari.» sono soppresse.
56. 027. I Relatori.

  All'emendamento 61.35, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, Pag. 254del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Per gli anni successivi, i suddetti regimi sono ulteriormente ridotti, in misura pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le risorse così rinvenienti sono destinate alle misure di sostegno di cui al penultimo periodo del comma lo dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.».
0. 61. 35. 2. Di Gioia, Palese, Giammanco.

  All'emendamento 61.35, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Una ulteriore quota del suddetto Fondo, pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015 è destinata alle misure di sostegno di cui al penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».
0. 61. 35. 3. Di Gioia, Palese, Giammanco.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: dall'anno 2022, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 42-bis, e 56, pari a 34,55 milioni di euro per l'anno 2013, a 95,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 58,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 72,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 43,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 37,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente: quanto a 3,15 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
61. 35. I Relatori.

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