CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2013
57.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 LUGLIO 2013

ALLEGATO 1

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

CAPO I.

  Il Capo I è così rinominato: Disciplina del finanziamento dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.
1. 7. Pastorelli.

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Personalità giuridica e democrazia interna).

  1. La presente legge disciplina i partiti e movimenti politici condizionando il loro riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei princìpi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione.
  2. I partiti e movimenti politici provvedono a recepire i princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione nell'atto costitutivo e nello statuto allo scopo di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4 della presente legge, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica.
  3. I partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi del comma 2 sono tenuti a dare evidenza dell'attuazione dei princìpi di democrazia interna anche tramite la pubblicazione sul proprio sito internet di ogni documento considerato utile a tale fine a pena di cancellazione dal Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4.
1. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012 n. 96 sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. La presente legge disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «alla ripartizione» fino a: «10 e»;
   b) sopprimere l'articolo 10; Pag. 76
   c) all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 6. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti.»
1. 5. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Il rimborso delle spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese le risorse a favore dell'editoria di partito, sono attribuite esclusivamente alle associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge e sono subordinati al rispetto delle norme in essa contenute.»
1. 2. Di Lello, Pastorelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I partiti, i movimenti, gruppi politici e le fondazioni politiche sono beneficiari di forme di contribuzione volontaria privata agevolata alle condizioni previste dalla presente legge.
1. 1. Pastorelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali).

  1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.
  3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:
   a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;
   e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

Pag. 77

  4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.
  6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.000.
  8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.
  10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.
  11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
  12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.
  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

Art. 1-ter.
(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96).

  1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai Pag. 78movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui.»;
   b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale»;
   c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
   d) all'articolo 9:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto»;
    3) al comma 9, le parole: «o la relazione della società di revisione» sono soppresse;
    4) al comma 20, le parole: «la relazione della società di revisione e» sono soppresse.

Art. 1-quater.
(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

  1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.
  2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

Art. 1-quinquies.
(Sanzioni).

  1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.
  3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

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Art. 1-sexies.
(Abrogazioni).

  La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

Art. 1-septies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-bis a 1-quinquies, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
  3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

  Conseguentemente, sono soppressi gli articoli 3, 4, 6 e 14.
1. 01. Boccadutri, Pilozzi.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 2.
2. 1. Bianconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica).

  1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici Pag. 80erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della presente legge.
  2. La presente legge regolamenta un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.
  3. Per accedere ai benefìci delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.
2. 2. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: regionale e locale.
2. 3. Di Lello, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 2.
2. 4. Nuti, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondazioni politiche).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della presente legge si applicano altresì alle fondazioni costituite con atto pubblico e riconosciute come persone giuridiche private ai sensi del libro primo, titolo II, capo II del codice civile, che abbiano come scopo esclusivo una o più delle seguenti attività:
   a) studio e ricerca sui temi politici e istituzionali;
   b) pubblicistica ed editoriale di natura politica;
   c) formazione della classe dirigente politica a livello locale e centrale.

  2. Lo statuto delle fondazioni, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, della presente legge.
  3. È condizione per l'accesso ai benefici di cui al presente Titolo, il collegamento formale della fondazione con un partito o movimento politico, mediante un atto di riconoscimento rilasciato dal rappresentante legale del partito o del movimento. L'atto di riconoscimento del partito o movimento può essere rilasciato ad una sola fondazione politica.
  4. Le esenzioni e agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni non si applicano alle fondazioni politiche.
  5. Il registro di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge prevede una apposita sezione per le fondazioni politiche.
  6. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, accedono ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e all'articolo 3 con le modalità e alle condizioni ivi specificate.
  7. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 e sue modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una apposita sezione è inoltre istituita per la registrazione delle fondazioni politiche di cui all'articolo 2-bis, per l'accesso alle erogazioni liberali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
2. 01. Pastorelli.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  L'articolo 5 della legge 96 del 2012 è sostituito dal seguente: «Art. 5. – (Obbligo di iscrizione nell'elenco nazionale delle liste, Pag. 81dei partiti e dei movimenti politici).1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, anche ai fini dei rimborsi previsti dalla presente legge, sono tenuti all'iscrizione in un elenco nazionale, appositamente istituito presso la Camera dei deputati. L'iscrizione si perfeziona con il deposito presso la Camera dei deputati dello statuto, nonché di ogni eventuale successiva modifica, che deve prevedere:
   a) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;
   b) la presenza di organismi decisionali plurali, che decidono sulla base del principio democratico, garantendo che gli organi statutari prevedano la presenza di uomini e donne della misura del 50 per cento;
   c) la presenza di organismi di garanzia;
   d) la presenza di organismi di controllo contabile, retti da soggetti iscritti all'ordine dei revisori contabili;
   e) l'attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto della lista, del partito o del movimento politico presso un notaio.

  2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente alla Camera dei deputati, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.
  3. Ai fini del presente articolo, nel caso la lista risulti dall'unione di diverse liste, partiti o movimenti politici, i requisiti di cui al comma 1 si applicano alle singole componenti».
3. 1. Boccadutri, Di Salvo, Nicchi, Pilozzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Statuto).

  1. I partiti e movimenti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefìci previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
  2. Lo statuto si conforma ai princìpi fondamentali di democrazia e indica:
   a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi che sono conferiti a tempo determinato;
   b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito o movimento politico e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
   c) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito o movimento politico, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e per la sua consultazione, che deve essere sempre possibile da parte di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   e) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto, con la possibilità per una quota minima di iscritti di richiedere il voto segreto su qualsiasi oggetto;
   f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, in modo da assicurare il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;Pag. 82
   g) le modalità per assicurare negli organi collegiali e nelle candidature la presenza paritaria di donne e di uomini;
   h) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze nelle candidature e negli organi collegiali secondo il criterio proporzionale e l'attribuzione a loro esponenti delle cariche di vertice degli organi di garanzia;
   i) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per l'elezione delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e comunali, dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni;
   l) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito o movimento politico;
   m) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali;
   n) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali;
   o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del movimento o partito;
   p) un codice etico che reca i princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e stabilisce il principio del ricambio nei ruoli, il limite al numero di mandati elettorali, il divieto di cumulo di incarichi e la disciplina dell'eleggibilità e delle incompatibilità;
   q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
   r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 6 della presente legge.

  3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
  4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti e movimenti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
3. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
3. 10. Bianconi.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
3. 9. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
3. 17. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Pag. 83

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto, indica:
   a) i criteri e le modalità di iscrizione al partito;
   b) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento Nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali.
3. 8. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni».
3. 3. Pilozzi, Boccadutri.

  Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il riconoscimento a ciascun iscritto del diritto di concorrere in egual misura alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito, partecipando con diritto di voto libero ed eguale, anche con modalità telematiche;.
3. 5. Di Lello, Pastorello.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
3. 13. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   «e) le modalità per garantire che gli organi previsti dallo statuto prevedano la presenza di uomini e donne nella misura del 50 per cento».
3. 2. Pilozzi, Di Salvo, Nicchi, Boccadutri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
3. 14. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Romano.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   «f-bis) i criteri con i quali vengono assicurate alle articolazioni territoriali le risorse annuali di cui all'articolo 10 e all'articolo 11».
3. 19. Gasparini, D'Attorre, Fabbri.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.
3. 15. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Romano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
3. 16. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Romano.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
   «h) l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature».
3. 12. Bianconi.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
   n) le modalità per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti;Pag. 84
   o) le modalità di attuazione dell'organizzazione territoriale del partito e relative procedure di convocazione;
   p) le modalità di adozione del simbolo che deve essere adottato con atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. 6. Di Lello, Pastorelli.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Il simbolo identifica in modo univoco il partito politico e non deve essere suscettibile di confusione con altri simboli. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità con quanto previsto dallo statuto.
3. 7. Di Lello, Pastorelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:
  «4-bis. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  4-ter. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 4-bis ne comporta la cancellazione nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge».
3. 18. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 4.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2 e al comma 3 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 6 sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;
   all'articolo 7 sopprimere il comma 2;
   all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4 e al comma 2 sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;
   all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.
4. 5. Bianconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Registro nazionale dei partiti e movimenti politici).

  1. È istituito il Registro nazionale dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato «Registro», tenuto dall'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 5-bis, di seguito denominata «Autorità».
  2. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al Pag. 85Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano all'Autorità.
  3. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro.
  4. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
  5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.
  6. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
  7. I partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 2 entro dodici mesi dalla medesima data.
  8. Con l'iscrizione nel Registro i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al capo III. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e che ottemperino alla disciplina di cui al capo II.
  9. Il Registro è pubblico e consultabile in un'apposita sezione del sito internet dell'Autorità.
4. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Al comma 6 sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
4. 2. Pastorelli.

  Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Il registro è distinto in con le seguenti: nel registro sono evidenziate,
4. 4. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Registro dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni pubbliche).
4. 6. Pastorelli.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Registro dei partiti politici che possono accedere alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefìci monetari).
4. 7. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 5.

  Al comma 1 dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: la diffusione dell'attività.
5. 12. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: al funzionamento interno.
5. 1. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti internet dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all'articolo 7, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, nonché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle decisioni Pag. 86e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.
  2-bis. La documentazione di cui al comma 2 deve altresì essere trasmessa periodicamente anche all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno.
5. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: 2. Entro il 10 luglio di ciascun anno.
5. 11. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei membri italiani del Parlamento europeo.
5. 4. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
5. 10. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».
5. 9. Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 10.000.
5. 13. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: 300.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 5.000 con le seguenti: a euro 20.000.
5. 2. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. , aggiungere le seguenti: Tale elenco è in ogni caso pubblicato nei siti internet e nel portale di cui al comma 2.
5. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Al comma 3 sostituire il quarto periodo con il seguente:
   L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile sul sito internet della Camera dei Deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
5. 8. Dieni, Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Pag. 87

  Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati con le seguenti: le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
5. 3. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.
5. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».
5. 7. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici).

  1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge 10 novembre 1993, n.515, e successive modificazioni, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpati in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.
  2. L'Autorità è indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.
  3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 sono individuati e nominati secondo le seguenti modalità:
   a) tre magistrati della Corte dei conti nominati dal Presidente della Corte dei conti;
   b) un magistrato del Consiglio di Stato nominato dal Presidente del Consiglio di Stato;
   c) un consigliere dell'amministrazione del Senato della Repubblica, nominato dal Presidente del Senato della Repubblica;
   d) un consigliere dell'amministrazione della Camera dei deputati, nominato dal Presidente della Camera dei deputati;
   e) un professore ordinario di materie giuridiche e un professore ordinario di scienza della politica nominati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro;
   f) due esponenti del settore dell'associazionismo civico nominati dal Presidente del Forum del terzo settore.

  4. L'Autorità provvede a:
   a) accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna Pag. 88ed è autorizzata, a tale fine, ad acquisire verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile;
   b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai partiti e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.

Art. 5-ter.
(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

  1. I partiti e movimenti politici redigono annualmente il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, al fine di consentire anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.
  2. Nella redazione dei bilanci, i partiti e movimenti politici devono rendere pubblica e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza e riportare anche i singoli dati disaggregati.
  3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, nonché delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.
5. 02. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, nonché i gruppi politici regionali, parlamentari ed europei non possono stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi professionali, con esclusione dei contratti di lavoro subordinato o di collaborazione, con persone fisiche che siano componenti degli organismi politici esecutivi di carattere regionale o nazionale, o parenti in linea retta in qualsiasi grado o in linea collaterale fino al sesto grado. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società di cui le stesse persone fisiche siano amministratori o detengano quote, anche di minoranza.
  2. Tutti i candidati, se eletti, hanno l'obbligo di pubblicare nel sito internet dell'organismo di elezione la loro dichiarazione dei redditi annuale, nonché tutte le quote superiori al 3 per cento del capitale delle società possedute, a qualunque titolo, anche all'estero. Il suddetto obbligo è esteso ai rappresentanti legali delle liste, nonché ai membri degli organismi esecutivi regionali e nazionali che abbiano ottenuto nei cinque anni precedenti almeno un eletto nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, che vi provvedono nel sito del proprio partito o movimento, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.
  3. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito internet, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito.Pag. 89
  4. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, è prevista la sanzione amministrativa di 100. 000 euro.
  5. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione, la Commissione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
  6. La sanzione di cui al comma precede si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa.»
5. 01. Pilozzi, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trattenute sindacali)
.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
  2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
  3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.
5. 03. Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati).

  1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
  2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.
  3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.
5. 04. Bragantini, Invernizzi.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti e movimenti politici).

  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione Pag. 90con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.
  2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
6. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui all'articolo 4 della presente legge, aggiungere le seguenti: e alle loro articolazioni territoriali.
6. 3. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;».
6. 2. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

  1. I partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono i rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per i tre esercizi successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 luglio 2012, n.96 come modificati dal presente articolo.
  2. Il comma 5, articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96 è sostituito dal seguente:
  «5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati con metodo analitico, verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, anche chiedendo di produrre ulteriore documentazione giustificativa. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a fornire documentazione esplicativa, entro e non oltre il 31 marzo seguente, in merito ad eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.»

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, i controlli di regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto Pag. 91di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1997, n. 2 e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione come disposto dai commi 4, 5, come modificato dal comma 2 del presente articolo, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, la Commissione dispone per il periodo d'imposta in corso allagata di contestazione la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e il divieto reiscrizione nello stesso registro per i cinque esercizi successivi.
  5. Nei casi di cui al comma 4, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

  Conseguentemente all'articolo 14 comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «9, commi da 8 a 21, e 10»;
   b) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
    g) gli articoli 9, commi da 8 a 21 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono soppressi a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 7. Cozzolino, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

  Conseguentemente all'articolo 7 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Commissione» con la seguente: Autorità, conseguentemente al comma 2, sopprimere le seguenti parole: dalla seconda sezione dal Registro.
7. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. In caso di inottemperanza agli obblighi di rendicontazione la Commissione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

  3. Tale sanzione si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa.»
7. 3. Boccadutri, Pilozzi.

  Al comma 2, dopo le parole: In caso di inottemperanza, aggiungere le seguenti: e di irregolarità, accertate anche in sede penale.
7. 4. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza non venga sanata fino a: registro di cui all'articolo 4 con le seguenti: nonché di inottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 5 della presente legge, qualora l'inottemperanza contestata non venga sanata entro il 31 marzo successivo, la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni e della quota percepita a titolo di contribuzione indiretta di cui il partito medesimo abbia usufruito nell'anno precedente alla contestazione; qualora nell'anno Pag. 92precedente alla contestazione il partito non fosse ancora iscritto al registro di cui all'articolo 4, la Commissione dispone la sua immediata cancellazione dal registro e ordina che quanto sino a quel momento ricevuto a titolo di erogazioni liberali confluisca nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge».
7. 8. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: la Commissione dispone, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, con le seguenti: la Commissione dispone l'immediata cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per il periodo di imposta in corso al momento della contestazione e la quota di contribuzione indiretta ad esso spettante confluisce nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge».
7. 5. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.
7. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Capo II-BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI

Art. 7-bis.
(Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati).

  1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000»;
   b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
  3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si Pag. 93candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;
   b) al comma 3, le parole: «euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

  4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
   b) al comma 2, le parole: «euro 125.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 62.500»;
   c) al comma 3, le parole: «euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125.000»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali»;
   e) al comma 5, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «0,01».
7. 01. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Partecipazione delle donne alla vita politica)
.

  1. I benefìci economici derivanti dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 sono ridotti del 50 per cento al partito politico che ha presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
7. 02. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Controllo analitico dei bilanci).

  1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n, 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    1-bis Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato;
   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le Pag. 94seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».
7. 03. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Partecipazione delle donne alla vita politica)
.

  1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica. A tal fine introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge.
  2. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.
7. 04. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Parità di accesso alle cariche elettive).

  1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, i candidati sono disposti secondo un ordine alternato di genere.
  2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
   a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
   b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
   c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.
7. 05. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Parità di accesso alle cariche elettive).

  1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, i candidati dello stesso genere non possono essere più di due consecutivi.
  2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
   a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;Pag. 95
   b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
   c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.
7. 06. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Parità di accesso alle cariche elettive).

  1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, le candidature dello stesso genere non possono superare la metà del totale della lista.
  2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
   a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
   b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
   c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.
7. 07. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Parità di accesso alle cariche elettive).

  1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, le candidature dello stesso genere non possono superare i due terzi del totale della lista.
  2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
   a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
   b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
   c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.
7. 08. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

Pag. 96

ART. 8.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.
(Pluralità delle fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici).

  1. Al fine di contemperare il principio democratico del pluralismo politico e l'esigenza di un contenimento severo dei costi della politica, evitando i rischi di sperpero di risorse pubbliche e di inefficienza dell'attività politica, la presente legge disciplina un regime misto di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con prevalenza delle fonti di entrata private su quelle pubbliche.
  2. La quota di finanziamento pubblico è:
   a) proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati;
   b) erogata anche sotto forma di servizi;
   c) prevalentemente vincolata nella destinazione;
   d) erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

  3. Il finanziamento privato è ammesso nelle forme, alle condizioni e nei limiti disciplinati dalla legge.

Art. 8-bis.
(Requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati).

  1. A decorrere dall'anno 2013, sono automaticamente ammessi al finanziamento pubblico e alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato nelle forme previste dagli articoli da 10, 10-bis, 10-ter, 12, i partiti e movimenti politici che soddisfano le seguenti condizioni:
   a) sono iscritti nel Registro;
   b) hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in un'assemblea regionale.

  2. I partiti e movimenti politici, di cui alla lettera a) del comma 1, che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o di un'assemblea regionale, hanno accesso alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato e alla sola forma di finanziamento pubblico consistente in servizi indiretti.

Art. 8-ter.
(Finanziamenti e contributi da soggetti privati).

  1. Le fonti di finanziamento privato dei partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali.
  2. I finanziamenti o i contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermi restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. Sono altresì ammessi i contributi provenienti dall'estero se:
   a) provengono da cittadini italiani residenti all'estero o da imprese con sede Pag. 97legale all'estero ma con capitale sociale posseduto da cittadini italiani o società con sede legale in Italia;
   b) chi eroga il contributo è straniero, ma l'importo non supera i 1.000 euro.

  3. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000 euro annui per ciascun soggetto privato.
  4. Ogni finanziamento o contributo privato superiore a 1.000 euro deve essere versato con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità del soggetto erogante.
  5. Qualora l'importo del finanziamento o contributo privato superi i 5.000 euro, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a rilasciare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso l'Autorità ovvero a questa indirizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  6. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore dei raggruppamenti interni e delle articolazioni periferiche dei partiti e movimenti politici non possono superare l'importo di 50.000 euro annui; l'importo non può altresì superare i 25.000 euro annui per i finanziamenti e i contributi erogati ai membri del Parlamento nazionale, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali, nonché ai candidati alle predette cariche, a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale.
  7. I partiti e movimenti politici, nonché i soggetti di cui al comma 6, devono rendere noto ogni contributo privato ricevuto, indipendentemente dall'importo, comunicando mensilmente all'Autorità l'elenco dei contributi ricevuti, con il dettaglio dell'importo e del nome del soggetto erogante. L'Autorità provvede a verificare la regolarità e la veridicità dei contributi dichiarati dai partiti e movimenti politici e con cadenza semestrale ne pubblica l'elenco per ogni partito o movimento in un'apposita sezione del proprio sito internet.
  8. Il partito o movimento politico che riceve contributi privati non ammissibili ai sensi del presente articolo e non lo comunica all'Autorità perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari a tre volte l'importo di tali contributi. Se il partito o movimento politico non comunica all'Autorità un contributo privato ricevuto perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di due volte gli importi non comunicati.

Art. 8-quater.
(Finanziamenti da banche e istituti di credito).

  1. Le disposizioni dei commi 5 e 7 dell'articolo 8-ter si applicano altresì a tutti i finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro direttamente concessi da banche e istituti di credito, per i quali devono essere rese pubbliche anche le condizioni economiche e finanziarie applicate.
  2. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue.
  3. Le somme spettanti a un partito o movimento politico a titolo di cofinanziamento pubblico, di cui all'articolo 12, non possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori.
  4. Gli amministratori del partito o del movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o dal movimento medesimo.
8. 1. Gitti, Vitelli, Binetti.

Pag. 98

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e ai benefici di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
8. 2. Attaguile.

  Al comma 1, alinea dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e le fondazioni politiche.
8. 5. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di cui all'articolo 11.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
8. 4. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 10 con le seguenti: di cui agli articolo 10 e 10-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Sostegno alla formazione politica). – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.
  2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.
  3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.
  4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.
  5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.
  6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

Pag. 99

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).
8. 3. Balduzzi.

  Al comma 1 lettera b), ovunque ricorrano, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti:, ovvero che ad essi sia comunque collegato.
8. 6. Pastorelli.

  Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
8. 7. Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) si applicano altresì ai partiti politici a cui dichiari di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
8. 8. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, i partiti politici presentano, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'accesso ai benefici ovvero entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle consultazioni elettorali per i partiti che maturino i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 a seguito delle consultazioni medesime, apposita richiesta alla Commissione. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o l'accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato.
8. 10. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4; solo nel caso in cui dovesse verificare la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, la Commissione trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, atto scritto motivato di respingimento della stessa.
8. 9. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici).

  1. Alle persone fisiche che erogano contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto in una delle consultazioni elettorali regionali, nazionali o europee tenutesi nell'ultimo anno, è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari al:
   a) 90 per cento della porzione del contributo volontario che va da 0 a 2.500 euro;
   b) 50 per cento della porzione del contributo volontario che va da 2.501 a 10.000 euro;
   c) 25 per cento della porzione del contributo volontario che va da 10.001 a 25.000 euro;
   d) 10 per cento della porzione del contributo volontario che va da 25.001 a 50.000 euro.

Pag. 100

  2. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui pro capite.
  3. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi rientrano nella disciplina di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono richiedere che il credito d'imposta di cui al presente articolo sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti, fino a concorrenza del credito stesso.
  5. Per fruire del credito d'imposta di cui al presente articolo, il versamento dei contributi deve essere eseguito:
   a) su un conto corrente bancario o postale dedicato in modo esclusivo alla raccolta dei contributi medesimi che deve essere segnalato adeguatamente dalla lista, dal partito o dal movimento politico beneficiario preventivamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati;
   b) con carta di credito o di debito o bancomat, il cui accredito è previsto sul conto corrente bancario o postale di cui alla lettera a).

  6. La ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di credito, bancomat o bonifico bancario costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.
  7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, beneficiari del contributo sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, a dare evidenza in apposito rendiconto annuale delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge che superino la cifra di euro 1.000, provvedendo alla pubblicazione nel proprio sito internet o attraverso gli organi di stampa.
  8. Nel caso in cui la somma dei crediti d'imposta di cui beneficiano le persone fisiche che effettuano i contributi volontari superino la cifra di euro 16.000.000 annui, il fondo di cui all'articolo 1 della presente legge è ridotto proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, partito o movimento politico.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  10. Il comma 1-bis dell'articolo 15 e l'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.
  11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12.
  12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione Pag. 101inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
  13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
9. 18. Boccadutri, Pilozzi.

  Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:
  1. A decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali e le quote associative in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti o movimenti politici iscritti nella I sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.
  2. Il credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali e le quote associative di cui al comma 1, è pari:
   a) al 52 per cento, per importi compresi tra 1 e 5.000 euro annui;
   b) al 26 per cento per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro annui.

  3. A decorrere dall'anno 2014 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi od organizzati dai partiti o movimenti politici di cui al comma 1, fino ad un importo massimo di euro 500 per ciascuna annualità.
  4. A decorrere dall'anno 2014 ai fini dell'imposta sul reddito delle società di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 26 per cento dell'onere delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici di cui al comma 1, per importi non superiori al 10 per cento del fatturato e compresi tra 50 e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: Le detrazioni con le seguenti: I crediti d'imposta e la parola consentite con la seguente: consentiti.
9. 7. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Al comma 1, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti:, e le quote associative,.

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  Conseguentemente, al comma 2, all'alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali aggiungere le seguenti: e delle quote associative.
9. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna persona fisica potrà concorrere al finanziamento dei partiti per importi superiori a 10.000 euro annui.

  Conseguentemente, al comma 2 lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro annui con le seguenti: 10.000 euro annui.
9. 12. Gigli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 10.000 euro annui.
9. 21. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al 100 per cento, per importi compresi tra 50 e 1.000 euro annui;
   b) al 30 per cento, per importi compresi tra 1.001 e 10.000 euro annui.
9. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: fra 50 e 5.000 euro annui con le seguenti: fra 1 e 10.000 euro annui;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: fra 5.001 e 20.000 euro annui con le seguenti: fra 10.001 e 30.000 euro annui.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis.
  6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
9. 16. Boccadutri, Pilozzi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fra 50 e 5.000 euro con le seguenti: fra 50 e 20.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: tra 5.001 e 20.000 euro con le seguenti: tra 20.001 e 100.000 euro.
9. 1. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

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  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fra 50 e con le seguenti: fra 1 e.
9. 2. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 50 con la seguente: 1.
9. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: 50 con la seguente: 10.
9. 23. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: al 26 per cento, con le seguenti: al 19 per cento.
9. 28. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 100.000 euro annui.
9. 11. Pastorelli.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
9. 19. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici non possono superare l'importo massimo di 25.000 euro annue per le persone fisiche e 50.000 euro annue per le persone giuridiche.
9. 20. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
9. 24. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. A decorrere dall'anno 2014 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi od organizzati dai partiti o movimenti politici di cui al comma 1, fino ad un importo massimo di euro 500 per ciascuna annualità.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: Le detrazioni aggiungere le seguenti: e i crediti d'imposta e sostituire la parola: consentite con la seguente: consentiti.
9. 8. Giorgis, Naccarato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la quota di iscrizione ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4.
9. 10. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Sopprimere il comma 4
9. 25. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

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  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dall'anno 2014 ai fini dell'imposta sui reddito delle società di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 26 per cento dell'onere delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici di cui al comma 1, per importi non superiori al 10 per cento del fatturato e compresi tra 50 e 100.000 euro limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: Le detrazioni aggiungere le seguenti: e i crediti d'imposta e sostituire la parola: consentite con la seguente: consentiti.
9. 9. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Al comma 4 sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 19 per cento.

   Conseguentemente all'articolo 14, al comma 5 le parole da: e l'articolo 78 fino a dell'onere sono soppresse.
9. 27. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire la parola: 26 con la seguente: 52.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4:
   a) sostituire le parole: tra 50 euro e 100.000 euro con le seguenti: tra 1 e 10.000 euro;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono vietate contribuzioni superiori a 50.000 euro da parte delle persone giuridiche.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis.
  6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
9. 17. Boccadutri, Pilozzi.

Pag. 105

  Al comma 4, sostituire le parole: compresi tra 50 euro e 100.000 euro, con le seguenti: compresi tra 50 euro e 30.000 euro.
9. 22. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna società potrà concorrere al finanziamento dei partiti politici per importi superiori a 50.000 euro annui».
9. 13. Gigli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. È autorizzata la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tale attività è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Agcom. La raccolta di fondi, di cui alla presente legge, costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere le seguenti: ovvero tramite sms o altre applicazioni da telefoni mobili o tramite le utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia.
9. 3. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. È fatto divieto di effettuare erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici per le società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche.
9. 29. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I partiti politici, come definiti all'articolo 2 della presente legge, non possono ricevere finanziamenti da sindacati, enti religiosi, enti o società di nazionalità straniera, da persone fisiche e società che hanno fornito, nell'anno precedente all'erogazione, beni o servizi alla pubblica amministrazione.
9. 30. Naccarato, Fabbri, Bindi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.
9. 26. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Pag. 106

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Non sono in ogni caso ammesse erogazioni liberali o donazioni, a favore di partiti politici, di importo superiore a 100.000 euro l'anno.
9. 4. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  7-bis. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui pro capite.
9. 15. Pilozzi, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Limiti alle erogazioni liberali ai partiti, divieti e sanzioni).

  1. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica è pari all'importo di 100.000 euro annui. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito può ricevere da ogni persona giuridica o ente erogante è pari all'importo di 200.000 euro annui.
  2. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro, né qualsiasi altra forma di finanziamento, dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali, né qualsiasi altra forma di finanziamento, da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.
  3. Ai partiti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del seguente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle sanzioni pecuniarie di cui al presente comma.
9. 01. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9. 02. Boccadutri, Pilozzi.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. I trasferimenti in favore di movimenti e partiti politici non sono soggetti ad imposta.
9. 03. Pilozzi, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  I divieti previsti all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.
9. 04. Pilozzi, Boccadutri.

ART. 10

  Sopprimerlo.
* 10. 4. Pilozzi, Boccadutri.

  Sopprimerlo.
* 10. 14. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimerlo.
* 10. 15. Gregorio Fontana, Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1 sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: di 34,4 milioni a per l'anno 2015.
10. 7. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche con le seguenti: può destinare un ammontare pari al due per mille dell'imposta media di tutti i contribuenti sul reddito delle persone fisiche.
10. 1. D'Attorre, Roberta Agostini, Lauricella, Naccarato, Gasparini, Giorgis.

  Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

  Conseguentemente alla rubrica modificare le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.
10. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

  Al comma 1, dopo le parole: reddito delle persone fisiche aggiungere le seguenti: fino a un tetto massimo di 2000 euro annui.
10. 3. Gigli.

  Al comma 2, dopo le parole: sono stabilite inserire la seguente: esclusivamente.
10. 13. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Pag. 108

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di scelte non espresse, la quota di risorse disponibili è destinata all'erario.
10. 8. Pastorelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 7.
10. 11. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere, infine, il periodo seguente: Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al presente comma potranno essere erogate solo a seguito della verifica delle scelte effettuate dai contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. È fatto comunque divieto di corrispondere tali disponibilità a titolo di anticipo.
10. 10. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 6.
10. 16. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi, con le seguenti: confluiscono in un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base ad un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il fondo è istituito presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa. La dotazione iniziale del fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare. L'ammontare delle maggiori entrate di cui al comma 4 è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. 12. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: destinate ad un fondo per il sostegno delle attività previste all'articolo 10-bis.

  Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Sostegno alla formazione politica).

  1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.
  2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento Pag. 109all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.
  3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.
  4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.
  5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.
  6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50% delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1».

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).
10. 2. Balduzzi.

  Al comma 6 sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: rese disponibili ai fini di bilancio.
10. 6. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: conservate nel conto dei residui ed iscritti al fondo di cui al medesimo comma per gli esercizi successivi,.
10. 9. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Dopo l'articolo 10 inserire i seguenti:

Art. 10-bis.
(Forme di finanziamento pubblico).

  1. Ai sensi degli articoli 2, il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici è erogato, a solo titolo di cofinanziamento, ai partiti o movimenti politici che rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 8-bis e secondo le forme previste dall'articolo 10-ter.
  2. Ai sensi dell'articolo 8, il finanziamento pubblico è erogato in forma pecuniaria:
   a) per la parziale copertura delle spese per attività politica ordinaria ed elettorale, effettivamente sostenute e documentate;
   b) con vincolo di destinazione per attività di formazione politica che i partiti e movimenti politici realizzano per i cittadini e per attività di formazione degli amministratori;
   c) con vincolo di destinazione alle articolazioni periferiche e tematiche dei partiti e movimenti politici;
   d) per sostenere le attività dei gruppi parlamentari, purché l'attività extra-istituzionale dei partiti e movimenti politici resti distinta da quella politica ordinaria.

  3. Il finanziamento pubblico è erogato anche sotto forma di servizi, come stabilito dagli articoli 12 e 12-bis.

Pag. 110

Art. 10-ter.
(Cofinanziamento e limiti del finanziamento pubblico).

  1. L'ammontare complessivo del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici nelle forme descritte all'articolo 10 bis, comprensivo anche dell'ammontare della contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, non può superare i 60 milioni di euro annui e può essere aggiornato annualmente nell'ambito della legge di stabilità sulla base dell'andamento dell'inflazione.
  2. L'ammontare di cui al comma 1 è distribuito tra i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro, secondo quanto disposto all'articolo 8 bis, ferme restando le preferenze espresse dai contribuenti con la destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 10.
  3. L'importo stabilito al comma 1 non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate che un partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da fonti private.
10. 02. Gitti, Vitelli, Binetti.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

  1. All'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole da: reclusione a triplo sono sostituite dalle seguenti: sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo.
10. 03. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per il finanziamento dell'attività politica, a fronte di ogni euro ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o giuridiche, ai partiti e ai movimenti politici di cui all'articolo 4 è assegnato un contributo annuo pari a 0,50 euro. Il contributo di cui al presente comma spetta nei casi in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, non siano interamente erogate e comunque per un importo non superiore al 25 per cento degli stanziamenti ivi previsti.
10. 04. Bressa.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
  10-bis. Sono consentite ai partiti politici raccolte di fondi attraverso numerazioni pubbliche brevi, svolte con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, anche con riguardo al regime IVA, previste per le raccolte di fondi a favore di organizzazioni no profit ai sensi della legge 28 febbraio 2005, n. 21. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegua, ove necessario, la regolamentazione vigente.
  2. La contribuzione a favore dei partiti politici per attività di tesseramento via internet ed accesso a contenuti digitali dedicati per simpatizzanti e aderenti, svolta, in conformità con la normativa vigente in materia di servizi di pagamento, attraverso transazioni con addebito diretto sul credito telefonico, ovvero sul conto telefonico in caso di servizio postpagato, è soggetta al medesimo regime IVA previsto per le raccolte di fondi di cui al comma 1. La relativa copertura finanziaria è assicurata dalle previsioni di cui al comma 3.
  3. Fermo restando il diritto di conservare il proprio numero ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, indipendentemente dall'impresa fornitrice operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, il processo di portabilità del numero deve essere portato a termine in base alle previsioni regolamentari vigenti qualora l'abbonato risulti in regola con i pagamenti e non abbia presentato formale contestazione all'operatore. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità Pag. 111per le garanzie nelle comunicazioni adegua la normativa in materia di portabilità del numero, prevedendo la facoltà per l'operatore di sospendere il processo di portabilità sino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'utente, assicurando, anche attraverso procedure transitorie, l'operatività immediata della previsione, ferme restando le garanzie a tutela dei clienti finali ed a presidio del buon funzionamento del mercato e della concorrenza.
10. 05. Naccarato.

ART. 11.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11.
11. 1. Boschi, Famiglietti, Nardella, Richetti.

  Sopprimerlo.
* 11. 2. Gregorio Fontana, Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Sopprimerlo.
* 11. 7. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Sopprimerlo.
* 11. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni atte a promuovere l'attività politica sull'intero territorio nazionale).

  1. Al fine di promuovere l'attività politica dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti locali possono adottare con proprie deliberazioni atti di indirizzo finalizzati a semplificare le procedure di utilizzo dei luoghi pubblici e delle sale e/o dei locali di proprietà dell'amministrazione comunale per finalità proprie dei partiti prevedendone anche la concessione a titolo gratuito.
11. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1 sopprimere le parole: idoneo per lo svolgimento delle attività politiche.
11. 5. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
11. 6. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 12.

   Sopprimerlo.
* 12. 1. Gregorio Fontana, Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Sopprimerlo.
* 12. 2. Boschi, Famiglietti, Nardella, Richetti.

Pag. 112

  Al comma 1 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.
12. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
12. 3. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo:
  «Art. 12-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «e i servizi connessi a manifestazioni», sono aggiunte le seguenti: «per la realizzazione di sondaggi di opinione,»;
   b) dopo le parole: «dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché», sopprimere le seguenti «nelle aree interessate,».
12. 01. Boccadutri, Pilozzi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Limiti di spesa per le campagne elettorali e per l'attività politica ordinaria).

  1. Fermo restando il limite massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, di cui all'articolo 10-ter, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispettivi collegi elettorali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e del consiglio regionale, nei quali sono state presentate le liste di candidati.
  2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e al consiglio regionale è pari a 25.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale; per i singoli candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale.
  3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa previsti per i partiti e movimenti politici e per i singoli candidati dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
12. 02. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 3. Boschi, Famiglietti, Nardella, Richetti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle attività politiche aggiungere le seguenti: e di sostegno diretto delle spese elettorali;

  Conseguentemente:
   al comma 1, dopo la lettera
d), aggiungere la seguente lettera:
   e)
introduzione di una forma rigorosa di sostegno alle spese strumentali allo svolgimento della campagna elettorale effettuate dai partiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della presente legge in occasione delle elezioni della Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sulla base del principio del rimborso delle spesi effettivamente sostenute e documentate secondo modalità analitica e verificabile, nei Pag. 113limiti di tetti di spesa determinati in misura differenziata a seconda del tipo di elezione e validi in misura eguale per ogni partito.
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per la revisione della disciplina concernente il sostegno delle spese elettorali.
13. 1. Balduzzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: servizi postali sono aggiunte le seguenti: , telematici.
13. 9. Fabbri, Roberta Agostini, Naccarato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13. 4. Bianconi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: formazione politica aggiungere le seguenti: e ricerca,.
13. 8. Bressa, Naccarato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 13. 2. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 13. 7. Naccarato, D'Attorre, Giorgis, Bressa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 13. 11. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) nei capoluoghi di provincia, previa verifica della disponibilità da parte dell'Agenzia per il demanio e previa stipula con gli enti e le amministrazioni interessate di appositi accordi che assicurino la neutralità della finanza pubblica, concessione di adeguati locali di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti nelle ipotesi di esclusione elencate all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, né interessati dalle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ovvero inseriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti dagli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o dal titolo IV, capi I e II, del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai partiti e ai movimenti politici di cui all'articolo 4, comma 2, che non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento dell'attività politica. Previsione che, qualora l'Agenzia del Demanio verifichi che non vi sia la disponibilità di adeguati locali, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, è assicurato un contributo per le spese del canone di locazione per sedi stabilmente ed esclusivamente destinate allo svolgimento di attività politiche in ogni capoluogo di provincia;
   e) previsione di una disciplina sull'uso gratuito dei locali pubblici delle amministrazioni comunali e provinciali, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche o private, al fine di mettere a disposizione dei partiti o dei movimenti politici di cui all'articolo 4, comma 2, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o Pag. 114altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, prevedendo il rimborso dei partiti, secondo tariffari definiti, per le sole spese di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività politiche.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.
13. 6. Giorgis, D'Attorre, Naccarato.

  Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera: e) sostegno alla promozione delle donne alla partecipazione attiva alla vita politica.
13. 10. Roberta Agostini, Bindi, Fabbri, Gasparini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è adottato su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro dell'Interno e.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, primo periodo, dopo le parole: è adottato su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro dell'Interno e.
13. 5. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Di Lello, Pastorelli.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
14. 5. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: e nei tre fino alla fine del comma.
14. 4. Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parole: nei tre esercizi successivi con le seguenti: nel primo esercizio successivo.

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.
14. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

  Conseguentemente sostituire la lettera b), con la seguente:
   b)
nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40 e del 50 per cento dell'importo spettante.
14. 6. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.
14. 7. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40, del 50 e del 60 per cento dell'importo spettante con le seguenti: il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 20, del 40 e del 60 per cento dell'importo spettante.

Pag. 115

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 4, aggiungere in fine le parole: Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b), pari a circa 18,2 milioni per l'anno 2014 e 9,1 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4 e non utilizzate al termine dell'esercizio relativo agli anni 2014 e 2015.
14. 2. D'Attorre, Bindi, Giorgis, Agostini, Naccarato.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: del 40 del 50 e del 60 con le seguenti: del 70 del 80 e del 90.
14. 8. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a circa 9 milioni per l'anno 2014 e 9 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4 e non utilizzate al termine dell'esercizio relativo agli anni 2014 e 2015.
14. 01. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

ART. 16.

  Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:
   d)
quant'altro attinente la regolazione dei partiti e movimenti politici attraverso la disciplina dell'Autorità.
16. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo delle gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è Pag. 116accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
  1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
  1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

  2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

  3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96».
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
  1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione, nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
  1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

  5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo.
  6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo.
  7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: «previsti dal comma 1, lettere d) ed e)» sono aggiunte le seguenti: «, e dal comma 1-quater».Pag. 117
  8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
  9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà.

  10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

  11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
  5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro.

  12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
  13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-bis. – (Pene accessorie). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
16. 01. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e sulle fondazioni per i trasferimenti in favore dei partiti).

  1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.
16. 02. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Pag. 118

ART. 17.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: nonché i partiti, i movimenti e i gruppi politici a cui dichiari di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
17. 1. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

  Sostituirlo con il seguente: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali.
Tit. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Pag. 119

ALLEGATO 2

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1310 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale», già approvato dal Senato;
   considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); vengono altresì in rilievo, per i profili di carattere fiscale, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e, per le disposizioni nel settore dell'edilizia, la materia governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.