CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2013
56.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2013

ALLEGATO 1

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 28.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.
* 28. 5. (Nuova formulazione) Taranto, Benamati, Martella, Senaldi, Ginefra, Petitti, Donati, Cani, Impegno.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.
* 28. 18. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 3, dopo le parole: non emani il provvedimento nel termine inserire le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
28. 13. (Nuova formulazione) D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità).

  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista si applichi solo rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione superiore a 5.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
29. 05. Abrignani, Stumpo, Lauricella, Nardi, Pagano, Palese.

ART. 31.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni dalla data di emissione con le seguenti: centoventi giorni dalla data del rilascio.

  Conseguentemente:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: del medesimo comma aggiungere le seguenti: , nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centoventi giorni;
   c) Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi Pag. 268quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3.
  8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
  8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
  8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva di data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.
  8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
  8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.
31. 4. (Nuova formulazione) Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

ART. 32.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
  «0a) l'articolo 3, comma 12-bis, è sostituito dal seguente: “12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”».
32. 94. (Nuova formulazione) Fossati, Beni, Carnevali, Piccione, Grassi, Lenzi, Miotto, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Sbrollini, Scuvera, Burtone, Capone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a basso rischio infortunistico con le seguenti: a basso rischio di infortuni e malattie professionali.

Pag. 269

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a
) primo periodo:
    1) dopo le parole: con riferimento aggiungere la seguente: sia;
    2) dopo la parola: committente aggiungere le seguenti: sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi;
    3) sostituire le parole: tipiche di un preposto con le seguenti: adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito;
   b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
32. 100. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: dieci uomini-giorno con le seguenti: cinque uomini-giorno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) dopo le parole:
comportino rischi derivanti aggiungere le seguenti: dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o;
   b) dopo la parola: cancerogeni aggiungere le seguenti:, mutageni, amianto;.
32. 103. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
   a-ter) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), vengono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
32. 111. (Nuova formulazione) Boccuzzi, Gribaudo, Portas.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 6-ter, al primo periodo, sostituire le parole: sentita la Commissione con le seguenti: sulla base delle indicazioni della Commissione.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo primo periodo sostituire le parole:
settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL con le seguenti: settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti Pag. 270dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda;
   b) al secondo periodo, sostituire la parola: attestare con la seguente: dimostrare;
   c) al terzo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 26 con le seguenti: dell'articolo 29.
32. 104. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6. Tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 14-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6. Tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
32. 105. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
  «11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il Pag. 271datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti in esito alle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
  12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione».
32. 112. Boccuzzi, Gribaudo, Portas.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: «ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI;»
32. 117. (Nuova formulazione) Casellato; Rubinato, Gribaudo, Portas.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 104-bis, dopo le parole: dei trasporti inserire le seguenti: e con il Ministro della salute.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso Art. 104-bis, sostituire le parole: e la Conferenza permanente con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza;
   b) alla rubrica del medesimo capoverso Art. 104-bis, sostituire le parole: temporanei e mobili con le seguenti: temporanei o mobili.
32. 107. Boccuzzi, Damiano, Ghecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

  Al comma 6, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni».
32. 109. (Nuova formulazione) Boccuzzi, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

Pag. 272

  7-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata.
32. 114. Damiano, Marchi, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Manfredi, Gribaudo, Portas, Boccuzzi.

ART. 33.

  Al comma 2, sostituire le parole: Gli Ufficiali di stato civile fino a: diciottesimo anno di età con le seguenti: Gli Ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.
33. 7. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 35.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento».
* 35. 6. (Nuova formulazione) Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un Pag. 273periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento».
* 35. 7. (Nuova formulazione) Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento».
* 35. 8. (Nuova formulazione) Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà , Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  Conseguentemente:
   dopo il capoverso 13-bis aggiungere il seguente:
  13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute, adottato in accordo con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.
35. 5. Taricco, Oliverio, Faenzi, Catania, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

ART. 37.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare Pag. 274sul proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai precedenti periodi.
37. 4. Gelmini.

ART. 39.

  Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
** 39. 51. Matarrese, Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 3).
* 39. 16. Malisani.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il punto 3).
* 39. 38. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Malisani.

ART. 41.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione delle acque, anche tramite terminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere, inoltre, individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza del presente decreto.
  2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al precedente comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso: sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.
  6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero Pag. 275trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
41. 27. (Nuova formulazione) Bratti, Carrescia, Matarrese, De Rosa, Zan, Pellegrino, Braga, Pili, Realacci, Mariani, Borghi, Bianchi, Sbrollini, Valiante.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
  2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.
41. 04. Sanna Francesco.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: 3-ter. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.
  7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Alla Parte II – Allegato II, dopo il punto 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Gli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni»;
   b) Alla Parte II – Allegato III, lettera v) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni»;
   c) Alla Parte II – Allegato IV, punto 2, lettera b) dopo le parole «le risorse geotermiche» sono aggiunte le seguenti «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni».

  7-quater. All'articolo 4, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, il comma e-bis è sostituito da «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articoli 1 comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;».
41. 46. Abrignani, Palese.

Pag. 276

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo come definiti all'articolo 1 comma 1 lettera b) del citato decreto, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
   b) che in caso di destinazione a recuperi ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
   c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

  2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. L'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni comunicate.
  4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.Pag. 277
  6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
41. 010. (Nuova formulazione) Bratti, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Carrescia Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).

  1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera «m)», sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché i silos per i materiali vegetali»;
   b) dopo la lettera «v)» è inserita la seguente: «v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas»;
   c) alla lettera z), la parola «potenzialmente» è soppressa;
   d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:
    kk-bis) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera;
    kk-ter), frantoi»;
   e) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente: «1-bis) frantoi»;

  2. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera: «v),» è inserita la seguente: «v-bis): Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
   b) dopo la lettera: «oo)» è aggiunta la seguente lettera: «oo-bis): stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
41. 011. Sani, Faenzi, Oliverio, Catania, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Romele, Gallo, Di Stefano, Catanoso, Bobba.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in merito alle verifiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità).

  1. I soggetti ai quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescente di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Pag. 278n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua le verifiche limitatamente alle situazioni incerte.
  3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.
42. 07. Miotto, Carnevali, Piccione, Lenzi, Murer, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbrollini.

ART. 43.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel Fascicolo Sanitario Elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni.
43. 2. Gelli, Carnevali, Piccione, Grassi, Lenzi, Miotto, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbrollini.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
(Abilitazione all'uso di macchine agricole).

  1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».
  2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, è posticipato al 22 marzo 2015.
45. 02. Catania, Oliverio, Sani, Faenzi, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 46.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della Cooperazione italiana all'Expo 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di euro 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificatamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli Pag. 279anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
46. 12. Mogherini.

ART. 48.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 537-ter, comma 1, sopprimere le parole: ovvero contrattuale.
48. 2. Mogherini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 537-ter, comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e con il previo parere delle Commissioni competenti,.
48. 3. Mogherini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 537-ter, comma 3 sostituire le parole: I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1 con le seguenti: Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1.
48. 4. Mogherini.

ART. 49.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
  «Art. 49-bis. (Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa). 1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I) può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della C.R.I di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi e esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli Comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. All'erogazione della suddetta somma si provvede a seguito:
   a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi verificate da apposito Tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
49. 041. (Nuova formulazione) Covello.

Pag. 280

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Ampliamento assistenza fiscale).

  1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ai soggetti di cui all'articolo 34; comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nei decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalia legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1, emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
  4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.
51. 09. Causi, Petrini, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

ART. 52.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».
*52. 10. (Nuova formulazione) Saltamartini.

Pag. 281

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».
*52. 1. (Nuova formulazione) Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».
*52. 6. (Nuova formulazione) Benamati.

ART. 54.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, la norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generate alcun aggravio di costi per l'ente.».
* 54. 7. De Micheli.

  Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

  All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la parole: «segnalazione» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica»;
   b) al comma 3, le parole: «delle amministrazioni e degli enti interessati» Pag. 282sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica»;
   c) al comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione, emana proprie direttive sull'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi».
54. 03. Bressa, Giorgis.

  Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190).

  All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
   a.1) alla lettera d) sostituire le parole: «e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» con le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti»;
   a.2) alla lettera e), dopo le parole: «esprime pareri facoltativi» aggiungere le seguenti: «, su richiesta della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione pubblica,»;
   a.3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica. Il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei detti pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e).
   a.4) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi del presente comma» aggiungere le seguenti: «e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica».
54. 04. Bressa, Giorgis.

Pag. 283

ALLEGATO 2

NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 44.

  Al comma 4-ter, capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire la parola: cento con la seguente: settanta
0. 44. 9. 3. Cecconi, Castelli, Sorial.

  Al comma 4-ter, capoverso 5-ter, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Decorso inutilmente tale termine, il Sistema Sanitario Nazionale sospende l'acquisto dei farmaci dall'azienda farmaceutica che non ha ottemperato nei termini alla richiesta dell'AIFA.
0. 44. 9. 2. Cecconi, Castelli, Sorial.

  Al comma 4-ter, capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le parole: sul sito istituzionale dell'AIFA aggiungere le seguenti: e viene stabilita, per ogni giorno di ritardo dal citato termine, una sanzione amministrativa pari a 10 mila euro.
0. 44. 9. 4. Cecconi, Castelli, Sorial.

  Al comma 4-ter, capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le parole: dell'AIFA aggiungere le seguenti: e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5.
0. 44. 9. 1. Lenzi, Calabrò.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».
  4-ter. All'articolo 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. L'AIFA valuta ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci di cui al precedente comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata dalla necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.
  5-ter. In caso di mancata presentazione entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1, entro i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa sul sito istituzionale dell'AIFA.».

Pag. 284

  Conseguentemente:
   nella rubrica, dopo le parole
produzione di medicinali aggiungere le seguenti: nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica.
44. 9. Il Governo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il Comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo, di cui al comma 1.
46. 14. I Relatori.

ART. 47.

  Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

  1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) le parole: «è composta da dodici membri» sono sostituite dalla seguenti: «è composta da dieci membri»;
    2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alle legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono aggiunte le seguenti: «anche in quiescenza,»;
    3) le parole: «due fra i professori di ruolo», sono sostituite dalla seguenti «uno scelto fra i professori di ruolo»;
    4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse.
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».

  2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione resta operante nella precedente composizione.
  3. All'articolo 12 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, il primo periodo è soppresso.
47. 03. Il Governo.