CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 15 luglio 2013
55.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 LUGLIO 2013

ALLEGATO 1

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 63.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni.
63. 2. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: da non più di tre anni al momento della presentazione della domanda.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b)
i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
   al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
   al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.
63. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

ART. 65.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura ed i Consigli degli Ordini Distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.
65. 13. La Russa, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo.
65. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

ART. 69.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.
69. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

Pag. 28

ART. 73.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 con le seguenti: ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110.
73. 10. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventotto anni con le seguenti: trenta anni.
73. 77. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i tribunali e le Corti di appello con le seguenti: le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni.
73. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige con le seguenti: le province autonome di Trento e Bolzano e le parole: Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, con le seguenti: Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

  Conseguentemente, al comma 3 e al comma 5, sostituire le parole: Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, con le seguenti: Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.
73. 51. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: a parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
73. 11. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie.
73. 3. Ferranti.

  Al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo, è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
73. 81. (Nuova formulazione) Corsaro.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: secondo programmi che sono indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.
*73. 6. Ferranti.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: secondo programmi che sono indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.
*73. 40. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora Pag. 29gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
73. 5. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ammessi su loro domanda, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo stage di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.
73. 84. (Nuova formulazione) Fucci.

ART. 74.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistenti di studio).

  1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistenti di studio»;
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: «Il primo presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio. I magistrati con compiti di assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.».

  2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistenti di studio.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.
  4. Con cadenza annuale il primo presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.Pag. 30
  5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.
  6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte suprema di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione;
   b) sostituire l'allegato A con il seguente:

Allegato A

Allegato 2
(Articolo 74, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione 1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Presidente di sezione della Corte di cassazione 54
Consigliere della Corte di cassazione 303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo 67

74. 5. Il Governo.

ART. 75.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*75. 2. Ferranti.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*75. 3. Governo.

ART. 76.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la nomina di un notaio, aggiungere le seguenti: ovvero di un avvocato con potere di autentica delle firme.

Pag. 31

  Conseguentemente:
   a) nel medesimo articolo sostituire ovunque ricorra, la parola: notaio con la seguente: professionista incaricato;
   b) alla rubrica del medesimo articolo la parola: al notaio è sostituita dalla seguente: ad un professionista.
76. 1. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

ART. 77.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 185-bis, al primo periodo sostituire le parole: deve formulare alle parti con le seguenti: formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto.
77. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 185-bis, sopprimere il secondo periodo.
77. 2. Ferranti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 185-bis, aggiungere infine il seguente periodo: La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione od astensione del giudice.
77. 3. Ferranti.

ART. 79.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione».
*79. 7. (Nuova formulazione) La Russa, Corsaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione».
*79. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

ART. 80.

  Sopprimerlo.
*80. 1. Ferranti.

  Sopprimerlo.
*80. 4. Farina Daniele, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri, Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Sopprimerlo.
*80. 2. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Pag. 32

  Sopprimerlo.
*80. 3. Biasiotti.

  Sopprimerlo.
*80. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimerlo.
*80. 7. La Russa, Corsaro.

ART. 82.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002.
*82. 39. (ex 78.4) De Micheli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002.
*82. 40. (ex 78.7) Censore, D'Attorre.

ART. 83.

  Al comma 1, sostituire le parole: di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio con le seguenti: di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio.
83. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

ART. 84.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza».
84. 2. Ferranti.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;».
*84. 4. Ferranti.

Pag. 33

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;».
*84. 57. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 5, comma 1 dopo la parola: «medica» inserire le seguenti: «e sanitaria».
84. 28. Miotto, Lenzi, Bellanova, Biondelli, Bragantini, Casati, Piccione, Sbrollini, Iori, Fossati.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: è tenuto inserire le seguenti: assistito dall'avvocato.
84. 1. Ferranti.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole: della domanda giudiziale. aggiungere le seguenti: La presente disposizione ha la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei due anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
84. 5. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: procedibilità della domanda giudiziale, aggiungere le seguenti: anche in sede di giudizio d'appello.
84. 36. (Nuova formulazione) Chiarelli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: indica l'organismo di mediazione ed.
84. 100. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:
   c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
84. 17. Ferranti.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) all'articolo 8 comma 1, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole: «non oltre trenta». Nel comma 1, dopo la parola: «istante» si aggiungono le seguenti parole: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
84. 15. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo Pag. 34che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
84. 6. Ferranti.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: sono di diritto mediatori. aggiungere le seguenti: Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
84. 3. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 1, lettera p), sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.
84. 80. (Nuova formulazione) Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

Art. 84-bis.
(Modifica al Codice civile).

  1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente:
   12-bis) l'accordo che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;.
84. 09. (ex 84.23) Ferranti.

Pag. 35

ALLEGATO 2

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole da: prioritariamente alla fine del periodo con le seguenti: che rispettino i piani di rientro concordati.
0. 3. 05. 1. Rondini.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale).

  1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».

  Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.
3. 05. Il Governo.

ART. 74.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistenti di studio).

  1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole. «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati Pag. 36destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistenti di studio»;
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: «Il primo presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio. I magistrati con compiti di assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.».

  2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistenti di studio.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.
  4. Con cadenza annuale il primo presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.
  5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.
  6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte suprema di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione;
   b) sostituire l'allegato A con il seguente:

Pag. 37

Allegato A

Allegato 2
(Articolo 74, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico
Primo presidente della Corte di cassazione 1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Presidente di sezione della Corte di cassazione 54
Consigliere della Corte di cassazione 303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo 67

74. 5. Il Governo.

ART. 75.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
75. 3. Il Governo.

ART. 81.

  Al comma 01 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il 1o gennaio 2016. Fino a tale data l'incompatibilità di cui all'articolo 17 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 deve intendersi estesa anche al domicilio ai sensi dell'articolo 43 del codice civile.
0. 81. 2. 1. Molteni, Attaguile.

  Premettere il seguente comma:
  01. L'articolo 17 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.
81. 2. Il Governo.