ALLEGATO
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Testo unificato C. 251 Vendola ed abb.).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 251 Vendola ed abbinate, recante «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che il testo è volto a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale che disciplina la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso;
evidenziato come il concetto di «altra utilità», recato dal nuovo articolo 416-ter, appare sufficientemente determinato, alla luce della utilizzazione del nomen juris nella definizione di altre fattispecie delittuose, nonché nella qualificazione civilistica del contratto illecito, determinandosi così il suo contenuto di vantaggio e profitto di natura economica e patrimoniale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE