CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2013
48.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1139 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   premesso che il provvedimento in oggetto si è reso indispensabile «a causa dell'inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute»;
   considerato che il presente decreto si aggiunge ai precedenti interventi legislativi in materia di cui al decreto-legge n. 129 del 2012 e al successivo decreto-legge n. 207 del 2012, indicanti contenuti, azioni, e attività finalizzate a tutelare l'ambiente e la qualità della vita delle persone, sia nei contesti dell'attività produttiva così come nei luoghi e nei territori circostanti;
   rilevato che il suddetto decreto-legge è stato emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, senza il coinvolgimento del Ministro della salute, nonostante che nelle premesse al provvedimento in titolo si faccia esplicito riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la continuità produttiva e occupazionale, nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, nonché «alle risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale»;
   rilevato, inoltre, che il mancato coinvolgimento del Ministro della salute appare tanto più necessario e opportuno se si considera che la stessa Unione europea, nel delineare i principali indirizzi di politica sanitaria, ha evidenziato chiaramente come gli obiettivi di salute di qualità si debbano raggiungere sia attraverso politiche propriamente sanitarie sia attraverso l'integrazione con le altre politiche, in primo luogo la politica quella ambientale e quella agricola;
   preso atto, tuttavia, del fatto che le Commissioni di merito, nella fase di esame degli emendamenti, hanno apportato alcuni, sia pur limitati, miglioramenti al testo del decreto-legge sotto il profilo del coinvolgimento del Ministro della salute, prevedendo, al comma 5 dell'articolo 1, che il Ministro dell'ambiente proceda alla nomina del comitato dei tre esperti ai quali spetta la predisposizione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nonché, allo stesso comma, che lo schema di piano Pag. 155sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti web dei Ministeri dell'ambiente e della salute;
   ravvisata, altresì, l'esigenza di determinare con precisione i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la nomina del commissario straordinario e del sub commissario, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;
   ritenuto, infine, non condivisibile la totale assenza nel provvedimento di disposizioni volte a prevedere apposite ed organiche attività di indagine e monitoraggio sulla relazione tra l'inquinamento provocato dall'ILVA e l'incidenza di gravi patologie nell'area salentina e pugliese, così come la mancanza di norme volte al rafforzamento delle azioni relative alla valutazione del danno sanitario e del Piano sanitario straordinario, di cui al precedente decreto-legge n. 207 del 2012,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di determinare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo, nell'ambito della procedura di nomina del commissario straordinario e del sub commissario, i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata tale nomina, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, che il sub commissario sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 7, che il decreto che approva il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, sia adottato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute.

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ALLEGATO 2

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1139 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   premesso che il provvedimento in oggetto si è reso indispensabile «a causa dell'inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute»;
   considerato che il presente decreto si aggiunge ai precedenti interventi legislativi in materia di cui al decreto-legge n. 129 del 2012 e al successivo decreto-legge n. 207 del 2012, indicanti contenuti, azioni, e attività finalizzate a tutelare l'ambiente e la qualità della vita delle persone, sia nei contesti dell'attività produttiva così come nei luoghi e nei territori circostanti;
   rilevato che il suddetto decreto-legge è stato emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, senza il coinvolgimento del Ministro della salute, nonostante che nelle premesse al provvedimento in titolo si faccia esplicito riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la continuità produttiva e occupazionale, nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, nonché «alle risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale»;
   rilevato, inoltre, che il mancato coinvolgimento del Ministro della salute appare tanto più necessario e opportuno se si considera che la stessa Unione europea, nel delineare i principali indirizzi di politica sanitaria, ha evidenziato chiaramente come gli obiettivi di salute di qualità si debbano raggiungere sia attraverso politiche propriamente sanitarie sia attraverso l'integrazione con le altre politiche, in primo luogo la politica quella ambientale e quella agricola;
   preso atto, tuttavia, del fatto che le Commissioni di merito, nella fase di esame degli emendamenti, hanno apportato alcuni, sia pur limitati, miglioramenti al testo del decreto-legge sotto il profilo del coinvolgimento del Ministro della salute, prevedendo, al comma 5 dell'articolo 1, che il Ministro dell'ambiente proceda alla nomina del comitato dei tre esperti ai quali spetta la predisposizione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nonché, allo stesso comma, che lo schema di piano Pag. 157sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti web dei Ministeri dell'ambiente e della salute;
   ravvisata, altresì, l'esigenza di determinare con precisione i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la nomina del commissario straordinario e del sub commissario, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;
   ritenuto, infine, non condivisibile la totale assenza nel provvedimento di disposizioni volte a prevedere apposite ed organiche attività di indagine e monitoraggio sulla relazione tra l'inquinamento provocato dall'ILVA e l'incidenza di gravi patologie nell'area salentina e pugliese, così come la mancanza di norme volte al rafforzamento delle azioni relative alla valutazione del danno sanitario e del Piano sanitario straordinario, di cui al precedente decreto-legge n. 207 del 2012, come invece ha fatto la regione Puglia con la legislazione in materia di danno sanitario,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   a) all'articolo 1, comma 7, si preveda che il decreto che approva il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, sia adottato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di determinare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo, nell'ambito della procedura di nomina del commissario straordinario e del sub commissario, i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata tale nomina, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, che il sub commissario sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute.