CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2013
48.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato l'articolo 48 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
   sottolineata la finalità complessiva del provvedimento inerente il rilancio della crescita economica anche in adempimento alle raccomandazioni formulate nei confronti dell'Italia dalle istituzioni europee;
   richiamata la necessità che l'attività svolta dal Dicastero della difesa in attuazione della norma si svolga nel pieno ed assoluto rispetto dei principi, delle norme e delle procedure vigenti in materia di esportazione di materiale d'armamento, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che è una delle più rigorose leggi vigenti in materia a livello internazionale;
   richiamati i numerosi limiti e veti indicati da tale normativa e connessi alla necessità che le transazioni di materiale di armamento siano consentite solo se effettuate in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con i principi fondamentali della Costituzione, con particolare riferimento all'articolo 11; con gli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia a partire dai trattati concernenti la non proliferazione; con la priorità di tutelare i diritti umani a livello internazionale, con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e, in generale, solo a condizione che ci siano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali d'armamento;
   auspicando la sollecita ratifica del Trattato sul commercio internazionale delle armi (ATT – Arms Trade Treaty), aperto alla firma dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2013 e già siglato dal nostro Paese, dalla cui entrata in vigore potrà derivare un'ulteriore quadro di regolazione nella materia, oltre a quello già insito nei singoli accordi bilaterali di cooperazione vigenti;
   valorizzata la ratio della norma, con particolare riferimento alla prioritaria esigenza portare piena trasparenza nel settore delle transazioni internazionali aventi ad oggetto materiali d'armamento, all'impegno nella lotta contro il fenomeno della corruzione sia a livello nazionale che internazionale, peraltro in linea con le finalità della richiamata legge n. 185 del 1990;
   richiamata la direttiva 2009/81/CE in materia di appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza, recepita con decreto legislativo n. 208 del 2011, che delinea un modello di cooperazione tra Stati nell'ambito della difesa del tutto conforme a quello prospettato dalla norma in esame;
   sottolineati gli effetti di recupero di competitività e di riduzione dei costi, che potrebbero derivare dall'attuazione dell'articolo 48;
   evidenziata, tuttavia, la necessità di scongiurare equivoci interpretativi derivanti del riferimento, operato al comma 1, dell'articolo in esame, ad attività di tipo Pag. 38contrattuale facente capo al Ministero della difesa, oltre a quelle di supporto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, dovendosi in ogni modo evitare che possa essere attribuito allo Stato un ruolo di intermediario per conto di soggetti privati;
   non essendo, inoltre, del tutto chiarita la natura dei proventi, cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 48, che in alcun modo possono rappresentare il frutto di un'attività diversa da quella di natura tecnico-amministrativa eventualmente prestata per conto dei Paesi terzi e secondo gli accordi bilaterali vigenti;
   ritenendo essenziale che il regolamento attuativo, richiamato al comma 3 dell'articolo 48, sia preventivamente sottoposto al parere delle Commissioni competenti alla luce della rilevanza e delicatezza delle questioni che esso è destinato a regolare,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) con riferimento all'articolo 48, comma 1, lettera a), comma 1, sopprimere le parole «ovvero contrattuale»;
   b) con riferimento all'articolo 48, comma 1, lettera a), comma 2, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «e con il previo parere delle Commissioni competenti»;
   c) con riferimento all'articolo 48, comma 1, lettera a), comma 3, sostituire le parole «I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1» con le seguenti: «Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1,».