CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2013
48.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 67 Realacci, come risultante dall'esame degli emendamenti, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali»;
   considerato che, sotto il profilo costituzionale, la proposta di legge trova fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse;
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 1, alinea, individua come oggetto dell'inchiesta – oltre alle «attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti» – anche «altri illeciti ambientali» non meglio precisati, laddove nell'elencazione dei compiti specifici della Commissione si fa poi riferimento prevalentemente ad attività connesse al ciclo dei rifiuti;
    appare pertanto necessario chiarire se con l'espressione «altri illeciti ambientali» si intenda fare riferimento agli illeciti ambientali «correlati» a quelli connessi al ciclo di rifiuti ovvero si voglia estendere l'ambito di inchiesta della Commissione istituenda anche ad illeciti ambientali non strettamente connessi al ciclo dei rifiuti;
    l'articolo 1, comma 1, lettera bb), attribuisce alla Commissione di inchiesta, tra l'altro, il compito di «svolgere indagini di concerto con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, affinché i beni e i prodotti realizzati a valle di processi di riciclo di materie prime seconde ottenute dai rifiuti, allorché esportati e immessi sul nostro mercato, rispondano effettivamente alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla legge italiana»;
    tale compito – che, anche se la formulazione della lettera non è del tutto chiara, pare configurarsi come compito di sorveglianza e di monitoraggio – non sembrerebbe del tutto riconducibile all'ambito di inchiesta della Commissione, atteso che la verifica della conformità dei prodotti realizzati con materie ricavate dal riciclo di rifiuti ai requisiti merceologici e sanitari imposti dalla legge italiana pare riguardare più le materie del commercio e della tutela della salute che la materia ambientale;
    l'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, prevede «idonee forme di pubblicità» per le relazioni e gli atti della Commissione, anche tramite «specifiche forme di pubblicazione su internet»: tale previsione, oltre a incidere direttamente su ambiti rimessi all'autonomia decisionale della Commissione istituenda in ordine alla pubblicità dei propri lavori, corrisponde alla prassi abitualmente in uso presso le Commissioni d'inchiesta e non sembra pertanto necessaria;
    l'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, prevede che «La Commissione, nel corso del proprio lavoro, può organizzare e promuovere conferenze stampa, seminari e altri momenti di informazione e approfondimenti su eventuali carenze Pag. 26normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie»;
    l'articolo 1, comma 3-bis, prevede che «La Commissione promuove forme di condivisione, partecipazione e diffusione delle informazioni raccolte, nei limiti di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di coinvolgere e informare costantemente la cittadinanza sull'entità e criticità del fenomeno indagato»;
    tali due ultime previsioni appaiono incongrue rispetto alle funzioni proprie degli organi parlamentari di inchiesta, che hanno come referenti le sole Camere, senza contare che la Commissione di inchiesta può in ogni caso deliberare di svolgere, in piena autonomia, ogni tipo di attività di comunicazione esterna;
    peraltro l'accertamento di eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie potrebbe essere incluso tra i compiti della Commissione;
    all'articolo 2, comma 1, si fa riferimento alla «proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277», mentre appare più corretto fare riferimento alla più recente proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132;
    al medesimo articolo 2, comma 1, appare opportuno precisare che «Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza», in analogia con quanto previsto dalla proposta di legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (atto C. 482-887-1001-A);
    quanto alla disciplina del segreto di Stato, appare preferibile che questa sia contenuta in un distinto comma dell'articolo 4, anziché come periodo incidentale all'interno del comma 1 del citato articolo, che sembra trattare degli atti e dei documenti coperti dal segreto nell'ambito di procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ovvero nell'ambito di indagini e inchieste parlamentari;
    all'articolo 6, comma 4, dove si prevede che «La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria» appare opportuno sostituire le parole «si avvale» con le seguenti: «può avvalersi»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, alinea, chiarisca la Commissione di merito se con l'espressione «altri illeciti ambientali» si intenda fare riferimento agli illeciti ambientali «correlati» a quelli connessi al ciclo di rifiuti ovvero si voglia estendere l'ambito di inchiesta della Commissione istituenda anche ad illeciti ambientali non strettamente connessi al ciclo dei rifiuti;
   2) all'articolo 1, appare necessario, per le ragioni richiamate nelle premesse, sopprimere i commi 2-bis e 3-bis, eventualmente inserendo nell'elenco dei compiti della Commissione quello di «accertare eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie»;
   3) all'articolo 2, comma 1, si faccia riferimento alla proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata Pag. 27nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il contenuto del compito attribuito alla Commissione di inchiesta con la seconda parte dell'articolo 1, comma 1, lettera bb), verificando nel contempo se tale compito rientri nell'ambito di una inchiesta su attività illecite in campo «ambientale», anche se connesse al ciclo dei rifiuti, ovvero si estenda a campi diversi, come quello degli illeciti nel commercio o a danno della salute e della sicurezza dei consumatori;
   b) al medesimo articolo 2, comma 1, appare opportuno precisare, alla fine, che «Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza»;
   c) quanto alla disciplina del segreto di Stato, appare preferibile, per le ragioni esposte nelle premesse, che questa sia contenuta in un distinto comma dell'articolo 4, anziché come periodo incidentale all'interno del comma 1 del citato articolo;
   d) all'articolo 6, comma 4, appare opportuno sostituire le parole «La Commissione si avvale» con le seguenti: «La Commissione può avvalersi».