CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno 2013
40.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (emendamenti C. 1197 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 6-sexies.4 Mannino che stabilisce la necessità di verificare prioritariamente la sussistenza di eventuale personale in esubero, prevedendo che esso possa essere riassegnato per gli scopi previsti dall'articolo 6-sexies, anche qualora appartenga ad altri enti o uffici.

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11).

RILIEVI DELIBERATI

  La I Commissione affari costituzionali,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per i profili di propria competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (atto n. 11);
   considerato che:
    in base all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, lo schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
    il predetto comma 2 dispone che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari»;
    l'autorizzazione alla delegificazione recata dall'articolo 24, comma 18, non è formulata in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dal momento che non indica le norme generali regolatrici della materia, né individua espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;
    l'individuazione delle norme generali regolatrici della materia e delle disposizioni da abrogare sono considerati dalla Corte costituzionale contenuti necessari della autorizzazione alla delegificazione (sentenza n. 297 del 2012);
   rilevato che:
    mentre la riforma previdenziale valevole per la generalità dei lavoratori è stata dibattuta dal Parlamento in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2012, con le garanzie proprie dell'esame parlamentare degli atti aventi forza di legge, l'estensione di tale riforma ad altre categorie di lavoratori mediante un regolamento di delegificazione – rispetto al quale il Parlamento si pronuncia esclusivamente attraverso un parere espresso dalle Commissioni competenti – comporta Pag. 44una disparità di trattamento sotto il profilo dei procedimenti di formazione delle norme;
   considerato che:
    il citato articolo 24, comma 18, prevede che, nell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, il Governo tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze di questi settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;
    già l'articolo 19, comma 1, della legge n. 183 del 2010 ha previsto che, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, sia riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;
    il predetto principio di specificità non appare adeguatamente considerato nella disciplina di cui al capo II dello schema di regolamento in esame;
  delibera di esprimere i seguenti rilievi:
   appare necessario che gli articoli da 2 a 5 dello schema di regolamento in esame siano espunti dal provvedimento e che l'introduzione delle disposizioni per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico sia rinviata ad un successivo provvedimento, che, previo un confronto con le organizzazioni sindacali e con gli organismi di rappresentanza del personale interessato, realizzi una riforma complessiva del lavoro e della previdenza nei predetti comparti, la quale tenga effettivamente conto della specificità del lavoro proprio di questi comparti e dell'esigenza di estendere ad essi anche gli istituti di tutela previsti dalla riforma previdenziale generale, a cominciare dalla previdenza complementare.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (Testo unificato C. 331 Ferranti ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e C. 927 Costa, come modificato dagli emendamenti approvati, recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»,
   considerato che il provvedimento riguarda la materia «ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) prevede, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa, quello di «valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni»;
    il predetto principio o criterio direttivo appare generico, rimettendo al Governo un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta dei reati di grave allarme sociale, con la sola esclusione di quelli non puniti con pene inferiori nel massimo a quattro anni;
    secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei principi e criteri direttivi non è finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla (sentenza n. 156 del 1987), e il livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide (ordinanza n. 134 del 2003);
    tale considerazione non ha tuttavia impedito alla Corte costituzionale di sollecitare, in varie occasioni, una maggiore precisione da parte del legislatore delegante (ordinanza n. 134 del 2003, sentenza n. 53 del 1997, sentenza n. 49 del 1999);
    nella sentenza n. 158 del 1985, la Corte costituzionale rileva, tra l'altro, che non può essere validamente ammesso come principio e criterio direttivo un generico rinvio alla discrezionalità del Governo, mentre nelle sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007, la Corte osserva che, per quanta discrezionalità possa riconoscersi al Governo, «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega»;
    peraltro, il principio o criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) già prevede in capo al giudice la possibilità di valutare – nei casi ivi previsti (delitti puniti con la reclusione fino a sei anni) – l'applicazione della reclusione presso il domicilio, e quindi anche la possibilità di escluderla; Pag. 46
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   i reati di grave allarme sociale che possono essere esclusi dall'applicazione della reclusione presso il domicilio dovrebbero essere individuati direttamente dalla legge di delega – anziché rimessi alla valutazione del legislatore delegato, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) – oppure, come forse appare preferibile e maggiormente coerente con l'impostazione della delega, si sopprima la predetta lettera c-bis) e si lasci al giudice, come prevede la stessa delega all'articolo 1, comma 1, lettera a) la facoltà di decidere, per i singoli reati, in merito alla esclusione dell'applicazione della reclusione presso il domicilio, sulla base di criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.