CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2013
39.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. (C. 1197 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1197 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 43 del 2013: disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,
   considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), «sistema tributario e contabile dello Stato» e «perequazione delle risorse finanziarie» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), tutela della concorrenza e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione),
   evidenziato che il provvedimento è altresì riconducibile alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni «protezione civile» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),
   rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose disposizioni che non appaiono strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge,
   richiamate in particolare, tra queste: le misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova (articolo 5-quater); le disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES nella regione Campania, di cui all'articolo 3, comma 3-quater; le disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina (articolo 5-bis); le disposizioni in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria (articolo 7-ter) e di acquisizioni di lavori, servizi e forniture (articolo 5-ter), nonché le disposizioni volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione (articolo 7-quater); la disposizione contenuta nel nuovo articolo 6-decies, che reca «Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia» e quella contenuta al nuovo articolo 8-bis, che interviene invece in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo,
   rilevato inoltre che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite – nell'ambito del disegno di legge di conversione – talune disposizioni, recate dai commi da 2 a 14, di carattere ordinamentale, Pag. 22che intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
   ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo,
   ricordato inoltre che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale,
   evidenziato che talune disposizioni del decreto-legge – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-bis – incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) è necessario che la Commissione di merito valuti la conformità delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-quater; 5-bis; 5-ter; 5-quater; 6-decies; 7-ter; 7-quater; 8-bis, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione, rispetto al contenuto proprio del decreto-legge e del relativo disegno di legge di conversione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 22 del 2012;
   2) è necessario che le disposizioni del decreto-legge che incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-bis – siano riformulate nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza.

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ALLEGATO 2

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. (C. 1197 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1197 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 43 del 2013: disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,
    considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), «sistema tributario e contabile dello Stato» e «perequazione delle risorse finanziarie» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), tutela della concorrenza e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione),
   evidenziato che il provvedimento è altresì riconducibile alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni «protezione civile» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),
   rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose disposizioni che non appaiono strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge e in molti casi non sembrano neanche avere il requisito dell'urgenza,
   richiamate in particolare, tra queste: le misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova (articolo 5-quater); le disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES nella regione Campania, di cui all'articolo 3, comma 3-quater; le disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina (articolo 5-bis); le disposizioni in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria (articolo 7-ter) e di acquisizioni di lavori, servizi e forniture (articolo 5-ter), nonché le disposizioni volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione (articolo 7-quater); la disposizione contenuta nel nuovo articolo 6-decies, che reca «Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia» e quella contenuta al nuovo articolo 8-bis, che interviene invece in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo,
   rilevato inoltre che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite – nell'ambito del disegno di legge di conversione – talune disposizioni, recate dai Pag. 24commi da 2 a 14, di carattere ordinamentale, che intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
   ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo,
   ricordato inoltre che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale;
   evidenziato che talune disposizioni del decreto-legge – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c), nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-bis – incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) è necessario che la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-quater; 5-bis; 5-ter; 5-quater; 6-decies; 7-ter; 7-quater; 8-bis, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione, intervenga al fine di assicurare il rispetto del contenuto proprio del decreto-legge in esame e del relativo disegno di legge di conversione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 22 del 2012;
   2) è necessario che le disposizioni del decreto-legge che incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c), nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-bis – siano riformulate nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza.

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ALLEGATO 3

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43).

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RELATORE FIANO

  Il disegno di legge del Governo si articola in quattro capi.
  Il capo I detta disposizioni generali; il capo II tratta della democrazia interna, della trasparenza e dei controlli; il capo III affronta il tema della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta; il capo IV contiene infine alcune disposizioni transitorie e finali.
  In particolare, il capo I, che si compone del solo articolo 1, prevede l'abolizione – nei termini precisati dal successivo articolo 14 – del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento. L'articolo chiarisce inoltre che il provvedimento disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini e a benefìci di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.
  È bene premettere che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ai fini del disegno di legge del Governo si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, della Camera, del Senato oppure di un consiglio regionale o di un consiglio provinciale delle Province autonome.
  Il Capo II reca disposizioni in tema di democraticità, trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici.
  L'articolo 2 chiarisce che l'osservanza del metodo democratico, imposta ai partiti dall'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del disegno di legge in esame.
  In particolare, l'articolo 3 prevede che i partiti politici che intendano avvalersi dei benefici previsti dal provvedimento in esame – che, come si dirà meglio, consistono nella possibilità di beneficiare di erogazioni liberali private a regime agevolato (detrazioni), di partecipare al riparto del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di avere assegnate sedi per lo svolgimento di attività politiche e di avere a disposizione spazi televisivi gratuiti per messaggi pubblicitari politici – devono dotarsi di uno statuto, il quale deve contenere tutta una serie di informazioni e di regole per la disciplina della vita interna del partito.
  In particolare, lo statuto deve indicare il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale; le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; Pag. 26i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi; le modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali; le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito; le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito; l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri; e l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
  Ai sensi dell'articolo 4, i partiti che intendano avvalersi dei benefici anzidetti sono tenuti a trasmettere il proprio statuto ai Presidenti delle Camere, che la inoltrano alla Commissione istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012 per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. La Commissione – che viene ridenominata «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» – verifica la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3 e iscrive il partito in un registro nazionale dei partiti politici, da essa tenuto. Ove la Commissione ritenga lo statuto non conforme, invita il partito politico a modificarlo entro un termine. L'iscrizione al registro è condizione per accedere ai benefici previsti dal provvedimento. Il registro è diviso in due sezioni, nella prima sono iscritti i partiti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e nella seconda quelli che soddisfano i requisiti di cui al medesimo comma, lettera b). La distinzione è a sua volta funzionale ad individuare la platea di partiti che accedono, rispettivamente, ai benefici di cui all'articolo 9 (erogazioni liberali a regime fiscale agevolato) e ai benefici di cui agli articoli 10 e 11 (riparto del 2 per mille e assegnazione agevolata di sedi per attività politica), fermo restando che l'accesso gratuito agli spazi televisivi per la trasmissione di messaggi pubblicitari a contenuto politico è previsto per tutti i partiti iscritti nel registro.
  Ai sensi dell'articolo 5, la trasparenza e l'accesso alle informazioni in merito allo statuto, al funzionamento interno e ai bilanci sono assicurati anche attraverso la pubblicazione sui siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del Portale internet ufficiale del Parlamento italiano, dove sono pubblicati anche il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa, nonché la relazione del revisore o della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del Portale sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari.
  Il medesimo articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare le procedure per assicurare la trasparenza delle erogazioni liberali disposte in favore dei partiti. Si prevede che ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000 e che siano effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981, ai sensi del quale i finanziamenti o contributi superiori a cinquemila euro in un anno – sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi – devono essere dichiarati alla Presidenza della Camera con dichiarazione congiunta del soggetto che li versa e del soggetto che li Pag. 27riceve. Il disegno di legge in esame precisa che i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle elargizioni sono comunque tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. È prevista una sanzione in caso di inadempimento. È inoltre stabilito il principio secondo cui tutti i cittadini hanno diritto di conoscere l'elenco dei soggetti che erogano i finanziamenti ai partiti politici.
  Gli articoli 6 e 7, che concludono il Titolo II, sono dedicati alla certificazione esterna dei rendiconti e al loro controllo di regolarità e conformità alla legge.
  Si prevede che all'obbligo di certificazione esterna dei rendiconti del partito, da parte di una società di revisione dei conti, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012, siano soggetti i soli partiti iscritti nella seconda sezione del registro dei partiti, vale a dire quelli che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) per accedere al riparto della quota del due per mille dell'imposta sul reddito (ai sensi dell'articolo 10) e all'assegnazione di sedi per le attività politiche (ai sensi dell'articolo 11). A tale obbligo non sono invece soggetti i partiti che intendano usufruire solo del regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali in loro favore (ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge).
  I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità, sono effettuati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  Nel caso in cui il partito sia inottemperante all'obbligo di certificazione esterna o di presentazione del rendiconto e dei relativi allegati o del verbale di approvazione del rendiconto, la Commissione cancella il partito politico dalla seconda sezione del registro con la conseguenza che il partito perde la possibilità di accedere al riparto della quota del due per mille e all'assegnazione di sedi per le attività politiche. Inoltre, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
  La proposta di legge n. 186 Pisicchio è composta da dieci articoli. Con l'articolo 1 è istituito il registro dei partiti politici presso la Corte costituzionale. L'articolo 2 regola le modalità del deposito dello statuto del partito e di eventuali regolamenti, facendone decorrere l'acquisizione della personalità giuridica da quel momento. Con l'articolo 3 sono stabiliti i requisiti minimi che devono essere contenuti nello statuto. Con gli articoli 4 e 5 si stabiliscono i princìpi di tutela delle minoranze e le modalità di svolgimento delle votazioni interne e delle assise congressuali. L'articolo 6 regola la pubblicità degli atti interni di partito, mentre l'articolo 7 stabilisce le procedure di garanzia per la selezione delle candidature in occasione delle elezioni politiche e amministrative. L'articolo 8 pone i princìpi regolativi degli organi giurisdizionali interni. Con l'articolo 9 si stabiliscono princìpi di tutela dell'iscritto che adisca la magistratura ordinaria per far valere i suoi diritti di socio e si dispongono sanzioni per l'omesso deposito degli statuti, condizionando alla regolarità delle procedure di iscrizione al registro la concessione di eventuali contributi pubblici. Con l'articolo 10, infine, è stabilita la nominatività dei titoli appartenenti al partito.
  La proposta di legge n. 199 Di Lello e altri consta di 19 articoli suddivisi in cinque diversi titoli. L'articolo 1 definisce i partiti politici e riconosce loro natura giuridica di associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica.
  L'articolo 2 reca la definizione di metodo democratico. L'articolo 3 individua quali requisiti costitutivi dei partiti politici la pluralità di persone, il patrimonio, il nome, il simbolo e il progetto politico. L'articolo 4 stabilisce che il partito abbia un proprio statuto che ne definisca il progetto politico, l'organizzazione, il simbolo e l'ordinamento interno. Lo statuto è Pag. 28adottato con atto pubblico ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. La pubblicazione è condizione necessaria per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico. Il comma 4 del medesimo articolo disciplina il contenuto dello statuto. Vi è, inoltre, la prescrizione di un sito internet istituzionale ai fini della massima trasparenza.
  L'articolo 5 regola l'anagrafe degli iscritti, stabilendo che deve essere gestita nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, è previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno sia depositata, presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'anagrafe degli iscritti di ciascun partito per l'anno precedente. Tale deposito è condizione necessaria per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico.
  L'articolo 6 specifica l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge alle articolazioni territoriali in cui possono organizzarsi i partiti politici. L'articolo 7 disciplina le assemblee degli iscritti, le relative competenze e modalità di partecipazione. L'articolo 8 individua gli organi esecutivi dei partiti, distinguendo quelli collegiali da quello monocratico e le rispettive modalità di elezione. L'articolo 9 disciplina gli organi di garanzia, cui è affidata la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi del partito. L'articolo 10 disciplina gli organi di gestione patrimoniale, finanziaria e contabile che devono essere costituiti, sia nella composizione collegiale che monocratica, da soggetti in possesso di requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti aziendali delle banche. L'articolo 11 disciplina gli organi di controllo, in forma collegiale, che devono essere composti da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni. L'articolo 12 reca il regime degli atti di amministrazione patrimoniale posti in essere dagli organi di gestione, regolamentati dalle norme di derivazione codicistica. L'articolo 13 disciplina la responsabilità degli organi di gestione nei confronti del partito e degli iscritti, che sono tenuti a fornire agli iscritti informazioni sullo svolgimento degli affari e a consentire loro l'accesso ai documenti relativi all'amministrazione del patrimonio del partito.
  L'articolo 14 disciplina la responsabilità degli organi di gestione nei confronti dei terzi, prevedendo che per le obbligazioni da questi assunte i terzi possano far valere i loro diritto esclusivamente sul patrimonio del partito, ferma la responsabilità personale per danni nei casi di atti non volti alla mera conservazione del patrimonio.
  L'articolo 15 reca la disciplina del bilancio consuntivo del partito, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione, cui sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile relative alle società di capitali. Sempre all'articolo 15 vi è una previsione per la massima accessibilità dei dati di bilancio.
  L'articolo 16 assoggetta il partito ad un controllo contabile da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
  L'articolo 17 disciplina il diritto alla tutela giurisdizionale degli iscritti al partito nei confronti di violazioni di legge, dello statuto, di delibere degli organi collegiali e contro qualsiasi atto o comportamento teso a comprimere, limitare o violare il metodo democratico.
  L'articolo 18 prevede che possano accedere a qualsivoglia forma di finanziamento pubblico unicamente le associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge.
  L'articolo 19, norme transitorie e finali, prevede che i partiti che alla data di entrata in vigore della legge hanno rappresentanti eletti nel Parlamento o in almeno tre consigli regionali, acquistano, dalla stessa data, natura di associazioni riconosciute come persone giuridiche ai sensi della legge stessa, fermo l'obbligo di Pag. 29adeguamento dello statuto e dell'ordinamento interno entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
  La proposta di legge n. 681 Grassi e altri riprende la proposta di legge n. 506 Castagnetti della XVI legislatura. La proposta è composta da quattro articoli.
  Con l'articolo 1, i partiti sono qualificati come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. In base al regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, i partiti acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, come previsto per le fondazioni e le altre associazioni.
  L'articolo 2 stabilisce i contenuti minimi dello statuto di un partito politico, in linea con il metodo democratico, come delineato dall'articolo 49 della Costituzione.
  L'articolo 3 disciplina la pubblicazione dello statuto e quella delle eventuali successive modificazioni nella Gazzetta Ufficiale, che devono avvenire, rispettivamente, entro un mese dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche ovvero dalla data di approvazione delle citate modifiche. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo. Una volta acquisita la personalità giuridica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è condizione per poter accedere ai finanziamenti pubblici a favore dei partiti, come disciplinati dalla normativa vigente, compresi i contributi previsti per gli organi di informazione di partito e le agevolazioni fiscali.
  L'articolo 4 è una norma di rinvio. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
  La proposta di legge n. 961 Nardella e altri abroga tutte le norme che attribuiscono ai partiti e movimenti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato e della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. La proposta prevede che siano i cittadini a scegliere di finanziare i partiti e movimenti politici, con un meccanismo che dia modo allo Stato di riconoscere loro un credito d'imposta pari al 40 per cento del contributo versato con un limite massimo di 10.000 euro. Infine, la proposta prevede strumenti premiali che incentivino le migliori pratiche democratiche, interne ed esterne, in attesa di una legge sui partiti e movimenti politici che dia piena attuazione all'articolo 49 della Costituzione.
  Ricordo infine che ai progetti di legge in esame è abbinata anche la petizione n. 43, presentata da Fabiola Bianco, di Roma, e da altri cittadini, con la quale si chiede, ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, «l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione con l'emanazione di una legge ordinaria che in caso di responsabilità dei partiti di fronte alla legge, ne sanzioni le violazioni». Come punti qualificanti della riforma, i presentatori della petizione chiedono che si preveda quanto segue: «registrazione degli statuti presso la Corte d'appello del distretto, contenenti il vincolo nel numero degli iscritti, garanzie di trasparenza della vita interna e dei diritti delle minoranze; elezioni primarie tra i cittadini per la selezione delle candidature; esclusione dalle candidature delle persone rinviate a giudizio o condannate per reati contro la pubblica amministrazione, finanziari e di mafia; certificazione dei verbali d'assemblea con i relativi resoconti consuntivi e preventivi con l'obbligo di inserimento di un ispettore dell'agenzia delle entrate; abrogazione dei finanziamenti ai giornali di partito e collaterali; responsabilità penale e civile dei segretari politici e dei tesorieri e decadenza automatica dagli incarichi per violazione degli statuti e delle leggi dello Stato».

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ALLEGATO 4

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43).

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RELATRICE GELMINI

  Le norme contenute nel Capo III del disegno di legge del Governo recano la nuova disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in favore dei partiti, che prevede diversi ordini di requisiti per l'accesso ai benefici introdotti dal disegno di legge.
  Ai sensi dell'articolo 8, l'ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (prevista dall'articolo 9, di cui si dirà) è consentita ai partiti che abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni politiche, europee o regionali ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in un numero minimo di circoscrizioni o regioni.
  L'ammissione alla ripartizione annuale del 2 per mille dell'imposta sul reddito (di cui all'articolo 10) e all'assegnazione agevolata di sedi per attività politica (di cui all'articolo 11) è riservata invece ai soli partiti che nell'ultima consultazione elettorale abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo.
  L'articolo 8 disciplina, quindi, la procedura che i partiti devono seguire per l'accesso ai benefìci, che viene disposto, qualora i partiti risultino in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni previste dal disegno di legge, dalla Commissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
  Per quanto concerne più nel dettaglio le tipologie di agevolazioni contemplate dal disegno di legge, l'articolo 9 dispone che, a decorrere dal 2014, le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche, in favore dei partiti politici beneficeranno della detrazione dall'imposta sul reddito del 52 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui; la medesima aliquota è prevista anche per le spese sostenute per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica, nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.
  È disposta la detrazione del 26 per cento per le erogazioni liberali di importo superiore, fino ad un massimo di 20.000 euro. Viene, inoltre, elevata dal 19 al 26 per cento la detrazione di imposta per le erogazioni liberali, per importi compresi tra 50 e 100.000 euro, effettuate dalle società in favore dei partiti.
  L'articolo 10 introduce, a decorrere dal 2014, la possibilità per il contribuente persona fisica di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito a favore di un partito politico iscritto nel registro. In caso di scelte non espresse le risorse disponibili restano all'erario. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di due per mille, in modo da garantire, tra l'altro, la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, Pag. 31nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.
  L'articolo 11 reca un'ulteriore forma di sostegno indiretto nei confronti dei partiti politici, consistente nella messa a disposizione di idonei locali per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività politica.
  L'articolo 12 riconosce ai partiti politici l'accesso gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo, al di fuori del periodo della campagna elettorale, per la trasmissione di messaggi di propaganda politica diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici.
  L'articolo 13 reca una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche.
  Il Capo IV reca disposizioni transitorie e finali.
  In particolare, l'articolo 14 prevede la graduale abolizione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e movimenti politici ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157.
  Tale finanziamento, riconosciuto integralmente nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, è ridotto progressivamente nella misura del quaranta, del cinquanta e del sessanta per cento dell'importo spettante, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della legge e cessa definitivamente a partire dal quarto esercizio finanziario successivo.
  Ai sensi dell'articolo 15, le economie di spesa derivanti dall'abolizione del finanziamento pubblico – al netto delle risorse destinate alla copertura finanziaria delle forme di contribuzione volontaria e indiretta – quantificabili a regime in almeno 19 milioni di euro, sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.
  L'articolo 16 reca una delega al Governo per la redazione di un Testo unico nel quale riunire in modo sistematico le diverse disposizioni legislative in materia.
  La proposta di legge n. 15, d'iniziativa popolare, prevede che lo Stato riconosca ai cittadini – quindi alle sole persone fisiche – un credito d'imposta pari al 95 per cento del contributo che essi versino ai partiti, con un limite massimo di 2.000 euro. Del beneficio possono avvalersi i movimenti politici esistenti e quelli di nuova costituzione. È prevista una gradualità nel passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema. Si prevede in particolare che il nuovo sistema entri in vigore subito e che il vecchio sistema venga abbandonato nell'arco di cinque anni, riducendo del 20 per cento all'anno il contributo attualmente corrisposto. Il credito d'imposta non è cumulabile con la detrazione dall'imposta personale che tuttavia rimane, ai soli effetti dell'IRPEF, come ulteriore canale di supporto a partiti e movimenti politici. Il beneficio del credito d'imposta è concesso solo per le organizzazioni politiche che presentino caratteri di trasparenza e solidità associativa o patrimoniale. A tale scopo le associazioni dovranno soddisfare il requisito del numero minimo di 300 associati e le fondazioni dovranno possedere un patrimonio di almeno 5 milioni di euro. Sono altresì inclusi tra i soggetti che possono essere destinatari del contributo agevolato i movimenti e partiti politici che hanno una rappresentanza nelle assemblee elettive nazionali o regionali o che hanno partecipato alla relativa competizione in più circoscrizioni territoriali. Inoltre, al fine di non pregiudicare il sostegno a quei movimenti e organizzazioni di cultura politica che da tempo sono presenti e operano nell'ambito nazionale e locale, è previsto che possono essere beneficiarie del contributo agevolato anche le associazioni riconosciute e le fondazioni che esistano e abbiano operato con continuità da almeno dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore della nuova legge.
  Per assicurare piena trasparenza e certezza al sistema è previsto che i soggetti beneficiari si iscrivano in un elenco tenuto presso il Ministero dell'interno e che i contributi vengano versati su conti correnti e postali indicati all'Agenzia delle entrate dai singoli organismi che intendano essere destinatari dei contributi agevolati. Inoltre i soggetti iscritti nell'elenco saranno tenuti a redigere il rendiconto Pag. 32annuale ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, cui oggi sono tenuti i partiti e movimenti politici che beneficiano del rimborso delle spese elettorali, dando evidenza dei contributi agevolati ricevuti. Considerate le diverse e complesse esigenze amministrative da regolare, viene rimessa a decreti ministeriali la definizione della disciplina attuativa del sistema.
  Per l'entrata a regime del nuovo meccanismo di finanziamento è previsto un periodo di cinque anni. In tale periodo continuerà ad essere erogato il contributo diretto a carico del bilancio dello Stato a favore dei soggetti che ne risultino beneficiari alla data di entrata in vigore della legge.
  La proposta di legge n. 255 Formisano prevede che a decorrere dal 2014 una quota pari al 4 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è versata in un apposito Fondo per il finanziamento dei partiti, movimenti e associazioni con finalità politiche. La ripartizione del fondo tra i diversi partiti avviene sulla base delle scelte espresse dai cittadini mediante la compilazione di un apposito modulo da allegare alla dichiarazione dei redditi. In caso di scelte non espresse i fondi si riducono in misura proporzionale.
  Ai sensi dell'articolo 2, hanno diritto a partecipare alla ripartizione del fondo i partiti che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo o che abbiano almeno dieci rappresentanti eletti nelle assemblee regionali ovvero che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per il rinnovo della Camera o del Senato. L'articolo 3 indica la documentazione necessaria per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, tra cui l'atto costitutivo e lo statuto redatti in conformità ai princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione e alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  L'articolo 4 regola la determinazione e l'erogazione delle somme. In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte espresse dai cittadini, determina ogni anno la quota percentuale e l'ammontare complessivo da destinare a ciascun partito e trasmette a ciascun partito l'elenco dei cittadini che hanno sottoscritto per esso. I sottoscrittori sono considerati, a tutti gli effetti, soci del partito e sono titolari di tutti i diritti derivanti dall'articolo 49 della Costituzione, dal codice civile e dagli statuti e regolamenti interni. Il partito ha il diritto di rifiutare l'iscrizione di un cittadino.
  Ogni partito trasmette annualmente alla Presidenza della Camera un rendiconto sulla effettiva utilizzazione delle somme. Alle strutture periferiche del partito deve essere destinata una quota non inferiore al 50 per cento delle somme assegnate.
  L'articolo 5 detta norme per il rendiconto dei partiti rinviando all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  Gli articoli 6, 7, 8 e 9 recano norme per la disciplina delle elezioni primarie.
  L'articolo 10 prevede la abolizione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici.
  La proposta di legge C. 664 Lombardi e altri dispone, all'articolo 1, la soppressione di tutti i rimborsi elettorali. L'articolo 2 prevede la riduzione delle spese elettorali dei partiti e dei loro candidati nel corso delle campagne elettorali, riferite alle elezioni nazionali, europee, regionali e comunali, attraverso la introduzione o la revisione di limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati. L'articolo 3 prescrive l'obbligo di dichiarazione congiunta, nel caso di finanziamenti privati ai partiti, per importi annui superiori non più a 5.000 euro, bensì a 1.000 euro. L'articolo 4 integra la normativa in materia di uso di locali di proprietà pubblica per lo svolgimento delle attività politiche, la quale consente agli enti locali di mettere a disposizione tali spazi, a fronte di un rimborso dovuto dai partiti, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, per le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. Si prevede che, in caso di occupazione temporanea di Pag. 33suolo pubblico, effettuata da partiti o movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applichino le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate.
  L'articolo 5 interviene circa il rendiconto di esercizio che i partiti devono redigere, imponendo che esso sia onnicomprensivo e prescrivendo che la Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 effettui una verifica di carattere analitico sui dati contabili che le vengono trasmessi; inoltre, si dispone espressamente che la Commissione non possa adottare il metodo del «controllo a campione».
  Con l'articolo 6 si estende l'esperibilità dell'azione di classe dei consumatori anche avverso le società di revisione incaricate del controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti.
  L'articolo 7 introduce sanzioni più gravi a carico delle società di revisione incaricate di controllare la gestione contabile e finanziaria dei partiti e movimenti politici.
  L'articolo 8 conferisce al Governo la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni a favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e dei titolari di cariche pubbliche elettive, nonché in materia di controlli e sanzioni previste dalla legge.
  Con l'articolo 9 viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e sulle donazioni per i trasferimenti a favore dei partiti.
  L'articolo 10 ripristina la quota di detraibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura vigente prima della legge n. 96 del 2012. Resta salvo l'innalzamento della quota di detraibilità al 26 per cento per le donazioni a favore delle ONLUS.
  L'articolo 12 della proposta di legge dispone dei residui articoli 4, 5 e 6 della legge n. 195 del 1974, che riguardano alcuni aspetti del procedimento di corresponsione dei contributi elettorali: rimane in vigore il solo articolo 7, che riguarda il divieto di finanziamenti ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. L'articolo dispone altresì l'abrogazione di altre norme in materia di finanziamento o contributi ai partiti. Tra l'altro, sono abrogate le disposizioni della legge n. 96 del 2012 incompatibili con la proposta di legge. Si prevede infine che l'abolizione dei contributi abbia efficacia anche con riferimento ai rimborsi relativi alle elezioni politiche e regionali svolte nello scorso mese di febbraio 2013.
  La proposta di legge n. 733 Boccadutri e altri abroga la legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie. Viene quindi eliminata la possibilità di accedere, da parte delle liste, dei partiti e dei movimenti, a rimborsi che non siano relativi a spese effettivamente connesse allo svolgimento della campagna elettorale. Inoltre il finanziamento di cui al Fondo unico viene ridotto a 75 milioni di euro per turno elettorale da ripartire sulla base delle percentuali ottenute dalle liste, ma nella misura massima pari all'importo relativo alle spese effettivamente sostenute in campagna elettorale.
  Viene inoltre rivisto il meccanismo del credito d'imposta a scaglioni sui contributi che le persone fisiche versano alle liste, ai partiti e ai movimenti politici: se il contributo è compreso nei 2.500 euro, il credito di imposta è del 90 per cento; se è compreso tra 2.501 euro e 10.000 euro, è del 50 per cento; se è compreso tra 10.001 euro e 25.000 euro, è del 25 per cento, se è compreso tra 25.001 euro e 50.000 euro, è del 10 per cento. Il limite massimo di contribuzione individuale annuale è stato fissato a 100.000 euro.
  Destinatari dei rimborsi per le spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale sono, nel dettaglio, solo le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano uno statuto basato su princìpi democratici, previamente depositato presso un notaio, e che in ogni caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi o almeno un eletto o una eletta ad una consultazione elettorale regionale, nazionale o europea.
  In relazione al principio della trasparenza, si prevede, da un lato, l'obbligo di Pag. 34rendicontazione annuale trasparente per tutte le liste, i partiti e i movimenti che nelle consultazioni elettorali abbiano conseguito almeno un eletto o una eletta nelle assemblee e, dall'altro, la tracciabilità di tutte le operazioni economiche effettuate dagli stessi per importi superiori a 250 euro. Si propone, inoltre, l'evidenza pubblica in relazione alle contribuzioni superiori a 1.000 euro l'anno.
  Viene introdotto l'obbligo relativo alla pubblicazione annuale del patrimonio e delle attività finanziarie dei parlamentari e dei consiglieri regionali, nonché dei leader di liste, partiti e movimenti politici. Si stabilisce, altresì, il divieto di fornitura di beni o servizi alle liste, partiti e movimenti politici, nonché ai gruppi regionali, parlamentari ed europei, da parte di società legate direttamente o indirettamente e riconducibili a leader, amministratori e componenti di organismi politici esecutivi di livello regionale e nazionale, e loro parenti.
  All'eventuale inottemperanza degli obblighi di rendicontazione e alle altre previsioni relative alla trasparenza, nonché alla violazione del divieto di fornitura di beni o servizi da parte di società legate a componenti di organismi politici (o loro parenti), la proposta di legge riconnette sanzioni a carico del legale rappresentante e dei componenti dell'organismo che, in base allo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.