CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2013
35.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: Nelle more di una complessiva riforma fino a: utilizzati per attività produttive.
1. 5. Giorgis, Cicu, Businarolo, Balduzzi, Fabbri, Taglialatela, Turco.

  Al comma 1, dopo le parole: patrimonio immobiliare, aggiungere le seguenti: e di quella relativa alla fiscalità comunale.
1. 9. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo le parole: tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, aggiungere le seguenti: e dell'addizionale comunale all'IRPEF.
1. 8. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo le parole: volta, in particolare, aggiungere le seguenti: ad escludere dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili, per un valore di acquisto inferiore a 300.000 euro, gravati da mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale contratto da soggetti con meno di 50 anni di età.
1. 1. Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo le parole: volta, in particolare, aggiungere le seguenti: ad escludere dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili gravati da mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale contratto da soggetti con meno di 50 anni di età.
1. 2. Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo le parole: potestà impositiva a livello statale e locale, aggiungere le seguenti: a escludere dall'applicazione di imposta municipale propria l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
1. 3. Caparini, Busin, Fedriga.

  Al comma 1 dopo le parole: potestà impositiva a livello statale e locale, aggiungere le seguenti: ad escludere dall'imposizione dell'imposta municipale propria le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito a familiari Pag. 28del soggetto stesso fino al primo grado di parentela.
1. 4. Gianluca Pini, Busin, Fedriga.

  Al comma 1, dopo le parole: potestà impositiva a livello statale e locale, aggiungere le seguenti: a escludere dall'applicazione di imposte sul possesso di immobili i fabbricati ad uso produttivo.
1. 25. Busin, Fedriga.

  Al comma 1, dopo le parole: determinazione del reddito d'impresa aggiungere le seguenti: e del valore della produzione netta.
*1. 7. Elvira Savino.

  Al comma 1, dopo le parole: determinazione del reddito d'impresa aggiungere le seguenti: e del valore della produzione netta.
*1. 10. Colaninno, Petrini, Giampaolo Galli.

  Al comma 1, dopo le parole: ai fini della determinazione del reddito di impresa aggiungere le seguenti: sia ai fini IRAP sia ai fini IRES.
1. 11. Busin, Fedriga.

  Al comma 1, dopo le parole: per attività produttive, aggiungere le seguenti: ovvero misure alternative per la riduzione del carico fiscale gravante sui beni strumentali all'attività produttiva.
1. 67. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo le parole: per attività produttive aggiungere le seguenti: e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. 6. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: A/9 aggiungere le seguenti: l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto nel comune di iscrizione AIRE è considerata adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata o appartenga alle categorie specificate nel paragrafo precedente.
1. 12. Picchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
1. 16. Paglia, Lavagno, Ragosta, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

Pag. 29

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) unità immobiliari appartenenti alle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;.
1. 13. Mattiello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari fuori sede, si intende rispettato il requisito della abitazione principale ove l'unità abitativa e relative pertinenze siano adibite a dimora abituale, ancorché non sussista il requisito della residenza anagrafica.
1. 14. Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; tra più unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dal medesimo soggetto è sospeso il versamento della prima rata per la sola unità immobiliare indicata dal medesimo contribuente.
1. 15. Stumpo, Garavini, Porta, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Zoggia.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) a decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 23. Gianluca Pini, Busin, Fedriga.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) le unità immobiliari, ancorché non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, se concesse dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma c-bis) dell'articolo 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 24. Gianluca Pini, Busin, Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) unità immobiliari locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;.

Pag. 30

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera c-bis), opera fino al limite massimo di 250 milioni di euro per il 2013. Al minor gettito derivante dalla stessa, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 18. Busin, Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In relazione alla sospensione del pagamento della rata IMU riservata allo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare prelevamenti per anticipazioni a carico delle risorse esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio» per un importo non superiore a 2.500 milioni di euro. Entro il 15 ottobre 2013, con successivi decreti del Ministro dell'economia e finanze, sono riversate le somme prelevate nella suddetta contabilità speciale a carico delle entrate del maggior gettito conseguente dalla complessiva riforma di cui al comma 1.
1. 63. Pisano, Barbanti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Chimienti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) immobili strumentali all'attività d'impresa classificati nella categoria D, esclusi quelli classificati nella categoria D/5.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 con le seguenti: 35, e sostituire le parole: 12,5 con le seguenti: 29,1.
1. 17. Giorgia Meloni, Maietta.

  Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) è inoltre sospesa con le modalità di cui al presente comma la modifica del moltiplicatore di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma c-bis) dell'articolo 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 20. Busin, Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) fabbricati ad uso produttivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui ai comma c-bis) dell'articolo 1, pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 21. Busin, Fedriga.

Pag. 31

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) immobili a uso produttivo che sono classificati (C3).

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2013 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
1. 64. Pesco, Pisano, Barbanti, Chimienti, Cancelleri.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) le unità immobiliari di proprietà di appartenenti alle Forze armate e di polizia non adibite ad abitazione principale a causa di esigenze di servizio.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 con le seguenti: 18,7, e sostituire le parole: 12,5 con le seguenti: 13.
1. 22. Giorgia Meloni, Maietta.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) unità immobiliari appartenenti ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, ricadenti nei comuni che non abbiano riconosciuto tali immobili come abitazione principale.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 milioni con le seguenti: 20,4 milioni e sostituire le parole: 5,1 milioni con le seguenti: 7,3 milioni.
1. 19. Bueno, Merlo, Borghese, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) il versamento della maggiorazione dell'aliquota standard di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 milioni e 5,1 milioni rispettivamente con le seguenti: 19,2 milioni e 6,1 milioni.
1. 62. Pisano, Barbanti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Chimienti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini di cui al precedente comma 1, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre, n. 214, è sospeso anche per gli immobili posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio appartenenti al gruppo catastale D.
  1-ter. All'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte in fine, le parole: «, ad eccezione di quello derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale «D» posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio».
1. 27. Paglia, Ragosta, Lavagno, Di Salvo, Airaudo, Placido, Boccadutri.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso comma 1-
ter)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, comma 4, lettera d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;» sono abrogate.

Pag. 32

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso le maggiori entrate determinate dall'attuazione del comma 4-ter.
  4-ter. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
1. 28. Ragosta, Lavagno, Paglia, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito della riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, il trattamento fiscale stabilito per le seguenti categorie di immobili deve essere equiparato a quello previsto per le categorie di immobili di cui alla lettera a) del comma 1:
   a) unità immobiliari, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
   b) unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito;
   c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari fuori sede, per le quali si intende rispettato il requisito della abitazione principale ove l'unità abitativa e relative pertinenze siano adibite a dimora abituale, ancorché non sussista il requisito della residenza anagrafica;
   d) unità immobiliari presso cui dimorano abitualmente i soggetti passivi le cui abitazioni principali risultino ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 29-31 maggio 2012, purché distrutte od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
   e) unità immobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
   f) unità immobiliari locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008;
   g) le unità immobiliari possedute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, acquistato ai sensi dell'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in caso di trasferimento ad altra sede di servizio e a condizione che le stesse non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
1. 37. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro, Rossi, Nissoli, Caruso, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Marazziti, Galgano, Capua, Causin, Oliaro, Vecchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), sono considerate abitazioni principali anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e l'unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano a titolo di abitazione principale.
1. 29. Lavagno, Ragosta, Paglia, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

Pag. 33

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1. 30. Ragosta, Paglia, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche alle categorie di immobili di cui alle lettere a) e b) concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterali entro il primo grado di parentela.

  Conseguentemente, al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 18,2 milioni di euro con le seguenti: 22,2 milioni di euro;
   b) sostituire le parole da: 5,1 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 9,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7,1 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 36. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta che la occupano a titolo di abitazione principale.
1. 31. Lavagno, Ragosta, Paglia, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del presente decreto si intendono parificate alle abitazioni principali le unità immobiliari di proprietà di appartenenti alle Forze armate e di polizia che risiedono fuori sede per esigenze di servizio.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 con le seguenti: 18,7, e sostituire le parole: 12,5 con le seguenti: 13.
1. 26. Giorgia Meloni, Maietta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000; n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993».
* 1. 32. Busin, Fedriga.
(Inammissibile)

Pag. 34

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000; n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993».
* 1. 34. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le categorie di immobili di cui alla lettera c) del comma 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 novembre 2013.
1. 33. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso censite nella categoria catastale E/1 le aree private possedute dalle aziende di trasporto di persone destinate a parcheggio, sosta e rimessaggio di autobus».
1. 35. Ragosta.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per l'anno medesimo aggiungere le seguenti: oppure del gettito previsto dai Comuni per il 2013 in forza di modifica delle aliquote da applicare.

  Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole da: pari a fino alla parola: provvede, e sostituire le parole: quanto a 5,1 milioni di euro con le seguenti: importo rimanente.
1. 38. Giorgia Meloni, Maietta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 222 del medesimo decreto legislativo, non si applica nel caso di cui al precedente comma 2.
1. 39. Giorgia Meloni, Maietta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, per l'anno 2013 non si applica il limite all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 42. Guerra, Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Ribaudo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rileva l'ammontare dell'anticipazione Pag. 35corrispondente all'incremento del limite massimo disposto dal comma 2 e dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.
1. 40. Rubinato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
1. 43. Lorenzo Guerini, Marchi, De Menech, Fragomeli, Guerra, Lodolini, Ribaudo, Rossomando.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente controllata dal tesoriere stesso. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.
* 1. 41. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente controllata dal tesoriere stesso. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.
* 1. 65. Pagano.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo le parole: anticipazioni di tesoreria aggiungere le seguenti: fino alla misura di cui al comma 2.
1. 45. Guerra, Lorenzo Guerini.

  Al comma 3, dopo le parole: sono rimborsati aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre 2013 e dopo le parole: con modalità sopprimere le seguenti: e termini.
1. 44. Busin, Fedriga.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre, n. 214, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che appartenga al medesimo nucleo familiare e con esso convivente.

Pag. 36

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 46. Busin, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 sono estese anche alle Unioni di Comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun Comune componente dell'Unione ai sensi del comma 2.
1. 47. Guerra, Lorenzo Guerini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le somme derivanti dall'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2 sono computate, ai fini del Patto di Stabilità, al pari delle entrate tributarie.
1. 68. Busin, Fedriga.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso in cui le richieste dei Comuni per l'anticipazione di tesoreria siano maggiori di quanto stimato dall'Allegato A al presente decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad aumentare l'onere di cui al comma 3 ed effettuare le relative compensazioni finanziarie.
1. 51. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora le richieste dei comuni per l'anticipazione di tesoreria siano superiori a quanto stimato dall'Allegato A al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad effettuare le relative compensazioni finanziarie.
1. 58. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Guerra, Ribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis
. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.
1. 50. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Guerra, Ribaudo, Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere in fine le parole: «ad eccezione di quello derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale “D” posseduti dai comuni e siti sul proprio territorio;»
1. 53. Paglia, Ragosta, Lavagno, Di Salvo, Airaudo, Placido, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis.
Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «di attività», sono aggiunte le seguenti: «di ricerca scientifica».
1. 60. Busin, Fedriga.
(Inammissibile)

Pag. 37

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto infine, il seguente periodo:
   «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Al minor gettito derivante dalla disposizione di cui al precedente periodo, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
1. 49. Busin, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
   «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Per i fabbricati di cui ai periodo precedente, già ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esclusione dall'imposta opera fintanto che permanga la destinazione alla vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente disposizione».
*1. 48. Busin, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
   «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Per i fabbricati di cui al periodo precedente, già ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esclusione dall'imposta opera fintanto che permanga la destinazione alla vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente disposizione».
*1. 56. Pizzolante, Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
   «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione».
1. 55. Pizzolante, Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «dalle comunità montane» sono inserite le seguenti: «dalle associazioni e dagli enti comunque denominati gestori di demani civici collettivi».
1. 57. Mazzoli.
(Inammissibile)

Pag. 38

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
*1. 52. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
*1. 59. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Guerra, Ribaudo, Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali.
1. 54. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Guerra, Ribaudo, Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:
  4-bis. All'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, le parole: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia Pag. 39e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» sono soppresse.
1. 61. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti di spesa 35 milioni di euro per l'anno 2013 e di 73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 è esclusa dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  2. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».
  3. Le modalità attuative del comma 2, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 2, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 35 milioni di euro per l'anno 2013 e a decorrere dall'anno 2014 non inferiori a 73 milioni di euro, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza conseguenze discriminatorie o distorsive in relazione alle caratteristiche dei diversi prodotti, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dei 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
  4. Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «commi 1, 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 4 e 4-bis» e al comma 1, dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «tabacchi lavorati» sono aggiunte le seguenti: «e dei prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis».
  5. All'onere derivante al comma 1, pari a 35 milioni per l'anno 2013 e 73 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4.
1. 011. Villarosa, Cancelleri, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

  1. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli immobili ad uso produttivo.

  Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis: All'onere di cui all'articolo 1-bis, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal Pag. 402013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 04. Busin, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Restituzione IMU versata nell'anno 2012 sulla prima casa).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati le modalità e i tempi per la restituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, versata con riferimento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992, e successive modificazioni.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla remunerazione degli strumenti finanziari emessi in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'articolo 23-sexies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  4. La restituzione delle somme avviene in un arco di tempo pluriennale che rispetta il piano di rientro delle entrate di cui al comma 3.
1. 010. Giorgia Meloni, Maietta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica per il riconoscimento della retroattività del requisito della ruralità ai fini dell'imposta comunale sugli immobili).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 14-bis dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.»
1. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione fabbricati rurali).

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con Pag. 41modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993».
1. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano).

  1. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2013».
1. 05. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sanatoria effetti domande di variazione della categoria catastale)
.

  1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
1. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di procedure esecutive)
.

  1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità degli immobili locati ad uso di prima abitazione sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013.
  2. I pignoramenti e le alienazioni di immobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013.
1. 08. Giorgia Meloni, Maietta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Impignorabilità della prima casa)
.

  1. Dopo l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

Art. 76-bis.
(Limiti all'espropriazione immobiliare)
.

  1. La casa di abitazione non di lusso e i locali o immobili presso i quali è esercitata l'attività lavorativa o professionale, è impignorabile per debiti verso le Pubbliche Pag. 42Amministrazioni. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai mutui e/o fideiussioni volontarie. Le disposizioni dei comma 1 non si applicano, altresì, nei casi di sequestro e confisca posti in essere in applicazione delle norme contro criminalità organizzata. 
1. 09. Giorgia Meloni, Maietta.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: dovrà essere attuata, inserire le seguenti: tenendo conto dell'equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare che non risulta locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero e.
2. 1. Stumpo, Garavini, Porta, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Zoggia.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: contenuti nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013.
2. 3. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì tenere conto della necessità di superare il meccanismo dei moltiplicatori automatici di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, adottando, in attesa della riforma del catasto dei fabbricati, gli indici delle quotazioni di mercato rilevati dall'Agenzia del territorio – OMI su base comunale, e di micro-zona per i comuni di maggiori dimensioni.
2. 4. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì tenere conto della necessità di ridurre l'imposizione fiscale sui fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, a condizione che l'intervento edilizio riguardi ristrutturazioni e riqualificazioni del patrimonio già esistente.
2. 9. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì definire le agevolazioni in favore dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, anche mediante l'inserimento in una apposita categoria catastale, ferme restando l'autonomia regolamentare dei comuni e le agevolazioni previste per quelli ad uso abitativo.
2. 6. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì prevedere agevolazioni per le unità Pag. 43immobiliari residenziali locate a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. 5. Causi, Misiani, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Valiante.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì tenere conto, per ciò che concerne il nuovo assetto dei tributi propri comunali, della necessità di ripristinare l'autonomia regolamentare dei comuni in materia di esenzioni, detrazioni e assimilazioni.
2. 7. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma, nel disciplinare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovrà tenere conto della natura propria di prestazione patrimoniale imposta per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, eliminando la maggiorazione di importo fisso per metro quadrato di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 8. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ogni anno, entro il 30 settembre, a pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi al trattamento economico del Presidente del Consiglio, dei Ministri e dei Sottosegretari, dei componenti degli uffici di diretta collaborazione e dei consulenti da essi nominati. Cura inoltre, entro il termine di 3 mesi dal suo ingresso in carica, la pubblicazione dei dati relativi allo stato patrimoniale dettagliato dei membri del Governo e l'elencazione dei beni strumentali di valore superiore a 500 euro concessi in uso dall'amministrazione per l'esercizio del mandato.
2. 10. Ruocco, Barbanti, Pisano, Villarosa, Cancelleri, Chimienti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, al comma 3.3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le mancate entrate per i comuni sono compensate con trasferimenti a carico dello Stato».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pag. 44Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01. Giulietti, Sereni, Verini, Ascani.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante «Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali», dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dal primo e dal secondo periodo del presente articolo, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. 1. Cicu, Giorgis, Businarolo, Balduzzi, Fabbri, Taglialatela, Turco.

  Al comma 1, sostituire le parole: assumono le funzioni con le seguenti: ricoprono le cariche.
3. 8. Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, dopo la parola: Ministro inserire le seguenti:, Viceministro.
*3. 2. Giorgia Meloni, Maietta.

  Al comma 1, dopo la parola: Ministro inserire le seguenti:, Viceministro.
*3. 3. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, dopo la parola: Ministro inserire le seguenti:, Viceministro.
*3. 11. Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le parole «30 giugno 2013» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2013».
  1-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 è abrogato.
3. 5. Sottanelli, Causi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le pensioni, ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
3. 6. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione del protrarsi della grave crisi economica finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, il trattamento retributivo economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compresi eventuali trattamenti di quiescenza, indennità Pag. 45e voci accessorie nonché eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, non può superare l'importo di 200.000 euro. Qualora superiore, si riduce al predetto limite.
  1-ter. La pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9 e la pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 non sono cumulabili in alcun modo con redditi da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di riduzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui ai commi 1-bis, 1-ter dell'articolo 3, sono assegnate all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per essere destinate alla micro imprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. 12. Ruocco, Cancelleri, Chimienti, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione del protrarsi della grave crisi economica finanziaria, per l'anno 2013 il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale deliberano autonomamente riduzioni di spesa per il personale e di natura amministrativa con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per un importo non inferiore a euro 20.000.000 per ciascuna amministrazione.
  1-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;
   2) alla lettera b) sostituire le parole: «40 milioni con le seguenti: «60 milioni».

  1-quater. Le risorse rivenienti dai risparmi derivanti dalle norme di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono versate al Bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
3. 10. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Chimienti, Villarosa, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione del protrarsi della grave crisi economica finanziaria, per l'anno 2013 il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale deliberano autonomamente riduzioni di spesa per il personale e di natura amministrativa con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per un importo non inferiore a euro 20.000.000 per ciascuna amministrazione.
  1-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;Pag. 46
   2) alla lettera b) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

  1-quater. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3, sono assegnate all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per essere destinate alla micro imprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. 16. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati determinano l'ammontare delle quote di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in misura tale che, a decorrere dal termine sopra indicato e fino al 31 dicembre 2015, esse non superino il ventiquattresimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
3. 14. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al presente comma, sono assegnate all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per essere destinate alla micro imprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. 15. Barbanti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Chimienti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, la parola «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «ventiquattresimo».
3. 13. Ruocco, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Barbanti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I ministri, viceministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nell'entità risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, con l'indennità di cui alla legge 9 novembre 1999, n. 418, né, qualora vi abbiano optato, con il trattamento di cui all'articolo 47 della legge n. 146 del 1980. L'opzione deve essere esercitata tramite dichiarazione espressa dell'interessato agli uffici dei dicasteri Pag. 47competenti entro il settimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. 9. Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata.
3. 4. Fedriga, Busin.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.
  2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2.
3. 02. Cancelleri, Pesco, Villarosa, Pisano, Barbanti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico).

  1. All'articolo 14, comma 1, lettera f), e comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le parole: «secondo grado», sono sostituite con le seguenti: «primo grado».
3. 01. Fragomeli, Guerini, De Menech, Petrini, Carbone, Ginato, Sanga, Tentori.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista della attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo Pag. 4818, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante «Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle maggiori entrate fiscali derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per lo stesso fine.
  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 800.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,80 per cento.

  1-ter. Entro il 31 luglio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 31 luglio di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  1-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante «Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle maggiori entrate fiscali derivanti dalle Pag. 49disposizioni di cui ai successivi commi da 1-bis a 1-octies. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per lo stesso fine.
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
  1-ter. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n.201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali.
  1-quater. Nell'ambito della Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, sono soppressi i contributi autorizzati, qualora non corrispondano ad impegni già assunti, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 552, Tabella E, per la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché i contributi autorizzati, di cui alla medesima Tabella E, per interventi a favore del settore aeronautico. Sono altresì soppressi i contributi autorizzati, sotto forma di spesa per investimenti, per la prosecuzione del citato programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM previsti dalla Tabella 11 del Ministero della difesa allegata al disegno di legge di bilancio 2013.
  1-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  1-sexies. Per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n.7, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per un importo di 150 milioni di euro.
  1-septies. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2013:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  1-octies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai comma 1-bis e 1-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 1, sopprimere l'alinea.
4. 1. Cicu, Giorgis, Businarolo, Balduzzi, Fabbri, Taglialatela, Turco.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole lavoratori aggiungere le seguenti: compresi i lavoratori dipendenti degli studi professionali.

Pag. 50

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012, dopo le parole: «settori produttivi» sono aggiunte le seguenti: «compreso il settore delle libere professioni».
*4. 7. Fedriga, Busin, Molteni.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole lavoratori aggiungere le seguenti: compresi i lavoratori dipendenti degli studi professionali.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012, dopo le parole: «settori produttivi» sono aggiunte le seguenti: «compreso il settore delle libere professioni».
*4. 8. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione di 250 milioni di euro per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi, nonché di 350 milioni di euro derivanti da quanto previsto dal successivo comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
    1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
    1-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
    1-quater. L'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.
4. 4. Airaudo, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di euro 500 milioni per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 dell'indennità Pag. 51ai sensi della legge n. 418 del 1999 e fissazione del tetto a 5.000 euro netti mensili delle pensioni ovvero dei vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo.
4. 6. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 21 dicembre 1978, n. 845 aggiungere le seguenti: che non sono destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua,.
4. 9. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: versate dall'INPS, aggiungere le seguenti: utilizzando prioritariamente le somme non destinate ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
4. 10. Bernardo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, inserire le seguenti: e di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. 5. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 219 milioni di euro, con le seguenti: 719 milioni di euro.

  Conseguentemente alla medesima lettera c), dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:
  4) Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:
   31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
    a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
    b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
    c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
    d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
    e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
    f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
    g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
    h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui;

  5) Le pensioni, ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni Pag. 52previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
  6) La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata.
4. 11. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) quanto a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
4. 12. Fedriga, Busin.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Ai datori di lavoro che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti di qualunque età inoccupati ovvero soggetti di età superiore a quaranta anni che si trovano da almeno sei mesi in stato di disoccupazione a seguito di perdita di occupazione ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223, l'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevato di duemila euro per ogni assunzione effettuata.
  1-ter. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1-bis del presente articolo, in via sperimentale per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:
   a) di 17 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
   b) di 15 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
   c) di 13 punti percentuali, nel terzo anno di assunzione;
   d) di 11 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
   e) di 9 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

  1-quater. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis ed 1-ter sono destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, in aggiunta a quanto previsto dal comma 65 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. 13. Gianluca Pini, Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   b) dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inserire le seguenti: nonché delle competenti Commissioni parlamentari.
4. 21. Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

Pag. 53

  Al comma 2, sostituire le parole: acquisito il parere della Conferenza permanente con le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente.
4. 16. Di Salvo, Placido, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2, dopo le parole: parti sociali, aggiungere le seguenti: compresi i rappresentanti sindacali delle libere professioni.
*4. 18. Fedriga, Busin, Molteni.

  Al comma 2, dopo le parole: parti sociali, aggiungere le seguenti: compresi i rappresentanti sindacali delle libere professioni.
*4. 19. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: criteri di concessione aggiungere la seguente: uniformi;
   b) sopprimere le parole:, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati,;
   c) sopprimere le parole:, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari;
   d) aggiungere in fine, il seguente periodo: Qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca immediatamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi.
4. 15. Placido, Di Salvo, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: criteri di concessione aggiungere la seguente: uniformi;
   b) sopprimere le parole:, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati,;
   c) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza occupazione, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga non devono determinare restrizioni e vincoli che di fatto limitino o rendano difficoltoso l'accesso ai benefici previsti.
4. 14. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2, dopo le parole: criteri di concessione aggiungere la seguente: uniformi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le seguenti parole:, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.
4. 17. Placido, Airaudo, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2, dopo le parole: alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari inserire le seguenti:, tenendo altresì conto della particolare situazione in Pag. 54cui si trovano i lavoratori delle aziende partecipate dei Comuni in dissesto finanziario.
4. 20. Fregolent, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza occupazione, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga non devono determinare restrizioni e vincoli che di fatto limitino, impediscano o rendano difficoltoso l'accesso ai benefici previsti.
4. 23. Placido, Airaudo, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 59. I relatori.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca immediatamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi.
4. 22. Di Salvo, Placido, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
*4. 24. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
* 4. 26. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Gli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono estesi alle società partecipate delle pubbliche amministrazioni.
4. 25. Bargero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di Pag. 55indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
4. 60. I relatori.

  Al comma 4, dopo le parole: 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere le seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo: «In considerazione della specificità del comparto e per assicurare la continuità didattica, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative, i contratti di cui al periodo precedente possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014», e.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 28. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, dopo le parole: 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere le seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo: «In considerazione della specificità del comparto e per assicurare la continuità didattica, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative, i contratti di cui al periodo precedente possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014», e.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 30. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, dopo le parole: 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere le seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo: «In considerazione della specificità del comparto e per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di cui al periodo precedente possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014», e.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Pag. 56regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 29. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, sostituire le parole: le parole «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» con le seguenti:
   1) le parole: «fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente,» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente,»;
   2) le parole: «il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2014»;
   3) le parole: «i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti di lavoro non a tempo indeterminato»;
   4) le parole: «previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
  Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2013. Dal 2014 è abrogata la norma di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010».

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 32. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, sostituire le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente,» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente,» e le parole: «il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2014».

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Pag. 57monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 31. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, sostituire le parole: il 31 dicembre 2013 con le seguenti: il 31 dicembre 2014 e aggiungere, in fine, le seguenti: e «i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» con le seguenti: «i contratti di lavoro non a tempo indeterminato».

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 35. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 34. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, sostituire le parole: il 31 dicembre 2013 con le seguenti: il 31 luglio 2014.
4. 33. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione avvia un confronto con le Organizzazioni sindacali e le Regioni al fine di individuare regole uniformi per la progressiva stabilizzazione del personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni.
4. 39. Airaudo, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Pag. 58

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 inserire il seguente comma:
  «3-quater. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, è rifinanziato il “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici” di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 31 dicembre 2013, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione, fatto salvo che i predetti soggetti devono essere stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 20 maggio 2013 e siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Al personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive. È fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 secondo quanto previsto dal successivo comma 4-bis».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
4. 27. Airaudo, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di prevenire situazioni di grave disagio sociale e per evitare disparità di trattamento fiscale, con altri contribuenti oggetto di transazione fiscale le procedure di riscossione coattiva nel caso di lavoratori agricoli stagionali, non sono gravate da alcun onere né interessi.
4. 36. Faenzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 163, comma 1, della legge 18 agosto del 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli Enti Pag. 59locali, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, qualora norme statali ne abbiano differito il termine, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore a quanto definitivamente accertato nell'ultimo bilancio approvato».
4. 41. Cimbro, Bargero, Laforgia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale in servizio presso l'istituto con rapporto di lavoro subordinato, compreso quello dirigenziale, che, nella fase di sperimentazione gestionale, è stato reclutato dall'ente con concorso pubblico, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere inquadrato, previa procedura selettiva, nei ruoli dell'istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Istituto può provvedere, altresì, all'attivazione delle procedure di mobilità per la copertura degli altri posti vacanti in pianta organica».
  4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente per il finanziamento dell'istituto. A tal fine con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono accertate le disponibilità finanziarie di cui al periodo precedente aventi natura permanente e da destinare agli interventi di cui al comma 4-bis; tali disponibilità costituiscono limite di spesa per procedere alla stabilizzazione del personale individuato a norma del comma 4-bis.
4. 38. Burtone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, può essere disposta l'ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2014, del termine di cui al comma 4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse in entrata al bilancio dello Stato nell'anno 2014.
4. 40. Gregori.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le unità di personale di cui all'articolo 1 dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576, assunte presso le Prefetture e le Questure con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'interno mediante procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami, sono stabilizzate mediante conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal primo luglio 2013. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla disposizione di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extra Unione europea in possesso di titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1o aprile 2011 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1o luglio al 31 dicembre 2013, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1o aprile 2011, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni dell'articolo 1-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, Pag. 60convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, le parole da: “adibendoli” fino alla fine del comma medesimo sono soppresse;
   2) al comma 4, è soppressa la lettera d);
   3) al comma 4, lettera f) le parole da: “e che, in caso” fino alla fine della medesima lettera sono soppresse;
   4) il comma 6 è soppresso;
   5) al comma 7, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

  5-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 130 milioni per l'anno 2013 e 321 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS, fino alla concorrenza di 110 milioni per il 2013 e 300 milioni a decorrere dal 2014, a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni del comma medesimo.
4. 43. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le unità di personale di cui all'articolo 1 dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576, assunte presso le Prefetture e le Questure con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'interno mediante procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami, sono stabilizzate mediante conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal primo luglio 2013. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 42. Placido, Di Salvo, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:
  5. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».
4. 44. Giorgis, Cicu, Businarolo, Balduzzi, Fabbri, Taglialatela, Turco.

  Al comma 5, sostituire le parole: prorogato al 31 dicembre 2013 con le seguenti: prorogato al 31 luglio 2014.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del medesimo comma con il seguente: A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».
4. 45. Placido, Di Salvo, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Pag. 61

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno procedendo ad una riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. 57. Cozzolino, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno procedendo ad una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 58. Cozzolino, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le Unioni di comuni»;
   b) le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
4. 48. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Ribaudo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».
4. 50. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”.
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti Pag. 62delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”.

  5-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 6-quater è soppresso.
4. 51. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: “prorogabile, per il solo anno 2013, fino al 31 dicembre 2013, per i lavoratori non ancora ricollocati al lavoro”. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 253.000 euro, è effettuata a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti del Ministero dell'interno.
4. 52. Giorgia Meloni, Maietta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.
*4. 46. Fedriga, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.
*4. 49. Elvira Savino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 47 le parole: “1o gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “1o gennaio 2019”;
   b) al comma 48, lettera a), le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.
**4. 47. Madia, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 47 le parole: “1o gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “1o gennaio 2019”;
   b) al comma 48, lettera a), le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.
**4. 61. Polverini, Pizzolante, Baldelli, Bosco, Giammanco, Mottola.
(Inammissibile)

Pag. 63

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.

  1. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
4. 53. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali che usufruiscono dei buoni lavoro (cosiddetto “voucher”) per la retribuzione di prestazioni di natura occasionale accessoria effettuate da persone in disagio sociale, prive di ammortizzatori o di prestazioni sostitutive del reddito, entro i limiti fissati dalla normativa vigente, possono considerare tale spesa tra le componenti da sottrarre alla spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
4. 54. De Menech, Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di poter assicurare al settore della pesca l'attuazione della cassa integrazione guadagni in deroga, le somme di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementate di ulteriori 15 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie individuate dal precedente comma 1.
4. 56. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.