CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2013
35.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00010 Pili: Iniziative relative alla situazione dei vigili del fuoco della regione Sardegna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Colleghi, l'organizzazione del soccorso tecnico urgente nella Regione Sardegna è affidata ai quattro Comandi dei Vigili del Fuoco di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, coordinati dalla Direzione Regionale.
  Da queste strutture dipendono, oltre ad alcuni distaccamenti con competenze specifiche di intervento in ambito portuale o aeroportuale, anche 17 sedi territoriali distaccate permanenti, di cui 2 del tipo misto con presenza di personale volontario.
  Sono attivi, inoltre, anche i distaccamenti permanenti di Porto Torres, Arzachena, La Maddalena, Tortoli, Ghirlarza.
  Per quanto riguarda le risorse umane si registra – a livello regionale una modesta carenza di personale operativo non specialista – Caposquadra e Caporeparto – (pari al 3,27 per cento), rispetto all'organico previsto. Tale situazione, tuttavia, è in linea con la media nazionale.
  Al riguardo, ricordo che nel corso dell'ultima mobilità non è stata presentata alcuna istanza di trasferimento, per i Comandi della Regione Sardegna, da parte di personale con la qualifica di Capo Reparto. Soltanto 13 Capi Squadra di origine sarda, invece, hanno presentato domanda per essere assegnati alle sedi di Oristano e Sassari, mentre nessuna istanza è pervenuta per i Comandi di Cagliari e Nuoro.
  Il dispositivo di soccorso viene potenziato, durante il periodo estivo, grazie agli accordi di collaborazione con gli Enti locali, nel rispetto della normativa in materia di protezione civile e lotta agli incendi boschivi.
  Nel 2010 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra la Regione Sardegna e il Ministero dell'Interno per rafforzare e rendere sempre più efficiente il sistema operativo.
  Sulla base di tale accordo è stata stipulata una specifica convenzione che ha definito l'impiego del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella Campagna Estiva Antincendio, in concorso con il dispositivo di lotta Antincendi Boschivi regionale.
  In particolare, sulla base della convenzione relativa all'anno 2012 è stato destinato personale dei Vigili del Fuoco alla Sala Operativa Unificata Permanente e ai Centri Operativi provinciali.
  È stato, inoltre, potenziato il dispositivo di soccorso, sia con l'incremento del personale in servizio presso le sedi istituzionali dei Vigili del Fuoco a carattere permanente, sia con l'attivazione di presidi stagionali a protezione di aree costiere ed interne particolarmente sensibili.
  Inoltre, grazie al contributo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, si è provveduto al richiamo di Vigili Volontari a servizio discontinuo per l'attuazione del piano tecnico di potenziamento.
  È stata anche disposta la presenza di una squadra per l'Antincendio Boschivo.
  Tutte le attività operative si sono svolte regolarmente e, lo scorso aprile, il personale ha percepito – in alcuni casi, invero, solo in parte – le indennità per il lavoro straordinario prestato.
  Ricordo anche che la liquidazione dei compensi ai Vigili del Fuoco avviene secondo quanto stabilito dalla Convenzione, sulla base delle previsioni del Contratto Pag. 85Nazionale di categoria e che il blocco dei rinnovi contrattuali è stato prorogato sino a tutto il 2014.
  Informo, in conclusione, che anche per la prossima estate potrà essere attivato il servizio di sicurezza antincendio, con finalità e contenuti analoghi ai precedenti.
  È stata autorizzata, infatti, la stipula della Convenzione con la Regione Sardegna che consentirà di programmare il contributo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi nel territorio dell'isola, nel periodo dal 1o luglio al 31 agosto di quest'anno.

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ALLEGATO 2

5-00075 Ghizzoni: Sede distaccata dei Vigili del fuoco di Vignola (Modena).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Ghizzoni ed altri chiedono chiarimenti in ordine a notizie, circolate a livello locale, sulla possibile chiusura del Distaccamento dei vigili del fuoco di Vignola, del quale viene evidenziata l'importanza strategica per vastità del territorio di competenza e numero degli interventi effettuati.
  La sede operativa di Vignola figura tra i Distaccamenti di tipo «misto» previsti dal progetto «Soccorso Italia in 20 minuti». Tale progetto costituisce il quadro di riferimento per l'organizzazione, secondo standard europei, del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
  L'organico – di 12 vigili del fuoco e di 4 capi squadra – previsto dall'Accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali nel 2008, è stato confermato nella più recente ipotesi di revisione della pianta organica di tutti gli insediamenti territoriali, resa nota ai sindacati di categoria nell'ottobre del 2012.
  Voglio sottolineare che sin dalla sua attivazione, il Distaccamento di Vignola ha garantito una buona operatività, con una media, nell'ultimo quinquennio, di oltre 730 interventi l'anno.
  Non sussistono, pertanto, ragioni che inducano a prendere in esame, per tale sede, ipotesi di chiusura o trasformazione in Distaccamento Volontario.
  Le preoccupazioni espresse in tal senso anche delle organizzazioni sindacali non trovano alcun fondamento neanche con riferimento ad ipotesi di ridimensionamento delle altre sedi organizzative di tipo misto presenti nella regione.

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ALLEGATO 3

5-00099 Fiano: Liste presentate per le elezioni amministrative nel comune di Alagna (Pavia).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno l'onorevole Fiano ed altri chiedono di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere in merito all'ammissione di liste legate a movimenti di presunta ispirazione fascista e nazionalsocialista che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio indette per il rinnovo del Consiglio comunale di Alagna Lomellina, in provincia di Pavia.
  Oltre a candidati riconducibili all'attuale maggioranza e minoranza consiliare, sono state presentate, tra le altre, due liste riconducibili a movimenti di estrema destra, che sono state ammesse alla consultazione elettorale e che – a seguito del voto – non hanno espresso propri rappresentanti nell'Assemblea comunale.
  Premetto che la valutazione dei requisiti per l'ammissibilità delle liste elettorali per le elezioni comunali è attribuita alle Commissioni elettorali circondariali, nominate dal Presidente della Corte d'Appello.
  Com’è noto, si tratta di organismi sui quali il Ministero dell'interno non dispone di poteri di intervento circa le decisioni assunte in merito all'ammissibilità delle liste e delle candidature.
  Ciò discende dall'intuibile necessità che tali Commissioni operino in completa autonomia, senza vincolo di rapporto gerarchico con gli organi di governo.
  Venendo ora al caso concreto sollevato dagli onorevoli interroganti, preciso che le liste richiamate nell'atto di sindacato ispettivo sono già state presentate ed ammesse in altri comuni in occasione di precedenti elezioni amministrative.
  Il Consiglio di Stato, infatti, in un parere del 1994, concernente la presentazione di contrassegni recanti il simbolo del fascio romano, ha ritenuto legittimo lo stesso emblema, purché nel simbolo non sia riportata la parola «fascismo», come nel caso di specie.
  È anche vero tuttavia che nei contenziosi amministrativi promossi in occasione della presentazione delle liste per la tornata elettorale appena svolta e che hanno riguardato liste analoghe, i giudici, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto che l'emblema del fascio e l'acronimo MFL (Movimento Fascismo e Libertà), presenti nei contrassegni, «costituiscono un esplicito richiamo all'ideologia fascista e al disciolto partito fascista».
  Occorre, tuttavia, qui ricordare che si tratta di statuizioni la cui natura decisoria esplica i propri effetti esclusivamente nell'ambito delle parti in contraddittorio.
  Naturalmente i contenuti di questi recenti pronunciamenti potranno essere evidenziati nell'ambito delle istruzioni che solitamente vengono fornite alle Commissioni elettorali circondariali, perché ne tengano conto in sede di autonoma valutazione dei requisiti di ammissibilità delle liste.
  Ricordo, infine, che nei confronti delle associazioni alle quali si ispirano le due liste sono stati avviati diversi procedimenti penali, mai conclusi con sentenze di condanna.Pag. 88
  Voglio assicurare, peraltro, che anche sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della prevenzione delle condotte illegali, continua ad essere massima l'attenzione delle Autorità di pubblica sicurezza, le quali, anche grazie al monitoraggio della rete internet, seguono le iniziative riconducibili ai gruppi e movimenti dell'estremismo politico, per garantire la legalità e contrastare ogni forma di intolleranza.

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ALLEGATO 4

5-00100 Fiano: Su una manifestazione di militanti dell'estrema destra svoltasi a Milano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano chiede al Governo se siano state avviate indagini in merito alla manifestazione di militanti dell'estrema destra milanese svoltasi per commemorare l'omicidio di Sergio Ramelli.
  Nella serata dello scorso 29 aprile, in occasione della commemorazione della morte dell'esponente del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli, del consigliere comunale del movimento sociale italiano, Enrico Pedenovi e del militante Carlo Borsani, si sono ritrovati a Milano, in Piazzale Susa, all'incirca 600 militanti appartenenti a vari sodalizi riconducibili all'area dell'estrema destra.
  I manifestanti hanno dato luogo ad un corteo che ha transitato per i luoghi dove furono uccisi Ramelli e Pedenovi, effettuando il rituale commemorativo del «presente».
  All'inizio del corteo è stato esposto uno striscione con al centro la scritta «onore ai camerati caduti», recante agli estremi due croci celtiche, simbolo che appariva anche in una trentina di bandiere che, al contempo, venivano sventolate.
  A seguito della visione delle immagini della manifestazione – svoltasi senza turbativa alcuna per l'ordine e la sicurezza pubblica – la Digos di Milano ha proceduto alla identificazione di una ventina di militanti che sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria, per le competenti valutazioni in ordine alla sussistenza di reati circa lo svolgimento di manifestazioni che istigano all'odio razziale, ovvero per l'esposizione di simboli o emblemi propri di organizzazioni o movimenti che richiamano l'odio razziale, etnico o religioso.
  Voglio anche assicurare che verrà posta la massima attenzione nel prevenire e contrastare tutte quelle iniziative che possano sfociare in episodi di violenza e che le Autorità di pubblica sicurezza continueranno a svolgere un costante monitoraggio sulle attività dei gruppi e movimenti politici estremisti, finalizzato alla prevenzione e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

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ALLEGATO 5

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni (C. 997 Meta e altri).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 997 Meta e altri recante «Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni»;
   considerato che il testo in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale, in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
   ricordato altresì che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza esclusiva dello Stato nelle materie della giurisdizione e della giustizia amministrativa, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428 del 2004);
   rilevato che, al comma 1, lettera a), appare opportuno valutare l'esigenza di sopprimere le parole: «dalla contestazione o» al fine di evitare il rischio di un trattamento differenziato tra il contravventore al quale la violazione viene immediatamente e personalmente contestata – e per il quale il termine di cinque giorni decorrerebbe dal momento della contestazione – rispetto al contravventore per il quale il termine di cinque giorni decorre dal momento della notificazione. In tale modo resterebbe comunque ferma la previsione della lettera c), capoverso 2.1, in base alla quale qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico nella misura ridotta prevista dal secondo periodo del comma 1;
   rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, debba promuovere convenzioni con banche e intermediari finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   segnalata, in proposito, l'opportunità di valutare l'esigenza che le suddette convenzioni siano usufruibili anche da tutti i soggetti e gli enti titolati a ricevere, per conto proprio o per conto dello Stato, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) al comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di sopprimere le parole: «dalla contestazione o» al fine di evitare il rischio Pag. 91di un trattamento differenziato tra il contravventore al quale la violazione viene immediatamente e personalmente contestata – e per il quale il termine di cinque giorni decorrerebbe dal momento della contestazione – rispetto al contravventore per il quale il termine di cinque giorni decorre dal momento della notificazione;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità che le convenzioni di cui al comma 2 siano usufruibili anche da tutti i soggetti e gli enti titolati a ricevere, per conto proprio o per conto dello Stato, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada.

Pag. 92

ALLEGATO 6

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) indagare sul rapporto tra mafie, massoneria deviata e servizi segreti deviati, con particolare riferimento all'evoluzione di tale rapporto e all'incidenza dello stesso nelle stragi e negli episodi omicidiari ancora irrisolti;
1.1. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis)
analisi, valutazione e proposte di correzione dell'articolo 416-ter del codice penale e di allargamento della definizione del reato di voto di scambio non limitandolo alla fattispecie di scambio di denaro, ma ampliandolo anche alle pratiche di promessa di impiego o di vantaggi personali;
1. 2. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: dei beni aggiungere le seguenti: e delle attività imprenditoriali.
1. 3. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) verificare l'adeguatezza del compito di supervisione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e proporne una sua riorganizzazione, anche su base regionale, nonché un potenziamento dell'organico;
1. 4. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da venti senatori e venti deputati con le seguenti: da venticinque senatori e venticinque deputati.
2. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Non sono compatibili con la carica di componente della Commissione coloro i quali risultano indagati o condannati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale o gravati, anche come «intervenienti», da misure di prevenzione di cui al codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159. Qualora una siffatta situazione di incompatibilità dovesse sopravvenire alla nomina, il Pag. 93componente divenuto incompatibile avrà l'obbligo di informare immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca della nomina.
2. 2. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che chiede al Gruppo di appartenenza di provvedere alla sostituzione del parlamentare oggetto di procedimenti giudiziari.
2. 3. Garavini.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La Commissione può avvalersi, a tempo parziale e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate e documentate, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Tali collaborazioni non possono eccedere il numero massimo di quindici.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 7, comma 5, sostituire le parole: nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi con le seguenti: nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2013 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi.
7. 1. Dadone.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
7. 2. Il Relatore.
(Approvato)

TITOLO

  Al titolo, sostituire le parole: della mafia con le seguenti: delle mafie.
Tit. 1. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.
(Approvato)