CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;
   richiamato il parere espresso, nel corso della prima lettura, l'8 maggio 2013;
   considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «sistema tributario e contabile dello Stato» e «perequazione delle risorse finanziarie» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), nonché alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
   rilevato che nell'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato inserito un comma 2, il quale reca una disposizione su materia estranea al contenuto proprio e iniziale del decreto-legge in esame, e più precisamente in materia di requisiti per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
   ricordato che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

  la Commissione di merito sopprima il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATA COME TESTO BASE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

  1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:
   a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
   b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
   c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
   d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
   e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Pag. 37Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
   f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
   g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
   h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
   i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
   l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
   m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che più significativamente operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;
   n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
   o) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

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Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza.
  2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Comitati).

  1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
  3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo Pag. 39329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Segreto).

  1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
  4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del Pag. 40bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-00245 Fiano e Chaouki: Richiesta di cittadinanza italiana da parte di Cristian Ramos.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Voglio subito anticipare che la questione sollevata con l'atto di sindacato ispettivo si sta avviando a una positiva conclusione.
  La vicenda era iniziata l'11 ottobre 2012 quando Cristian Garzon Ramos, cittadino colombiano, affetto da sindrome di Down, è stato ricevuto dall'Ufficio cittadinanza della prefettura di Roma, accompagnato dalla sorella, al fine di ricevere informazioni in merito al procedimento di concessione della cittadinanza italiana.
  Nella circostanza la sorella del signor Ramos ha fatto presente che la madre aveva omesso di iscrivere il fratello all'anagrafe del comune di Roma al momento della nascita, in quanto, a quel tempo, temeva l'espulsione, perché priva del permesso di soggiorno.
  L'iscrizione all'anagrafe del bambino è poi avvenuta nel 2002, anno della regolarizzazione della madre.
  Voglio precisare che al momento del predetto colloquio, Cristian non aveva compiuto ancora i diciotto anni – requisito indispensabile per la presentazione della domanda di concessione delle cittadinanza – né era in possesso della documentazione richiesta a corredo dell'istanza.
  Infatti solamente lo scorso 11 febbraio la predetta domanda è stata presentata alla prefettura di Roma, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 91 del 1992.
  Come è noto tale disposizione prevede che la cittadinanza può essere concessa allo straniero maggiorenne che è nato nel territorio della Repubblica e che vi risiede da almeno tre anni.
  La relativa istruttoria si è conclusa favorevolmente ed è stato predisposto il decreto di concessione della cittadinanza da adottare con decreto del Presidente della Repubblica.
  Tale decreto sarà trasmesso alla prefettura di Roma per la notifica all'interessato e per il successivo giuramento che Cristian dovrà prestare in comune.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-00246 Toninelli ed altri: Centri di identificazione ed espulsione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La finalità del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, come è noto, è quella di rimuovere gli ostacoli che, transitoriamente, impediscono di effettuare il rimpatrio.
  Negli ultimi due anni la percentuale di stranieri allontanati dall'Italia dopo il collocamento nei CIE è stata superiore al 50 per cento mentre quella delle persone dimesse da tali centri, perché non identificate, è stata del 9,3 per cento nel 2011 e del 5,2 per cento nel 2012. È questo il trend anche dei primi cinque mesi di quest'anno.
  Voglio precisare che in tali strutture non sono trattenute categorie di persone vulnerabili, quali vittime di tratta, di sfruttamento, di tortura, di persecuzioni.
  Lo straniero, inoltre, prima del suo ingresso, è sempre sottoposto a visita medica propedeutica e alla verifica di condizioni di «compatibilità» con la vita in comunità.
  Aggiungo che, nel caso in cui i medici presenti nei CIE prescrivano accertamenti diagnostici o esami clinici specifici, gli stranieri vengono accompagnati presso i presidi sanitari territoriali nei quali viene loro garantita un'adeguata assistenza medica, con le modalità richiamate nell'accordo siglato il 20 dicembre scorso in sede di conferenza permanente da Stato, regioni e province autonome.
  Nell'ambito del progetto «Praesidium», inoltre, la Croce rossa italiana, oltre alle attività assistenziali, offre anche informazioni e supporto socio-sanitario agli ospiti dei centri.
  Il Ministero dell'interno svolge sia direttamente, sia tramite le prefetture territorialmente competenti, un costante monitoraggio sulle condizioni di vivibilità delle strutture e sui servizi offerti secondo le modalità del Capitolato unico per la gestione dei CIE. In particolare, viene verificata la regolarità dei servizi appaltati, nonché la correttezza dell'erogazione del servizio di assistenza socio-sanitaria, psicologica ed infermieristica finalizzata a garantire la salute psico-fisica degli ospiti. In caso di accertato disservizio, le stesse prefetture applicano una penale del 3 per cento del corrispettivo mensile ed il risarcimento del maggior danno e, in caso di grave inadempienza, hanno la facoltà di risolvere il contratto.
  Il Ministero dell'interno – sempre al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e civili degli stranieri presenti all'interno delle strutture per immigrati – si avvale, altresì, della collaborazione di organismi ad hoc quali il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, la Croce rossa italiana, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, Save The Children, Caritas, con i quali le singole prefetture stipulano apposite convenzioni volte a garantire attività di assistenza o a sviluppare progetti in collaborazione con l'ente gestore.
  In tale contesto, sono state istituite, presso ciascuno dei centri governativi, apposite commissioni con il compito di svolgere verifiche secondo una cadenza periodica. Il primo ciclo di sopralluoghi è stato appena ultimato e si è in attesa di ricevere i relativi rapporti. Pag. 43
  Le garanzie del contraddittorio – sulle quali pure si soffermano gli onorevoli interroganti – sono assicurate non solo durante il giudizio di convalida del provvedimento inerente il primo periodo di trattenimento nel CIE, ma anche quando è richiesta la proroga di tale misura.
  Inoltre, decorsi i primi 180 giorni, la misura è prorogabile per ulteriori 12 mesi, solo se il rimpatrio non è stato ancora effettuato a causa della mancanza di collaborazione dello straniero, che ostacola il proprio rimpatrio, o in ragione di ritardi nell'ottenimento del lasciapassare dal suo Paese di origine.
  Se, invece, la persona trattenuta collabora alla sua identificazione, la permanenza nel centro è di brevissima durata.
  Voglio ricordare che con il recepimento della Direttiva europea 115 del 2008, recante norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è stato introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di espulsione ad intensità graduale crescente.
  Viene, pertanto, preferita la partenza volontaria dello straniero rispetto al suo rimpatrio coatto, a condizione che non vi sia motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio, ossia l'effettivo allontanamento.
  Preciso infine che in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria, ripristino e messa in sicurezza dei CIE, nel 2012, sono stati spesi poco più di 5 milioni e mezzo di euro, mentre i costi di gestione ordinaria sono stati circa 24 milioni e mezzo di euro.
  Ritengo, in conclusione, che anche grazie alle verifiche in corso si potranno valutare con la massima attenzione le condizioni di vivibilità in tali strutture, individuando le iniziative necessarie ad assicurare sempre migliori standard di accoglienza e un maggior livello di sicurezza per gli ospiti e per gli operatori.

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ALLEGATO 5

Interrogazione 5-00247 Ravetto e Gelmini: Contrasto della violenza contro le donne.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Il Ministero dell'interno segue con costante attenzione il complesso fenomeno della violenza contro le donne, per poter fornire risposte sempre più adeguate alle diverse forme in cui tale violenza si manifesta.
  In adesione a direttive europee sono state istituite, da tempo, le «Sezioni specializzate» delle Squadre mobili delle questure.
  Tali sezioni collaborano con gli enti e le associazioni non governative interessate alla problematica, con l'obiettivo di realizzare una «rete» di protezione per le vittime di violenza.
  In tale contesto particolare attenzione è rivolta alla formazione professionale del personale sia per l'apprendimento di tecniche di approccio, di ascolto della vittima e di valutazione del rischio, sia per l'individuazione di idonee misure di protezione.
  Il protocollo d'intesa siglato il 3 luglio 2009 con il Ministro per le pari opportunità è volto a rendere maggiormente efficace l'azione di prevenzione e contrasto di un fenomeno che resta preoccupante.
  L'accordo ha dato luogo a gruppi di lavoro interforze per la predisposizione di Convenzioni attuative, tra le quali segnalo quella sottoscritta il 12 gennaio 2011 che prevede specifiche procedure di comunicazione tra il servizio di pubblica utilità antiviolenza «1522» e le Forze di polizia a competenza generale.
  Nell'azione di prevenzione e di contrasto alla violenza sessuale e agli atti persecutori si sono dimostrati particolarmente utili gli strumenti introdotti con la legge 23 aprile 2009, n. 38 e, in particolare, l'ammonimento del questore e l'obbligo di fornire informazioni e di mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza.
  Dopo più di quattro anni di applicazione, l'ammonimento è risultato essere un mezzo efficace per impedire la degenerazione dei comportamenti persecutori. La sua funzione dissuasiva è dimostrata dal fatto che, sino allo scorso 31 dicembre 2012, soltanto il 20 per cento dei soggetti ammoniti è stato successivamente denunciato o arrestato per atti persecutori.
  Per quanto riguarda l'attività di contrasto agli atti persecutori, sono 8.141 le persone denunciate nel 2011, e 8.821 nel 2012, mentre nei primi 4 mesi del 2013 le denunce sono state 7.094. Si tratta, in prevalenza, di cittadini italiani di sesso maschile.
  Il monitoraggio interforze degli omicidi consumati sul territorio nazionale evidenzia che sono stati commessi, in pregiudizio di donne, circa il 30 per cento del totale degli omicidi registrati dal 2009 al 2012.
  La maggior parte di tali omicidi – circa il 60 per cento – è maturato in un contesto familiare e affettivo, soprattutto ad opera del partner o dell’ex partner.
  L'andamento della delittuosità nei primi 4 mesi di quest'anno conferma sostanzialmente il trend e testimonia che il femminicidio è quasi sempre riferibile a violenza domestica e stalking.
  Occorre, pertanto, individuare nuovi strumenti o potenziare quelli già esistenti per identificare tempestivamente i fattori Pag. 45di rischio in modo da poter predisporre strategie di intervento, non limitate esclusivamente al profilo della sicurezza personale, in grado di tutelare al meglio la vittima.
  Sono due le direzioni verso le quali il Governo si sta muovendo.
  La prima attiene all'analisi criminale del fenomeno e all'affinamento di una strategia di prevenzione e contrasto. È in questa logica ed a questo preciso fine che, lo scorso 8 maggio, è stato istituito, nell'ambito dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, un tavolo interforze presso la Direzione centrale della polizia criminale.
  Un secondo filone, invece, affronta il fenomeno dal punto di vista della sua rilevanza sociale e della prevenzione delle cause di malessere individuali e familiari che ne sono all'origine.
  A questo scopo, per disporre di informazioni sempre più complete ed aggiornate, il Ministro per le pari opportunità istituirà un osservatorio nazionale sulla violenza di genere e sullo stalking.
  Inoltre verrà costituita una task force interministeriale che, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, individuerà le migliori prassi e le più idonee attività di intervento.

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ALLEGATO 6

Interrogazione 5-00244 Bragantini: Natanti del distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'onorevole Bragantini chiede notizie in merito alle dotazioni assegnate al distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino, alla vigilia della stazione estiva 2013 sul Lago di Garda.
  La particolare morfologia del territorio che, soprattutto nel periodo estivo, lo rende meta ambita di turisti, richiede numerosi interventi di soccorso di emergenza, effettivamente svolti con l'ausilio dell'unità navale «RAFF» fin dal 2007, anno della sua assegnazione a quel presidio.
  Proprio per queste motivazioni, assicuro che, in attuazione della risoluzione approvata in questa Commissione il 22 novembre scorso, la motobarca «RAFF» non è mai stata spostata dal Distaccamento di Bardolino. Pertanto, attualmente, risulta in dotazione allo stesso distaccamento.
  L'imbarcazione, inoltre – sulla base dell'impegno assunto dal Governo – è stata affiancata da un'unità navale «RIB», con prestazioni equivalenti. Le due imbarcazioni continueranno ad operare per tutto il tempo necessario a verificare che la nuova unità navale sia effettivamente in grado di sostituire, in tutte le funzioni e in tutte le condizioni meteorologiche, la motonave «RAFF».