CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2013
24.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (testo unificato C. 118 Mogherini ed abb.)

PROPOSTA DI PARERE

  La I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 118 ed abbinate;
   rilevato che la violenza contro le donne costituisce un'intollerabile violazione dei diritti umani, alla luce dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e dal suo Protocollo Opzionale, dal Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal suo protocollo n. 12 in materia di non discriminazione;
   considerato che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (cosiddetta Convenzione di Istanbul) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;
   ricordato che la questione della violenza contro le donne in Italia è stata all'attenzione del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, che, nella sessione del luglio 2011, ha svolto le sue osservazioni conclusive sulla situazione delle donne in Italia, nonché del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, con il rapporto della relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo, presentato il 15 giugno 2012,
   sottolineata la necessità di dare attuazione a tutte le raccomandazioni rivolte al nostro Paese nelle citate osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e nel suddetto rapporto della relatrice speciale sulla violenza contro le donne;
   rilevato, in particolare, che sia il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne che la relatrice speciale sulla violenza contro le donne hanno raccomandato una rapida ratifica della Convenzione di Istanbul;
   considerato che la Convenzione mira ad apprestare una forma di tutela completa per le donne, intervenendo non solo sul piano della repressione, ma anche su quello della prevenzione, dell'assistenza, della sensibilizzazione culturale e dell'educazione, avuto riguardo anche a situazioni di particolare vulnerabilità, legate a fattori quali l'età, le condizioni di salute o la disabilità, lo status di migrante;
   rilevato che l'articolo 5 sancisce l'obbligo degli Stati di astenersi da qualsiasi atto che costituisca una forma di violenza nei confronti delle donne e di garantire che le autorità, i funzionari, i rappresentati statali, le istituzioni e tutti i soggetti Pag. 37pubblici si comportino in conformità a tale obbligo e che appare in proposito opportuno assicurare che i pubblici ufficiali, e, in particolare, i funzionari e gli addetti delle forze dell'ordine e del settore giudiziario e medico siano specificamente formati per affrontare tutte le forme di violenza contro le donne;
   considerato che una delle principali criticità dell'attuale sistema di contrasto alla violenza di genere in Italia è l'assenza di un quadro legislativo nazionale organico di riferimento e di sostegno finanziario e che la Convenzione costituirà al riguardo un importante punto di riferimento per la realizzazione di politiche efficaci;
   ritenuta in particolare la necessità di adottare un Piano d'azione per il contrasto alla violenza ed alle molestie, dotato delle occorrenti risorse finanziarie, che preveda efficaci misure di prevenzione e di tutela della vittima e garantisca la certezza e l'adeguatezza delle pene;
   rilevato che non sussiste allo stato un sistema di monitoraggio e di raccolta dei dati sulle forme di violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, e che appare necessaria l'istituzione di uno specifico organismo di coordinamento, come previsto dall'articolo 10 della Convenzione;
   ricordato che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
   rilevata la coerenza della Convenzione oggetto di ratifica con i principi della Costituzione, ed in particolare con l'articolo 2 che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», e con l'articolo 3 per cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
   richiamato altresì l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (testo unificato C. 118 Mogherini ed abb.)

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 118 ed abbinate;
   rilevato che la violenza contro le donne costituisce un'intollerabile violazione dei diritti umani, alla luce dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e dal suo Protocollo Opzionale, dal Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal suo protocollo n. 12 in materia di non discriminazione;
   considerato che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (cosiddetta Convenzione di Istanbul) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;
   ricordato che la questione della violenza contro le donne in Italia è stata all'attenzione del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, che, nella sessione del luglio 2011, ha svolto le sue osservazioni conclusive sulla situazione delle donne in Italia, nonché del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, con il rapporto della relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo, presentato il 15 giugno 2012,
   sottolineata la necessità di dare attuazione a tutte le raccomandazioni rivolte al nostro Paese nelle citate osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e nel suddetto rapporto della relatrice speciale sulla violenza contro le donne;
   rilevato, in particolare, che sia il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne che la relatrice speciale sulla violenza contro le donne hanno raccomandato una rapida ratifica della Convenzione di Istanbul;
   considerato che la Convenzione mira ad apprestare una forma di tutela completa per le donne, intervenendo non solo sul piano della repressione, ma anche su quello della prevenzione, dell'assistenza, della sensibilizzazione culturale e dell'educazione, avuto riguardo anche a situazioni di particolare vulnerabilità, legate a fattori quali l'età, le condizioni di salute o la disabilità, lo status di migrante;
   rilevato che l'articolo 5 sancisce l'obbligo degli Stati di astenersi da qualsiasi atto che costituisca una forma di violenza nei confronti delle donne e di garantire che le autorità, i funzionari, i rappresentati statali, le istituzioni e tutti i soggetti Pag. 39pubblici si comportino in conformità a tale obbligo e che appare in proposito opportuno assicurare che i pubblici ufficiali, e, in particolare, i funzionari e gli addetti delle forze dell'ordine e del settore giudiziario e medico siano specificamente formati per affrontare tutte le forme di violenza contro le donne;
   considerato che una delle principali criticità dell'attuale sistema di contrasto alla violenza di genere in Italia è l'assenza di un quadro legislativo nazionale organico di riferimento e di sostegno finanziario e che la Convenzione costituirà al riguardo un importante punto di riferimento per la realizzazione di politiche efficaci;
   ritenuta in particolare la necessità di adottare un Piano d'azione per il contrasto alla violenza ed alle molestie, dotato delle occorrenti risorse finanziarie, che preveda efficaci misure di prevenzione e di tutela della vittima e garantisca la certezza e l'adeguatezza delle pene;
   rilevato che non sussiste allo stato un sistema di monitoraggio e di raccolta dei dati sulle forme di violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, e che appare necessaria l'istituzione di uno specifico organismo di coordinamento, come previsto dall'articolo 10 della Convenzione;
   rilevato che l'articolo 70 della Convenzione in oggetto invita i Parlamenti nazionali al controllo concreto delle misure adottate per l'attuazione della Convenzione e che tale adempimento appare indispensabile;
   ricordato che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
   rilevata la coerenza della Convenzione oggetto di ratifica con i principi della Costituzione, ed in particolare con l'articolo 2 che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», e con l'articolo 3 per cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
   richiamato altresì l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.