CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 maggio 2013
22.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 24/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria (nuovo testo C. 734 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 734 Governo, approvato dal Senato, che dispone la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria»;
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame, relativo alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva statale «ordinamento penale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), nonché alla materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni «tutela della salute» (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
    l'articolo 2, relativo all'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, è riconducibile alla già ricordata materia di competenza legislativa concorrente «tutela della salute», nonché, con riguardo all'impiego terapeutico per le malattie rare, alla materia di competenza legislativa esclusiva statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione);
    il provvedimento presenta altresì profili che interessano l'articolo 25 della Costituzione, che prevede una riserva di legge in materia penale e per l'applicazione di misure di sicurezza, e l'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il principio della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività e prevede una riserva di legge per l'obbligo di sottoposizione a determinati trattamenti sanitari, nei limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   considerato che:
    nella sentenza n. 8 del 2011 la Corte costituzionale ha rilevato che «competono allo Stato le responsabilità, attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanità, con riguardo alla sperimentazione e alla certificazione d'efficacia, e di non nocività, delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica»;
   rilevato che:
    la Corte costituzionale ha in ripetute occasioni sottolineato l'esigenza di un superamento del sistema delle misure di sicurezza applicate agli infermi di mente e, in particolare, di un ripensamento dell'istituto dell'ospedale psichiatrico giudiziario;
    appare necessario che la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari avvenga esclusivamente dopo l'allestimento definitivo delle strutture sanitarie regionali sostitutive in grado di garantire la effettiva presa in carico degli internati: e questo sia nel massimo interesse della tutela della salute dei «pazienti-internati», sia nell'interesse più generale della collettività e, in particolare, delle famiglie dei «pazienti-Pag. 11internati», che non possono sobbarcarsi interamente il peso dell'assistenza dei loro congiunti;
    la proroga del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari si rende necessaria proprio al fine di permettere l'allestimento definitivo delle predette strutture;
   considerato altresì che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera c), modificando il comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, stabilisce che i programmi regionali di utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dal medesimo articolo 3-ter devono, tra l'altro, prevedere «entro il 31 marzo 2014 la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»;
    peraltro il comma 4 del medesimo articolo 3-ter, come modificato dal decreto-legge in esame – dopo aver stabilito che «dal 1o aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2» – aggiunge: «fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale», in tal modo disponendo che la dimissione delle persone in questione debba avvenire in maniera immediata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la modifica apportata all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011 con il comma 4 del medesimo articolo 3-ter, in modo da chiarire se la dimissione dagli ospedali psichiatrici giudiziari delle persone per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale debba essere immediata – come appare preferibile alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di ospedali psichiatrici giudiziari – ovvero possa essere rinviata fino al 31 marzo 2014.

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ALLEGATO 2

DL 24/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria (nuovo testo C. 734 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 734 Governo, approvato dal Senato, che dispone la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria»;
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame, relativo alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva statale «ordinamento penale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), nonché alla materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni «tutela della salute» (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
    l'articolo 2, relativo all'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, è riconducibile alla già ricordata materia di competenza legislativa concorrente «tutela della salute», nonché, con riguardo all'impiego terapeutico per le malattie rare, alla materia di competenza legislativa esclusiva statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione);
    il provvedimento presenta altresì profili che interessano l'articolo 25 della Costituzione, che prevede una riserva di legge in materia penale e per l'applicazione di misure di sicurezza, e l'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il principio della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività e prevede una riserva di legge per l'obbligo di sottoposizione a determinati trattamenti sanitari, nei limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   considerato che:
    nella sentenza n. 8 del 2011 la Corte costituzionale ha rilevato che «competono allo Stato le responsabilità, attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanità, con riguardo alla sperimentazione e alla certificazione d'efficacia, e di non nocività, delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica»;
   rilevato che:
    la Corte costituzionale ha in ripetute occasioni sottolineato l'esigenza di un superamento del sistema delle misure di sicurezza applicate agli infermi di mente e, in particolare, di un ripensamento dell'istituto dell'ospedale psichiatrico giudiziario;
    appare necessario che la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari avvenga esclusivamente dopo l'allestimento definitivo delle strutture sanitarie regionali sostitutive in grado di garantire la effettiva presa in carico degli internati: e questo sia nel massimo interesse della tutela della salute dei «pazienti-internati», sia nell'interesse più generale della collettività e, in particolare, delle famiglie dei «pazienti-Pag. 13internati», che non possono sobbarcarsi interamente il peso dell'assistenza dei loro congiunti;
    la proroga del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari si rende necessaria proprio al fine di permettere l'allestimento definitivo delle predette strutture;
   considerato altresì che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera c), modificando il comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, stabilisce che i programmi regionali di utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dal medesimo articolo 3-ter devono, tra l'altro, prevedere «entro il 31 marzo 2014 la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»;
    peraltro il comma 4 del medesimo articolo 3-ter, come modificato dal decreto-legge in esame – dopo aver stabilito che «dal 1o aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2» – aggiunge: «fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale», in tal modo disponendo che la dimissione delle persone in questione debba avvenire in maniera immediata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera c), provveda la Commissione di merito a coordinare la modifica apportata all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011 con il comma 4 del medesimo articolo 3-ter, in modo da rimarcare che la dimissione dagli ospedali psichiatrici giudiziari delle persone per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale debba essere comunque immediata, in coerenza con la richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di ospedali psichiatrici giudiziari.