CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 maggio 2013
18.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (C. 676 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
   a) dei debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
   b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
   c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 179. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: accertino, aggiungere le seguenti: anche.
1. 170. (Nuova formulazione) Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 10. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 63. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 100. Palese.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 105. Marchi, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 142. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 159. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.

Pag. 26

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 167. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
1. 78. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 15 sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.
*1. 54. Squeri, Milanato.

  Al comma 15, sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.
*1. 97. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Al comma 15 sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.
*1. 130. Rughetti.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aggiungere le seguenti: e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n.183,.
*2. 2. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, dopo le parole: in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aggiungere le seguenti: e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n.183,.
*2. 33. Antezza, Cenni, Melilli.

  Al comma 1, dopo le parole: in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aggiungere le seguenti: e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n.183,.
*2. 37. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: e il 15 febbraio 2014.
2. 69. I Relatori.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 luglio.
*2. 13. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 luglio.
*2. 38. Marchi.

ART. 3.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Le regioni trasmettono, con le seguenti: Le regioni e le province autonome che a causa di carenza di liquidità non possono fare fronte ai pagamenti di cui al comma 1, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, Pag. 27lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono.
*3. 4. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Le regioni trasmettono, con le seguenti: Le regioni e le province autonome che a causa di carenza di liquidità non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono.
*3. 19. Cenni, Antezza, Melilli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Le regioni trasmettono, con le seguenti: Le regioni e le province autonome che a causa di carenza di liquidità non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono.
*3. 20. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: di liquidità, aggiungere le seguenti: prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,.
3. 31. (Nuova formulazione) Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo promuove la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
6. 6. (Nuova formulazione) Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente Capo sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la loro adozione non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente Capo.
*6. 44. Giampaolo Galli.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente Capo sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni Pag. 28competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la loro adozioni non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente Capo.
*6. 11. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni e degli Enti Locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
**6. 10. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni e degli Enti Locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
**6. 46. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
*6. 5. (Nuova formulazione) Di Salvo, Marcon, Airaudo, Placido, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le Pag. 29disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
*6. 29. (Nuova formulazione) Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
    11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
*6. 45. (Nuova formulazione) Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
*6. 48. (Nuova formulazione) Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
*6. 56. (Nuova formulazione) Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
*6. 61. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 7.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2 del presente articolo.
7. 47. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.

ART. 9.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, Pag. 30conforme a un modello da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998.
9. 42. Pisano, Cancelleri, Barbanti, Castelli, Ruocco, Sorial, Rostellato.

ART. 10.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura di corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
10. 125. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»;
   b) al comma 35, alla fine del secondo periodo, dopo le parole «in quanto compatibili» inserire le seguenti «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».
*10. 80. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»;
   b) al comma 35, alla fine del secondo periodo, dopo le parole «in quanto compatibili» inserire le seguenti «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».
*10. 45. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad Pag. 31inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»
**10. 54. Pagano, Calabria, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
**10. 96. Marchi, Taranto.

ART. 11.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nel territorio regionale e le parole: e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.
11. 10. Capodicasa, Taranto, Albanella, Burtone, Cardinale, Culotta, Faraone, Genovese, Greco, Gullo, Lauricella, Moscatt, Piccione, Piccoli Nardelli, Raciti, Ribaudo, Zappulla.

Pag. 32

ALLEGATO 2

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (C. 676 Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 sono aggiunte le seguenti: e al comma 3.
1. 181. I Relatori.

ART. 2.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: e il 15 febbraio 2014.
2. 69. I Relatori.

ART. 3.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n.178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), può presentare, entro il 30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La Cassa può provvedere all'anticipazione, previa presentazione da parte della C.R..I di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali sulla base dell'ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello relativo all'anno 2012, per fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese obbligatorie ed inderogabili. La C.R.I., in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, fornisce idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui all'articolo 4 del suddetto decreto legislativo n.178 del 2012. L'anticipazione è restituita sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è stabilito sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, sesto e settimo periodo del presente decreto.
3. 37. I Relatori.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I pagamenti effettuati ai sensi del presente Capo in favore degli enti, delle Pag. 33società o degli organismi a totale partecipazione pubblica o che abbiano comunque i requisiti richiesti dall'ordinamento dell'Unione europea, per la gestione in house sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori.
6. 64. I Relatori.

  Al comma 11, premettere il seguente periodo: I decreti e i provvedimenti previsti dal presente Capo hanno natura non regolamentare e sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti.
6. 65. I Relatori.

  Al comma 11, sostituire le parole: possono omettere con le seguenti: non sono tenute a trasmettere.
6. 66. I Relatori.

ART. 7.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 è allegata una relazione relativa all'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi dell'articolo 7. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti.
7. 50. I Relatori.

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